Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 28/01/2026, n. 1347
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Accolto
    Erronea applicazione dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986, omessa applicazione del comma 2 e carenza di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la clausola penale non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell'imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma dell'art. 21 del D.P.R. 131/86. La funzione della clausola penale non è eterogenea rispetto all'obbligazione nascente dal contratto a cui accede.

  • Accolto
    Tassazione della clausola penale per quattro volte in violazione del divieto di doppia imposizione

    La Corte ha ritenuto che la clausola penale non va assoggettata a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell'imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma dell'art. 21 d.P.R. 131/86.

  • Accolto
    Inesistenza e/o nullità dell'avviso di liquidazione

    La Corte ha accolto il ricorso basandosi sulla corretta applicazione dell'art. 21 del D.P.R. 131/86, ritenendo non dovuta la distinta tassazione della clausola penale.

  • Altro
    Compensazione delle spese

    Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese, stante l'orientamento non univoco della giurisprudenza sulla tematica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 28/01/2026, n. 1347
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1347
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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