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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 28/01/2026, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1347/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LIGNOLA FERDINANDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10938/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - P.zza Duca Degli Abruzzi,31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020001DI0000021200001 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1188/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: come in atti. 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. S.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale II di Napoli, avverso l'avviso di liquidazione num. 2020/001/DI/000002120/0/001, conseguente l'emissione del decreto ingiuntivo n. 000002120/2020 da parte del Tribunale di Napoli in
Nominativo_1data 01/04/20, contro , per imposta di registro anno 2020, per l'importo complessivo di euro € 2195,00 comprensiva di sanzioni ed interessi.
2. La ricorrente deduce:
a. erronea applicazione dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986, omessa applicazione del comma 2 e carenza di motivazione. L'ufficio ha tassato la clausola penale, che è strettamente connessa al contratto di somministrazione di caffè (il quale prevede espressamente l'attivazione della clausola penale allorquando il somministrato non avesse acquistato un quantitativo minimo di caffè), nonché a quello di comodato estrapolati dall'ufficio ai fini della tassazione;
pertanto non trova applicazione il primo comma dell'art. 21 D.P.R. n. 131 del 1986, ma bensì il secondo comma dell'art. 21 D.P.R. n. 131 del
1986 il quale espressamente dispone: “Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa”. L'ufficio ha dunque errato a sottoporre a tassazione la clausola penale, invocata altresì nel ricorso per decreto ingiuntivo e pertanto, l'imposta richiesta per tale causale nonché, quella ad essa collegata, non è assolutamente dovuta.
b. La clausola penale è stata tassata 4 volte, in violazione del divieto di doppia (nel caso di specie quadrupla) imposizione:
- nel decreto ingiuntivo, in misura proporzionale al 3% (prima tassazione);
- come condizione sospensiva avveratasi, sempre in misura proporzionale al 3% (seconda tassazione);
- come autonomo contratto (terza tassazione),
- con una sanzione pari al 120%.
c. Inesistenza e/o nullità dell'avviso avviso di liquidazione. Sostiene ancora il ricorrente che, nel caso di sentenza che disponga annullamento parziale, l'atto inciso cessa di esistere ed è necessario effettuare una nuova iscrizione a ruolo, che abbia come titolo esecutivo la sentenza tributaria di annullamento parziale (Cass. Sez. 5, 12/11/2014, n. 24092, Rv. 633163 - 01).
2 In definitiva, si chiedeva di sospendere l'efficacia dell'avviso di liquidazione impugnato;
nel merito dichiararne la nullità; in via gradata, in ipotesi di annullamento parziale dell'atto impugnato, provvedere alla rideterminazione delle somme dovute ovvero ordinare alla resistente la rideterminazione delle predette somme;
condannare controparte al pagamento delle spese di giudizio- oltre che al risarcimento danni ex art. 2043 ed ai sensi dell'art.96 cpc per la temerarietà ed illegittimità della pretesa e relativa azione esecutiva operata- al pagamento delle spese diritti ed onorari di giudizio con clausola di attribuzione in favore dei legali anticipatari.
3. Con note tempestive si è costituita Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli, a mezzo di proprio funzionario, controdeducendo che la ricorrente confonde la clausola penale inserita nel contratto di fornitura sottoscritto dalle due società costituite nel giudizio civile (per la quale, in realtà, l'Ufficio liquidava la sola imposta fissa dovuta), con la somma stabilita dal giudice civile quale 'penale' (intesa come risarcimento) da versare alla parte vittoriosa nel giudizio;
a. che in questo particolare caso corre l'obbligo per il contribuente di denunciare- ex art. 19 TUR
l'avveramento della condizione sospensiva;
con conseguente applicazione dell'aliquota proporzionale del 3% ex art. 9 Tariffa Parte I allegata al TUR, trattandosi indiscutibilmente di prestazione a contenuto patrimoniale. Le parti obbligate- cioè l'odierna ricorrente e l'impresa debitrice - non hanno adempiuto a tale obbligo fiscale, per cui oltre all'imposta di registro l'Ufficio ha irrogato anche la sanzione al 120% ex art. 69 TUR per mancata denuncia dell'avveramento della condizione sospensiva.
Obietta ancora che la parte motiva del provvedimento appare chiara e dettagliata, perfettamente in grado, come peraltro dimostrato dal ricorso, di mettere la società ricorrente in grado di comprendere le ragioni della pretesa, l''an' ed il 'quantum' della stessa.
Si segnala una decisione (CGT di I grado di Napoli n. 12577/05/2025, depositata il 147/07/2025) con la quale il Collegio ha ritenuto che: “l'imposta applicata è collegata all'esercizio della detta clausola penale che, in sé, non può essere tassata come clausola particolare ed autonoma inserita nel contratto, di locazione o comodato, ma allorchè viene eseguita, con le evidenziate finalità risarcitorie, è soggetta a tassazione”.
In conclusione, si chiede il rigetto del ricorso;
il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto; la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
3. All'udienza odierna il giudice, all'esito della discussione, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1. Il ricorso va accolto.
2. L'Ufficio, per giustificare la ripresa a tassazione, ipotizza la figura del realizzarsi della condizione sospensiva, da cui l'obbligo del contribuente di produrre denunzia ex art. 19 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e l'applicazione della sanzione ex art. 69 TUR per mancata denuncia dell'avveramento della condizione sospensiva.
3. Il contratto stipulato fra la ricorrente e l'esercente commerciale, sulla cui base venne concesso il decreto ingiuntivo, è il tipico contratto di somministrazione, inclusivo di clausola penale intesa a predeterminare la misura del risarcimento del danno per eventuale inadempimento. Non si verte quindi nel caso di contratto con plurime causali, bensì di negozio complesso contrassegnato da una causa unica.
4. La clausola penale ha nella fattispecie lo scopo di sostenere l'esatto, reciproco, tempestivo adempimento delle obbligazioni “principali”, intendendosi per tali quelle assunte con il contratto cui accede;
essa non ha quindi una causa “propria” e distinta (cosa che invece potrebbe accadere in diverse ipotesi, pur segnate da accessorietà, come quella di garanzia), ma ha una funzione servente e rafforzativa intrinseca di quella del contratto nel quale è contenuta;
dovendosi desumere pertanto che più che discendere dall'inadempimento dell'obbligazione assunta contrattualmente, la clausola penale si attiva sin dalla conclusione del contratto in funzione dipendente dall'obbligazione contrattuale.
5. Viene quindi in rilievo il riferimento giurisprudenziale menzionato dal contribuente (Cass. civ.,
Sez. V, 07/11/2023, n. 30983): “Ai fini di cui all'art. 21 D.P.R. n. 131 del 86, la clausola penale non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell'imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata”. La Cassazione nel caso richiamato ha sancito che la funzione della clausola penale non può mai ritenersi eterogenea rispetto all'obbligazione nascente dal contratto a cui accede, perché sul piano giuridico l'obbligazione insorgente dalla clausola penale, sebbene si attivi conseguentemente all'inadempimento dell'obbligazione, non si pone come causa diversa dall'obbligazione principale, alla luce della funzione ripristinatoria e deterrente-coercitiva rispetto all'adempimento sua propria, dunque, finalizzata a disincentivare e "riparare" l'inadempimento. Dunque la clausola penale assume ivi una funzione puramente accessoria e non autonoma rispetto al contratto che la prevede;
del resto,
l'obbligo che da essa deriva non può sussistere autonomamente rispetto all'obbligazione principale.
Va rimarcato che lo stesso Ufficio nelle sue difese riconosce la rilevanza della circostanza che la clausola penale sia apposta a priori all'interno del contratto.
4 6. In definitiva il ricorso deve trovare accoglimento e la clausola penale non va assoggettata a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell'imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma dell'art. 21 d.P.R. 131/86.
7. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese, stante l'orientamento non univoco della giurisprudenza sulla tematica.
8. Resta assorbita la domanda di sospensione di cui peraltro non sussistevano i presupposti di legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;
compensa le spese.
Così deciso in Napoli il 26 gennaio 2026
5
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LIGNOLA FERDINANDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10938/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - P.zza Duca Degli Abruzzi,31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020001DI0000021200001 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1188/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: come in atti. 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. S.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale II di Napoli, avverso l'avviso di liquidazione num. 2020/001/DI/000002120/0/001, conseguente l'emissione del decreto ingiuntivo n. 000002120/2020 da parte del Tribunale di Napoli in
Nominativo_1data 01/04/20, contro , per imposta di registro anno 2020, per l'importo complessivo di euro € 2195,00 comprensiva di sanzioni ed interessi.
2. La ricorrente deduce:
a. erronea applicazione dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986, omessa applicazione del comma 2 e carenza di motivazione. L'ufficio ha tassato la clausola penale, che è strettamente connessa al contratto di somministrazione di caffè (il quale prevede espressamente l'attivazione della clausola penale allorquando il somministrato non avesse acquistato un quantitativo minimo di caffè), nonché a quello di comodato estrapolati dall'ufficio ai fini della tassazione;
pertanto non trova applicazione il primo comma dell'art. 21 D.P.R. n. 131 del 1986, ma bensì il secondo comma dell'art. 21 D.P.R. n. 131 del
1986 il quale espressamente dispone: “Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa”. L'ufficio ha dunque errato a sottoporre a tassazione la clausola penale, invocata altresì nel ricorso per decreto ingiuntivo e pertanto, l'imposta richiesta per tale causale nonché, quella ad essa collegata, non è assolutamente dovuta.
b. La clausola penale è stata tassata 4 volte, in violazione del divieto di doppia (nel caso di specie quadrupla) imposizione:
- nel decreto ingiuntivo, in misura proporzionale al 3% (prima tassazione);
- come condizione sospensiva avveratasi, sempre in misura proporzionale al 3% (seconda tassazione);
- come autonomo contratto (terza tassazione),
- con una sanzione pari al 120%.
c. Inesistenza e/o nullità dell'avviso avviso di liquidazione. Sostiene ancora il ricorrente che, nel caso di sentenza che disponga annullamento parziale, l'atto inciso cessa di esistere ed è necessario effettuare una nuova iscrizione a ruolo, che abbia come titolo esecutivo la sentenza tributaria di annullamento parziale (Cass. Sez. 5, 12/11/2014, n. 24092, Rv. 633163 - 01).
2 In definitiva, si chiedeva di sospendere l'efficacia dell'avviso di liquidazione impugnato;
nel merito dichiararne la nullità; in via gradata, in ipotesi di annullamento parziale dell'atto impugnato, provvedere alla rideterminazione delle somme dovute ovvero ordinare alla resistente la rideterminazione delle predette somme;
condannare controparte al pagamento delle spese di giudizio- oltre che al risarcimento danni ex art. 2043 ed ai sensi dell'art.96 cpc per la temerarietà ed illegittimità della pretesa e relativa azione esecutiva operata- al pagamento delle spese diritti ed onorari di giudizio con clausola di attribuzione in favore dei legali anticipatari.
3. Con note tempestive si è costituita Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli, a mezzo di proprio funzionario, controdeducendo che la ricorrente confonde la clausola penale inserita nel contratto di fornitura sottoscritto dalle due società costituite nel giudizio civile (per la quale, in realtà, l'Ufficio liquidava la sola imposta fissa dovuta), con la somma stabilita dal giudice civile quale 'penale' (intesa come risarcimento) da versare alla parte vittoriosa nel giudizio;
a. che in questo particolare caso corre l'obbligo per il contribuente di denunciare- ex art. 19 TUR
l'avveramento della condizione sospensiva;
con conseguente applicazione dell'aliquota proporzionale del 3% ex art. 9 Tariffa Parte I allegata al TUR, trattandosi indiscutibilmente di prestazione a contenuto patrimoniale. Le parti obbligate- cioè l'odierna ricorrente e l'impresa debitrice - non hanno adempiuto a tale obbligo fiscale, per cui oltre all'imposta di registro l'Ufficio ha irrogato anche la sanzione al 120% ex art. 69 TUR per mancata denuncia dell'avveramento della condizione sospensiva.
Obietta ancora che la parte motiva del provvedimento appare chiara e dettagliata, perfettamente in grado, come peraltro dimostrato dal ricorso, di mettere la società ricorrente in grado di comprendere le ragioni della pretesa, l''an' ed il 'quantum' della stessa.
Si segnala una decisione (CGT di I grado di Napoli n. 12577/05/2025, depositata il 147/07/2025) con la quale il Collegio ha ritenuto che: “l'imposta applicata è collegata all'esercizio della detta clausola penale che, in sé, non può essere tassata come clausola particolare ed autonoma inserita nel contratto, di locazione o comodato, ma allorchè viene eseguita, con le evidenziate finalità risarcitorie, è soggetta a tassazione”.
In conclusione, si chiede il rigetto del ricorso;
il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto; la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
3. All'udienza odierna il giudice, all'esito della discussione, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1. Il ricorso va accolto.
2. L'Ufficio, per giustificare la ripresa a tassazione, ipotizza la figura del realizzarsi della condizione sospensiva, da cui l'obbligo del contribuente di produrre denunzia ex art. 19 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e l'applicazione della sanzione ex art. 69 TUR per mancata denuncia dell'avveramento della condizione sospensiva.
3. Il contratto stipulato fra la ricorrente e l'esercente commerciale, sulla cui base venne concesso il decreto ingiuntivo, è il tipico contratto di somministrazione, inclusivo di clausola penale intesa a predeterminare la misura del risarcimento del danno per eventuale inadempimento. Non si verte quindi nel caso di contratto con plurime causali, bensì di negozio complesso contrassegnato da una causa unica.
4. La clausola penale ha nella fattispecie lo scopo di sostenere l'esatto, reciproco, tempestivo adempimento delle obbligazioni “principali”, intendendosi per tali quelle assunte con il contratto cui accede;
essa non ha quindi una causa “propria” e distinta (cosa che invece potrebbe accadere in diverse ipotesi, pur segnate da accessorietà, come quella di garanzia), ma ha una funzione servente e rafforzativa intrinseca di quella del contratto nel quale è contenuta;
dovendosi desumere pertanto che più che discendere dall'inadempimento dell'obbligazione assunta contrattualmente, la clausola penale si attiva sin dalla conclusione del contratto in funzione dipendente dall'obbligazione contrattuale.
5. Viene quindi in rilievo il riferimento giurisprudenziale menzionato dal contribuente (Cass. civ.,
Sez. V, 07/11/2023, n. 30983): “Ai fini di cui all'art. 21 D.P.R. n. 131 del 86, la clausola penale non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell'imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata”. La Cassazione nel caso richiamato ha sancito che la funzione della clausola penale non può mai ritenersi eterogenea rispetto all'obbligazione nascente dal contratto a cui accede, perché sul piano giuridico l'obbligazione insorgente dalla clausola penale, sebbene si attivi conseguentemente all'inadempimento dell'obbligazione, non si pone come causa diversa dall'obbligazione principale, alla luce della funzione ripristinatoria e deterrente-coercitiva rispetto all'adempimento sua propria, dunque, finalizzata a disincentivare e "riparare" l'inadempimento. Dunque la clausola penale assume ivi una funzione puramente accessoria e non autonoma rispetto al contratto che la prevede;
del resto,
l'obbligo che da essa deriva non può sussistere autonomamente rispetto all'obbligazione principale.
Va rimarcato che lo stesso Ufficio nelle sue difese riconosce la rilevanza della circostanza che la clausola penale sia apposta a priori all'interno del contratto.
4 6. In definitiva il ricorso deve trovare accoglimento e la clausola penale non va assoggettata a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell'imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma dell'art. 21 d.P.R. 131/86.
7. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese, stante l'orientamento non univoco della giurisprudenza sulla tematica.
8. Resta assorbita la domanda di sospensione di cui peraltro non sussistevano i presupposti di legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;
compensa le spese.
Così deciso in Napoli il 26 gennaio 2026
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