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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/11/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14124/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 14124/2024 promossa da: nata a [...] il [...] (c.f. ), residente a [...], professione impiegata,
e
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e residente Parte_2 C.F._2 a Medicina BO Via Portonovo n.808, professione impiegato,
entrambi difesi e rappresentati dagli Avv. Elisa Alberghini del Foro di Ferrara e l'Avv. Melissa Ghisellini del Foro di Modena ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Melissa Ghisellini in Finale Emilia (MO) Via Monchio n.1/2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 11/11/2025; il P.M è intervenuto. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 18/11/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata oltre alla separazione consensuale anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dal termine entro cui le parti hanno depositato note scritte in sostituzione d'udienza nel procedimento di separazione consensuale;
considerato che
con sentenza n.
185/2025 il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso introduttivo, pronunciando la pagina 1 di 2 separazione personale dei coniugi;
considerato che
con successiva ordinanza il Tribunale ha pronunciato la remissione in istruttoria per la pronuncia della sentenza di divorzio;
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata a [...] il Parte_1
5.11.1974 e , nato a [...] il [...], celebrato a Castel Maggiore (BO) Parte_2 il 05/07/2003 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castel Maggiore (BO) - al n. 9 parte I, anno 2003;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Castel Maggiore (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
_________26.11.2025___
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 14124/2024 promossa da: nata a [...] il [...] (c.f. ), residente a [...], professione impiegata,
e
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e residente Parte_2 C.F._2 a Medicina BO Via Portonovo n.808, professione impiegato,
entrambi difesi e rappresentati dagli Avv. Elisa Alberghini del Foro di Ferrara e l'Avv. Melissa Ghisellini del Foro di Modena ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Melissa Ghisellini in Finale Emilia (MO) Via Monchio n.1/2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 11/11/2025; il P.M è intervenuto. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 18/11/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata oltre alla separazione consensuale anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dal termine entro cui le parti hanno depositato note scritte in sostituzione d'udienza nel procedimento di separazione consensuale;
considerato che
con sentenza n.
185/2025 il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso introduttivo, pronunciando la pagina 1 di 2 separazione personale dei coniugi;
considerato che
con successiva ordinanza il Tribunale ha pronunciato la remissione in istruttoria per la pronuncia della sentenza di divorzio;
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata a [...] il Parte_1
5.11.1974 e , nato a [...] il [...], celebrato a Castel Maggiore (BO) Parte_2 il 05/07/2003 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castel Maggiore (BO) - al n. 9 parte I, anno 2003;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Castel Maggiore (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
_________26.11.2025___
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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