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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 4212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4212 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 2933/2020, con ordinanza depositata il 23.6.2025, questa Corte disponeva che la causa venisse decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e che la relativa udienza, fosse sostituita dal deposito di note scritte, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., sino al 12.9.2025.
Lette le note scritte depositate da entrambe le parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed esaminati gli atti di causa, questa Corte, alle 12.50, orario successivo alla chiusura al pubblico della Cancelleria, decide la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente: S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2933/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1083/2020, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data
10/07/2020, non notificata, pendente
TRA
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Napoli alla Via Gaetano Filangieri n.11, rappresentata e difesa dall'avv. Antonioluigi Iacomino (C.F.: ) e CodiceFiscale_2
dall'avv. Giuseppe Di Donna (C.F.: , come da C.F._3
procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
(P.I. ), in qualità di Impresa Controparte_1 P.IVA_1
designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (F.G.V.S.), in persona dei suoi legali rappresentanti e procuratori dott. e Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Torre (C.F.: Controparte_3
, in virtù di procura generale alle liti del C.F._4
18.12.2014 conferita dai per notar di Treviso Persona_1
(REP 186905 - RACC. 30367);
APPELLATA
pag. 2/23 Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale ex art. 283 lett. a) del
D. Lgs. 209/05.
Conclusioni:
l'appellante, nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 3.9.2025, concludeva riportandosi all'atto di appello, con il quale aveva così concluso: “1) in accoglimento dello spiegato appello e alla luce delle suesposte argomentazioni, riformare parzialmente la sentenza numero
1083/2020 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in persona del
Giudice di pace onorario dottor Luigi Ambrosino, nel giudizio iscritto al numero di R.G. 136/2017, in data 10 luglio 2020, comunicata a mezzo
PEC in pari data;
2) per l'effetto, confermata nella parte non espressamente impugnata la predetta sentenza, condannare la
[...]
nella spiegata qualità alla corresponsione in favore della CP_1
sig.ra della somma di € 128.983,50, tenendo conto Parte_1
dell'importo di euro 64.491,75 già liquidato dal Giudice di primo grado a titolo di danno biologico, oltre interessi dalla data dell'evento dannoso e fino al soddisfo, da calcolarsi sulla somma devalutata e via via di anno in anno rivalutata, a titolo di danno non patrimoniale patito dalla odierna appellante;
3) in via subordinata e accoglimento dello spiegato appello e alla luce delle suesposte argomentazioni, riformare parzialmente la sentenza numero 1083/2020 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in persona del Giudice di pace onorario dottor Luigi Ambrosino, nel giudizio iscritto al numero di R.G. 136/2017, del 10 luglio 2020, comunicata a mezzo PEC in pari data, e per l'effetto dichiarare la concorrente responsabilità da parte dell'appellante nella misura del
pag. 3/23 cinque per cento, e/o in altra percentuale che si riterrà equa determinare, e del conducente dall'autovettura Fiat Punto di colore bianco, veicolo non identificato, nella misura del 95 per cento, e/o in altra misura che si riterrà equo determinare, nel sinistro per cui è causa;
4) per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della complessiva soma di € 122.534,33 (somma così ottenuta decurtando il 05 per cento dall'importo totale non concorrente e pari ad euro 128.983,50) e/o altro importo che si riterrà equo determinare tenendo conto di altra e/o minore e/o maggiore percentuale, tenendo conto dell'importo di euro 64.491,75 già liquidato dal Giudice di primo grado a titolo di danno biologico, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dall'evento e fino all'effettivo soddisfo;
5) Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari, il tutto oltre IVA, CPA e spese generali forfettarie come per legge”;
l'appellata, , nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in Controparte_1
data 10.9.2025, concludeva come segue:” a) rigettare integralmente il proposto gravame, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto e non provatoe, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1083/2020 del
Tribunale di Torre Annunziata, con condanna dell'appellante T_
al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio.
[...]
b) in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale del proposto gravame, decurtare le somme già liquidate dalla
pag. 4/23 in esecuzione della sentenza di primo grado dalle Controparte_1
eventuali superiori somme riconosciute nel presente giudizio di appello.
In via meramente subordinata, si reiterano le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 5 gennaio 2017, conveniva, Parte_1
innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, quale Controparte_1
impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., deducendo che: in data 25 aprile 2015, intorno alle ore 7:00, stava percorrendo a piedi la via Alcide De Gasperi in Torre del Greco, portando a passeggio il proprio cane nei pressi del complesso immobiliare denominato “Parco Maria”; scendeva dal marciapiede per compiere la manovra di attraversamento, allorquando veniva investita da un'autovettura FIAT Punto di colore bianco che, ferma in sosta, procedeva in retromarcia per immettersi in circolazione;
a causa dell'investimento, cadeva al suolo dolorante, mentre il conducente del veicolo investitore si dileguava senza prestare soccorso e senza che fosse possibile per i testimoni, pur presenti all'accaduto, individuare il numero di targa dello stesso;
veniva trasportata in ospedale, dove le veniva riscontrata una frattura scomposta dell'estremo distale del femore sinistro.
Tanto premesso, l'istante domandava accertarsi l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura non identificata e pag. 5/23 condannarsi , nella qualità sopraindicata, al risarcimento Controparte_1
di tutti i danni derivanti dal sinistro.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1
quale eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda, contestandone nel merito la fondatezza.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dall'attrice, disposta una CTU sulla persona dell'istante, l'adito Tribunale pronunciava, all'esito, la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla convenuta, ritenuto provato il verificarsi del sinistro, affermava la concorrente responsabilità, al 50% ciascuno, del conducente dell'auto pirata e della stessa danneggiata e, per l'effetto, condannava , quale Controparte_1
impresa designata, a pagare, in favore della la “complessiva T_
soma di € 64.491,75 oltre interessi dall'evento e fino all'effettivo soddisfo”, oltre alla rifusione delle spese processuali ed a sopportare in via definitiva quelle relative alla CTU.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, non notificata ai fini di cui all'art. 325
c.p.c., interponeva appello, mediante citazione Parte_1
tempestivamente notificata in data in data 14 agosto 2020, nel rispetto del termine lungo di sei mesi, di cui all'art. 327 c.p.c., che, tenuto conto della sospensione feriale, sarebbe venuto a scadere il 10.2.2021, sollecitandone la riforma per i motivi appresso specificamente pag. 6/23 esaminati ed instando per l'accoglimento delle conclusioni dinanzi trascritte.
Nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata in data 9.12.2020,
eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
ex artt. 342, 348 bis c.p.c. e, nel merito, ne sollecitava l'integrale rigetto, dando atto di avere provveduto a “liquidare interamente quanto disposto dal Giudice di primo grado, sia in ordine alla sorta capitale che alle spese di lite”, chiedendo, quindi, che “nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, tali somme, già liquidate dalla
, FGVS, dovranno essere decurtate dalla liquidazione Controparte_1
riconosciuta nel presente giudizio di gravame”.
Rinviata più volte in prosieguo conclusioni, per esigenze di ruolo, disposta, in data 11.7.2025, la sostituzione del Giudice relatore, all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in base all'ordinanza dinanzi richiamata, il Collegio procedeva alla decisione della causa.
§ 3.
Giova preliminarmente rilevare che parte appellata, nelle note scritte depositate in data 10.9.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza fissata per la discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., per la prima volta sollevava eccezione di improcedibilità dell'appello, prima invero mai formulata, evidenziando come fosse mancata la produzione, ad opera dell'appellante, “dei duplicati informatici attestanti la notifica entro
pag. 7/23 l'udienza ex art. 350 cpc”. Sosteneva, in particolare, che “all'atto dell'iscrizione a ruolo, risulta depositato, in formato .eml, solo il file relativo all'invio del messaggio di posta certificata, e non anche gli ulteriori, necessari e fondamentali due files relativi alla “Ricevuta di accettazione” – volta ad accertare che il messaggio inviato è stato accettato dal sistema ed inoltrato-, ed alla “Ricevuta di avvenuta consegna” - che attesta che il messaggio è stato consegnato alla casella di destinazione”. Deduceva, pertanto, che, nella specie, non avendo l'appellante depositato, entro l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c.,
l'originale della citazione con la prova della sua notificazione all'appellato, vale a dire i files attestanti la notifica, e non avendo essa appellata prodotto, entro la medesima udienza, la copia dei medesimi files, l'impugnazione avrebbe dovuto dichiararsi improcedibile.
§ 4.
L'eccezione, che, ad onta della sua tardiva formulazione, deve essere, comunque, esaminata, riguardando una questione (la procedibilità del gravame) rilevabile anche d'ufficio, è infondata.
In diritto si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza della S.C.,
“la mancata allegazione della prova di notifica, rilevabile di ufficio ai fini della valutazione di tempestività della costituzione ex art. 165 cod. proc. civ., non comporta di per sé la declaratoria di improcedibilità dell'appello, bensì la mera nullità della costituzione dell'appellante che può essere sanata […] mediante la costituzione della parte appellata o altro elemento ritraibile dagli atti, che consenta al giudice di verificare la
pag. 8/23 tempestività della costituzione medesima” (cfr. Cass., Sez. U,
05/08/2016, n. 16598).
Analogamente si è ritenuto che “la tempestiva costituzione dell'appellante, compiuta mediante la copia dell'atto di citazione (c.d. velina) in luogo dell'originale, non determina l'improcedibilità del gravame, ma integra una mera nullità sanabile […] a seguito di costituzione dell'appellato, che non contesti la conformità della copia all'originale” (cfr. Cass. 19/03/2019, n. 7679).
Ancora più di recente, la Cassazione, nel confermare tali principi, ha dichiarato che ad essi occorre dare continuità, dovendosene predicare l'applicazione anche “all'ipotesi in cui, secondo i modi del processo telematico, la costituzione dell'appellante avvenga non già con una copia cartacea (c.d. velina) dell'atto di appello, bensì con il deposito di un file in formato pdf che riproduca informaticamente l'immagine del documento rappresentato”, a condizione, tuttavia, che “dagli atti presenti nel fascicolo risulti il momento della notifica dell'atto di appello” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9269 del 2023).
Alla stregua dei richiamati principi, l'appello in esame deve ritenersi procedibile, perché l'appellante, al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, pur non depositando i files informatici attestanti l'invio e la consegna al procuratore di dell'atto di appello, Controparte_1
produceva, tuttavia, l'originale informatico della PEC, indirizzata al domicilio digitale del difensore dell'appellata, cui erano allegati i file, in formato PDF, dell'atto di appello, della procura alle liti e della relata di pag. 9/23 notifica, oltre che l'indicazione del giorno ed ora di invio (14.8.2020, ore 12.00).
Orbene, a fronte di tale produzione documentale, ancorché priva delle ricevute di accettazione ed avvenuta consegna della predetta PEC,
l'appellata, né in sede di comparsa di costituzione, né nelle note di trattazione scritta depositate il 30.12.2020 per l'udienza cartolare ex art. 350 c.p.c., obiettava alcunché, in merito alla conformità tra le copie degli atti ad essa notificati e quelli ex adverso prodotti. Inoltre, e, soprattutto, nulla eccepiva sul fatto di avere effettivamente ricevuto la notifica dell'appello in data 14.8.2020, come risultante dalla copia in formato PDF della relata di notifica prodotta dal difensore dell'appellante ed ammetteva, finanche, nella comparsa di costituzione, che l'appello le era stato notificato in tale data (cfr. pag. 2 di detta comparsa, ove testualmente si legge:” .. Con atto di appello, notificato in data 14 agosto 2020, la sig.ra proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1083/2020 del Tribunale di Torre Annunziata”).
Alla stregua di quanto sin qui rilevato, la mancata osservanza delle forme, previste dalla normativa sul PCT per la prova della notifica digitale dell'atto, non impedisce di stabilire con certezza che la notifica del gravame si perfezionava il 14.8.2020.
Ne segue che, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali fino al 31.8.2020, essendosi l'appellante costituita in data
2.9.2020, il termine di dieci giorni per la costituzione in giudizio, di cui al combinato disposto degli art. 165 e 347 c.p.c., sia stato rispettato.
pag. 10/23 § 5.
Venendo al merito, giova rilevare che il Tribunale di Torre Annunziata riteneva provato, in base alla deposizione resa dal teste S_
, il verificarsi del sinistro, consistito nell'investimento, da parte
[...]
di una Fiat Punto rimasta non identificata, dell'odierna appellante, mentre quest'ultima era intenta, quale pedone, ad attraversare la pubblica via.
Tale capo di decisione, in difetto di impugnazione incidentale, (nella specie non proposta, da parte di ), deve ritenersi coperto Controparte_1
dal giudicato.
Risulta, quindi, chiaramente superflua la mera reiterazione, operata dall'appellata, delle deduzioni difensive svolte in primo grado, tese a porre in dubbio lo stesso verificarsi del fatto storico del sinistro, come allegato dall'attrice.
Analoga considerazione deve svolgersi rispetto alle ulteriori difese, pure riproposte dall'appellata, concernenti la pretesa non procedibilità della domanda originaria, la misura del risarcimento, gli esiti dell'espletata CTU.
Si tratta, infatti, di questioni, tutte decise in senso sfavorevole all'appellata, che avrebbero imposto, al fine di poter essere sottoposte al vaglio del giudice di grado superiore, la formulazione di un'impugnazione incidentale.
§ 6.
pag. 11/23 Il Giudice di primo grado, pur affermando che l'impresa designata non aveva fornito la prova liberatoria, capace di vincere la presunzione di colpa posta a carico del conducente dell'auto c.d. pirata dall'art. 2054 co. 1 c.c., riteneva, tuttavia, di ravvisare, ai sensi dell'art. 1227 c.c., il concorso di colpa della per non avere la medesima osservato “ T_
quella massima diligenza rapportata al caso concreto” e, in specie, perché l'attrice “.. prima di superare, da tergo, il veicolo Fiat Punto avrebbe dovuto verificare la presenza del conducente e se la stessa fosse in movimento, anche se stava attraversando la strada sulle strisce pedonali”.
§ 7.
Con il primo motivo di appello, l'istante censurava il capo di sentenza appena riportato, sostenendo che, nella specie, non ricorrevano le condizioni per affermare il concorso di colpa del pedone, non essendo state accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta da essa tenuta.
A fondamento del proprio assunto, invocando gli esiti della deposizione testimoniale, rilevava che essa si era posta sulle strisce pedonali per attraversare la strada e che il conducente del veicolo investitore, rimasto sconosciuto, compiendo una manovra di retromarcia per immettersi nel traffico, la investiva.
Deduceva di non avere compiuto alcuna manovra imprevedibile, ma di avere diligentemente attraversato sulle strisce pedonali.
pag. 12/23 Del resto, il conducente dell'auto pirata avrebbe potuto agevolmente avvedersi della presenza del pedone, girando lo sguardo all'indietro o anche solo guardando negli specchietti retrovisori.
Con il secondo motivo, l'appellante, in via gradata, chiedeva che, in caso di conferma della sentenza, nel capo relativo all'accertato concorso di colpa, venisse, quantomeno, ridotta la percentuale di responsabilità ad essa ascritta. Sul punto osservava come l'ipotizzata condotta imprudente, da essa tenuta, consistita nel non essersi accorta della presenza di una persona alla guida della Fiat, non aveva avuto la stessa incidenza causale del comportamento del conducente, che, pur trovandosi nei pressi di un luogo preposto all'attraversamento pedonale e pur dovendo procedere in retromarcia, non si avvedeva della presenza di una persona.
§ 8.
Il primo motivo è fondato ed assorbe l'esame del secondo.
Secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, “.. il conducente di veicolo a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al
100 per cento;
b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. sez. 6-3, 28/01/2019, n. 2241 Cass.,
pag. 13/23 sez. 3, 04/04/2017, n. 8663; Cass., sez. 3, 18/11/2014, n. 24472; Cass., sez. 3, 19/02/2014, n. 3964) ..” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 20137 del 2023).
Nell'ipotesi in esame, la decisione impugnata ha ravvisato la colpa della nell'avere la medesima attraversato la strada, sebbene sulle T_
strisce pedonali, da tergo rispetto al veicolo Fiat Punto, senza verificare la presenza del conducente e se la stessa fosse in movimento.
L'affermazione non è condivisibile, sia in quanto l'attrice impiegando, per attraversare la strada, le strisce pedonali, ha tenuto una condotta improntata al pieno rispetto della regola cautelare posta dall'art. 190 codice della strada, sia in quanto, dalla deposizione del teste, pure valorizzata dal primo Giudice, si ricava che la Fiat Punto, nel momento in cui la iniziava l'attraversamento, era ancora ferma. Infatti, T_
l'auto iniziava la manovra di retromarcia proprio nel momento in cui l'attrice si accingeva ad attraversare. Ne segue che non è dato ravvisare, in concreto, alcun comportamento censurabile della danneggiata, non potendo la medesima di certo impedire al conducente della vettura di effettuare la retromarcia ed avendo, peraltro, la stessa, occupando le strisce, chiaramente reso percepibile la sua intenzione di attraversare. Era, pertanto, precipuo obbligo del c.d. pirata della strada, prima di intraprendere la delicata manovra di retromarcia per immettersi nel flusso della circolazione, a maggior ragione perché prossimo ad un attraversamento pedonale, sincerarsi della presenza di pedoni, cui dare la necessaria precedenza.
pag. 14/23 In definitiva, deve affermarsi che la condotta imprudente dell'auto pirata abbia costituito l'unico antecedente causale del sinistro, in assenza del quale l'evento non si sarebbe verificato.
Nei termini appena esposti si impone, quindi, in accoglimento del primo motivo, la riforma dell'impugnato capo di sentenza.
§ 9.
Con il terzo motivo l'appellante censurava la sentenza per avere il
Giudice riconosciuto, sull'importo liquidato a titolo risarcitorio, gli interessi legali dall'evento e fino all'effettivo soddisfo, anziché accordare, oltre agli interessi compensativi, la rivalutazione monetaria, di cui essa aveva fatto richiesta nella domanda originaria.
Domandava, quindi, che le fosse riconosciuta l'intera somma corrispondente alla percentuale di invalidità accertata dal CTU, oltre agli interessi legali sulla medesima somma devalutata alla data del sinistro e tempo per tempo rivalutata sino al soddisfo.
§ 10.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Giova premettere che il Giudice di primo grado ha liquidato il danno all'attualità, avendo riconosciuto gli importi, corrispondenti alla percentuale di invalidità stimata dal CTU (pari al 26%) ed al periodo di
ITT e di ITP, secondo la versione della tabella di Milano del 2018, che era quella più aggiornata alla data di pronuncia del provvedimento in esame.
pag. 15/23 Tanto chiarito è, poi, evidente che questa Corte, nel procedere al riconoscimento dell'intero credito risarcitorio senza applicare alcuna decurtazione stante il non sussistente concorso di colpa della danneggiata, debba applicare l'ultima versione in ordine di tempo disponibile della citata tabella, alla stregua del principio secondo cui
“In tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8352 del
30/03/2025).
Consegue a quanto appena detto che, ai fini della liquidazione necessariamente equitativa del danno non patrimoniale subito dall'appellante, debba farsi ricorso alla tabella elaborata dal Tribunale di Milano, nella sua più aggiornata versione risalente, allo stato, a quella pubblicata da ultimo in data 5.6.2024 (cfr. ex multis, Cass. civ.
Sez. 3, Sentenza n. 5474 del 22/02/2023).
Quindi, tenuto conto degli esiti della CTU svolta in primo grado, applicando per ciascun giorno di ITT l'importo tabellare di euro 115,00
e le proporzionali riduzioni per il periodo di ITP, va riconosciuta la somma di euro 7.935,00 per 69 giorni di ITT, di euro 14.231,25 per
165 giorni di ITP al 75%, quella di euro 12.650,00 per 220 giorni di ITP al 50%, per complessivi euro 34.816,25.
Riguardo al danno biologico permanente, tenuto conto della percentuale di invalidità stimata dal CTU (pari al 26%) e dell'età (61 anni) che la aveva al momento della cessazione del periodo di T_
pag. 16/23 ITP, va accordato l'importo tabellare di euro 82.413,00, volto a ristorare il cd. danno biologico/dinamico-relazionale, nella specie, certamente sussistente in ragione dell'accertata lesione dell'integrità psicofisica dell'appellante.
Compete, altresì, il riconoscimento dell'ulteriore somma di euro
34.613,00, prevista dalla tabella di Milano, in relazione alla suddetta percentuale di danno biologico, al fine di ristorare il pregiudizio da
“sofferenza soggettiva interiore”, avendone l'attrice, nella citazione introduttiva, fatto espressa richiesta e considerato che, in ragione della gravità delle lesioni riportate e delle concrete modalità di verificazione del sinistro, è ragionevole supporre che la abbia vissuto un T_
sentimento di frustrazione e patimento di non secondaria importanza.
Non compete, invece, alcuna personalizzazione della somma volta a risarcire il danno dinamico relazionale, essendo risultata del tutto carente l'allegazione, da parte della danneggiata, di una peculiare negativa incidenza dei postumi permanenti, ad essa residuati, maggiore rispetto a quelle ordinariamente conseguenti al tipo di lesione in concreto sofferta, come pure la deduzione della compromissione di specifiche attitudini personali, ovvero di pratiche sportive, ludiche o ricreative, tali da poter giustificare la personalizzazione degli indicati importi (cfr. in termini, ex multis,
Cassazione civile, sez. III, 31/01/2019, n. 2788).
Alcuna pronuncia si impone in ordine al danno patrimoniale, già richiesto in primo grado, atteso che, sul punto, nessuna specifica pag. 17/23 istanza era contenuta nell'atto di appello, ad onta della mancata liquidazione di tale voce di pregiudizio ad opera del Giudice.
In conclusione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, spetta all'appellante la complessiva somma, determinata all'attualità, di euro 151.842,25.
§ 11.
Tanto premesso, si deve rilevare che, come dinanzi già evidenziato,
, costituendosi in grado di appello, ha dedotto l'avvenuto Controparte_1
pagamento delle somme riconosciute nella sentenza di primo grado a titolo di sorta capitale.
Il pagamento, ancorché non documentato, deve ritenersi pacifico, siccome non negato dai difensori della nei successivi scritti T_
difensivi depositati in questo grado di giudizio.
In ragione di quanto osservato, nel determinare il credito risarcitorio residuo ancora spettante alla danneggiata, si deve fare applicazione del principio secondo cui “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
pag. 18/23 per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 23927 del
07/08/2023).
Alla stregua del richiamato principio, occorre, quindi, anzitutto, devalutare il credito risarcitorio, riconosciuto con la presente sentenza in euro 151.842,25, al 25.4.2015, data del fatto dannoso.
Facendo applicazione degli indici Istat, si ottiene, in tal modo, l'importo di euro 125.282,38 (indice maggio 2025: 121,2; indice aprile 2015:
107,1; raccordo indici: 1,071; indice di devalutazione: 0,825; totale devalutazione: € 26.559,87).
Si procede, poi, al calcolo degli interessi al tasso legale sull'importo di euro 125.282,38, anno per anno rivalutato dal 25.4.2015 al 9.12.2020, data della costituzione in appello di , cui occorre riferirsi, Controparte_1
in difetto di più puntuali indicazioni in merito alla data dell'avvenuto pagamento.
Operando secondo l'indicato criterio, la quota di interessi, volta a ristorare il danno da ritardato adempimento, ammonta ad euro
2.280,37.
Sommando tale quota al capitale rivalutato alla medesima data del
9.12.2020, pari ad euro 128.163,87 (indice alla decorrenza: 107,1; indice alla scadenza: 102,3; raccordo indici: 1,071; coefficiente di rivalutazione: 1,023; totale rivalutazione: € 2.881,49), si ottiene euro
130.444,24.
pag. 19/23 Detraendo l'importo di euro 64.491,75, corrispondente alla sorta capitale riconosciuta dal primo Giudice che l'impresa designata ha dedotto di avere pagato, dalla quota di interessi, dinanzi stimata, e per il residuo dalla sorta capitale, avanza, al 9.12.2020, un credito risarcitorio in conto capitale di euro 65.952,49.
A questo punto, calcolando gli interessi su tale importo residuo, annualmente rivalutato dal 10.12.2020 al 31.7.2025, data cui risale il più aggiornato indice Istat disponibile al momento della decisione della presente causa, si ottiene una quota di interessi pari ad euro 7.652,34 ed un capitale rivalutato di euro 78.549,42 (indice alla decorrenza:
102,3; indice alla scadenza: 121,8; raccordo indici: 1; coefficiente di rivalutazione: 1,191; totale rivalutazione: € 12.596,93), per totali euro
86.201,76, cui debbono aggiungersi gli ulteriori interessi legali dall'1.8.2025 al soddisfo.
§ 12.
L'accoglimento dell'appello giustifica la condanna di alla Controparte_1
rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, secondo il criterio del decisum, corrispondente alla differenza tra credito riconosciuto dal
Tribunale ed importo liquidato in appello, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, ad eccezione di quelli relativi alle fasi di pag. 20/23 trattazione e decisoria, per le quali si giustifica l'applicazione dei minimi stante la ridotta attività difensiva in concreto espletata.
Le spese processuali del grado di appello debbono essere distratte in favore dei procuratori costituiti dell'appellante, dichiaratisi antistatari.
Alcuna statuizione si impone, invece, riguardo alle spese di lite del primo grado, già pagate da , considerato che, ad onta Controparte_1
dell'accoglimento dell'appello, il decisum rientra pur sempre nello scaglione delle cause di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00 che il primo Giudice ha correttamente applicato ai fini della quantificazione delle stesse.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da T_
, con atto notificato a in data 14 agosto
[...] Controparte_1
2020, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il conducente dell'autovettura non identificata esclusivo responsabile del sinistro e, tenuto conto di quanto dalla medesima già pagato in esecuzione della sentenza impugnata, condanna quale Controparte_1
Impresa designata per la Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, a pagare, in favore di , a titolo di risarcimento dei Parte_1
danni, l'ulteriore importo di euro 86.201,76, oltre gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dall'1.8.2025 al soddisfo;
pag. 21/23 b) condanna quale Impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese processuali del giudizio di appello, che liquida in euro 804,00 per esborsi, euro 9.969,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonioluigi Iacomino e dell'avv. Giuseppe Di
Donna;
c) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12.9.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 22/23 pag. 23/23
Lette le note scritte depositate da entrambe le parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed esaminati gli atti di causa, questa Corte, alle 12.50, orario successivo alla chiusura al pubblico della Cancelleria, decide la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente: S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2933/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1083/2020, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data
10/07/2020, non notificata, pendente
TRA
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Napoli alla Via Gaetano Filangieri n.11, rappresentata e difesa dall'avv. Antonioluigi Iacomino (C.F.: ) e CodiceFiscale_2
dall'avv. Giuseppe Di Donna (C.F.: , come da C.F._3
procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
(P.I. ), in qualità di Impresa Controparte_1 P.IVA_1
designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (F.G.V.S.), in persona dei suoi legali rappresentanti e procuratori dott. e Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Torre (C.F.: Controparte_3
, in virtù di procura generale alle liti del C.F._4
18.12.2014 conferita dai per notar di Treviso Persona_1
(REP 186905 - RACC. 30367);
APPELLATA
pag. 2/23 Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale ex art. 283 lett. a) del
D. Lgs. 209/05.
Conclusioni:
l'appellante, nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 3.9.2025, concludeva riportandosi all'atto di appello, con il quale aveva così concluso: “1) in accoglimento dello spiegato appello e alla luce delle suesposte argomentazioni, riformare parzialmente la sentenza numero
1083/2020 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in persona del
Giudice di pace onorario dottor Luigi Ambrosino, nel giudizio iscritto al numero di R.G. 136/2017, in data 10 luglio 2020, comunicata a mezzo
PEC in pari data;
2) per l'effetto, confermata nella parte non espressamente impugnata la predetta sentenza, condannare la
[...]
nella spiegata qualità alla corresponsione in favore della CP_1
sig.ra della somma di € 128.983,50, tenendo conto Parte_1
dell'importo di euro 64.491,75 già liquidato dal Giudice di primo grado a titolo di danno biologico, oltre interessi dalla data dell'evento dannoso e fino al soddisfo, da calcolarsi sulla somma devalutata e via via di anno in anno rivalutata, a titolo di danno non patrimoniale patito dalla odierna appellante;
3) in via subordinata e accoglimento dello spiegato appello e alla luce delle suesposte argomentazioni, riformare parzialmente la sentenza numero 1083/2020 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in persona del Giudice di pace onorario dottor Luigi Ambrosino, nel giudizio iscritto al numero di R.G. 136/2017, del 10 luglio 2020, comunicata a mezzo PEC in pari data, e per l'effetto dichiarare la concorrente responsabilità da parte dell'appellante nella misura del
pag. 3/23 cinque per cento, e/o in altra percentuale che si riterrà equa determinare, e del conducente dall'autovettura Fiat Punto di colore bianco, veicolo non identificato, nella misura del 95 per cento, e/o in altra misura che si riterrà equo determinare, nel sinistro per cui è causa;
4) per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della complessiva soma di € 122.534,33 (somma così ottenuta decurtando il 05 per cento dall'importo totale non concorrente e pari ad euro 128.983,50) e/o altro importo che si riterrà equo determinare tenendo conto di altra e/o minore e/o maggiore percentuale, tenendo conto dell'importo di euro 64.491,75 già liquidato dal Giudice di primo grado a titolo di danno biologico, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dall'evento e fino all'effettivo soddisfo;
5) Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari, il tutto oltre IVA, CPA e spese generali forfettarie come per legge”;
l'appellata, , nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in Controparte_1
data 10.9.2025, concludeva come segue:” a) rigettare integralmente il proposto gravame, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto e non provatoe, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1083/2020 del
Tribunale di Torre Annunziata, con condanna dell'appellante T_
al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio.
[...]
b) in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale del proposto gravame, decurtare le somme già liquidate dalla
pag. 4/23 in esecuzione della sentenza di primo grado dalle Controparte_1
eventuali superiori somme riconosciute nel presente giudizio di appello.
In via meramente subordinata, si reiterano le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 5 gennaio 2017, conveniva, Parte_1
innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, quale Controparte_1
impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., deducendo che: in data 25 aprile 2015, intorno alle ore 7:00, stava percorrendo a piedi la via Alcide De Gasperi in Torre del Greco, portando a passeggio il proprio cane nei pressi del complesso immobiliare denominato “Parco Maria”; scendeva dal marciapiede per compiere la manovra di attraversamento, allorquando veniva investita da un'autovettura FIAT Punto di colore bianco che, ferma in sosta, procedeva in retromarcia per immettersi in circolazione;
a causa dell'investimento, cadeva al suolo dolorante, mentre il conducente del veicolo investitore si dileguava senza prestare soccorso e senza che fosse possibile per i testimoni, pur presenti all'accaduto, individuare il numero di targa dello stesso;
veniva trasportata in ospedale, dove le veniva riscontrata una frattura scomposta dell'estremo distale del femore sinistro.
Tanto premesso, l'istante domandava accertarsi l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura non identificata e pag. 5/23 condannarsi , nella qualità sopraindicata, al risarcimento Controparte_1
di tutti i danni derivanti dal sinistro.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1
quale eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda, contestandone nel merito la fondatezza.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dall'attrice, disposta una CTU sulla persona dell'istante, l'adito Tribunale pronunciava, all'esito, la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla convenuta, ritenuto provato il verificarsi del sinistro, affermava la concorrente responsabilità, al 50% ciascuno, del conducente dell'auto pirata e della stessa danneggiata e, per l'effetto, condannava , quale Controparte_1
impresa designata, a pagare, in favore della la “complessiva T_
soma di € 64.491,75 oltre interessi dall'evento e fino all'effettivo soddisfo”, oltre alla rifusione delle spese processuali ed a sopportare in via definitiva quelle relative alla CTU.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, non notificata ai fini di cui all'art. 325
c.p.c., interponeva appello, mediante citazione Parte_1
tempestivamente notificata in data in data 14 agosto 2020, nel rispetto del termine lungo di sei mesi, di cui all'art. 327 c.p.c., che, tenuto conto della sospensione feriale, sarebbe venuto a scadere il 10.2.2021, sollecitandone la riforma per i motivi appresso specificamente pag. 6/23 esaminati ed instando per l'accoglimento delle conclusioni dinanzi trascritte.
Nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata in data 9.12.2020,
eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
ex artt. 342, 348 bis c.p.c. e, nel merito, ne sollecitava l'integrale rigetto, dando atto di avere provveduto a “liquidare interamente quanto disposto dal Giudice di primo grado, sia in ordine alla sorta capitale che alle spese di lite”, chiedendo, quindi, che “nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, tali somme, già liquidate dalla
, FGVS, dovranno essere decurtate dalla liquidazione Controparte_1
riconosciuta nel presente giudizio di gravame”.
Rinviata più volte in prosieguo conclusioni, per esigenze di ruolo, disposta, in data 11.7.2025, la sostituzione del Giudice relatore, all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in base all'ordinanza dinanzi richiamata, il Collegio procedeva alla decisione della causa.
§ 3.
Giova preliminarmente rilevare che parte appellata, nelle note scritte depositate in data 10.9.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza fissata per la discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., per la prima volta sollevava eccezione di improcedibilità dell'appello, prima invero mai formulata, evidenziando come fosse mancata la produzione, ad opera dell'appellante, “dei duplicati informatici attestanti la notifica entro
pag. 7/23 l'udienza ex art. 350 cpc”. Sosteneva, in particolare, che “all'atto dell'iscrizione a ruolo, risulta depositato, in formato .eml, solo il file relativo all'invio del messaggio di posta certificata, e non anche gli ulteriori, necessari e fondamentali due files relativi alla “Ricevuta di accettazione” – volta ad accertare che il messaggio inviato è stato accettato dal sistema ed inoltrato-, ed alla “Ricevuta di avvenuta consegna” - che attesta che il messaggio è stato consegnato alla casella di destinazione”. Deduceva, pertanto, che, nella specie, non avendo l'appellante depositato, entro l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c.,
l'originale della citazione con la prova della sua notificazione all'appellato, vale a dire i files attestanti la notifica, e non avendo essa appellata prodotto, entro la medesima udienza, la copia dei medesimi files, l'impugnazione avrebbe dovuto dichiararsi improcedibile.
§ 4.
L'eccezione, che, ad onta della sua tardiva formulazione, deve essere, comunque, esaminata, riguardando una questione (la procedibilità del gravame) rilevabile anche d'ufficio, è infondata.
In diritto si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza della S.C.,
“la mancata allegazione della prova di notifica, rilevabile di ufficio ai fini della valutazione di tempestività della costituzione ex art. 165 cod. proc. civ., non comporta di per sé la declaratoria di improcedibilità dell'appello, bensì la mera nullità della costituzione dell'appellante che può essere sanata […] mediante la costituzione della parte appellata o altro elemento ritraibile dagli atti, che consenta al giudice di verificare la
pag. 8/23 tempestività della costituzione medesima” (cfr. Cass., Sez. U,
05/08/2016, n. 16598).
Analogamente si è ritenuto che “la tempestiva costituzione dell'appellante, compiuta mediante la copia dell'atto di citazione (c.d. velina) in luogo dell'originale, non determina l'improcedibilità del gravame, ma integra una mera nullità sanabile […] a seguito di costituzione dell'appellato, che non contesti la conformità della copia all'originale” (cfr. Cass. 19/03/2019, n. 7679).
Ancora più di recente, la Cassazione, nel confermare tali principi, ha dichiarato che ad essi occorre dare continuità, dovendosene predicare l'applicazione anche “all'ipotesi in cui, secondo i modi del processo telematico, la costituzione dell'appellante avvenga non già con una copia cartacea (c.d. velina) dell'atto di appello, bensì con il deposito di un file in formato pdf che riproduca informaticamente l'immagine del documento rappresentato”, a condizione, tuttavia, che “dagli atti presenti nel fascicolo risulti il momento della notifica dell'atto di appello” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9269 del 2023).
Alla stregua dei richiamati principi, l'appello in esame deve ritenersi procedibile, perché l'appellante, al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, pur non depositando i files informatici attestanti l'invio e la consegna al procuratore di dell'atto di appello, Controparte_1
produceva, tuttavia, l'originale informatico della PEC, indirizzata al domicilio digitale del difensore dell'appellata, cui erano allegati i file, in formato PDF, dell'atto di appello, della procura alle liti e della relata di pag. 9/23 notifica, oltre che l'indicazione del giorno ed ora di invio (14.8.2020, ore 12.00).
Orbene, a fronte di tale produzione documentale, ancorché priva delle ricevute di accettazione ed avvenuta consegna della predetta PEC,
l'appellata, né in sede di comparsa di costituzione, né nelle note di trattazione scritta depositate il 30.12.2020 per l'udienza cartolare ex art. 350 c.p.c., obiettava alcunché, in merito alla conformità tra le copie degli atti ad essa notificati e quelli ex adverso prodotti. Inoltre, e, soprattutto, nulla eccepiva sul fatto di avere effettivamente ricevuto la notifica dell'appello in data 14.8.2020, come risultante dalla copia in formato PDF della relata di notifica prodotta dal difensore dell'appellante ed ammetteva, finanche, nella comparsa di costituzione, che l'appello le era stato notificato in tale data (cfr. pag. 2 di detta comparsa, ove testualmente si legge:” .. Con atto di appello, notificato in data 14 agosto 2020, la sig.ra proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1083/2020 del Tribunale di Torre Annunziata”).
Alla stregua di quanto sin qui rilevato, la mancata osservanza delle forme, previste dalla normativa sul PCT per la prova della notifica digitale dell'atto, non impedisce di stabilire con certezza che la notifica del gravame si perfezionava il 14.8.2020.
Ne segue che, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali fino al 31.8.2020, essendosi l'appellante costituita in data
2.9.2020, il termine di dieci giorni per la costituzione in giudizio, di cui al combinato disposto degli art. 165 e 347 c.p.c., sia stato rispettato.
pag. 10/23 § 5.
Venendo al merito, giova rilevare che il Tribunale di Torre Annunziata riteneva provato, in base alla deposizione resa dal teste S_
, il verificarsi del sinistro, consistito nell'investimento, da parte
[...]
di una Fiat Punto rimasta non identificata, dell'odierna appellante, mentre quest'ultima era intenta, quale pedone, ad attraversare la pubblica via.
Tale capo di decisione, in difetto di impugnazione incidentale, (nella specie non proposta, da parte di ), deve ritenersi coperto Controparte_1
dal giudicato.
Risulta, quindi, chiaramente superflua la mera reiterazione, operata dall'appellata, delle deduzioni difensive svolte in primo grado, tese a porre in dubbio lo stesso verificarsi del fatto storico del sinistro, come allegato dall'attrice.
Analoga considerazione deve svolgersi rispetto alle ulteriori difese, pure riproposte dall'appellata, concernenti la pretesa non procedibilità della domanda originaria, la misura del risarcimento, gli esiti dell'espletata CTU.
Si tratta, infatti, di questioni, tutte decise in senso sfavorevole all'appellata, che avrebbero imposto, al fine di poter essere sottoposte al vaglio del giudice di grado superiore, la formulazione di un'impugnazione incidentale.
§ 6.
pag. 11/23 Il Giudice di primo grado, pur affermando che l'impresa designata non aveva fornito la prova liberatoria, capace di vincere la presunzione di colpa posta a carico del conducente dell'auto c.d. pirata dall'art. 2054 co. 1 c.c., riteneva, tuttavia, di ravvisare, ai sensi dell'art. 1227 c.c., il concorso di colpa della per non avere la medesima osservato “ T_
quella massima diligenza rapportata al caso concreto” e, in specie, perché l'attrice “.. prima di superare, da tergo, il veicolo Fiat Punto avrebbe dovuto verificare la presenza del conducente e se la stessa fosse in movimento, anche se stava attraversando la strada sulle strisce pedonali”.
§ 7.
Con il primo motivo di appello, l'istante censurava il capo di sentenza appena riportato, sostenendo che, nella specie, non ricorrevano le condizioni per affermare il concorso di colpa del pedone, non essendo state accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta da essa tenuta.
A fondamento del proprio assunto, invocando gli esiti della deposizione testimoniale, rilevava che essa si era posta sulle strisce pedonali per attraversare la strada e che il conducente del veicolo investitore, rimasto sconosciuto, compiendo una manovra di retromarcia per immettersi nel traffico, la investiva.
Deduceva di non avere compiuto alcuna manovra imprevedibile, ma di avere diligentemente attraversato sulle strisce pedonali.
pag. 12/23 Del resto, il conducente dell'auto pirata avrebbe potuto agevolmente avvedersi della presenza del pedone, girando lo sguardo all'indietro o anche solo guardando negli specchietti retrovisori.
Con il secondo motivo, l'appellante, in via gradata, chiedeva che, in caso di conferma della sentenza, nel capo relativo all'accertato concorso di colpa, venisse, quantomeno, ridotta la percentuale di responsabilità ad essa ascritta. Sul punto osservava come l'ipotizzata condotta imprudente, da essa tenuta, consistita nel non essersi accorta della presenza di una persona alla guida della Fiat, non aveva avuto la stessa incidenza causale del comportamento del conducente, che, pur trovandosi nei pressi di un luogo preposto all'attraversamento pedonale e pur dovendo procedere in retromarcia, non si avvedeva della presenza di una persona.
§ 8.
Il primo motivo è fondato ed assorbe l'esame del secondo.
Secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, “.. il conducente di veicolo a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al
100 per cento;
b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. sez. 6-3, 28/01/2019, n. 2241 Cass.,
pag. 13/23 sez. 3, 04/04/2017, n. 8663; Cass., sez. 3, 18/11/2014, n. 24472; Cass., sez. 3, 19/02/2014, n. 3964) ..” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 20137 del 2023).
Nell'ipotesi in esame, la decisione impugnata ha ravvisato la colpa della nell'avere la medesima attraversato la strada, sebbene sulle T_
strisce pedonali, da tergo rispetto al veicolo Fiat Punto, senza verificare la presenza del conducente e se la stessa fosse in movimento.
L'affermazione non è condivisibile, sia in quanto l'attrice impiegando, per attraversare la strada, le strisce pedonali, ha tenuto una condotta improntata al pieno rispetto della regola cautelare posta dall'art. 190 codice della strada, sia in quanto, dalla deposizione del teste, pure valorizzata dal primo Giudice, si ricava che la Fiat Punto, nel momento in cui la iniziava l'attraversamento, era ancora ferma. Infatti, T_
l'auto iniziava la manovra di retromarcia proprio nel momento in cui l'attrice si accingeva ad attraversare. Ne segue che non è dato ravvisare, in concreto, alcun comportamento censurabile della danneggiata, non potendo la medesima di certo impedire al conducente della vettura di effettuare la retromarcia ed avendo, peraltro, la stessa, occupando le strisce, chiaramente reso percepibile la sua intenzione di attraversare. Era, pertanto, precipuo obbligo del c.d. pirata della strada, prima di intraprendere la delicata manovra di retromarcia per immettersi nel flusso della circolazione, a maggior ragione perché prossimo ad un attraversamento pedonale, sincerarsi della presenza di pedoni, cui dare la necessaria precedenza.
pag. 14/23 In definitiva, deve affermarsi che la condotta imprudente dell'auto pirata abbia costituito l'unico antecedente causale del sinistro, in assenza del quale l'evento non si sarebbe verificato.
Nei termini appena esposti si impone, quindi, in accoglimento del primo motivo, la riforma dell'impugnato capo di sentenza.
§ 9.
Con il terzo motivo l'appellante censurava la sentenza per avere il
Giudice riconosciuto, sull'importo liquidato a titolo risarcitorio, gli interessi legali dall'evento e fino all'effettivo soddisfo, anziché accordare, oltre agli interessi compensativi, la rivalutazione monetaria, di cui essa aveva fatto richiesta nella domanda originaria.
Domandava, quindi, che le fosse riconosciuta l'intera somma corrispondente alla percentuale di invalidità accertata dal CTU, oltre agli interessi legali sulla medesima somma devalutata alla data del sinistro e tempo per tempo rivalutata sino al soddisfo.
§ 10.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Giova premettere che il Giudice di primo grado ha liquidato il danno all'attualità, avendo riconosciuto gli importi, corrispondenti alla percentuale di invalidità stimata dal CTU (pari al 26%) ed al periodo di
ITT e di ITP, secondo la versione della tabella di Milano del 2018, che era quella più aggiornata alla data di pronuncia del provvedimento in esame.
pag. 15/23 Tanto chiarito è, poi, evidente che questa Corte, nel procedere al riconoscimento dell'intero credito risarcitorio senza applicare alcuna decurtazione stante il non sussistente concorso di colpa della danneggiata, debba applicare l'ultima versione in ordine di tempo disponibile della citata tabella, alla stregua del principio secondo cui
“In tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8352 del
30/03/2025).
Consegue a quanto appena detto che, ai fini della liquidazione necessariamente equitativa del danno non patrimoniale subito dall'appellante, debba farsi ricorso alla tabella elaborata dal Tribunale di Milano, nella sua più aggiornata versione risalente, allo stato, a quella pubblicata da ultimo in data 5.6.2024 (cfr. ex multis, Cass. civ.
Sez. 3, Sentenza n. 5474 del 22/02/2023).
Quindi, tenuto conto degli esiti della CTU svolta in primo grado, applicando per ciascun giorno di ITT l'importo tabellare di euro 115,00
e le proporzionali riduzioni per il periodo di ITP, va riconosciuta la somma di euro 7.935,00 per 69 giorni di ITT, di euro 14.231,25 per
165 giorni di ITP al 75%, quella di euro 12.650,00 per 220 giorni di ITP al 50%, per complessivi euro 34.816,25.
Riguardo al danno biologico permanente, tenuto conto della percentuale di invalidità stimata dal CTU (pari al 26%) e dell'età (61 anni) che la aveva al momento della cessazione del periodo di T_
pag. 16/23 ITP, va accordato l'importo tabellare di euro 82.413,00, volto a ristorare il cd. danno biologico/dinamico-relazionale, nella specie, certamente sussistente in ragione dell'accertata lesione dell'integrità psicofisica dell'appellante.
Compete, altresì, il riconoscimento dell'ulteriore somma di euro
34.613,00, prevista dalla tabella di Milano, in relazione alla suddetta percentuale di danno biologico, al fine di ristorare il pregiudizio da
“sofferenza soggettiva interiore”, avendone l'attrice, nella citazione introduttiva, fatto espressa richiesta e considerato che, in ragione della gravità delle lesioni riportate e delle concrete modalità di verificazione del sinistro, è ragionevole supporre che la abbia vissuto un T_
sentimento di frustrazione e patimento di non secondaria importanza.
Non compete, invece, alcuna personalizzazione della somma volta a risarcire il danno dinamico relazionale, essendo risultata del tutto carente l'allegazione, da parte della danneggiata, di una peculiare negativa incidenza dei postumi permanenti, ad essa residuati, maggiore rispetto a quelle ordinariamente conseguenti al tipo di lesione in concreto sofferta, come pure la deduzione della compromissione di specifiche attitudini personali, ovvero di pratiche sportive, ludiche o ricreative, tali da poter giustificare la personalizzazione degli indicati importi (cfr. in termini, ex multis,
Cassazione civile, sez. III, 31/01/2019, n. 2788).
Alcuna pronuncia si impone in ordine al danno patrimoniale, già richiesto in primo grado, atteso che, sul punto, nessuna specifica pag. 17/23 istanza era contenuta nell'atto di appello, ad onta della mancata liquidazione di tale voce di pregiudizio ad opera del Giudice.
In conclusione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, spetta all'appellante la complessiva somma, determinata all'attualità, di euro 151.842,25.
§ 11.
Tanto premesso, si deve rilevare che, come dinanzi già evidenziato,
, costituendosi in grado di appello, ha dedotto l'avvenuto Controparte_1
pagamento delle somme riconosciute nella sentenza di primo grado a titolo di sorta capitale.
Il pagamento, ancorché non documentato, deve ritenersi pacifico, siccome non negato dai difensori della nei successivi scritti T_
difensivi depositati in questo grado di giudizio.
In ragione di quanto osservato, nel determinare il credito risarcitorio residuo ancora spettante alla danneggiata, si deve fare applicazione del principio secondo cui “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
pag. 18/23 per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 23927 del
07/08/2023).
Alla stregua del richiamato principio, occorre, quindi, anzitutto, devalutare il credito risarcitorio, riconosciuto con la presente sentenza in euro 151.842,25, al 25.4.2015, data del fatto dannoso.
Facendo applicazione degli indici Istat, si ottiene, in tal modo, l'importo di euro 125.282,38 (indice maggio 2025: 121,2; indice aprile 2015:
107,1; raccordo indici: 1,071; indice di devalutazione: 0,825; totale devalutazione: € 26.559,87).
Si procede, poi, al calcolo degli interessi al tasso legale sull'importo di euro 125.282,38, anno per anno rivalutato dal 25.4.2015 al 9.12.2020, data della costituzione in appello di , cui occorre riferirsi, Controparte_1
in difetto di più puntuali indicazioni in merito alla data dell'avvenuto pagamento.
Operando secondo l'indicato criterio, la quota di interessi, volta a ristorare il danno da ritardato adempimento, ammonta ad euro
2.280,37.
Sommando tale quota al capitale rivalutato alla medesima data del
9.12.2020, pari ad euro 128.163,87 (indice alla decorrenza: 107,1; indice alla scadenza: 102,3; raccordo indici: 1,071; coefficiente di rivalutazione: 1,023; totale rivalutazione: € 2.881,49), si ottiene euro
130.444,24.
pag. 19/23 Detraendo l'importo di euro 64.491,75, corrispondente alla sorta capitale riconosciuta dal primo Giudice che l'impresa designata ha dedotto di avere pagato, dalla quota di interessi, dinanzi stimata, e per il residuo dalla sorta capitale, avanza, al 9.12.2020, un credito risarcitorio in conto capitale di euro 65.952,49.
A questo punto, calcolando gli interessi su tale importo residuo, annualmente rivalutato dal 10.12.2020 al 31.7.2025, data cui risale il più aggiornato indice Istat disponibile al momento della decisione della presente causa, si ottiene una quota di interessi pari ad euro 7.652,34 ed un capitale rivalutato di euro 78.549,42 (indice alla decorrenza:
102,3; indice alla scadenza: 121,8; raccordo indici: 1; coefficiente di rivalutazione: 1,191; totale rivalutazione: € 12.596,93), per totali euro
86.201,76, cui debbono aggiungersi gli ulteriori interessi legali dall'1.8.2025 al soddisfo.
§ 12.
L'accoglimento dell'appello giustifica la condanna di alla Controparte_1
rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, secondo il criterio del decisum, corrispondente alla differenza tra credito riconosciuto dal
Tribunale ed importo liquidato in appello, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, ad eccezione di quelli relativi alle fasi di pag. 20/23 trattazione e decisoria, per le quali si giustifica l'applicazione dei minimi stante la ridotta attività difensiva in concreto espletata.
Le spese processuali del grado di appello debbono essere distratte in favore dei procuratori costituiti dell'appellante, dichiaratisi antistatari.
Alcuna statuizione si impone, invece, riguardo alle spese di lite del primo grado, già pagate da , considerato che, ad onta Controparte_1
dell'accoglimento dell'appello, il decisum rientra pur sempre nello scaglione delle cause di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00 che il primo Giudice ha correttamente applicato ai fini della quantificazione delle stesse.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da T_
, con atto notificato a in data 14 agosto
[...] Controparte_1
2020, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il conducente dell'autovettura non identificata esclusivo responsabile del sinistro e, tenuto conto di quanto dalla medesima già pagato in esecuzione della sentenza impugnata, condanna quale Controparte_1
Impresa designata per la Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, a pagare, in favore di , a titolo di risarcimento dei Parte_1
danni, l'ulteriore importo di euro 86.201,76, oltre gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dall'1.8.2025 al soddisfo;
pag. 21/23 b) condanna quale Impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese processuali del giudizio di appello, che liquida in euro 804,00 per esborsi, euro 9.969,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonioluigi Iacomino e dell'avv. Giuseppe Di
Donna;
c) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12.9.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 22/23 pag. 23/23