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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 05/02/2026, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1915/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8512/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - C-F resistente
Difeso da
MI MA ER TT - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. VIPG6020250000223 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa Resistente/Appellato: come da verbale ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, impugna un pignoramento presso terzi che non allega al ricorso e ne chiede l'annullamento per una serie di motivi.
Il 14.10.2025, a mezzo avvocato del libero foro, si costituisce la SOGERT che contesta le avverse argomentazioni e chiede di verificare eventuali ritardi nella proposizione del ricorso.
All'udienza del 12.11.2025 il G.U. ordina al ricorrente il deposito dell'atto impugnato concedendo il termine di 15 giorni (ordinanza n. 7241/2025).
Il 4.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va estinto per inattività.
Il G.U. prende atto che parte ricorrente non ha ottemperato all'ordinanza de qua, pertanto, letto l'art. 45, comma, 1 del D. L.vo 546/92, dichiara d'ufficio, ex comma 3, il giudizio per inattività della parte;
ai sensi del comma 2 le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il G.U. dichiara estinto il giudizio, ex art. 45, per inattività di parte ricorrente. Nulla per le spese.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8512/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - C-F resistente
Difeso da
MI MA ER TT - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. VIPG6020250000223 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa Resistente/Appellato: come da verbale ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, impugna un pignoramento presso terzi che non allega al ricorso e ne chiede l'annullamento per una serie di motivi.
Il 14.10.2025, a mezzo avvocato del libero foro, si costituisce la SOGERT che contesta le avverse argomentazioni e chiede di verificare eventuali ritardi nella proposizione del ricorso.
All'udienza del 12.11.2025 il G.U. ordina al ricorrente il deposito dell'atto impugnato concedendo il termine di 15 giorni (ordinanza n. 7241/2025).
Il 4.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va estinto per inattività.
Il G.U. prende atto che parte ricorrente non ha ottemperato all'ordinanza de qua, pertanto, letto l'art. 45, comma, 1 del D. L.vo 546/92, dichiara d'ufficio, ex comma 3, il giudizio per inattività della parte;
ai sensi del comma 2 le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il G.U. dichiara estinto il giudizio, ex art. 45, per inattività di parte ricorrente. Nulla per le spese.