Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/03/2003, n. 4432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4432 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
04 4 32 /03 Ce 64656 *SENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSE DEL D.P.R. 26/4/1986 MATERIA N. r.g.8432+9612/99; ud. 24/9/02; oggetto: invim, def.ne ag TAB. ALL. B - N. 5 TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA Свои лолиб composta dai magistrati presidente Enrico Papa consigliere Giulio Graziadei rel. Stefano Monaci Francesco Ruggiero 06 Antonino Di Blasi ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 64656 sul ricorso n. 8432/99, proposto dallo IRE, Istituzioni di ricovero e di educazione, in persona del presidente prof. Giovanni Sarpellon, elettivamente domiciliato in Roma, via Bocca di Leone n. 78, presso l'avv. Giuliano Berruti, che, con il prof. avv. Loris Tosi, lo difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente M contro 3307 Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro;
intimata ed inoltre sul ricorso n. 9612/99, proposto dalla Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; ricorrente
contro
IRE, Istituzioni di ricovero e di educazione, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato per procura a margine del controricorso;
resistente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 100/1 del 6 febbraio-16 marzo 1998; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. D'Ayala Valva, con delega, per l'Istituto; il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per l'inammissibilità del primo ricorso ed il rigetto del secondo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'IRE, Istituzioni di ricovero e di educazione, con dichiarazioni presentate ai fini dell'invim straordinaria di cui all'art. 1 del d.l. 13 settembre 1991 n. 299 (convertito, con modificazioni, in legge 2 18 novembre 1991 n. 363), ha indicato soltanto il valore iniziale di propri immobili, non anche quello finale alla data del 31 ottobre 1991, ritenendo di godere dell'esenzione prevista dall'art. 25 secondo comma lett. c) del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 per i beni destinati ad attività di assistenza e beneficenza. L'Ufficio del registro di Venezia, negando detta esenzione, in ragione della circostanza che gli immobili erano concessi a terzi in locazione, ha notificato avvisi di liquidazione, determinando l'imposta dovuta ed irrogando sanzioni pecuniarie. Nel corso dei giudizi d'impugnazione di detti avvisi, l'Istituto ha presentato istanza di chiusura delle liti, a norma dell'art. 2 quinquies del d.l. 30 settembre 1994 n. 564 (convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1994 n. 656), versando le somme all'uopo previste. L'Ufficio ha contestato l'applicabilità del citato art. 2 quinquies, sostenendo che lo stesso, in tema d'invim, ai sensi del quarto comma lett. b), riguarda solo le controversie inerenti ad imposta complementare per accertamento di maggiore valore. La Commissione tributaria provinciale di Venezia ha confermato le ordinanze di estinzione delle liti in precedenza emesse dal Presidente. La Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 100/1/98 depositata il 16 marzo 1998, previa riunione dei procedimenti, ha respinto gli appelli di entrambi le parti, considerando che il tributo in discussione aveva natura principale, 3 non complementare (come invece assunto dal contribuente), ma ritenendo che tale natura non sottraesse le cause alle previsioni del menzionato art. 2 quinquies primo comma, da intendersi estese ad ogni lite inerente al valore imponibile, non soltanto a quelle insorte su rettifica del valore denunciato. La sentenza della Commissione regionale è stata impugnata dall'IRE, con ricorso notificato il 20 aprile 1999, rivolto a sostenere che l'imposta in questione è da qualificarsi come complementare, ed inoltre dall'Amministrazione finanziaria, con ricorso notificato il 3 maggio 1999, diretto a riproporre l'indicata tesi dell'Ufficio del registro. dell'Amministrazione ha replicato con Al ricorso controricorso l'Istituto, pregiudizialmente deducendo l'inammissibilità del ricorso stesso, per effetto della sua proposizione in via principale nonostante la precedente notificazione di altra impugnazione. I ricorsi sono stati riuniti, con ordinanza resa all'odierna udienza, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso dell'Istituto è inammissibile, perché proviene dalla parte totalmente vittoriosa in sede di merito, carente d'interesse ad ottenere la cassazione della sentenza che ha accolto le sue M deduzioni principali. 4 Con la declaratoria di "chiusura" delle liti, in conformità dell'istanza dell'IRE e sulla scorta dei versamenti dallo stesso eseguiti, la Commissione regionale ha infatti tolto ogni efficacia agli avvisi in contestazione, anche con riguardo alle sanzioni pecuniarie, senza definire questioni sulla fondatezza o meno dei relativi atti o sulla determinazione dell'imponibile. La ritenuta inerenza di tali avvisi a tributi principali, in dissenso sul punto con le affermazioni del contribuente, si esaurisce in un passaggio argomentativo privo di valenza decisoria, la cui eventuale revisione non potrebbe portare un risultato utile per l'Istituto. Il ricorso dell'Amministrazione, da qualificarsi incidentale in quanto proposto dopo la notificazione del ricorso dell'Istituto, conserva efficacia, nonostante l'inammissibilità di detto ricorso dell'Istituto, essendo stato notificato entro il termine ordinario (art. 334 cod. proc. civ.), ed è ammissibile, tenendosi conto che la sua veste d'impugnazione principale, anziché incidentale, integra mera irregolarità, senza conseguenze invalidanti, nella presenza dei prescritti requisiti di forma e di contenuto. Il ricorso dell'Amministrazione è infondato e va respinto. L'art. 2 quinquies del d.l. 30 settembre 1994 n. 564 (convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1994 n. 656) prevede, con il primo comma, la chiusura delle “liti fiscali pendenti al 31 dicembre 1994" (o che possano insorgere in relazione ad atti notificati entro la medesima data), fino a lire 20.000.000 di valore (mediante il pagamento di lire 150.000, se M 5 detto valore non superi lire 2.000.000, ovvero, negli altri casi, del 10% del valore stesso). La lett. a) del quarto comma di detto articolo stabilisce che per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto d'imposizione o d'irrogazione di sanzioni, considerandosi comunque come lite autonoma quella relativa all'invim; la lett. b) dispone che per valore della lite s'intende l'importo dell'imposta accertata, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto, e che "il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dall'imposta relativa al maggiore imponibile accertato". La mancanza, per l'invim e per le altre imposte indirette sopra elencate, di una specifica disposizione determinativa del valore, per il caso in cui la controversia non investa un accertamento d'imponibile maggiore rispetto a quello dichiarato, ma abbia ad oggetto una diversa pretesa impositiva, come, nella specie, quella rivolta a reclamare il pagamento del tributo con il diniego d'esenzione, non autorizza ad escludere che la controversia medesima sia suscettibile di definizione, in deroga all'ampia previsione del primo comma dell'art. 2 quinquies, ma implica soltanto che il suo valore sia da identificarsi con l'ammontare di detta pretesa, secondo la regola generale. Il principio, che è in linea con quanto più volte affermato da questa Corte circa l'applicabilità della norma in esame a tutte leM 6 cause che ineriscano ad atti impositivi e non a mere operazioni liquidatorie di obbligazioni pacifiche (v. sentt. 26 giugno 1999 n. 6611, 19 dicembre 2000 n. 15933, 1° marzo 2002 n. 2976), e che rende ultroneo stabilire se l'imposta richiesta con l'atto disconoscitivo dell'esenzione abbia natura principale 0 complementare, si evince: -dalla collocazione del secondo periodo della citata lett. b) fra le norme dettate per l'individuazione del valore della lite, senza alcun collegamento con la disposizione che consente la chiusura di tutte le liti fiscali cosiddette minori;
-dalla rispondenza di detto secondo periodo all'esigenza di un opportuno chiarimento, per le cause sull'accertamento di maggiore imponibile, circa l'influenza, al fine della definizione agevolata, soltanto della differenza fra l'imponibile accertato e quello dichiarato;
-dalla non conciliabilità della tesi dell'Amministrazione con l'obiettivo perseguito dall'art. 2 quinquies, ravvisabile nel promuovere l'eliminazione di tutto il contenzioso fiscale di modesto valore;
-dai dubbi di legittimità costituzionale che discenderebbero dalla delimitazione della definizione agevolata, per l'invim e le altre ricordate imposte indirette, alle sole cause su accertamenti di maggiore valore, non essendo ragionevole un trattamento deteriore per il contribuente che contesti in radice l'applicabilità della tassazione. 7 La conclusione non può essere contrastata con il richiamo del secondo comma dell'art. 2 quinquies, il quale, per l'ipotesi in cui il contribuente non sia in grado di determinare l'imposta relativa al maggiore imponibile accertato di cui al quarto comma lett. b), consente un pagamento provvisorio, salvo successivo conguaglio, in quanto la disposizione, strettamente connessa al caso regolato da detto quarto comma lett. b), non contiene aggiunte o notazioni idonee all'identificazione di quel caso come l'unico suscettibile di definizione. La reciproca soccombenza, la natura e la sostanziale novità della problematica affrontata rendono equa la compensazione delle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso n. 8432/99, rigetta il ricorso n. 9612/99, e compensa le spese de presente giudizio. Roma, 24 settembre 2002. Il presidente مباشرة Il consigliere rel. est. IL CANCELLIERECT DEPO T CANCELLERIA Osvaldo Ascanio 26 MAR, 2003. Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 8