Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 05/02/2026, n. 1915
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Improcedibile
    Inattività della parte ricorrente

    Il Giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del giudizio per inattività della parte ricorrente ai sensi dell'art. 45, comma 3 del D. L.vo 546/92.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 05/02/2026, n. 1915
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1915
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo