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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/12/2025, n. 2442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2442 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Lorenza
Recano, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., all'udienza di discussione del 17.12.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4005/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. dall'avv. STEFANO PANNONE;
Parte_1 RICORRENTE E in persona del suo legale rappresentante p.t., rapp. e dif. dall'avv. ANNA OLIVA;
CP_1 RESISTENTE MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/06/2024, la parte ricorrente in epigrafe, deduceva di aver presentato, in data 21/10/2020, domanda per ottenere il Reddito di Cittadinanza (RdC) e che la stessa veniva accolta con decorrenza dall' 11/2020.
Rilevava, tuttavia, che allorquando richiedeva il rinnovo anche per l'anno successivo, l' dapprima CP_2 corrispondeva il predetto beneficio sino al settembre 2022 e successivamente, con provvedimento del 5/2/23, provvedeva alla revoca dello stesso, chiedendone la restituzione per il periodo dal 6/2022 al 9/2022 per un totale di euro 718,66 per il seguente motivo: “assenza DSU valida alla data della domanda”.
Rilevava, altresì che con provvedimento del 30/6/23, l' comunicava, altresì, la revoca del reddito di CP_1 cittadinanza relativo alla domanda del 21/10/2020 n. 3242795, chiedendone la restituzione per il periodo dal 11/2020 al 4/2022 per un totale di euro 8039,46 per il seguente motivo: “assenza DSU valida alla data della domanda (art. 5 L.26/2019)”.
CP_ Ciò premesso, parte ricorrente agiva in giudizio nei confronti dell per ottenere l'annullamento dei provvedimenti indebiti relativi ai periodi dall' 11/2020 al 4/2022 e dal 6/2022 al 9/2022, e la conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme recuperate nelle more della procedura, maggiorate di CP_2 interessi legali e al pagamento del reddito di cittadinanza sino all' 11/2023, ossia fino al 18° mese successivo alla domanda di rinnovo del 15/6/22, ai sensi dell' art. 3 comma 6 del D.L 4/19, oltre spese di giudizio.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi professionali.
A sostegno delle proprie difese l'Istituto deduceva che all' esito degli accertamenti svolti era stata riscontrata l'omessa indicazione dei redditi derivanti da lavoro domestico della ricorrente, come collaboratore familiare presso dal 1/01/2017 al 31/12/2022. Persona_1
All'udienza del 17/12/2025, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza a seguito di trattazione scritta della causa ex art. 127 ter. CP_ Oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dall con la comunicazione di indebito del 5/2/23 relativa al periodo dal 6/2022 al 9/2022 per un totale di euro 718,66 e con la successiva comunicazione del 30/6/23 relativa al periodo dal 11/2020 al 4/2022 per un totale di euro 8039,46.
La disciplina di riferimento è rappresentata dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, che ha istituito il "reddito di cittadinanza" (di seguito Rdc) definito dall'art. 1 quale "misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione,
[...]
cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei Controparte_3 soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro".
Beneficiari del Rdc sono i nuclei familiari in possesso, cumulativamente, dei requisiti soggettivi ed economici indicati dall'art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e c bis). Tali requisiti devono essere in possesso del richiedente (e del suo nucleo familiare) al momento della domanda e per tutta la durata di erogazione del beneficio stesso.
Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta. Il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore calcolato su base annua (art. 3, commi 1 e 5) ed è riconosciuto per tutto il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'art. 2 (art. 3, comma 6), condizioni la cui variazione deve essere comunicata all' nei termini e modi indicati dall'art. 3, commi 8 e ss., e art. 5, comma 1. CP_1
La domanda, redatta su modulo approvato dall , può essere presentata presso gli uffici postali, i Centri di CP_1 assistenza fiscale (CAF) o gli istituti di patronato (art. 5, comma 1). Con la domanda il richiedente autocertifica il possesso dei requisiti richiesti per il Rdc (art. 5, comma 5); se tali requisiti sono già stati dichiarati dal nucleo familiare ai fini ISEE, la domanda di Rdc deve essere associata dall' alla corrispondente dichiarazione CP_1 unica sostitutiva.
Il beneficio è riconosciuto se ne ricorrono le condizioni.
A tal fine, la domanda deve essere comunicata all' entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta;
nei
CP_1 successivi cinque giorni lavorativi l verifica il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle
CP_1 informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati (anagrafe tributaria, il PRA e le altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati). I Comuni devono a loro volta accertare il possesso dei requisiti di residenza e soggiorno di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) (art. 5, commi 3, 4, 4-bis, 4- ter, 4-quater). Il Rdc deve essere riconosciuto, al più tardi, entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all (art. 5, comma 3), ma il pagamento delle somme può essere sospeso per non più di
CP_1 centoventi giorni in attesa delle verifiche anagrafiche che l può richiedere ai Comuni. Decorso tale
CP_1 termine senza che il abbia fornito i dati richiesti, il pagamento delle somme è comunque disposto CP_4 (comma 4-quater, aggiunto, insieme con i commi 4-bis, 4-ter e 4-quinquies, dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234, che ha modificato anche il comma 4).
Con particolare riguardo ai requisiti reddituali e patrimoniali, gli stessi si considerano posseduti per tutta la durata della attestazione ISEE in vigore al momento della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU). Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla loro verifica. In tal caso, l'erogazione del beneficio deve essere interrotta a decorrere dal mese successivo alla comunicazione stessa e revocata (art. 5, comma 5). Il beneficiario del Rdc deve in ogni caso comunicare, nei termini stabiliti dall'art. 7, comma 2, le variazioni del reddito o del patrimonio, quand'anche provenienti da attività irregolari, e fornire le informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio stesso. Resta in ogni caso fermo il potere dell' di verificare i requisiti autocertificati in domanda ai sensi CP_1 del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 71 (art. 5, comma 5).
La revoca è disposta sia in caso di condanna per uno dei reati di cui all'art. 7, commi 1 e 2, o per uno dei reati indicati dal comma 3 del medesimo articolo (il cui elenco è stato incrementato dalla L. n. 234 del 2021 a decorrere dal 1 gennaio 2022), sia quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante. La revoca ha efficacia retroattiva ed il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La decadenza dal Rdc è invece disposta quando, alternativamente: (i) anche uno solo dei componenti il nucleo familiare non dichiara la immediata disponibilità al lavoro o, comunque, viola gli obblighi assunti in sede di sottoscrizione del patto per il lavoro e il patto per l'inclusione sociale che, a norma dell'art. 4, condizionano l'erogazione del beneficio (art. 7, commi 5, lett. a, b, c, d, h, 7, lett. c, 8, lett. b, 9, lett. d); (ii) il beneficiario non comunica, ai sensi dell'art. 3, comma 9, le variazioni della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc o effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico maggiore (art. 7, lett. f); (iii) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare (art. 7, lett. g); (iv) il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso (comma 6).
Parallelamente, in base all'art. 7, 6° co., D.L. n. 4/2019, è stata disposta “la decadenza dal beneficio nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso”.
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, emerge dalla documentazione in atti che l'odierna ricorrente abbia omesso di indicare nelle DSU presentate negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 (allegate compiutamente al fascicolo telematico di parte resistente) le somme percepite a titolo di reddito da lavoro dipendente fino al CP_ 31.12.2023 (cfr. cassetto previdenziale allegato al fascicolo telematico dell' .
La ricorrente, difatti, avrebbe dovuto indicare nel quadro FC8 le somme percepite per il rapporto lavoro subordinato svolto quale collaboratrice domestica.
Tanto ha determinato un'ipotesi di revoca del beneficio con efficacia retroattiva per essere stata accertata l'
“assenza di DSU valida alla data della domanda”, con conseguente obbligo restitutorio di quanto percepito dal mese di giugno 2022 al mese di settembre 2022 per un totale di euro 718,66 e dal mese di novembre 2020 al mese di aprile 2022 per un totale di euro 8039,46, in quanto non dovuto.
Invero, appare evidente che l'assistito in tanto ha diritto a ricevere prestazioni economiche nella misura stabilita dal legislatore, in quanto dimostri di trovarsi nelle condizioni per esse prescritte dalla relativa disciplina di riferimento.
Ebbene, in assenza di prova da parte della ricorrente della sussistenza dei requisiti di reddito per il diritto alla CP_ prestazione richiesta e nella misura spettante, va affermato il diritto dell' di revocare la prestazione erogata. Infatti, le censure peraltro molto generiche, sollevate in ricorso sono rimaste prive di riscontro, anche dopo la costituzione dell'ente previdenziale, tenuto conto che la ricorrente non ha dimostrato che il reddito risultante CP_ dall'estratto contributivo prodotto dall' – e superiore a quello dichiarato - non fosse corretto e che viceversa fosse corretto quello indicato nell'ISEE, con conseguente legittimità della somma percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza.
Non si può infatti ritenere che parte ricorrente abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante, sul rilievo che la mancata indicazione, ai fini ISEE, delle somme percepite a titolo di lavoro subordinato, ha determinato l'erronea asseverazione dell'esistenza dei presupposti dell'art. 2, comma 1, lett. b), D.L. n. 4/2019, nonostante gli stessi fossero invece mancanti. La domanda va, pertanto, integralmente rigettata.
Le spese di lite sono irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
P.Q.M.
La dott.ssa Lorenza Recano, quale giudice del lavoro, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Nola, 17.12.2025
Il Giudice del Lavoro Lorenza Recano