CGT2
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 27/02/2026, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1731/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2404/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6896/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
7 e pubblicata il 09/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03LR00336 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03LR00336 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03LR00336 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 137/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello ed in atti e chiede la riforma della sentenza
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese e chiede la conferma della sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la società ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, notificato in data 6 settembre 2022, con cui l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, sulla base di un controllo relativo all'anno d'imposta 2017, ha recuperato a tassazione un maggior reddito imponibile ai fini
IRES ed IRAP pari ad € 76.000,00 nonché ai fini IVA una maggiore imposta di € 5.720,00, disconoscendo i costi per assistenza e consulenza amministrativa, contabile, fiscale e societaria (fornitore Dott. Nominativo_1) pari ad € 26.000,00 oltre Iva di € 5.720,00 (come da fattura n. 90 del 27/5/2017) e i costi per consulenza, monitoraggio ed esecuzione dei lavori di costrizione (fornitore Ing. Nominativo_2) pari ad € 50.000,00 (come da ricevuta per lavoro autonomo occasionale del 25/5/2017).
Il disconoscimento di tali costi è stato motivato dall'amministrazione finanziaria dalla circostanza che i documenti contabili (fattura e ricevuta per lavoro autonomo occasionale) non riportavano una descrizione dettagliata della prestazione fornita e quindi non potevano costituire documentazione contabilmente idonea ai fini della deducibilità dal redditto. Inoltre, quanto alle prestazioni svolte dal dott. Nominativo_1, emergerebbe dall'anagrafe tributaria come le stesse siano state svolte da altri professionisti, mentre l'attività professionale dell'Ing. Nominativo_2 non sarebbe stata comprovata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha replicato alle argomentazioni spese in seno al ricorso chiedendone il rigetto.
In vista dell'udienza le parti hanno depositato memorie.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
"In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa" (Cass. civ., sez. V, n. 21184/2014).
Ciò posto, deve rilevarsi come parte ricorrente - anche tramite le email e dichiarazioni sostitutive rese da terzi - abbia comprovato l'effettivo svolgimento dell'attività professionale svolta dai consulenti, tenuto conto che a fronte dell'eccepita genericità delle fatture sollevata dall'Agenzia delle Entrate la determinabilità dell'oggetto delle prestazioni emerge chiaramente dai contratti sottoscritti e dalle specifiche competenze dei soggetti incaricati nonché dall'indubbia esistenza - per quanto riguarda l'ing. Nominativo_2 - di un'attività di consulenza e supervisione di specifici cantieri (es. realizzazione di un centro riabilitativo a Mazara del Vallo).
Sul punto è sufficiente richiamare la giurisprudenza della Corte di cassazione che, a fronte della genericità di una fattura, ammette la deducibilità dei costi ove l'oggetto della prestazione sia ricavabile aliunde, e, in particolare da un contratto sottostante intercorso tra le parti (Cass. civ., n. 32369/2022). In conclusione, il ricorso deve essere accolto, e, per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
La natura della controversia legittima la compensazione delle spese di lite.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 16 Maggio 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 109, comma 5, T.U.I.R. 917-1986;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 19 D.P.R. 633-1972;
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 D.P.R. 633-1972;
4) Errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto su un punto essenziale della controversia (requisiti mancanti ai fini della deducibilità dei costi);
5) errata valutazione della documentazione prodotta dalla ricorrente e valutata come idonea ad assolvere l'onere probatorio della società ricorrente.
L'Agenzia delle Entrate sottolinea che la sentenza di primo grado ha ritenuto deducibili costi sulla base di documentazione ritenuta non idonea. L'Ufficio ribadisce che la genericità delle fatture può essere eventualmente integrata solo da elementi di prova documentati in modo idoneo e che l'onere probatorio resta a carico del contribuente. La sentenza impugnata, invece, ha ritenuto sufficiente la produzione di contratti, email e dichiarazioni sostitutive, senza una verifica puntuale della coerenza economica dei costi rispetto ai ricavi e all'oggetto dell'impresa. L'Agenzia richiama la giurisprudenza secondo cui la deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa può essere legittimamente negata.
L'Ufficio evidenzia che le fatture contestate riportano descrizioni generiche delle prestazioni, come "attività di consulenza" o "attività di servizi", senza indicare natura, qualità e quantità delle prestazioni. Tale genericità viola le norme sulla trasparenza e conoscibilità delle operazioni ai fini IVA, ostacolando le attività di controllo e verifica dell'Amministrazione finanziaria. L'Agenzia sottolinea che la semplice esistenza di un “cantiere aperto” o la presenza di due direttori dei lavori non giustifica la genericità delle attività di consulenza indicate nelle fatture. L'Agenzia delle Entrate ritiene che il giudice di primo grado non abbia considerato che ogni costo deve essere rapportato all'incidenza sui ricavi e alla coerenza economica con l'attività d'impresa, distinta per ciascun anno d'imposta e di bilancio. La sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare se i costi contestati fossero effettivamente inerenti e proporzionati all'attività svolta dalla società, limitandosi a considerare la documentazione prodotta senza un'analisi approfondita della sua idoneità. L'Agenzia delle
Entrate sostiene che il giudice abbia erroneamente valutato come idonee le prove prodotte dalla società, tra cui dichiarazioni sostitutive di terzi e email. Secondo la giurisprudenza richiamata dall'Ufficio, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da un terzo non è idonea a integrare la carenza delle fatture nell'indicazione degli elementi necessari per individuare con certezza le operazioni realizzate. L'Ufficio ribadisce che la prova dell'effettività delle prestazioni deve essere fornita con documentazione oggettiva e non con mere dichiarazioni di parte o di terzi.
L'annullamento delle sanzioni collegate è ritenuto erroneo dall'Ufficio, in quanto fondato sulle stesse motivazioni che hanno portato all'annullamento dell'avviso di accertamento, senza considerare la fondatezza delle contestazioni dell'Amministrazione. L'Ufficio richiama una sentenza favorevole (CGT I grado CT
1322-10-2023) che conferma la legittimità delle sanzioni in casi analoghi.
Alla luce dell'atto di appello opposto dalla società, l'Appellante chiede in via istruttoria la riunione del presente giudizio a quello pendente presso la medesima Corte di Giustizia Tributaria Sicilia – sez. dist. Catania n. 5-
RGR. 3650/2023, per connessione oggettiva e soggettiva, trattandosi dell'avviso di accertamento emesso per l'anno di imposta 2016, inerente le medesime violazioni tributarie.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 6896/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 7 e depositata il 09
Novembre 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello la società Resistente_1 Srl che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Si eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 53 del D.Lgs.
546/92, in quanto privo dei motivi specifici di impugnazione. L'appello si limita a richiamare presunte violazioni di legge senza sviluppare una parte argomentativa idonea a confutare le motivazioni della sentenza di primo grado. Secondo consolidata giurisprudenza, la specificità dei motivi di appello è requisito essenziale, e la mancanza di tale requisito comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Si richiama, a sostegno, la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
n. 16/2000, secondo cui l'atto di appello deve contenere una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, non essendo sufficiente la mera individuazione delle statuizioni impugnate. In subordine, e senza rinuncia alla superiore eccezione, si chiede la conferma della sentenza di primo grado, che risulta immune da vizi logici e giuridici. I giudici di primo grado hanno correttamente applicato i principi giurisprudenziali in materia di deducibilità dei costi, riconoscendo che i costi sostenuti dalla società sono documentati e giustificati. In particolare, la società ha prodotto contratti, dichiarazioni sostitutive e altra documentazione che comprovano l'effettivo svolgimento delle prestazioni professionali da parte dei consulenti incaricati. La determinabilità dell'oggetto delle prestazioni emerge chiaramente dalla documentazione prodotta, dalle competenze dei soggetti incaricati e dall'attività di consulenza e supervisione svolta nei cantieri. Tali elementi non sono stati oggetto di specifica contestazione in appello. La società ha fornito, anche in secondo grado, ulteriore documentazione a sostegno della legittimità della propria condotta, in particolare in relazione alla deducibilità dei costi. Si richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
32369/22), secondo cui la verifica del diritto alla detrazione di un costo può essere effettuata anche sulla base di documenti integrativi rispetto alla fattura, come avvenuto nel caso di specie.
Si rappresenta, inoltre, che la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, con sentenze n. 7958/2023
e n. 5422/2023, ha già accolto appelli della società relativi ad avvisi di accertamento per gli anni 2014 e
2015, su questioni analoghe a quella oggetto del presente giudizio. Tali sentenze sono divenute definitive per mancata impugnazione, con conseguente formazione del giudicato esterno. Si richiama la giurisprudenza
(Cass. n. 943/16) secondo cui l'efficacia espansiva del giudicato esterno si estende anche ai rapporti di durata, quando gli elementi costitutivi della fattispecie si protraggono su più periodi d'imposta.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 22 Dicembre 2025 parte appellate deposita memoria difensiva.
All'udienza del 20 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Il Collegio ritiene fondati i motivi di appello dell'Ufficio in relazione ai presupposti della deducibilità dei costi e della detraibilità IVA. In materia di imposte dirette, il contribuente deve dimostrare: l'esistenza del costo, la sua inerenza all'attività d'impresa, e, ove contestata dall'Ufficio, la coerenza economica. In materia IVA, la detrazione postula, tra l'altro, l'esistenza di un'operazione reale e documentata in modo conforme, con indicazioni idonee a consentire controllo e verificabilità. Nel caso di specie l'Ufficio ha contestato: la genericità delle fatture (dicitura ampia, variabile e non descrittiva), l'assenza o insufficienza di elementi documentali che correlino analiticamente ciascuna fattura a prestazioni effettivamente rese e inerenti, la mancanza di un adeguato riscontro della coerenza economica delle spese in rapporto ai ricavi dell'impresa per l'annualità in scrutinio. A fronte di tali contestazioni, la documentazione valorizzata in primo grado (contratti, e-mail, dichiarazioni sostitutive) non appare, nella ricostruzione complessiva, idonea a colmare il deficit probatorio, in quanto: non è stata dimostrata una correlazione specifica e puntuale tra: singola fattura, prestazione effettiva, periodo di competenza, inerenza per l'impresa, congruità economica. La semplice prospettazione dell'esistenza di commesse e di attività di consulenza “in generale” non supera la necessità di un riscontro analitico della prestazione fatturata e della sua riferibilità all'impresa e all'anno 2017.
La sentenza di primo grado ha ritenuto sufficiente la possibilità di ricavare l'oggetto della prestazione “aliunde”
(da contratti e altri documenti). Il Collegio osserva che: l'integrazione esterna è astrattamente ammissibile solo se gli elementi esterni siano seri, specifici, coerenti e soprattutto idonei a ricostruire con certezza: natura, qualità e quantità della prestazione, collegamento con la fattura, e conseguentemente la verificabilità dell'operazione ai fini IVA e della deduzione ai fini reddituali. Nel caso concreto, a fronte di fatture recanti diciture come “consulenza”, “attività di servizi”, “direzione cantieri” senza ulteriori specificazioni operative, non risulta provata un'integrazione documentale tale da assicurare la trasparenza e conoscibilità dell'operazione richiesta dalla disciplina IVA e la piena prova del requisito dell'inerenza. Ne consegue che correttamente l'Ufficio ha negato (o ridimensionato) i benefici fiscali collegati a costi non adeguatamente documentati.
Una volta ritenuta legittima la ripresa a tassazione e il recupero a IVA, viene meno il presupposto logico- giuridico dell'annullamento delle correlate sanzioni disposto dal primo giudice. Non emergono dal fascicolo, per come rappresentato negli atti, elementi specifici idonei a fondare una causa di non punibilità o di esclusione della responsabilità sanzionatoria. Pertanto, le sanzioni devono essere confermate nei limiti di legge e secondo quanto statuito nell'atto impositivo.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione n.
13, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Catania, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) per il primo grado ed euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 22 Gennaio 2026. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott.
OR Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2404/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6896/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
7 e pubblicata il 09/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03LR00336 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03LR00336 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03LR00336 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 137/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello ed in atti e chiede la riforma della sentenza
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese e chiede la conferma della sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la società ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, notificato in data 6 settembre 2022, con cui l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, sulla base di un controllo relativo all'anno d'imposta 2017, ha recuperato a tassazione un maggior reddito imponibile ai fini
IRES ed IRAP pari ad € 76.000,00 nonché ai fini IVA una maggiore imposta di € 5.720,00, disconoscendo i costi per assistenza e consulenza amministrativa, contabile, fiscale e societaria (fornitore Dott. Nominativo_1) pari ad € 26.000,00 oltre Iva di € 5.720,00 (come da fattura n. 90 del 27/5/2017) e i costi per consulenza, monitoraggio ed esecuzione dei lavori di costrizione (fornitore Ing. Nominativo_2) pari ad € 50.000,00 (come da ricevuta per lavoro autonomo occasionale del 25/5/2017).
Il disconoscimento di tali costi è stato motivato dall'amministrazione finanziaria dalla circostanza che i documenti contabili (fattura e ricevuta per lavoro autonomo occasionale) non riportavano una descrizione dettagliata della prestazione fornita e quindi non potevano costituire documentazione contabilmente idonea ai fini della deducibilità dal redditto. Inoltre, quanto alle prestazioni svolte dal dott. Nominativo_1, emergerebbe dall'anagrafe tributaria come le stesse siano state svolte da altri professionisti, mentre l'attività professionale dell'Ing. Nominativo_2 non sarebbe stata comprovata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha replicato alle argomentazioni spese in seno al ricorso chiedendone il rigetto.
In vista dell'udienza le parti hanno depositato memorie.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
"In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa" (Cass. civ., sez. V, n. 21184/2014).
Ciò posto, deve rilevarsi come parte ricorrente - anche tramite le email e dichiarazioni sostitutive rese da terzi - abbia comprovato l'effettivo svolgimento dell'attività professionale svolta dai consulenti, tenuto conto che a fronte dell'eccepita genericità delle fatture sollevata dall'Agenzia delle Entrate la determinabilità dell'oggetto delle prestazioni emerge chiaramente dai contratti sottoscritti e dalle specifiche competenze dei soggetti incaricati nonché dall'indubbia esistenza - per quanto riguarda l'ing. Nominativo_2 - di un'attività di consulenza e supervisione di specifici cantieri (es. realizzazione di un centro riabilitativo a Mazara del Vallo).
Sul punto è sufficiente richiamare la giurisprudenza della Corte di cassazione che, a fronte della genericità di una fattura, ammette la deducibilità dei costi ove l'oggetto della prestazione sia ricavabile aliunde, e, in particolare da un contratto sottostante intercorso tra le parti (Cass. civ., n. 32369/2022). In conclusione, il ricorso deve essere accolto, e, per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
La natura della controversia legittima la compensazione delle spese di lite.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 16 Maggio 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 109, comma 5, T.U.I.R. 917-1986;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 19 D.P.R. 633-1972;
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 D.P.R. 633-1972;
4) Errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto su un punto essenziale della controversia (requisiti mancanti ai fini della deducibilità dei costi);
5) errata valutazione della documentazione prodotta dalla ricorrente e valutata come idonea ad assolvere l'onere probatorio della società ricorrente.
L'Agenzia delle Entrate sottolinea che la sentenza di primo grado ha ritenuto deducibili costi sulla base di documentazione ritenuta non idonea. L'Ufficio ribadisce che la genericità delle fatture può essere eventualmente integrata solo da elementi di prova documentati in modo idoneo e che l'onere probatorio resta a carico del contribuente. La sentenza impugnata, invece, ha ritenuto sufficiente la produzione di contratti, email e dichiarazioni sostitutive, senza una verifica puntuale della coerenza economica dei costi rispetto ai ricavi e all'oggetto dell'impresa. L'Agenzia richiama la giurisprudenza secondo cui la deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa può essere legittimamente negata.
L'Ufficio evidenzia che le fatture contestate riportano descrizioni generiche delle prestazioni, come "attività di consulenza" o "attività di servizi", senza indicare natura, qualità e quantità delle prestazioni. Tale genericità viola le norme sulla trasparenza e conoscibilità delle operazioni ai fini IVA, ostacolando le attività di controllo e verifica dell'Amministrazione finanziaria. L'Agenzia sottolinea che la semplice esistenza di un “cantiere aperto” o la presenza di due direttori dei lavori non giustifica la genericità delle attività di consulenza indicate nelle fatture. L'Agenzia delle Entrate ritiene che il giudice di primo grado non abbia considerato che ogni costo deve essere rapportato all'incidenza sui ricavi e alla coerenza economica con l'attività d'impresa, distinta per ciascun anno d'imposta e di bilancio. La sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare se i costi contestati fossero effettivamente inerenti e proporzionati all'attività svolta dalla società, limitandosi a considerare la documentazione prodotta senza un'analisi approfondita della sua idoneità. L'Agenzia delle
Entrate sostiene che il giudice abbia erroneamente valutato come idonee le prove prodotte dalla società, tra cui dichiarazioni sostitutive di terzi e email. Secondo la giurisprudenza richiamata dall'Ufficio, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da un terzo non è idonea a integrare la carenza delle fatture nell'indicazione degli elementi necessari per individuare con certezza le operazioni realizzate. L'Ufficio ribadisce che la prova dell'effettività delle prestazioni deve essere fornita con documentazione oggettiva e non con mere dichiarazioni di parte o di terzi.
L'annullamento delle sanzioni collegate è ritenuto erroneo dall'Ufficio, in quanto fondato sulle stesse motivazioni che hanno portato all'annullamento dell'avviso di accertamento, senza considerare la fondatezza delle contestazioni dell'Amministrazione. L'Ufficio richiama una sentenza favorevole (CGT I grado CT
1322-10-2023) che conferma la legittimità delle sanzioni in casi analoghi.
Alla luce dell'atto di appello opposto dalla società, l'Appellante chiede in via istruttoria la riunione del presente giudizio a quello pendente presso la medesima Corte di Giustizia Tributaria Sicilia – sez. dist. Catania n. 5-
RGR. 3650/2023, per connessione oggettiva e soggettiva, trattandosi dell'avviso di accertamento emesso per l'anno di imposta 2016, inerente le medesime violazioni tributarie.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 6896/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 7 e depositata il 09
Novembre 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello la società Resistente_1 Srl che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Si eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 53 del D.Lgs.
546/92, in quanto privo dei motivi specifici di impugnazione. L'appello si limita a richiamare presunte violazioni di legge senza sviluppare una parte argomentativa idonea a confutare le motivazioni della sentenza di primo grado. Secondo consolidata giurisprudenza, la specificità dei motivi di appello è requisito essenziale, e la mancanza di tale requisito comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Si richiama, a sostegno, la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
n. 16/2000, secondo cui l'atto di appello deve contenere una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, non essendo sufficiente la mera individuazione delle statuizioni impugnate. In subordine, e senza rinuncia alla superiore eccezione, si chiede la conferma della sentenza di primo grado, che risulta immune da vizi logici e giuridici. I giudici di primo grado hanno correttamente applicato i principi giurisprudenziali in materia di deducibilità dei costi, riconoscendo che i costi sostenuti dalla società sono documentati e giustificati. In particolare, la società ha prodotto contratti, dichiarazioni sostitutive e altra documentazione che comprovano l'effettivo svolgimento delle prestazioni professionali da parte dei consulenti incaricati. La determinabilità dell'oggetto delle prestazioni emerge chiaramente dalla documentazione prodotta, dalle competenze dei soggetti incaricati e dall'attività di consulenza e supervisione svolta nei cantieri. Tali elementi non sono stati oggetto di specifica contestazione in appello. La società ha fornito, anche in secondo grado, ulteriore documentazione a sostegno della legittimità della propria condotta, in particolare in relazione alla deducibilità dei costi. Si richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
32369/22), secondo cui la verifica del diritto alla detrazione di un costo può essere effettuata anche sulla base di documenti integrativi rispetto alla fattura, come avvenuto nel caso di specie.
Si rappresenta, inoltre, che la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, con sentenze n. 7958/2023
e n. 5422/2023, ha già accolto appelli della società relativi ad avvisi di accertamento per gli anni 2014 e
2015, su questioni analoghe a quella oggetto del presente giudizio. Tali sentenze sono divenute definitive per mancata impugnazione, con conseguente formazione del giudicato esterno. Si richiama la giurisprudenza
(Cass. n. 943/16) secondo cui l'efficacia espansiva del giudicato esterno si estende anche ai rapporti di durata, quando gli elementi costitutivi della fattispecie si protraggono su più periodi d'imposta.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 22 Dicembre 2025 parte appellate deposita memoria difensiva.
All'udienza del 20 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Il Collegio ritiene fondati i motivi di appello dell'Ufficio in relazione ai presupposti della deducibilità dei costi e della detraibilità IVA. In materia di imposte dirette, il contribuente deve dimostrare: l'esistenza del costo, la sua inerenza all'attività d'impresa, e, ove contestata dall'Ufficio, la coerenza economica. In materia IVA, la detrazione postula, tra l'altro, l'esistenza di un'operazione reale e documentata in modo conforme, con indicazioni idonee a consentire controllo e verificabilità. Nel caso di specie l'Ufficio ha contestato: la genericità delle fatture (dicitura ampia, variabile e non descrittiva), l'assenza o insufficienza di elementi documentali che correlino analiticamente ciascuna fattura a prestazioni effettivamente rese e inerenti, la mancanza di un adeguato riscontro della coerenza economica delle spese in rapporto ai ricavi dell'impresa per l'annualità in scrutinio. A fronte di tali contestazioni, la documentazione valorizzata in primo grado (contratti, e-mail, dichiarazioni sostitutive) non appare, nella ricostruzione complessiva, idonea a colmare il deficit probatorio, in quanto: non è stata dimostrata una correlazione specifica e puntuale tra: singola fattura, prestazione effettiva, periodo di competenza, inerenza per l'impresa, congruità economica. La semplice prospettazione dell'esistenza di commesse e di attività di consulenza “in generale” non supera la necessità di un riscontro analitico della prestazione fatturata e della sua riferibilità all'impresa e all'anno 2017.
La sentenza di primo grado ha ritenuto sufficiente la possibilità di ricavare l'oggetto della prestazione “aliunde”
(da contratti e altri documenti). Il Collegio osserva che: l'integrazione esterna è astrattamente ammissibile solo se gli elementi esterni siano seri, specifici, coerenti e soprattutto idonei a ricostruire con certezza: natura, qualità e quantità della prestazione, collegamento con la fattura, e conseguentemente la verificabilità dell'operazione ai fini IVA e della deduzione ai fini reddituali. Nel caso concreto, a fronte di fatture recanti diciture come “consulenza”, “attività di servizi”, “direzione cantieri” senza ulteriori specificazioni operative, non risulta provata un'integrazione documentale tale da assicurare la trasparenza e conoscibilità dell'operazione richiesta dalla disciplina IVA e la piena prova del requisito dell'inerenza. Ne consegue che correttamente l'Ufficio ha negato (o ridimensionato) i benefici fiscali collegati a costi non adeguatamente documentati.
Una volta ritenuta legittima la ripresa a tassazione e il recupero a IVA, viene meno il presupposto logico- giuridico dell'annullamento delle correlate sanzioni disposto dal primo giudice. Non emergono dal fascicolo, per come rappresentato negli atti, elementi specifici idonei a fondare una causa di non punibilità o di esclusione della responsabilità sanzionatoria. Pertanto, le sanzioni devono essere confermate nei limiti di legge e secondo quanto statuito nell'atto impositivo.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione n.
13, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Catania, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) per il primo grado ed euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 22 Gennaio 2026. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott.
OR Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)