Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 17 marzo 1953 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 27 ottobre 2011 |
Commentari • 8
- 1. Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incandidabilitàhttps://www.astrid-online.it/
- 2. n. 54 (Anno 3, numero 13)https://www.astrid-online.it/
- 3. Il collegio sindacale nelle spa: la composizioneElisa Migliorini · https://fiscomania.com/ · 2 ottobre 2024
Il collegio sindacale riveste un ruolo cruciale all'interno delle società per azioni (SPA), fungendo da organo di controllo e garanzia della trasparenza e della correttezza nella gestione aziendale. La nomina di questo organo societario nelle SPA è sempre obbligatoria, in quanto prevista dalla legge,art. 2397 c.c. Quale funziona ha il collegio sindacale? La funzione di controllo nella società per azioni, che hanno optato per il sistema tradizionale, è affidato al collegio sindacale (art. 2397 c.c.). Si tratta di un organo collegiale, composto da tre o cinque membri effettivi e due supplenti, nominati (dall'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea ordinaria) tra i soci o tra …
Leggi di più… - 4. Conflitto di interessiValeria Zeppilli · https://www.studiocataldi.it/ · 29 ottobre 2022
Cos'è il conflitto di interessi La normativa sul conflitto di interessi Conflitto di interessi e incompatibilità Conflitto di interessi: le dichiarazioni degli interessati Il ruolo dell'AGCM nei conflitti di interesse Il ruolo dell'AGCOM nei conflitti di interesse Prospettive di riforma della normativa sul conflitto di interessi Cos'è il conflitto di interessi [Torna su] Il conflitto di interessi indica una condizione in cui un soggetto, al quale viene affidata una forte responsabilità decisionale, è al tempo stesso titolare di interessi, siano essi di natura personale o professionale, che rischiano di compromettere l'imparzialità che invece lo stesso è tenuto a garantire. Nel nostro …
Leggi di più… - 5. Sindaco e parlamentare incompatibili anche nei comuni sopra i 20mila ab.Accesso limitatoAlessandro Ferretti · https://www.altalex.com/ · 26 giugno 2013
Giurisprudenza • 10
- 1. TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 16/10/2017, n. 10380Provvedimento: Pubblicato il 16/10/2017 N. 10380/2017 REG.PROV.COLL. N. 08394/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 8394 del 2017, proposto da: UI D'SI RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto, David Astorre, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna, 32; contro Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura …Leggi di più...
- legge n. 60/1953·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- competenza della Giunta per le elezioni del Senato·
- spese compensate·
- regime di incompatibilità parlamentare·
- annullamento provvedimento ministeriale·
- misure cautelari monocratiche·
- incompatibilità tra incarichi pubblici e mandato parlamentare·
- facoltà di opzione tra incarichi pubblici e mandato parlamentare
- 2. Corte Cost., sentenza 05/06/2013, n. 120Provvedimento: SENTENZA N. 120 ANNO 2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, IN SE, GI TE, LO MA OL, GI RI, RO IS, LO RO, IO ZI, AL SI, AR AR, ER RE, AR AR RE, AR CORAGGIO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 63 e 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), promosso dal Tribunale ordinario di Napoli nel procedimento vertente tra IN IO ed altri e PO NZ ed altro, con ordinanza del 14 marzo 2012 iscritta al n. 262 del registro …Leggi di più...
- assorbimento degli ulteriori profili di censura.·
- mancata previsione·
- cause di incompatibilità·
- illegittimità costituzionale in parte qua·
- elezioni
- 3. Corte Cost., sentenza 21/10/2011, n. 277Provvedimento: SENTENZA N. 277 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, AE TR, GI ES, LO RI NO, GI FR, AN LO, LO SI, RG NZ, DO SI, TA CARTABIA, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari); della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. …Leggi di più...
- mancata previsione·
- elezioni·
- incompatibilità parlamentari·
- carente motivazione sulla rilevanza·
- questione formulata in modo perplesso e contraddittorio·
- assorbimento degli ulteriori profili di censura.·
- reiezione.·
- lesione del principio di uguaglianza e della libertà di elettorato attivo e passivo·
- norme della regione siciliana·
- irragionevolezza·
- inammissibilità.·
- illegittimità costituzionale in parte qua
- 4. Corte Cost., sentenza 23/12/2005, n. 456Provvedimento: SENTENZA N. 456 ANNO 2005 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: RA BILE, Giovanni MA FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, AL IA, LF TA, RA AL, LU MA, AN LV, SA CA, MA RI UL, EP RO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 novembre 2004, n. 20 (Nuove norme in materia di riordino delle NI montane), e degli artt. 1 e 4 della legge della Regione Toscana 29 novembre 2004, n. 68, recante “Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di NI montane)”, …Leggi di più...
- comunità montane·
- materia rientrante nella competenza residuale delle regioni·
- non fondatezza della questione.·
- ricorso dello stato·
- esclusione·
- norme della regione toscana·
- norme della regione puglia·
- nuove norme in materia di riordino delle comunità montane·
- disciplina dell'ordinamento, dei compiti e del funzionamento delle medesime·
- disciplina delle ipotesi di incompatibilità relative alla carica di presidente·
- disposizioni di modifica alle norme regionali in materia di comunità montane·
- disposizioni sulla composizione degli organi e loro funzioni·
- denunciata violazione della riserva di legge statale in materia di ordinamento degli enti locali·
- incompetenza del legislatore regionale·
- sent. 456/06 c. enti locali
- 5. Corte Cost., sentenza 15/04/1987, n. 127Provvedimento: N. 127 SENTENZA 8-15 APRILE 1987 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO; ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 24 del disegno di legge approvato il 19 luglio 1979 dall'Assemblea regionale siciliana recante "Norme riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto …Leggi di più...
- elettorato passivo·
- elezioni·
- competenza legislativa primaria·
- sent. 127/87 b. regione siciliana·
- ammissibilita' del ricorso statale.·
- disciplina a carattere generale regolante l'intera materia·
- sent. 127/87 a. giudizio di legittimita' costiutzionale in via principale·
- sent. 127/87 c. regione siciliana·
- oggetto·
- non fondatezza della questione.·
- cause di ineleggibilita' alla carica di consigliere comunale o provinciale·
- leggi regionali successive ad altre precedentemente non impugnate·
- ineleggibilita' di amministratori, revisori, sindaci di enti pubblici regionali·
- illegittimita'costituzionale parziale.·
- cause di incompatibilita'
Versioni del testo
- Art. 1.
I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato.
Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali,
assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonche' quelle conferite nelle Universita' degli studi o negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici,
salve le disposizioni dell' art. 2 della legge 9 agosto 1948, n.
1102 .
Sono parimenti escluse le nomine compiute dal Governo, in base a
norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 21 ottobre 2011, n. 277 (in G.U. 1a s.s. 26/10/2011, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge nella parte in cui non prevedono l'incompatibilita' tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. - Art. 1-bis. (( 1. L'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo e' incompatibile con l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri ))
- Art. 2.
Fuori dei casi previsti nel primo comma dell'art. 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, ne' esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco revisore direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente.
Si applicano alle incompatibilita' previste nel presente articolo le esclusioni indicate nel secondo comma dell'art. 1. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 21 ottobre 2011, n. 277 (in G.U. 1a s.s. 26/10/2011, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge nella parte in cui non prevedono l'incompatibilita' tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.