Sentenza 17 aprile 2012
Massime • 2
L'appello "de libertate" attribuisce al giudice "ad quem" tutti i poteri "ab origine" rientranti nella competenza funzionale del primo giudice e comporta una valutazione globale della prognosi cautelare da esprimere, pur nel rispetto di quanto devoluto, anche in relazione a circostanze sopravvenute al momento genetico della modifica operata dal giudice competente ex art. 299 cod. proc. pen.
In tema di misure cautelari personali, il giudice al quale è richiesta l'applicazione di una misura cautelare - anche se trattasi del giudice dell'appello cautelare, ex art. 310 cod. proc. pen. - dopo la pronuncia di una sentenza di condanna, di primo grado o di appello, ha il dovere, ai sensi dei commi primo bis e primo ter dell'art. 275 cod. proc. pen., di tenere conto, sia nella valutazione delle esigenze cautelari che nei criteri di scelta delle misure, degli elementi che emergono dalla sentenza di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/2012, n. 19008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19008 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 17/04/2012
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 661
Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 7484/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SE CH N. IL 18/11/1957;
avverso l'ordinanza n. 2520/2011 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 17/01/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Cesqui Elisabetta per l'annullamento con rinvio.
Udito il difensore avv. Marco Cavaliere e Pierpaolo Dell'Anno i quali hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 17 gennaio 2012, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello avverso i provvedimenti de libertate, ha applicato a HE SE la custodia cautelare in carcere, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero contro l'ordinanza della Corte d'appello di Roma con la quale è stata sostituita la custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso la casa di cura "S. Alessandro".
Ad avviso del Tribunale, la diagnosi formulata nella procedura incidentale dai periti - i quali si erano già espressi in sede di giudizio sulle condizioni psicopatologiche di SE nel senso che la sua capacità di intendere e volere " è scemata ma in misura lieve" - hanno ribadito tale conclusione e hanno escluso l'attuale incompatibilità delle condizioni di salute di HE SE con il regime carcerario, rispondendo ai rilievi della perizia di parte con il rilievo che eventuali scompensi dell'equilibrio psico-fisico causati dal ripristino della custodia in carcere avrebbero potuto essere affrontati anche in sede intramuraria "con interventi terapeutici ...di ordine medico psichiatrico, educativo e psicologico".
Quanto al profilo della persistenza di esigenze cautelari, per il collegio di merito il ridimensionamento dell'impostazione accusatoria con l'assoluzione di HE SE dal delitto di associazione finalizzata al narcotraffico e la riduzione della pena a otto anni di reclusione (rispetto a quella di diciassette anni inflitta in primo grado) per l'importazione da fornitori colombiani di cocaina non appaiono incidere sull'esigenza cautelare in considerazione della capacità del gruppo di trafficanti di riorganizzarsi per la prosecuzione dell'attività illecita. D'altro canto, incidono sulla sussistenza di tale esigenza cautelare il curriculm criminale di SE - imputato per reati gravi contro la persona e per finalità di lucro dai quali è stata quasi sempre prosciolto per "vizio totale di mente" - la sua reiterata sottoposizione alla misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nonché lo stesso disturbo della personalità caratterizzato da "condotta antisociale" ritenuta inemendabile dalle perizie più volte mediche effettuate.
Si è in presenza, ad avviso del Tribunale, di un'elevata pericolosità sociale che non consente di formulare una prognosi favorevole sul rispetto degli obblighi inerenti la custodia in luogo diverso dal carcere, inaffidabilità risultante dal mancato rispetto di misure in precedenza applicate.
2. Con ricorso proposto dal difensore avv.to Pierpaolo Dell'Anno, si deduce:
- vizio di motivazione in relazione all'art. 299 c.p.p., comma 4, per avere l'ordinanza ritenuto non sussistenti i presupposti per la sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari presso la casa di cura, in base ad argomentazioni manifestamente illogiche e correlate a travisamento delle risultanze peritali.
La difesa pone in rilievo che l'accertamento affidato ai periti è stato quello di verificare la compatibilità della misura carceraria al momento della sostituzione con quella della custodia in casa di cura, quesito al quale la perizia risponde che è difficile esprimersi sulla compatibilità ancorché non attuale", poiché si trattava di verificare non la compatibilita attuale delle condizioni di salute con il regime della custodia cautelare in carcere, bensì di valutare la compatibilita al momento in cui è e stato disposto il provvedimento di sostituzione.
In tale contesto, il giudizio espresso dai periti, ad avviso della difesa, non è quello poi posto a fondamento del ripristino della custodia in carcere da parte del giudice d'appello poiché la sicura possibilità di affrontare scompensi dallo stato di detenzione in situazione intramuraria è una conclusione del giudice d'appello smentita dalle conclusioni peritali.
- Vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p. per avere l'ordinanza impugnata affermato la persistente sussistenza di esigenze cautelari salvaguardabili esclusivamente con la più afflittiva misura della custodia cautelare in carcere, fondata su argomenti caratterizzati da omessa considerazione di circostanze decisive, nonché da manifesta illogicità.
Al riguardo, la difesa richiama l'avvenuto ridimensionamento della posizione di SE e la notevole riduzione della pena all'esito del giudizio d'appello; circostanze non logicamente e adeguatamente considerate dal Tribunale che ha insistito sulla formulazione di una prognosi negativa, senza considerare che la capacità organizzativa del gruppo è stata smentita dall'assoluzione per il reato associativo. D'altro canto, la prognosi negativa è formulata su pregressi comportamenti e misure e non si è considerato che SE da circa sei mesi era agli arresti domiciliari senza avere mai violato le relative prescrizioni.
Il provvedimento impugnato non è caratterizzato dai requisiti attualità e concretezza poiché non tiene conto della situazione attuale che dimostra, per la difesa, l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari.
2.1. Altro difensore, avv.to Marco Cavaliere, deduce:
- Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 310 e art. 587 c.p.p., comma 1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 3 Cost., art. 275 c.p.p., comma 3, comma 4 bis e ter.
Ad avviso della difesa, il Tribunale avrebbe omesso di fornire una decisione che possa smentire il duplice provvedimento della Corte d'appello, la quale ha ritenuto l'incompatibilità della custodia in carcere nonché l'adeguatezza di altra misura diversa dalla custodia in carcere a soddisfare le esigenze cautelare. Il Tribunale ha diretto il proprio accertamento sull'attualità o meno della condizioni di salute con il regime carcerario.
Il principio devolutivo che caratterizza il giudizio d'appello avrebbe dovuto limitare il compito del Tribunale a verificare la correttezza delle valutazioni espresse dalla Corte d'appello con i due provvedimenti.
Per la difesa, nella logica dell'impostazione del Tribunale di volere riformulare un prognosi di attualità delle condizioni di salute di SE, avrebbe anche dovuto essere considerato il ridimensionamento della posizione dell'imputato dopo la definizione del giudizio d'appello nonché il comportamento dello stesso nel periodo di arresti domiciliari.
In applicazione dell'art. 275 c.p.p., commi 4 bis e 4 ter, le documentate condizioni di salute non compatibili con la custodia in carcere, comportano un'inapplicabilità del regime carcerario salvo che ricorrano eccezionali esigenze cautelari e la possibilità di curare l'imputato in istituti penitenziari attrezzati. In tal senso, si è orientata la Corte d'appello, poiché nel caso di SE vi erano le condizioni richieste dalle richiamate disposizioni. In presenza di gravi condizioni di salute, accertate con perizie mediche, non sono state ritenute sussistenti esigenze di eccezionale rilevanza che avrebbero potuto impedire l'applicazione della misura degli arresti domiciliari.
Tali accertamenti sanitari non possono, ad avviso della difesa, essere superati da quelli effettuati dai periti nominati dal tribunale, poiché la relazione non ha risposto con assoluta certezza sulla compatibilità dello stato di salute di SE con il regime carcerario.
L'accertamento delle condizioni di salute di SE, dopo circa sei mesi di ricovero in una struttura sanitaria, avrebbe dovuto comportare una rivalutazione delle esigenze cautelari in applicazione dei parametri di attualità e concretezza imposti dall'art. 275 c.p.p., comma 3. Per la difesa, il Tribunale non si è espresso adeguatamente su tali specifiche esigenze.
Gli elementi sopravvenuti, quali l'assoluzione di SE dal reato di associazione finalizzata al narcotraffico e la riduzione della pena ad otto anni avrebbero dovuto comportare un altrettanto ridimensionamento delle esigenze cautelari. La situazione attuale, trascurata dal Tribunale, è quella che si è in presenza di una condanna quasi integralmente espiata. La residua pena di un anno, nel computo effettuato in ricorso, non avrebbe consentito di giungere alla conclusione dell'esistenza di esigenze cautelari. La difesa pone in rilievo che il Tribunale, nonostante espressamente richiesto, non ha acquisito la documentazione sanitaria e la memoria difensiva posta all'esame della Corte d'appello.
La valutazione del Tribunale è stata pertanto adottata senza un complessivo esame della documentazione esistente agli atti del procedimento incidentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. Corretta è l'impostazione del giudice d'appello volta verificare la compatibilità delle condizioni di salute di SE - ab origine, cioè al momento dell'istanza di revoca accolta dalla Corte d'appello all'esito del dibattimento, nonché in epoca successiva - con la custodia in carcere.
Non è da revocare in dubbio che la "ratio" sottesa all'art. 299 c.p.p., volta a garantire la permanente attualità delle condizioni legittimanti la misura cautelare disposta;
non può che attribuire al giudice dell'appello avverso ordinanza "de liberiate" il potere di decidere, pur nell'ambito dei motivi prospettati e, quindi, dell'ossequio del principio devolutivo, anche su elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati dall'ordinanza impugnata, applicandosi anche a tale procedimento l'art. 603 c.p.p., comma 2 e 3, (Sez. 6^, 12 marzo 1998, dep. 21 aprile 1998, n. 931; Sez. 31 gennaio 2002, dep. 20 marzo 2002, n. 11301).
Ne discende che l'appello de liberiate attribuisce al giudice ad quem tutti i poteri ab origine rientranti nella competenza funzionale del primo giudice e comporta una valutazione globale della prognosi cautelare da esprimere, pur nel rispetto di quanto devoluto, anche in relazione a circostanze sopravvenute rispetto al momento genetico della modifica operata dal giudice competente ex art. 299 c.p.p.. Tale principio è posto a presidio della garanzia di verifica attuale e concreta dei criteri di adeguatezza de proporzionalità della custodia cautelare applicata.
Quanto al profilo della permanenza delle ragioni per le quali fu disposta la custodia extra muraria, la valutazione compiuta dal Tribunale è coerente con gli accertamenti medico-legali, sulle cui conclusioni è stato espresso un corretto e argomentato apprezzamento in ordine alle attuali condizioni di salute. In particolare, il giudice dell'appello ha condiviso la diagnosi-prognosi clinica sulla "attuale" compatibilità delle condizioni di salute di HE SE con il regime carcerario con la precisazione che ogni ed eventuale scompenso dell'equilibrio psicofisico causato dal ripristino della custodia in carcere potranno essere affrontati anche in sede intramuraria "con interventi terapeutici ...di ordine medico psichiatrico, educativo e psicologico".
Incontrovertibile, dunque, l'attuale compatibilità delle condizioni di salute di SE con il regime carcerario.
Ciò posto, il Collegio ritiene che le mancanze argomentative riguardano i risultati acquisiti e i criteri adottati per giustificare il ripristino della custodia in carcere;
criteri, che si caratterizzano per maggiore rigore una volta che vi sia stata condanna sia all'esito del giudizio di primo grado che di quello d'appello, nel senso che i parametri dell'attualità, concretezza e specificità devono essere normativamente orientati alle conclusioni raggiunte nel giudizio di cognizione.
Come noto, i criteri di scelta delle misure sono stabiliti nell'art. 275 c.p.p., commi 1, 1 bis e 1 ter, sono volti, per coerenza del microsistema cautelare, le valutazioni da compiere al momento dell'applicazione nonché sui se o sul quomodo della prosecuzione della misura cautelare, dopo una pronuncia di condanna. Giudizio che - a differenza di quello "espresso" al momento genetico - non tollera "automatismi" in ragione di uno sviluppo processuale che non può che imporre di tener conto degli accertamenti compiuti e dei risultati raggiunti.
Il citato art. 275, comma 1 ter nel disciplinare l'applicazione della misura dopo la "condanna di appello", rinvia ai parametri previsti dal precedente comma 1 bis cui fare riferimento dopo la condanna pronunciata all'esito del giudizio di primo grado;
parametri che impongono una specifica regola di giudizio in ordine all'esame delle esigenze cautelari ancorato, oltre che a elementi sopravvenuti, anche e sopratutto alle "modalità del fatto" accertato con la pronuncia condannato. In particolare, è previsto che si debba tener conto "delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulti taluna delle esigenze indicate nell'art. 274, comma 1 lett. b) e c)" e,dunque, per quanto concerne il an il quomodo della prosecuzione della custodia, quale sia la perdurante intensità delle esigenze.
La norma richiede che, dopo una pronuncia di condanna, il giudice al quale è richiesta l'applicazione di una misura cautelare ha il dovere di tenere conto degli elementi che emergono dalla pronuncia del giudice di cognizione e ciò comporta che la ratio è quella di "ampliare i margini di applicabilità delle misure cautelari in termini di apprezzamento della sussistenza di esigenze cautelari e dei criteri di scelta tra esse". Esigenze, dunque, che in ogni caso, devono essere valutate in base ai parametri stabiliti dall'art. 275 c.p.p., comma 1 bis nel senso che, "se una sentenza di condanna è
stata pronunciata, non si vede per quale ragione il giudice non debba tener contò' di tali criteri "(cfr., anche se in relazioni al provvedimento generico ex art. 2775, comma 1 bis, Sez. 6^, 8 luglio 2011, dep. 6 ottobre 2011, n. 36239). Il giudizio al riguardo espresso dal Tribunale - al di là della compatibilità della custodia in carcere con le condizioni di salute - è assolutamente generico e assertivo poiché manca un adeguato e specifico dato di concretezza e attualità ai criteri per i quali non si è ritenuta idonea altra misura diversa dalla custodia in carcere a soddisfare l'esigenze cautelari. L'ipotizzato "collegamento con altri partecipi al traffico di stupefacenti", benché esclusa l'associazione, potrebbe avere una seria consistenza attuale là dove siano tratti elementi significativi in tal senso emergano dalle modalità del fatto e dei rapporti accertati dalla Corte di merito. Anche i riferimenti del giudice di appello alla personalità di SE ha un indubbio valore ai fini dell'applicazione di una misura cautelare coercitiva, fondata su specifici elementi, tali però da fornire un significato determinante ai fini della scelta della misura da applicare nel caso concreto;
elementi, che avrebbero potuto assumere significato di attualità e solida concretezza là dove riscontrata dalle "modalità del fatto" ovvero anche da "elementi sopravvenuti" e, dunque, dalle condotta e dal ruolo di SE nell'ambito del traffico di stupefacenti, come accertato nella sentenza di condanna.
Specificità, concretezza e attualità delle esigenze cautelari costituiscono ormai elementi di valutazione incontrovertibili che la Corte costituzionale a ritenuto essere irrinunciabile dovere del giudice di descrivere e valutare, escludendo automatismi collegati al titolo dei reati per i quali la custodia è disposta ( C. cost. 21 luglio 2010, n. 265; 12 maggio 2011, n. 164; 22 luglio 2011 n. 131;
2012 n. 110). Con tali pronunce, nel cancellare con riferimento a specifici reati la presunzione assoluta di pericolosità, si richiede sempre al giudice di considerare l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che l'esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure. Ne discende che il giudice, sia nel momento in cui è chiamato a emettere la misura che in quello in cui è chiamato di riesaminare la correttezza dell'ordinanza emessa, deve sempre esprimersi con specifico riferimento al caso concreto e, anzitutto, valutare se ricorrano le condizioni per adottare la misura richiesta e quale sia la misura che risponda, sulla base di altrettanto specifici elementi concreti e attuali, al criterio di "adeguatezza".
Le valutazioni espresse nell'ordinanza impugnata si fondano su generici riferimenti alle "modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulti taluna delle esigenze indicate nell'art. 274, comma 1, lett. b) e c)" tali da giustificare la custodia in carcere, a differenza di quanto affermato dalla Corte di merito anche in relazione al profilo di adeguatezza.
3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per un nuovo esame da svolgere nel rispetto dei principi e delle regole dianzi precisate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2012