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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/05/2025, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7941/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Serafina Aceto GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7941/2019
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Via Ratti 3/1 SAVONA Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. ANGELINI CRISTIANO in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in via IV Controparte_1 C.F._2
Novembre, 1/1 RA UR rappresentata e difesa dall'avv. PICCIRILLI MONICA in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da foglio di p.c. depositato il 03.02.2025, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale in data 26.10.2021 il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile e le parti venivano rimesse avanti al G.I. per la prosecuzione dell'istruttoria sulle altre questioni ancora da dirimere.
All'udienza del 28.11.2024 avanti al G.I. nominato, i procuratori delle parti dichiaravano di rinunciare alle istanze istruttorie formulate con le memorie 183 co. 6 c.p.c. e chiedevano breve rinvio per pendenti trattative.
Alla successiva udienza del 4.02.2025 le parti precisavano conformemente le conclusioni, come in epigrafe indicate, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate: prende atto che nulla di dispone in merito alla casa coniugale sita in Pietra Ligure poiché, già a far data dalla separazione, la ORa ed il figlio minore hanno trasferito la loro residenza in CP_1
Torino – Via Bibiana n. 14 B;
dispone l'affidamento del figlio minore , nato a Pietra Ligure il [...], in [...] condiviso Per_1
ad entrambi i genitori con residenza e collocazione prevalente presso la madre;
dispone che il padre ed il figlio, abbiano facoltà di vedersi e di stare insieme a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì fino alla domenica sera entro le 1 22; le vacanze natalizie e pasquali, negli anni dispari verranno trascorse interamente con la mamma e negli anni pari con il papà; - in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) con il padre ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive (da fine scuola a all'inizio della scuola) il minore trascorrerà con il padre dieci giorni a giugno con date da pagina 2 di 3 indicare a discrezione del padre entro il 30 aprile di ogni anno. - per i mesi di luglio e agosto: negli anni dispari il minore trascorrerà con il padre il periodo dal 15 luglio al 31 luglio e dal 15 agosto al 31 agosto;
negli anni pari dalli 1° luglio al 15 luglio e dalli 1 agosto al 15 agosto. Nei giorni previsti con singolo genitore è possibile portare ovunque (incluso viaggi a Cuba, vacanze all'estero, Per_1
montagna..etc), ma a totale carico del genitore che organizza e fa viaggio con;
Per_1
dispone che il OR , anche a fronte della di lui rinuncia al rimborso delle spese per i viaggi Pt_1
sostenuti di andata e ritorno da Torino, versi, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 100,00
(cento/00), quale concorso per il mantenimento del figlio, importo rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche, libri inclusi;
le attività sportive ed eventuali vacanze e/o viaggi saranno posti nella misura del 100% a carico del genitore che le organizzerà e/o farà l'iscrizione (ad esempio, Equitazione 100% a carico del papà e 100% a Per_2
carico della mamma); prende atto che l'assegno unico sarà percepito unicamente dalla sig.ra Parte_2
nella misura del 100%, compresi gli arretrati ad oggi non percepiti dal OR;
Parte_1
prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Serafina Aceto GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7941/2019
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Via Ratti 3/1 SAVONA Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. ANGELINI CRISTIANO in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in via IV Controparte_1 C.F._2
Novembre, 1/1 RA UR rappresentata e difesa dall'avv. PICCIRILLI MONICA in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da foglio di p.c. depositato il 03.02.2025, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale in data 26.10.2021 il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile e le parti venivano rimesse avanti al G.I. per la prosecuzione dell'istruttoria sulle altre questioni ancora da dirimere.
All'udienza del 28.11.2024 avanti al G.I. nominato, i procuratori delle parti dichiaravano di rinunciare alle istanze istruttorie formulate con le memorie 183 co. 6 c.p.c. e chiedevano breve rinvio per pendenti trattative.
Alla successiva udienza del 4.02.2025 le parti precisavano conformemente le conclusioni, come in epigrafe indicate, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate: prende atto che nulla di dispone in merito alla casa coniugale sita in Pietra Ligure poiché, già a far data dalla separazione, la ORa ed il figlio minore hanno trasferito la loro residenza in CP_1
Torino – Via Bibiana n. 14 B;
dispone l'affidamento del figlio minore , nato a Pietra Ligure il [...], in [...] condiviso Per_1
ad entrambi i genitori con residenza e collocazione prevalente presso la madre;
dispone che il padre ed il figlio, abbiano facoltà di vedersi e di stare insieme a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì fino alla domenica sera entro le 1 22; le vacanze natalizie e pasquali, negli anni dispari verranno trascorse interamente con la mamma e negli anni pari con il papà; - in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) con il padre ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive (da fine scuola a all'inizio della scuola) il minore trascorrerà con il padre dieci giorni a giugno con date da pagina 2 di 3 indicare a discrezione del padre entro il 30 aprile di ogni anno. - per i mesi di luglio e agosto: negli anni dispari il minore trascorrerà con il padre il periodo dal 15 luglio al 31 luglio e dal 15 agosto al 31 agosto;
negli anni pari dalli 1° luglio al 15 luglio e dalli 1 agosto al 15 agosto. Nei giorni previsti con singolo genitore è possibile portare ovunque (incluso viaggi a Cuba, vacanze all'estero, Per_1
montagna..etc), ma a totale carico del genitore che organizza e fa viaggio con;
Per_1
dispone che il OR , anche a fronte della di lui rinuncia al rimborso delle spese per i viaggi Pt_1
sostenuti di andata e ritorno da Torino, versi, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 100,00
(cento/00), quale concorso per il mantenimento del figlio, importo rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche, libri inclusi;
le attività sportive ed eventuali vacanze e/o viaggi saranno posti nella misura del 100% a carico del genitore che le organizzerà e/o farà l'iscrizione (ad esempio, Equitazione 100% a carico del papà e 100% a Per_2
carico della mamma); prende atto che l'assegno unico sarà percepito unicamente dalla sig.ra Parte_2
nella misura del 100%, compresi gli arretrati ad oggi non percepiti dal OR;
Parte_1
prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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