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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 16/12/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
Dott. Enrico Restivo Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 17/10/2024 al n. 1463/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. DE Parte_1 C.F._1
FE SC PA IO, elettivamente domiciliato in VIA
BASTIONI N. 9 TRAPANI presso lo studio dell'avv. DE FE
SC PA IO
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. GU OV, elettivamente domiciliato in VIA
RUGGERO SETTIMO 55 90100 PALERMO presso lo studio dell'avv.
GU OV
resistente
E CON L'INTERVENTO DI Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
22.10.2025 , nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : Parte_1 Controparte_1
“definizione del presente procedimento mediante la formulazione di conclusioni congiunte sullo status, rinuncia alla domanda di addebito, compensazione delle spese”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione con addebito, il , premesso di aver Pt_1
contratto matrimonio con la in ALCAMO in data Controparte_1
26/04/2015 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto
Comune al n. 12, parte I , anno 26/04/2015) esponeva che la comunione morale e materiale tra i coniugi si era deteriorata e non più ricostituita per fatti addebitabili alla resistente.
La , ritualmente costituitasi, contestava la ricostruzione Controparte_1
fattuale del ricorrente e insisteva per la pronuncia sullo status
All'esito di plurimi rinvii per la composizione bonaria del procedimento, all'udienza del 22.10.2025 le parti hanno dichiarato di aderire alla seguente proposta conciliativa formulata dal Tribunale all'udienza del 30.6.2025
“definizione del presente procedimento mediante la formulazione di conclusioni congiunte sullo status, rinuncia alla domanda di addebito, compensazione delle spese”.
*
pagina 2 di 3 Tanto premesso, va senz'altro accolta la domanda di separazione personale avanzata dalle parti, preso atto del venir meno dell'affectio familiaris.
Le condizioni oggetto dell'accordo raggiunto vanno reputate non contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, preso altresì atto dell'assenza di prole. Conseguentemente, deve darsi ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, da ritenersi compensate come da proposta accettata dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita, così dispone, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto Controparte_1
matrimonio in Alcamo in data 26/04/2015, con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 12, parte I, anno 26/04/2015;
- dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
- Nulla sulle spese del presente procedimento.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 5.11.2025 Il Giudice est. Il Presidente Enrico Restivo Michele Ruvolo
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
Dott. Enrico Restivo Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 17/10/2024 al n. 1463/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. DE Parte_1 C.F._1
FE SC PA IO, elettivamente domiciliato in VIA
BASTIONI N. 9 TRAPANI presso lo studio dell'avv. DE FE
SC PA IO
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. GU OV, elettivamente domiciliato in VIA
RUGGERO SETTIMO 55 90100 PALERMO presso lo studio dell'avv.
GU OV
resistente
E CON L'INTERVENTO DI Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
22.10.2025 , nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : Parte_1 Controparte_1
“definizione del presente procedimento mediante la formulazione di conclusioni congiunte sullo status, rinuncia alla domanda di addebito, compensazione delle spese”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione con addebito, il , premesso di aver Pt_1
contratto matrimonio con la in ALCAMO in data Controparte_1
26/04/2015 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto
Comune al n. 12, parte I , anno 26/04/2015) esponeva che la comunione morale e materiale tra i coniugi si era deteriorata e non più ricostituita per fatti addebitabili alla resistente.
La , ritualmente costituitasi, contestava la ricostruzione Controparte_1
fattuale del ricorrente e insisteva per la pronuncia sullo status
All'esito di plurimi rinvii per la composizione bonaria del procedimento, all'udienza del 22.10.2025 le parti hanno dichiarato di aderire alla seguente proposta conciliativa formulata dal Tribunale all'udienza del 30.6.2025
“definizione del presente procedimento mediante la formulazione di conclusioni congiunte sullo status, rinuncia alla domanda di addebito, compensazione delle spese”.
*
pagina 2 di 3 Tanto premesso, va senz'altro accolta la domanda di separazione personale avanzata dalle parti, preso atto del venir meno dell'affectio familiaris.
Le condizioni oggetto dell'accordo raggiunto vanno reputate non contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, preso altresì atto dell'assenza di prole. Conseguentemente, deve darsi ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, da ritenersi compensate come da proposta accettata dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita, così dispone, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto Controparte_1
matrimonio in Alcamo in data 26/04/2015, con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 12, parte I, anno 26/04/2015;
- dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
- Nulla sulle spese del presente procedimento.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 5.11.2025 Il Giudice est. Il Presidente Enrico Restivo Michele Ruvolo
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