Art. 17.
Per le opere di sistemazione montana in corso di esecuzione a cura dei consorzi od altri enti, a termini della legge, testo unico, 25 luglio 1904, n. 523 , saranno liquidati i lavori compiuti fino ai sei mesi successivi a quello in cui sara' entrata in vigore la presente legge, e ne saranno ripartite le spese secondo dispongono gli articoli 8 e 36 del detto testo unico.
Le opere successive saranno proseguite colle norme dell'articolo 15 della presente legge, la quale avra' applicazione completa anche agli effetti degli articoli 9, 11, e 12.
Nulla e' mutato in ordine al funzionamento dei Comitati forestali provinciali, per le opere di rimboscamento, istituitisi in base all' articolo 11 della legge 20 giugno 1877, n. 3917 .
Per le opere di sistemazione montana in corso di esecuzione a cura dei consorzi od altri enti, a termini della legge, testo unico, 25 luglio 1904, n. 523 , saranno liquidati i lavori compiuti fino ai sei mesi successivi a quello in cui sara' entrata in vigore la presente legge, e ne saranno ripartite le spese secondo dispongono gli articoli 8 e 36 del detto testo unico.
Le opere successive saranno proseguite colle norme dell'articolo 15 della presente legge, la quale avra' applicazione completa anche agli effetti degli articoli 9, 11, e 12.
Nulla e' mutato in ordine al funzionamento dei Comitati forestali provinciali, per le opere di rimboscamento, istituitisi in base all' articolo 11 della legge 20 giugno 1877, n. 3917 .