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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/10/2025, n. 3269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3269 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5829 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, e , rappresentati e difesi, in Parte_1 Parte_2 Parte_3 virtù di mandato in atti, dall'avv. Vincenzo Pasquarella, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Caserta alla via Marchesiello n. 52;
ATTORI
E
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Rosaria Zema, presso il CP_1 cui studio elettivamente domicilia in Casagiove alla via A. Moro n. 50;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da memorie conclusionali depositate e da verbale di udienza del 29.9.2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
- premesso di essere comproprietari della porzione di fabbricato sito in Caserta alla via
[...]
EN CI n. 159, identificata in catasto al foglio 27, particella 247, sub 1, che CP_1
è proprietario dell'altra porzione di fabbricato, identificata in catasto al foglio 27, particella 247, sub
5, e che quest'ultimo ha eseguito senza il loro consenso una serie di lavori abusivi che in parte
1 riguardano anche beni comuni ed in parte violano le distanze legali - hanno chiesto al Tribunale adito di condannare alla rimozione degli abusi edilizi perpetrati ed al contestuale CP_1 ripristino dello stato dei luoghi, nonché al risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese.
Si è costituito il convenuto, chiedendo il rigetto delle domande proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Disposto il mutamento del rito, la causa è stata istruita con il deposito di documenti e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Quindi, assegni i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle note di precisazioni delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all'udienza del 29.09.2025 la causa è stata riservata in decisione.
Ciò premesso, nel merito la domanda proposta è infondata e va, pertanto, rigettata per le regioni che seguono.
Preliminarmente, occorre precisare che nelle controversie tra privati, quale quella in oggetto, non rileva in sé la legittimità amministrativa ed urbanistica delle opere eseguite ma unicamente se ne è derivata una la lesione di diritti privati.
Ciò detto, gli attori hanno, in primo luogo, lamentato che il convenuto ha effettuato interventi di ristrutturazione che hanno inciso anche sulle parti in comune del fabbricato senza il consenso degli attori.
Sul punto, occorre rilevare, in primo luogo, che gli attori non lamentano l'utilizzo nell'esecuzione dei lavori da parte del convenuto delle parti comuni dell'edificio ma unicamente che i lavori eseguiti hanno interessato anche parti comuni.
Ebbene, dagli accertamenti effettuati dal CTU nominato, ing. , è emerso che i Persona_1 lavori svolti dal convenuto hanno coinvolto alcune delle parti in comune dell'edificio, in particolare per quanto riguarda la realizzazione della pluviale sul lato nord e l'annesso impianto fognario.
Nello specifico, dalle operazioni peritali è emerso che il convenuto ha sostituito la grondaia preesistente su lato nord di parte attrice, sostituendola con una della stessa forma, collegandola alla pluviale centrale, anch'essa di nuova realizzazione, in tal modo trasportando le acque meteoriche provenienti dai tetti di entrambe le proprietà nell'impianto sottostante.
2 Tale impianto sottostante insiste su area condominiale lato nord e consiste in un tubo interrato che collega la pluviale alla fossa biologica, la quale raccoglie le acque provenienti da entrambe le unità immobiliari, in tal modo servendo anche la proprietà di parte attrice.
Trattandosi di opera servente entrambe le proprietà, pur se realizzata su suolo comune in assenza di autorizzazione, va rigettata la domanda di ripristino dello stato preesistente.
Gli attori hanno, poi, lamentato che l'esecuzione da parte del convenuto dei lavori di ristrutturazione sulla sua porzione di fabbricato ha determinato danni alla porzione di fabbricato di loro proprietà.
Sul punto il CTU ha accertato danni nell'angolo nord – est della camera da letto della proprietà degli attori, danni dovuti ad infiltrazioni del tetto sovrastante, comunque non più in atto, precisando, tuttavia, di non avere elementi per stabilire l'epoca delle infiltrazioni e le cause che hanno determinato la perdita di impermeabilizzazione a livello del tetto.
Inoltre, il CTU ha riscontrato l'avvallamento del solaio di calpestio della camera da letto adiacente al muro divisorio ed ha accertato che una delle travi di sostegno, a causa del perdurante contatto con l'acqua infiltratasi, ha subito un deterioramento significativo che ne ha determinato la fuoriuscita dal buco d'appoggio con conseguente cedimento localizzato del piano di calpestio.
Tuttavia, sebbene il CTU abbia chiarito che l'origine del cedimento è senza dubbio attribuibile alle infiltrazioni di acqua, ha precisato che, al momento delle operazioni peritali, le infiltrazioni erano già cessate e, quindi, di non essere in grado di determinarne con certezza la causa delle stesse.
Né la prova orale articolata dagli attori avrebbe consentito di individuare la causa delle infiltrazioni, in quanto l'unica circostanza articolata sul punto riguarda la durata dei lavori per la sostituzione della copertura, durata che da sola non avrebbe potuto comunque provare che le infiltrazioni sono state determinate dai lavori alla copertura.
Inoltre, la prova del nesso causale tra le infiltrazioni e i lavori eseguiti dal convenuto non risulta neanche dalla perizia di parte depositata in atti e non può ricavarsi dalla circostanza che al momento dell'intervento dei Vigili del Fuoco erano in atto i lavori eseguiti dal convenuto.
Pertanto, non può accogliersi la domanda di risarcimento di tali danni, in quanto non sussiste prova certa del nesso causale delle infiltrazioni con l'esecuzione dei lavori da parte del convenuto.
3 Sempre in relazione agli effetti pregiudizievoli per la proprietà degli attori dell'esecuzione dei lavori da parte del convenuto, il CTU ha verificato che il convenuto ha provveduto alla chiusura della porta comunicante che collegava la camera da letto degli attori con il soggiorno del convenuto.
Il CTU ha accertato che, trattandosi di parete di confine tra due unità immobiliari, la chiusura andava realizzata mediante un isolamento acustico nel rispetto dei parametri fissati dalla normativa di settore.
Tuttavia, alcun pregiudizio all'isolamento acustico hanno lamentato gli attori.
Quanto alla lesione della linea estetica e del decoro del fabbricato, va osservato quanto segue.
Il CTU ha accertato che la sola percezione visiva dell'intervento di ristrutturazione eseguita dal convenuto a confronto con la struttura tipicamente rurale, obsoleta e fatiscente della porzione di proprietà degli attori denota la modifica della linea estetica del fabbricato.
Tuttavia, come correttamente rilevato dalla difesa del convenuto, la porzione di fabbricato degli attori, come emerge anche dalla consulenza espletata, si presenta in stato di abbandono ed il contesto ove è sito il fabbricato in questione è nel corso del tempo mutato da rurale a residenziale e, pertanto, non è più tutelabile l'immagine rurale ed agricola che il fabbricato comunicava.
Inoltre, gli attori non hanno specificamente dedotto né tantomeno provato i danni derivanti dalla modifica della linea estetica del fabbricato in questione.
Gli attori hanno, infine, lamentato che il convenuto ha realizzato un balcone a distanza inferiore a quella consentita dalla legge.
Sul punto, il CTU ha verificato che il manufatto in questione apre un affaccio laterale sulla proprietà degli attori e che la distanza intercorrente tra la struttura fissa opaca, ovvero il muretto copri marmo, e la linea di confine della proprietà attrice in corrispondenza del muro comune è pari a
96 cm.
Pertanto, al contrario di quanto sostenuto dal CTU, non risulta violata la distanza legale prescritta dalla legge, in quanto trattandosi di veduta laterale e non diretta trova applicazione l'art. 906 c.c. che prescrive una distanza di 75 cm.
Per tutto quando detto, la domanda proposta dagli attori va rigettata.
Le spese di lite, al pari delle spese di CTU già liquidate, seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico degli attori. Le prime si liquidano come da dispositivo che segue, in
4 applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, ridotti in relazione alla natura e complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale e difensiva espletata.
Non sussistono i presupposti per condannare la parte soccombente al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che tale disposizione presuppone la dimostrazione del dolo o della colpa grave della parte soccombente, prova assente nel presente giudizio.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Cass. 21798/2015), onere non assolto nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) rigetta le domande proposte;
b) condanna gli attori alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto che liquida in €
4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Rosaria Zema.
c) pone le spese della CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Santa Maria Capua Vetere, 22.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5829 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, e , rappresentati e difesi, in Parte_1 Parte_2 Parte_3 virtù di mandato in atti, dall'avv. Vincenzo Pasquarella, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Caserta alla via Marchesiello n. 52;
ATTORI
E
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Rosaria Zema, presso il CP_1 cui studio elettivamente domicilia in Casagiove alla via A. Moro n. 50;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da memorie conclusionali depositate e da verbale di udienza del 29.9.2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
- premesso di essere comproprietari della porzione di fabbricato sito in Caserta alla via
[...]
EN CI n. 159, identificata in catasto al foglio 27, particella 247, sub 1, che CP_1
è proprietario dell'altra porzione di fabbricato, identificata in catasto al foglio 27, particella 247, sub
5, e che quest'ultimo ha eseguito senza il loro consenso una serie di lavori abusivi che in parte
1 riguardano anche beni comuni ed in parte violano le distanze legali - hanno chiesto al Tribunale adito di condannare alla rimozione degli abusi edilizi perpetrati ed al contestuale CP_1 ripristino dello stato dei luoghi, nonché al risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese.
Si è costituito il convenuto, chiedendo il rigetto delle domande proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Disposto il mutamento del rito, la causa è stata istruita con il deposito di documenti e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Quindi, assegni i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle note di precisazioni delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all'udienza del 29.09.2025 la causa è stata riservata in decisione.
Ciò premesso, nel merito la domanda proposta è infondata e va, pertanto, rigettata per le regioni che seguono.
Preliminarmente, occorre precisare che nelle controversie tra privati, quale quella in oggetto, non rileva in sé la legittimità amministrativa ed urbanistica delle opere eseguite ma unicamente se ne è derivata una la lesione di diritti privati.
Ciò detto, gli attori hanno, in primo luogo, lamentato che il convenuto ha effettuato interventi di ristrutturazione che hanno inciso anche sulle parti in comune del fabbricato senza il consenso degli attori.
Sul punto, occorre rilevare, in primo luogo, che gli attori non lamentano l'utilizzo nell'esecuzione dei lavori da parte del convenuto delle parti comuni dell'edificio ma unicamente che i lavori eseguiti hanno interessato anche parti comuni.
Ebbene, dagli accertamenti effettuati dal CTU nominato, ing. , è emerso che i Persona_1 lavori svolti dal convenuto hanno coinvolto alcune delle parti in comune dell'edificio, in particolare per quanto riguarda la realizzazione della pluviale sul lato nord e l'annesso impianto fognario.
Nello specifico, dalle operazioni peritali è emerso che il convenuto ha sostituito la grondaia preesistente su lato nord di parte attrice, sostituendola con una della stessa forma, collegandola alla pluviale centrale, anch'essa di nuova realizzazione, in tal modo trasportando le acque meteoriche provenienti dai tetti di entrambe le proprietà nell'impianto sottostante.
2 Tale impianto sottostante insiste su area condominiale lato nord e consiste in un tubo interrato che collega la pluviale alla fossa biologica, la quale raccoglie le acque provenienti da entrambe le unità immobiliari, in tal modo servendo anche la proprietà di parte attrice.
Trattandosi di opera servente entrambe le proprietà, pur se realizzata su suolo comune in assenza di autorizzazione, va rigettata la domanda di ripristino dello stato preesistente.
Gli attori hanno, poi, lamentato che l'esecuzione da parte del convenuto dei lavori di ristrutturazione sulla sua porzione di fabbricato ha determinato danni alla porzione di fabbricato di loro proprietà.
Sul punto il CTU ha accertato danni nell'angolo nord – est della camera da letto della proprietà degli attori, danni dovuti ad infiltrazioni del tetto sovrastante, comunque non più in atto, precisando, tuttavia, di non avere elementi per stabilire l'epoca delle infiltrazioni e le cause che hanno determinato la perdita di impermeabilizzazione a livello del tetto.
Inoltre, il CTU ha riscontrato l'avvallamento del solaio di calpestio della camera da letto adiacente al muro divisorio ed ha accertato che una delle travi di sostegno, a causa del perdurante contatto con l'acqua infiltratasi, ha subito un deterioramento significativo che ne ha determinato la fuoriuscita dal buco d'appoggio con conseguente cedimento localizzato del piano di calpestio.
Tuttavia, sebbene il CTU abbia chiarito che l'origine del cedimento è senza dubbio attribuibile alle infiltrazioni di acqua, ha precisato che, al momento delle operazioni peritali, le infiltrazioni erano già cessate e, quindi, di non essere in grado di determinarne con certezza la causa delle stesse.
Né la prova orale articolata dagli attori avrebbe consentito di individuare la causa delle infiltrazioni, in quanto l'unica circostanza articolata sul punto riguarda la durata dei lavori per la sostituzione della copertura, durata che da sola non avrebbe potuto comunque provare che le infiltrazioni sono state determinate dai lavori alla copertura.
Inoltre, la prova del nesso causale tra le infiltrazioni e i lavori eseguiti dal convenuto non risulta neanche dalla perizia di parte depositata in atti e non può ricavarsi dalla circostanza che al momento dell'intervento dei Vigili del Fuoco erano in atto i lavori eseguiti dal convenuto.
Pertanto, non può accogliersi la domanda di risarcimento di tali danni, in quanto non sussiste prova certa del nesso causale delle infiltrazioni con l'esecuzione dei lavori da parte del convenuto.
3 Sempre in relazione agli effetti pregiudizievoli per la proprietà degli attori dell'esecuzione dei lavori da parte del convenuto, il CTU ha verificato che il convenuto ha provveduto alla chiusura della porta comunicante che collegava la camera da letto degli attori con il soggiorno del convenuto.
Il CTU ha accertato che, trattandosi di parete di confine tra due unità immobiliari, la chiusura andava realizzata mediante un isolamento acustico nel rispetto dei parametri fissati dalla normativa di settore.
Tuttavia, alcun pregiudizio all'isolamento acustico hanno lamentato gli attori.
Quanto alla lesione della linea estetica e del decoro del fabbricato, va osservato quanto segue.
Il CTU ha accertato che la sola percezione visiva dell'intervento di ristrutturazione eseguita dal convenuto a confronto con la struttura tipicamente rurale, obsoleta e fatiscente della porzione di proprietà degli attori denota la modifica della linea estetica del fabbricato.
Tuttavia, come correttamente rilevato dalla difesa del convenuto, la porzione di fabbricato degli attori, come emerge anche dalla consulenza espletata, si presenta in stato di abbandono ed il contesto ove è sito il fabbricato in questione è nel corso del tempo mutato da rurale a residenziale e, pertanto, non è più tutelabile l'immagine rurale ed agricola che il fabbricato comunicava.
Inoltre, gli attori non hanno specificamente dedotto né tantomeno provato i danni derivanti dalla modifica della linea estetica del fabbricato in questione.
Gli attori hanno, infine, lamentato che il convenuto ha realizzato un balcone a distanza inferiore a quella consentita dalla legge.
Sul punto, il CTU ha verificato che il manufatto in questione apre un affaccio laterale sulla proprietà degli attori e che la distanza intercorrente tra la struttura fissa opaca, ovvero il muretto copri marmo, e la linea di confine della proprietà attrice in corrispondenza del muro comune è pari a
96 cm.
Pertanto, al contrario di quanto sostenuto dal CTU, non risulta violata la distanza legale prescritta dalla legge, in quanto trattandosi di veduta laterale e non diretta trova applicazione l'art. 906 c.c. che prescrive una distanza di 75 cm.
Per tutto quando detto, la domanda proposta dagli attori va rigettata.
Le spese di lite, al pari delle spese di CTU già liquidate, seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico degli attori. Le prime si liquidano come da dispositivo che segue, in
4 applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, ridotti in relazione alla natura e complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale e difensiva espletata.
Non sussistono i presupposti per condannare la parte soccombente al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che tale disposizione presuppone la dimostrazione del dolo o della colpa grave della parte soccombente, prova assente nel presente giudizio.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Cass. 21798/2015), onere non assolto nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) rigetta le domande proposte;
b) condanna gli attori alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto che liquida in €
4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Rosaria Zema.
c) pone le spese della CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Santa Maria Capua Vetere, 22.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco
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