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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 13167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13167 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 26618/2025
Il Giudice IO EL, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to DOBICI Parte_1
GABRIELE
ricorrente contro
CP_1
resistente
OGGETTO: indennità di accompagnamento
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “ insiste come da ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 23.7.2025 parte ricorrente ha adito questo Tribunale per sentir accertare il suo diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.2.2024.
La Difesa deduce, a tal fine, che il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, con decreto di omologa del 17.2.2025, ha riconosciuto la sussistenza, in capo a parte ricorrente, del requisito sanitario previsto per la provvidenza in esame e che , nonostante il CP_1 decorso di 120 giorni previsto dall'art. 445 comma 5 cpc, non ha provveduto al pagamento della provvidenza, pur essendo la parte in possesso dei requisiti socio- economici previsti dalla legge.
Nessuno si è costituito per . CP_1
Il giudice, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, trattata con il rito cartolare, decideva il procedimento con la presente sentenza.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , a fronte della rituale notifica CP_1 del ricorso.
Nel merito il ricorso è fondato avendo parte ricorrente dimostrato la sussistenza dei requisiti sanitari e socio economici richiesti dalla legge, ex. art. 1 e ss L. n. 18/1980 (v. all. nn. 1 e 2).
, non costituendosi in giudizio, non ha specificamente contraddetto sulla CP_1 sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la corresponsione dell'emolumento in esame.
Va, pertanto, dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'emolumento in esame dal 1.2.2024, con conseguente condanna di a CP_1 corrispondere la prestazione in esame dalla medesima data, oltre interessi legali dalla maturazione dei ratei al saldo.
Spese di lite liquidate secondo il principio di soccombenza e i parametri previsti dalla legge.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara il diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennità di accompagnamento, ex. art. 1 L. n. 18/1980, da 1.2.2024 e, per l'effetto, condanna
, in persona del legale rappresentante pro- tempore, a corrispondere al ricorrente CP_1
l'indennità di accompagnamento, a decorrere dall'1.2.2024, oltre interessi legali, e a rimborsargli le spese del presente procedimento, liquidate in complessivi euro
1200,00, oltre accessori di legge, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, lì 19/12/2025 Il Giudice
IO EL
Pag. 3 di 3
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 26618/2025
Il Giudice IO EL, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to DOBICI Parte_1
GABRIELE
ricorrente contro
CP_1
resistente
OGGETTO: indennità di accompagnamento
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “ insiste come da ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 23.7.2025 parte ricorrente ha adito questo Tribunale per sentir accertare il suo diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.2.2024.
La Difesa deduce, a tal fine, che il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, con decreto di omologa del 17.2.2025, ha riconosciuto la sussistenza, in capo a parte ricorrente, del requisito sanitario previsto per la provvidenza in esame e che , nonostante il CP_1 decorso di 120 giorni previsto dall'art. 445 comma 5 cpc, non ha provveduto al pagamento della provvidenza, pur essendo la parte in possesso dei requisiti socio- economici previsti dalla legge.
Nessuno si è costituito per . CP_1
Il giudice, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, trattata con il rito cartolare, decideva il procedimento con la presente sentenza.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , a fronte della rituale notifica CP_1 del ricorso.
Nel merito il ricorso è fondato avendo parte ricorrente dimostrato la sussistenza dei requisiti sanitari e socio economici richiesti dalla legge, ex. art. 1 e ss L. n. 18/1980 (v. all. nn. 1 e 2).
, non costituendosi in giudizio, non ha specificamente contraddetto sulla CP_1 sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la corresponsione dell'emolumento in esame.
Va, pertanto, dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'emolumento in esame dal 1.2.2024, con conseguente condanna di a CP_1 corrispondere la prestazione in esame dalla medesima data, oltre interessi legali dalla maturazione dei ratei al saldo.
Spese di lite liquidate secondo il principio di soccombenza e i parametri previsti dalla legge.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara il diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennità di accompagnamento, ex. art. 1 L. n. 18/1980, da 1.2.2024 e, per l'effetto, condanna
, in persona del legale rappresentante pro- tempore, a corrispondere al ricorrente CP_1
l'indennità di accompagnamento, a decorrere dall'1.2.2024, oltre interessi legali, e a rimborsargli le spese del presente procedimento, liquidate in complessivi euro
1200,00, oltre accessori di legge, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, lì 19/12/2025 Il Giudice
IO EL
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