Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 17 marzo 1953 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 27 ottobre 2011 |
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- 1. Il collegio sindacale nelle spa: la composizioneElisa Migliorini · https://fiscomania.com/ · 2 ottobre 2024
Il collegio sindacale riveste un ruolo cruciale all'interno delle società per azioni (SPA), fungendo da organo di controllo e garanzia della trasparenza e della correttezza nella gestione aziendale. La nomina di questo organo societario nelle SPA è sempre obbligatoria, in quanto prevista dalla legge,art. 2397 c.c. Quale funziona ha il collegio sindacale? La funzione di controllo nella società per azioni, che hanno optato per il sistema tradizionale, è affidato al collegio sindacale (art. 2397 c.c.). Si tratta di un organo collegiale, composto da tre o cinque membri effettivi e due supplenti, nominati (dall'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea ordinaria) tra i soci o tra …
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Giurisprudenza • 10
- 1. TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 16/10/2017, n. 10380Provvedimento: Pubblicato il 16/10/2017 N. 10380/2017 REG.PROV.COLL. N. 08394/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 8394 del 2017, proposto da: UI D'SI RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto, David Astorre, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna, 32; contro Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura …Leggi di più...
- legge n. 60/1953·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- competenza della Giunta per le elezioni del Senato·
- spese compensate·
- regime di incompatibilità parlamentare·
- annullamento provvedimento ministeriale·
- misure cautelari monocratiche·
- incompatibilità tra incarichi pubblici e mandato parlamentare·
- facoltà di opzione tra incarichi pubblici e mandato parlamentare
Versioni del testo
- Art. 1.
I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato.
Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali,
assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonche' quelle conferite nelle Universita' degli studi o negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici,
salve le disposizioni dell' art. 2 della legge 9 agosto 1948, n.
1102 .
Sono parimenti escluse le nomine compiute dal Governo, in base a
norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 21 ottobre 2011, n. 277 (in G.U. 1a s.s. 26/10/2011, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge nella parte in cui non prevedono l'incompatibilita' tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. - Art. 1-bis. (( 1. L'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo e' incompatibile con l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri ))
- Art. 2.
Fuori dei casi previsti nel primo comma dell'art. 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, ne' esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco revisore direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente.
Si applicano alle incompatibilita' previste nel presente articolo le esclusioni indicate nel secondo comma dell'art. 1. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 21 ottobre 2011, n. 277 (in G.U. 1a s.s. 26/10/2011, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge nella parte in cui non prevedono l'incompatibilita' tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.