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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/10/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2836/2025
RE P U B B L I C A IT A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TR I B U N A L E D I BA R I PR I M A SE Z I O N E CI V I L E Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- RA CA LA ed estensore
- Valeria Guaragnella Componente pronuncia la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2836/2025 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da rappresentato e difeso dall' Avv. GELAO TERESA;
Parte_1
e rappresentata e difesa dall' Avv. GELAO TERESA;
Controparte_1
i coniugi sono separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Bari pubblicato in data 14/12/2017, non reclamato;
esaminato il ricorso proposto in data 30/05/2025 dai predetti coniugi e finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
valutata la rispondenza di dette condizioni all'interesse della figlia;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.2) lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm.; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma II, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
N.R.G. 2836/2025
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Gioia del Colle (BA) in data 22/06/2009 tra (GIOIA DEL Parte_1
COLLE, 20/11/1978) e (ACQUAVIVA DELLE Controparte_1
FONTI, 22/11/1983) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Gioia del Colle al n. 25, parte II, serie A, anno 2009 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi integralmente richiamato;
2) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo;
3) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 21/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente RA CA Giuseppe Disabato
RE P U B B L I C A IT A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TR I B U N A L E D I BA R I PR I M A SE Z I O N E CI V I L E Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- RA CA LA ed estensore
- Valeria Guaragnella Componente pronuncia la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2836/2025 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da rappresentato e difeso dall' Avv. GELAO TERESA;
Parte_1
e rappresentata e difesa dall' Avv. GELAO TERESA;
Controparte_1
i coniugi sono separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Bari pubblicato in data 14/12/2017, non reclamato;
esaminato il ricorso proposto in data 30/05/2025 dai predetti coniugi e finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
valutata la rispondenza di dette condizioni all'interesse della figlia;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.2) lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm.; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma II, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
N.R.G. 2836/2025
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Gioia del Colle (BA) in data 22/06/2009 tra (GIOIA DEL Parte_1
COLLE, 20/11/1978) e (ACQUAVIVA DELLE Controparte_1
FONTI, 22/11/1983) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Gioia del Colle al n. 25, parte II, serie A, anno 2009 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi integralmente richiamato;
2) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo;
3) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 21/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente RA CA Giuseppe Disabato