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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/12/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LL TO
SENTENZA pronunciata all'udienza del 24.12.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4991/2024 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. JACOPO BALDI Parte_1
ricorrente e
con il patrocinio dell'Avv. ALESSIA MANNO CP_1 resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per ottenere l'accertamento del requisito sanitario previsto per l'assegno di invalidità ex art. 1 della L. 222/84 (rg.n. 6318/2023) e che lo stesso non gli è stato riconosciuto in sede di ATP, e di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso. Agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., parte ricorrente ha quindi chiesto che sia riconosciuta la sussistenza del suddetto a decorrere dalla domanda amministrativa.
L'Ente resistente, costituitosi, ha chiesto l'inammissibilità della domanda per mancanza di specifiche contestazioni alle risultanze peritali nel merito ha eccepito l'insussistenza per mancanza di allegazioni e prova dei requisiti sanitari.
La causa è stata istruita documentalmente, e decisa all'udienza odierna.
La domanda è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Ai sensi dell'art. 1 L 222/84 “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue Controparte_2 attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.” Nel caso in esame gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio, specificati nella relazione dal medesimo redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, escludono la sussistenza di detto requisito sanitario.
Il CTU, in particolare, ha tenuto conto delle patologie di cui attualmente la ricorrente è affetta e ha evidenziato che le infermità riscontrate, anche se globalmente considerate, non comportano la riduzione della capacità lavorativa tale da poter ottenere l'invalidità richiesta. Ha infatti affermato che
“Il Sig. con titolo di studio secondario di secondo grado (diploma di istituto tecnico agrario, ha riferito di svolgere Pt_1
l'attività lavorativa di addetto antincendio alle dipendenze di una Società (Security Service) appaltatrice della RAI. In particolare svolge un'attività giornaliera di controllo (verifica l'integrità delle attrezzature antincendio che si trovano sul posto di lavoro, controlla che le vie di fuga e le uscite di emergenza siano sgombere annotando tutto sul registro di sorveglianza) ed interviene in caso di emergenza per avviare le procedure previste dalla normativa (attivazione del sistema di allarme, facilitazione della evacuazione). Inoltre ha riferito di occuparsi anche dell'intervento di primo soccorso nel caso di infortunio o malore del personale e delle manovre di sblocco degli ascensori.
La suddetta occupazione lavorativa e quelle confacenti, per quanto riguarda le attitudini, necessitano sicuramente di un buon bagaglio professionale (corsi specifici), di una buona efficienza dell'apparato locomotore, di un sufficiente compenso cardiovascolare e di una integrità dell'assetto psicocognitivo.
Si tratta dunque di attività lavorative, quelle confacenti alle attitudini dell'assicurato, che sicuramente risultano interessate dalle patologie cardiovascolari e osteoarticolari di cui è affetto, tuttavia le limitazioni funzionali relative alle suddette patologie, come è risultato dalla visita peritale, supportata dalla documentazione in atti, non determinano evidentemente allo stato attuale una riduzione della capacità lavorativa superiore alla soglia dei due terzi, necessari per ottenere l'assegno ordinario di invalidità.
Da sottolineare inoltre che non sono state riferite dal ricorrente particolari problematiche nello svolgimento della propria attività lavorativa, ne sono documentate assenze dal lavoro negli ultimi anni, elementi anche questi sicuramente non trascurabili ai fini della valutazione dell'invalidità nell'ambito della legge 222/84.”.
Il CTU ha, quindi, correttamente tenuto conto del quadro patologico del ricorrente e della pluralità di patologie che affliggono lo stesso e ha altresì valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla sua capacità lavorativa.
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
La parte ricorrente afferma di non condividere la consulenza tecnica della prima fase, per quanto attiene alle conclusioni cui è giunta, sostenendo che le conclusioni del CTU non appaiono rispondenti alle reali condizioni di salute dello stesso. Le doglianze avanzate si appalesano tuttavia generiche, e conseguentemente inidonee a superare o contrastare le risultanze dell'esame obiettivo espletato dal consulente con specifica attenzione agli aspetti funzionali, e, quindi, a giustificare integrazioni o rinnovi dell'indagine peritale.
In particolare, parte ricorrente si limita ad opporre semplicemente le proprie valutazioni a quelle rese nella consulenza. Dal complesso delle critiche avanzate alle risultanze della consulenza emerge la mera contrapposizione, non approfondita, della propria tesi accertativa a quella espressa dalla consulenza.
Non sono infatti stati evidenziati errori relativi alla metodologia usata, ai parametri utilizzati, agli elementi considerati o erroneamente non considerati per la valutazione. Neppure sono stati rilevati profili di contraddittorietà nel percorso argomentativo e tra il percorso argomentativo e le conclusioni rassegnate
Né risulta depositata a sostegno della domanda documentazione medica sopravvenuta rispetto all'accertamento già compiuto che imponga una rivalutazione del quadro clinico complessivo. Il ricorrente, infatti, ha depositato nuovi referti relativi a patologia già esaminata dal consulente, senza evidenziare aggravamenti rilevanti sulla valutazione già compiuta.
A fronte della carenza di allegazione così evidenziata non risulta possibile esperire un rinnovo di consulenza, che si presenterebbe come meramente ripetitivo di una valutazione già espressa e non condivisa. Pertanto, a fronte di un accertamento già compiuto, non allegando il ricorrente alcun elemento che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le risultanze del medesimo accertamento non possono che essere confermate.
Parte ricorrente è esente dalla condanna alle spese di lite, come da dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4991/2024 r.g.:
- Rigetta la domanda.
- Dichiara parte ricorrente esente dalla condanna alle spese di lite.
Tivoli, 24.12.2025
Il Giudice
LL TO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LL TO
SENTENZA pronunciata all'udienza del 24.12.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4991/2024 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. JACOPO BALDI Parte_1
ricorrente e
con il patrocinio dell'Avv. ALESSIA MANNO CP_1 resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per ottenere l'accertamento del requisito sanitario previsto per l'assegno di invalidità ex art. 1 della L. 222/84 (rg.n. 6318/2023) e che lo stesso non gli è stato riconosciuto in sede di ATP, e di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso. Agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., parte ricorrente ha quindi chiesto che sia riconosciuta la sussistenza del suddetto a decorrere dalla domanda amministrativa.
L'Ente resistente, costituitosi, ha chiesto l'inammissibilità della domanda per mancanza di specifiche contestazioni alle risultanze peritali nel merito ha eccepito l'insussistenza per mancanza di allegazioni e prova dei requisiti sanitari.
La causa è stata istruita documentalmente, e decisa all'udienza odierna.
La domanda è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Ai sensi dell'art. 1 L 222/84 “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue Controparte_2 attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.” Nel caso in esame gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio, specificati nella relazione dal medesimo redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, escludono la sussistenza di detto requisito sanitario.
Il CTU, in particolare, ha tenuto conto delle patologie di cui attualmente la ricorrente è affetta e ha evidenziato che le infermità riscontrate, anche se globalmente considerate, non comportano la riduzione della capacità lavorativa tale da poter ottenere l'invalidità richiesta. Ha infatti affermato che
“Il Sig. con titolo di studio secondario di secondo grado (diploma di istituto tecnico agrario, ha riferito di svolgere Pt_1
l'attività lavorativa di addetto antincendio alle dipendenze di una Società (Security Service) appaltatrice della RAI. In particolare svolge un'attività giornaliera di controllo (verifica l'integrità delle attrezzature antincendio che si trovano sul posto di lavoro, controlla che le vie di fuga e le uscite di emergenza siano sgombere annotando tutto sul registro di sorveglianza) ed interviene in caso di emergenza per avviare le procedure previste dalla normativa (attivazione del sistema di allarme, facilitazione della evacuazione). Inoltre ha riferito di occuparsi anche dell'intervento di primo soccorso nel caso di infortunio o malore del personale e delle manovre di sblocco degli ascensori.
La suddetta occupazione lavorativa e quelle confacenti, per quanto riguarda le attitudini, necessitano sicuramente di un buon bagaglio professionale (corsi specifici), di una buona efficienza dell'apparato locomotore, di un sufficiente compenso cardiovascolare e di una integrità dell'assetto psicocognitivo.
Si tratta dunque di attività lavorative, quelle confacenti alle attitudini dell'assicurato, che sicuramente risultano interessate dalle patologie cardiovascolari e osteoarticolari di cui è affetto, tuttavia le limitazioni funzionali relative alle suddette patologie, come è risultato dalla visita peritale, supportata dalla documentazione in atti, non determinano evidentemente allo stato attuale una riduzione della capacità lavorativa superiore alla soglia dei due terzi, necessari per ottenere l'assegno ordinario di invalidità.
Da sottolineare inoltre che non sono state riferite dal ricorrente particolari problematiche nello svolgimento della propria attività lavorativa, ne sono documentate assenze dal lavoro negli ultimi anni, elementi anche questi sicuramente non trascurabili ai fini della valutazione dell'invalidità nell'ambito della legge 222/84.”.
Il CTU ha, quindi, correttamente tenuto conto del quadro patologico del ricorrente e della pluralità di patologie che affliggono lo stesso e ha altresì valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla sua capacità lavorativa.
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
La parte ricorrente afferma di non condividere la consulenza tecnica della prima fase, per quanto attiene alle conclusioni cui è giunta, sostenendo che le conclusioni del CTU non appaiono rispondenti alle reali condizioni di salute dello stesso. Le doglianze avanzate si appalesano tuttavia generiche, e conseguentemente inidonee a superare o contrastare le risultanze dell'esame obiettivo espletato dal consulente con specifica attenzione agli aspetti funzionali, e, quindi, a giustificare integrazioni o rinnovi dell'indagine peritale.
In particolare, parte ricorrente si limita ad opporre semplicemente le proprie valutazioni a quelle rese nella consulenza. Dal complesso delle critiche avanzate alle risultanze della consulenza emerge la mera contrapposizione, non approfondita, della propria tesi accertativa a quella espressa dalla consulenza.
Non sono infatti stati evidenziati errori relativi alla metodologia usata, ai parametri utilizzati, agli elementi considerati o erroneamente non considerati per la valutazione. Neppure sono stati rilevati profili di contraddittorietà nel percorso argomentativo e tra il percorso argomentativo e le conclusioni rassegnate
Né risulta depositata a sostegno della domanda documentazione medica sopravvenuta rispetto all'accertamento già compiuto che imponga una rivalutazione del quadro clinico complessivo. Il ricorrente, infatti, ha depositato nuovi referti relativi a patologia già esaminata dal consulente, senza evidenziare aggravamenti rilevanti sulla valutazione già compiuta.
A fronte della carenza di allegazione così evidenziata non risulta possibile esperire un rinnovo di consulenza, che si presenterebbe come meramente ripetitivo di una valutazione già espressa e non condivisa. Pertanto, a fronte di un accertamento già compiuto, non allegando il ricorrente alcun elemento che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le risultanze del medesimo accertamento non possono che essere confermate.
Parte ricorrente è esente dalla condanna alle spese di lite, come da dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4991/2024 r.g.:
- Rigetta la domanda.
- Dichiara parte ricorrente esente dalla condanna alle spese di lite.
Tivoli, 24.12.2025
Il Giudice
LL TO