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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 07/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott. Francescamaria Piruzza Giudice dott.ssa Mariaserena Barcellona Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 447 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Mazara del Vallo (TP), Parte_1 nella via A. Da Messina n. 28/30, presso lo studio dell'avv. PI Pietro, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti parte ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Mazara del Vallo (TP), nella Controparte_1 via A. Da Messina n. 28/30, presso lo studio dell'avv. PI Pietro, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 20.02.2025, che si è svolta mediante il sistema della trattazione scritta, previsto dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note di trattazione congiunte depositate in data
18.01.2025 che si intendono qui integralmente richiamate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.03.2024, dopo aver premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Mazara del Vallo in 25.07.1977 e che il giudizio di separazione Controparte_1 personale si era concluso con sentenza n. 372/2006 emessa dall'adito Tribunale, in data 4.05.2006, nel procedimento iscritto al n. 1149/2003, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dopo una serie di rinvii disposti al fine di verificare il perfezionamento della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza al resistente, all'udienza del 14.11.2025 il procuratore di parte ricorrente chiedeva un rinvio rappresentando che il PI intendeva conferire al medesimo procuratore procura alle liti e addivenire ad un accordo per il divorzio.
All'udienza del 20.02.2025, che si è svolta mediante il sistema della trattazione scritta, previsto dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato prendeva atto del deposito, nel fascicolo telematico, dell'accordo, debitamente sottoscritto, raggiunto dalle parti in ordine alle condizioni del loro divorzio, condizioni di seguito riportate:
“1) i ricorrenti dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto giuridico di natura patrimoniale di essere autonomi economicamente e di non aver più niente altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione titolo o causale;
2) le parti si rilasciano fin d'ora reciproca ed espressa autorizzazione all'espatrio e si concedono il nulla osta per stabilire la propria residenza”.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che nulla osti all'emissione della pronuncia richiesta, apparendo l'accordo maturato tra le parti conforme a legge.
Invero, la domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio va certamente accolta, in quanto gli atti del procedimento dimostrano, in modo inequivocabile, che dopo la comparizione dinanzi al Presidente di questo ufficio per il prescritto tentativo di conciliazione nel giudizio di separazione e la definizione di quest'ultimo con sentenza n. 372/2006 emessa dal Tribunale adito in data
4.05.2006, nel procedimento iscritto al n. 1149/2003, non vi è stata alcuna ripresa della convivenza ed è, anzi, definitivamente venuta meno ogni possibilità di ricostruzione della vita morale e materiale tra le parti.
Essendo, quindi, decorso il termine minimo stabilito dall'art. 3, comma 2, lettera b), legge 898/1970, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Mazara del Vallo, in data
25.07.1977, da nata a [...] il [...] e, , nato a Parte_1 Controparte_1
Castelvetrano il 21.11.1954, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune al n.132, parte II, Serie
“A”, dell'anno 1977, alle condizioni di cui all'accordo riportato in parte motiva;
2) dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, 05.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Mariaserena Barcellona Francesco Paolo Pizzo