Le disposizioni dell' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , come modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano, salvo quanto stabilito nel successivo quarto comma, nei giudizi ritualmente promossi e pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge nonche' per la riliquidazione della imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle indennita' ed altre somme di cui alla lettera e) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , come modificata dall'articolo 1 della presente legge, anteriormente corrisposte se alla stessa data non sia decorso il termine per la presentazione dell'istanza di cui all' articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , o, se questa era stata presentata anteriormente al 1 gennaio 1982, non era decorso a tale data il termine per il ricorso di cui al secondo comma dell'articolo 37 dello stesso decreto ovvero se, successivamente al 31 dicembre 1981, e' stata presentata tempestivamente la suddetta istanza. In nessun caso si fa luogo ad applicazione di maggiore imposta.(1) ((2))
Le indennita' e le altre somme corrisposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge assoggettate alla ritenuta diretta di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, per le quali non sia pendente il giudizio sono riliquidate ai sensi del precedente comma se alla stessa data non sia decorso il termine per la presentazione del ricorso di cui al primo comma dell'articolo 37 dello stesso decreto, ovvero, se il ricorso era stato presentato anteriormente al 1 gennaio 1982, non era decorso a tale data il termine per il ricorso di cui al secondo comma del predetto articolo 37.
Per i rapporti cessati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora le somme spettanti a titolo di indennita' di fine rapporto non siano state in tutto o in parte corrisposte, si applicano le norme contenute nella presente legge.
Per la liquidazione dell'imposta relativa alla indennita' e alle altre somme percepite in dipendenza di rapporti di lavoro cessati negli anni dal 1974 al 1982 l'ammontare complessivo di esse e' ridotto, per ciascun anno preso a base di commisurazione, di lire:
a) 135.000 per i rapporti cessati negli anni 1974-76;
b) 225.000 per i rapporti cessati negli anni 1977-79;
C) 370.000 per i rapporti cessati negli anni 1980-82.(1) ((2))
La riliquidazione dell'imposta ai sensi dei commi precedenti deve essere richiesta all'intendente di finanza con apposita istanza redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La istanza deve essere presentata entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto. L'intendente di finanza, verificate le condizioni di cui al primo comma, trasmette all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o al centro di servizio competente le istanze per la procedura di riliquidazione; si applicano le disposizioni di cui all' articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . L'istanza puo' essere presentata anche nel caso di giudizi ritualmente promossi e pendenti e comporta la rinuncia ad essi.
Fuori dalle ipotesi di cui al primo comma, dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) non si procede alla liquidazione, ai sensi dell' articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , della maggiore imposta dovuta sulle indennita' e altre somme gia' corrisposte, ne' ad accertamento d'ufficio dell'imposta dovuta sulle predette indennita' e altre somme assoggettate a ritenuta;
b) non e' piu' dovuta la maggiore imposta liquidata ai sensi del predetto articolo 36-bis ed iscritta a ruolo se alla anzidetta data non e' stata ancora pagata o se non e' decorso il termine per il ricorso contro il ruolo, ne' l'imposta accertata d'ufficio se, ricorrendone le medesime condizioni, sulle indennita' e altre somme gia' corrisposte e' stata operata la ritenuta;
c) l'imposta accertata dall'ufficio relativa a indennita' e altre somme gia' corrisposte e non assoggettate a ritenuta e' liquidata secondo le disposizioni dell'articolo 2;
d) si fa luogo a rimborso delle ritenute operate sulle indennita' e altre somme anteriormente corrisposte anche a titolo di anticipazioni solo se il relativo diritto deriva dalle norme vigenti prima della predetta data.
---------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 giugno 1986, n. 178( in G.U. 1a s.s. 16/7/1986, n.34) ha dichiaro l'illeggittimita' costituzionale dei commi 1 e 4 dell'art. 4 "nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita (di cui all' art. 3 del d.P.R. n. 1032 del 1973 ), corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50 posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di
previdenza dell'E.N.P.A.S." ---------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 22-23 maggio n. 231 (in G.U. 1a s.s. 5/6/1991, n.22) ha dichiarato l'illeggittimita' costituzionale dei commi 1 e 4 dell'art.4 "nella parte in cui non prevedono, per le indennita' di buonuscita erogate dall'Opera previdenza e assistenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato ai sensi dell' art. 36, numeri 1 e 2 della l. 14 dicembre 1973, n. 829 , cosi' come integrato dalla legge
20 marzo 1980, n. 75 ."