Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/04/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3974/2019 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3974/2019 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 22/01/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. LAUDISIO FRANCESCO PAOLO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA V. FORNARI N 52 SALERNO, presso lo studio dell'Avv.
CAPONIGRO ORLANDO (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
CONVENUTO
Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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La delibera con cui il consesso assembleare approva il rendiconto annuale può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti o astenuti, nel termine di 30 giorni decorrenti:
• dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti,
• dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
L'impugnazione può essere proposta solo per ragioni di legittimità e non di merito (art. 1137 c. 2 c.c.); infatti, il singolo condomino non ha il potere di rimettere in discussione ciò
che è stato deciso dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione (Cass. 3701/1988;
Cass. 3291/1989; Cass. 3747/1994; Cass. 5254/2011).
L'art. 1130 bis c.c. prevede che il rendiconto condominiale contenga:
• le voci di entrata e di uscita,
• ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del , ai fondi CP_1
disponibili ed alle eventuali riserve.
Il rendiconto è composto da:
• un registro di contabilità,
• un riepilogo finanziario,
• una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.
Pagina 2 di 4 Affinché la delibera di approvazione del rendiconto sia valida occorre che sia idonea a rendere comprensibili ai condomini le voci di entrate e uscite e le rispettive quote di ripartizione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, non è necessario che l'amministratore tenga la contabilità con forme rigorose, come quelle adottate per i bilanci delle società, nondimeno, il rendiconto deve rendere intellegibili ai condomini gli esborsi (uscite) e gli incassi (entrate),
con le relative quote di ripartizione.
Inoltre, l'amministratore deve fornire la prova, attraverso i documenti giustificativi,
«non solo della qualità e quantità dei frutti percetti e delle somme incassate, nonché
dell'entità e causale degli esborsi fatti, ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentono
di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico è stato eseguito e di stabilire se
l'operato di chi rende il conto sia adeguato a criteri di buona amministrazione» (Cass.
9099/2000).
Come precisato anche da ultimo (Cass. civ., sez. VI, 24 settembre 2020, n. 20006), l'art. 1130-bis c.c. prevede che il rendiconto condominiale deve contenere “le voci di entrata e di uscita”, e quindi gli incassi ed i pagamenti eseguiti, in rapporto alle relative manifestazioni finanziarie, nonché “ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del ”, CP_1
con indicazione nella nota sintetica esplicativa della gestione “anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti” avendo riguardo al risultato economico dell'esercizio annuale,
precisando gli ermelllini che per il rendiconto condominiale trova applicazione il “principio di cassa”, secondo cui i crediti vantati dal verso un singolo condomino devono CP_1
essere inseriti nel consuntivo relativo all'esercizio in pendenza del quale sia avvenuto il loro accertamento (v., in senso conforme, anche Cass. civ.,sez. II, 4 luglio 2014 n. 15401).
È noto come, secondo il criterio di cassa, vanno considerate solo le spese e le entrate che sono state effettivamente sostenute nel periodo di gestione.
Pagina 3 di 4 Alla stregua delle considerazioni di cui sopra e sulla scorta di tale criterio, il Tribunale
ritiene che, nel caso di specie, vi sia stata la palese violazione del principio di cassa laddove l'amministratore non ha inserito nel consuntivo 2018 l'intero pagamento di euro 1.254,00,
effettuato con bonifico, dal in data 6.12.2018, atteso che l'entrata CP_1 Pt_1
avvenuta nel 2018 avrebbe dovuto far parte del consuntivo 2018 e non della gestione condominiale del 2019.
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, la delibera del 4.4.2019 va annullata nel primo punto all'ordine del giorno nella parte in cui approva il bilancio consuntivo anno 2018.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano in base ai parametri di CP_1
cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) accoglie l'impugnazione e per l'effetto annulla il primo punto all'ordine del giorno della delibera del 4.4.2019 nella parte in cui approva il bilancio consuntivo anno 2018.
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore dell'avv. Francesco Paolo Laudisio, difensore dell'attore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 135,81 per spese vive ed euro 1.278,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 28/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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