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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/11/2025, n. 2185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2185 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalla sola parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., seguito della riserva assunta in data 13 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1838/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
nato il [...] a [...], Parte_1 Parte_2 nato il [...] ad [...], nato il [...]
[...] Parte_3
a S. US UV, nato il [...] ad [...], Parte_4 in qualità di eredi di , nata a [...] il [...] Persona_1
e deceduta il 22.11.2023, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Crispo Gennaro, e con lo stesso elettivamente domiciliati come in atti.
Ricorrente
E
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Oliva Anna, e con la stessa CP_1 elettivamente domiciliato in Nola, via Strada Statale 7 bis.
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.4.2021, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., MENZIONE ASSUNTA, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità civile nonché dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 11.2.2019 o da quella successiva, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
In corso di causa la ricorrente decedeva e con memoria di costituzione del 17.1.2024
, e in qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 di eredi di avanzavano istanza di proseguire il procedimento riportandosi Persona_1 alle argomentazioni difensive di cui al ricorso. Con memoria difensiva del 23.5.2022 si costituiva l' che sulla base di varie CP_1 argomentazioni giuridiche chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso. All'udienza del 21.2.2024, ritenutane l'opportunità, veniva conferito l'incarico di CTU al dott. che, a seguito delle operazioni peritali, depositava la relazione il Persona_2
19.2.2025.
In corso di causa con decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante ed assegnata alla scrivente. All'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
La domanda è infondata e va rigettata.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Orbene, gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi determinano, come affermato dal consulente, che era affetta da Persona_1
“cardiopatia ischemico-ipertensiva cronica in pregressa sindrome coronarica acuta NSTEMI trattata con PTCA (2012) e coronaropatia bivasale trattata chirurgicamente mediante duplice bypass aorto-coronarico (2013) complicato da dissecazione dell'arteria femorale destra trattata chirurgicamente con innesto protesico, stenosi aortica moderata, disturbo bipolare di tipo II, artrosi polidistrettuale. Tale complesso morboso determinò lo status di invalido civile con riduzione della capacità lavorativa della de cuius pari all'86%, non avendo mai posseduto la parte ricorrente i requisiti medico-legali necessari per l'ottenimento della pensione d'inabilità. Il caso esaminato difetta anche dei requisiti medico-legali necessari per ottenere il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, per i motivi illustrati nella parte dell'elaborato peritale dedicata alla valutazione medico-legale”. Le conclusioni del CTU, dott. , trovano piena giustificazione nelle patologie Persona_2 accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Di conseguenza, l'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste dalla ricorrente.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite. Le spese di CTU di entrambi i giudizi, come liquidate in separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara che non sussisteva in capo a Persona_1 il requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento;
2) Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali;
3) Liquida le spese delle espletate CTU con separato decreto.
Così deciso in Nola il 13.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalla sola parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., seguito della riserva assunta in data 13 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1838/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
nato il [...] a [...], Parte_1 Parte_2 nato il [...] ad [...], nato il [...]
[...] Parte_3
a S. US UV, nato il [...] ad [...], Parte_4 in qualità di eredi di , nata a [...] il [...] Persona_1
e deceduta il 22.11.2023, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Crispo Gennaro, e con lo stesso elettivamente domiciliati come in atti.
Ricorrente
E
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Oliva Anna, e con la stessa CP_1 elettivamente domiciliato in Nola, via Strada Statale 7 bis.
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.4.2021, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., MENZIONE ASSUNTA, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità civile nonché dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 11.2.2019 o da quella successiva, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
In corso di causa la ricorrente decedeva e con memoria di costituzione del 17.1.2024
, e in qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 di eredi di avanzavano istanza di proseguire il procedimento riportandosi Persona_1 alle argomentazioni difensive di cui al ricorso. Con memoria difensiva del 23.5.2022 si costituiva l' che sulla base di varie CP_1 argomentazioni giuridiche chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso. All'udienza del 21.2.2024, ritenutane l'opportunità, veniva conferito l'incarico di CTU al dott. che, a seguito delle operazioni peritali, depositava la relazione il Persona_2
19.2.2025.
In corso di causa con decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante ed assegnata alla scrivente. All'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
La domanda è infondata e va rigettata.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Orbene, gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi determinano, come affermato dal consulente, che era affetta da Persona_1
“cardiopatia ischemico-ipertensiva cronica in pregressa sindrome coronarica acuta NSTEMI trattata con PTCA (2012) e coronaropatia bivasale trattata chirurgicamente mediante duplice bypass aorto-coronarico (2013) complicato da dissecazione dell'arteria femorale destra trattata chirurgicamente con innesto protesico, stenosi aortica moderata, disturbo bipolare di tipo II, artrosi polidistrettuale. Tale complesso morboso determinò lo status di invalido civile con riduzione della capacità lavorativa della de cuius pari all'86%, non avendo mai posseduto la parte ricorrente i requisiti medico-legali necessari per l'ottenimento della pensione d'inabilità. Il caso esaminato difetta anche dei requisiti medico-legali necessari per ottenere il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, per i motivi illustrati nella parte dell'elaborato peritale dedicata alla valutazione medico-legale”. Le conclusioni del CTU, dott. , trovano piena giustificazione nelle patologie Persona_2 accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Di conseguenza, l'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste dalla ricorrente.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite. Le spese di CTU di entrambi i giudizi, come liquidate in separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara che non sussisteva in capo a Persona_1 il requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento;
2) Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali;
3) Liquida le spese delle espletate CTU con separato decreto.
Così deciso in Nola il 13.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza