Sentenza 14 ottobre 1999
Massime • 1
Qualora risulti l'esistenza di una pluralità di pene da eseguire, il tribunale di sorveglianza, ai fini della verifica in ordine al rispetto del limite fissato dall'art.47, comma 1, dell'ordinamento penitenziario per la concedibilità dell'affidamento in prova al servizio sociale, deve comunque operare il cumulo di dette pene, anche se non sia ancora intervenuto il provvedimento di unificazione da parte del competente ufficio del pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/1999, n. 5606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5606 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 14.10.1999
1. Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 5606
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " rel. est. N. 13632/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN NT n. il 28.07.1957
avverso ordinanza del 02.08.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gironi lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. Di Zenzo per inammissibilità.
Motivi della decisione
L'ordinanza in epigrafe ha revocato la misura dell'affidamento in prova al s.s. applicata a LA AN con ordinanza 18.6.1996 Trib. sorv. Milano ed estesa a titolo esecutivo sopravvenuto con ordinanza del medesimo tribunale in data 1.7.1998 a seguito dell'arresto del predetto in data 28.1.1999, in esecuzione di provvedimento cautelare coercitivo per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e ricettazioni operante dal settembre 1997; rilevato che l'esecuzione della misura alternativa era iniziata il 2.12.1996 con termine fissato al 14.6.1999 e che le nuove manifestazioni di criminalità riguardavano quasi l'intero periodo della misura stessa, rivelatasi inidonea ad impedire la ricaduta del soggetto nel delitto, il tribunale disponeva che la revoca avesse efficacia "sin dall'inizio". Ricorre il difensore evidenziando che l'ammissione all'affidamento in prova era avvenuta sulla base di plurime e distinte istanze del condannato presentate anteriormente al provvedimento di unificazione delle pene concorrenti adottato solo in data 3.5.1999 e che, pur avendo il tribunale contestualmente valutato tutte le istanze, il provvedimento ammissivo doveva considerarsi come avente ad oggetto i singoli titoli custodiali e non il loro coacervo, con la conseguenza che la revoca avrebbe potuto riguardare solo i titoli esecutivi non ancora estinti e le pene non espiate all'epoca dell'inizio della nuova attività delittuosa del soggetto.
Il ricorrente, lamenta, altresì, illogicità motivazionale, sull'assunto che l'ordinanza custodiale cautelare non determinerebbe l'inizio della pretesa condotta associativa, non riconducibile per il LA alla data del primo furto ascritto al sodalizio (8.9.1997), non essendo stato tale specifico reato contestato al predetto, e sull'ulteriore assunto che, in ogni caso, i correi avrebbero solo dal settembre 98 disposto del magazzino ove sarebbe stata occultata la refurtiva.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo, motivo, esattamente il tribunale ha considerato in modo unitario e non frazionato il provvedimento di ammissione alla misura alternativa, con la connessa estensione della stessa ad altro titolo esecutivo successivamente sopravvenuto, dovendo il giudice della sorveglianza operare, in caso di concorrenza di pene in esecuzione, il cumulo delle stesse onde valutare se la pena complessiva non ecceda il limite massimo stabilito dall'art. 47, I co., o.p., e ciò ancorché l'organo competente non abbia ancora provveduto ai sensi dell'art. 663 c.p.p.. Tanto si desume dal disposto dell'art. 51 bis o.p., il quale prevede che, ove in corso di attuazione della misura sopravvenga un nuovo titolo esecutivo, il magistrato di sorveglianza debba provvisoriamente decidere circa la prosecuzione o la sospensione della misura stessa tenendo conto del cumulo delle pene per verificare la permanenza della condizione di cui all'art. 47, 1^ co., o.p.. Il cumulo va, dunque, effettuato anche se non è ancora stata operata l'unificazione delle pene da parte del P.M., ne' tale regola può essere circoscritta al caso di sopravvenienza di ulteriore titolo esecutivo durante l'attuazione di misura già disposta, identica "ratio" ed identica disciplina dovendosi applicare in caso di coesistenza, all'atto della decisione del tribunale, di plurimi titoli esecutivi non ancora unificati, avendo il legislatore ritenuto necessario esplicitare una siffatta previsione solo per la prima ipotesi e ritenendo la stessa implicita nella fissazione della soglia massima stabilita dall'art. 47, 1^ co., per l'ammissibilità al beneficio.
Se, dunque, unitario è il provvedimento di ammissione alla misura alternativa, come tale esteso al cumulo delle pene in esecuzione, unitaria deve essere anche la valutazione da compiere in caso di sopravvenienza di una causa di revoca ex art. 47, co. 11, o.p., ed insindacabilmente, sulla base della ritenuta gravità ed estensione temporale delle nuove condotte delittuose nonché del loro valore sintomatico, il giudice "a quo" ha statuito che la revoca abbia efficacia "sin dall'inizio", in conformità ai parametri posti dalla sentenza n. 343/1987 della Corte costituzionale che, secondo reiterate pronunzie di questa Corte, consente di determinare l'espianda pena anche in misura pari a quella originaria, senza alcuna considerazione del periodo trascorso in esperimento per l'esito totalmente e gravemente negativo del medesimo. Irrilevante e, perciò, quanto al secondo motivo, l'esatta identificazione dell'inizio della condotta deviante, comunque riconducibile non già alla data di consumazione degli specifici reati-fine contestati al LA ma all'inizio della sua partecipazione al sodalizio criminoso, che l'ordinanza impugnata, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, colloca al settembre 1997, non decisivo apparendo, in ogni caso, al riguardo l'invocata disponibilità di una struttura logistica del gruppo solo a far tempo dal settembre 1998.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 1999