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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/04/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N.1368/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
CON L'AVV. TABANELLI F.
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
CON GLI AVV.TI COLOPI C., PAPAPIETRO M., BLUMETTI P. E C. CP_2
RESISTENTE
RAGI ONI I N FATT O E IN DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato il 01/02/2024, conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_1
, chiedendo di annullare e dichiarare non dovute le somme riportate
[...] nell'ordinanza impugnata.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
si costituiva in giudizio, Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c. 2. In punto di fatto, alla data del 3 gennaio 2024, l' Controparte_3
- notificava a in qualità di coobbligato in solido con la società
[...] Parte_1 CP_4
l'ordinanza di ingiunzione n. 224/23/i, Prot. 11625 del 20 dicembre 2023, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 27.533,30 per aver stipulato un numero complessivo di contratti a tempo determinato superiore a quello previsto per le condizioni di occupazione della società stessa ex art. 23, co. 1, D. lgs. 81/2015. Il ricorrente, dunque, proponeva ricorso ex art. 17
D.lgs. 124/2004 innanzi al Comitato per i rapporti di lavoro e, con delibera 233/22 del 25/10/2022, lo stesso veniva dichiarato inammissibile.
Col presente giudizio, ha proposto opposizione all'ordinanza di ingiunzione n. Parte_1
224/23/i dell'ITL – area Metropolitana di , Prot. N. 11625, notificata il giorno 3 gennaio 2024. CP_1
3. Il ricorso è infondato e, pertanto, dev'essere rigettato.
3.1In primo luogo, parte ricorrente eccepisce il vizio di motivazione dell'ordinanza di ingiunzione in quanto contenente un mero riferimento a disposizioni normative che si assumono come violate.
Orbene, l'ordinanza non solo indica la disposizione violata ex art. 23, co. 1, D.lgs 81/2015 e la relativa sanzione ex art. 23, co. 4, D.lgs. 81/2015 ma anche il verbale unico di accertamento e notificazione
BS00000/2022-328-01 del 18/05/2022 comprensivo sia di tutte le assunzioni effettuate dalla società
a partire dal 04/01/2021, sia dei dipendenti che la società avrebbe potuto assumere con contratto a tempo determinato e quanti, invece, ne aveva assunti, sia della retribuzione mensile di ciascun lavoratore assunto illegittimamente a termine quale parametro di riferimento utile per l'applicazione della sanzione. Invero, “l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che
l'ingiunto possa far valere le sue ragioni, e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Ne consegue che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo ad altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e la consistenza del rapporto obbligatorio” (Cass. 2/4/2014, n. 7681).
3.2. Nel merito, il ricorrente afferma che la violazione, avvenuta nell'anno 2021, sia stata giustificata dall'incertezza economica del periodo pandemico che avrebbe reso necessaria – a detta del ricorrente
– l'adozione di contratti a termine in misura superiore a quanto previsto dall'art. 23, co. 1, D.lgs
81/2015. Sul punto, occorre rilevare che il legislatore, nonostante i numerosi interventi volti a fronteggiare l'emergenza Covid-19 (tra cui l'adozione di specifiche disposizioni riguardanti i contratti a termine), non ha previsto alcuna deroga all'art. 23 D.lgs 81/2015.
Inoltre, l'invocazione della forza maggiore è del tutto generica, oltre che poco plausibile , posto che parte ricorrente non ha nemmeno fornito allegazione allegazione e prova di alcun fatto concreto che possa aver giustificato la necessità di assumere con contratto a termine 6 persone a febbraio 2021, 5 persone a luglio 2021, 4 persone a settembre 2021 e 4 persone tra ottobre, novembre e dicembre 2021.
Posto che l'addebito mosso al ricorrente non è contestato nella sua materialità, stante l'infondatezza delle eccezioni svolte nell'atto introduttivo per le ragioni sopra illustrate, il ricorso deve dunque essere rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi € 1.900,00 oneri e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano,
02/04/2025 Il Giudice
Camilla Stefanizzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
CON L'AVV. TABANELLI F.
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
CON GLI AVV.TI COLOPI C., PAPAPIETRO M., BLUMETTI P. E C. CP_2
RESISTENTE
RAGI ONI I N FATT O E IN DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato il 01/02/2024, conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_1
, chiedendo di annullare e dichiarare non dovute le somme riportate
[...] nell'ordinanza impugnata.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
si costituiva in giudizio, Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c. 2. In punto di fatto, alla data del 3 gennaio 2024, l' Controparte_3
- notificava a in qualità di coobbligato in solido con la società
[...] Parte_1 CP_4
l'ordinanza di ingiunzione n. 224/23/i, Prot. 11625 del 20 dicembre 2023, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 27.533,30 per aver stipulato un numero complessivo di contratti a tempo determinato superiore a quello previsto per le condizioni di occupazione della società stessa ex art. 23, co. 1, D. lgs. 81/2015. Il ricorrente, dunque, proponeva ricorso ex art. 17
D.lgs. 124/2004 innanzi al Comitato per i rapporti di lavoro e, con delibera 233/22 del 25/10/2022, lo stesso veniva dichiarato inammissibile.
Col presente giudizio, ha proposto opposizione all'ordinanza di ingiunzione n. Parte_1
224/23/i dell'ITL – area Metropolitana di , Prot. N. 11625, notificata il giorno 3 gennaio 2024. CP_1
3. Il ricorso è infondato e, pertanto, dev'essere rigettato.
3.1In primo luogo, parte ricorrente eccepisce il vizio di motivazione dell'ordinanza di ingiunzione in quanto contenente un mero riferimento a disposizioni normative che si assumono come violate.
Orbene, l'ordinanza non solo indica la disposizione violata ex art. 23, co. 1, D.lgs 81/2015 e la relativa sanzione ex art. 23, co. 4, D.lgs. 81/2015 ma anche il verbale unico di accertamento e notificazione
BS00000/2022-328-01 del 18/05/2022 comprensivo sia di tutte le assunzioni effettuate dalla società
a partire dal 04/01/2021, sia dei dipendenti che la società avrebbe potuto assumere con contratto a tempo determinato e quanti, invece, ne aveva assunti, sia della retribuzione mensile di ciascun lavoratore assunto illegittimamente a termine quale parametro di riferimento utile per l'applicazione della sanzione. Invero, “l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che
l'ingiunto possa far valere le sue ragioni, e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Ne consegue che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo ad altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e la consistenza del rapporto obbligatorio” (Cass. 2/4/2014, n. 7681).
3.2. Nel merito, il ricorrente afferma che la violazione, avvenuta nell'anno 2021, sia stata giustificata dall'incertezza economica del periodo pandemico che avrebbe reso necessaria – a detta del ricorrente
– l'adozione di contratti a termine in misura superiore a quanto previsto dall'art. 23, co. 1, D.lgs
81/2015. Sul punto, occorre rilevare che il legislatore, nonostante i numerosi interventi volti a fronteggiare l'emergenza Covid-19 (tra cui l'adozione di specifiche disposizioni riguardanti i contratti a termine), non ha previsto alcuna deroga all'art. 23 D.lgs 81/2015.
Inoltre, l'invocazione della forza maggiore è del tutto generica, oltre che poco plausibile , posto che parte ricorrente non ha nemmeno fornito allegazione allegazione e prova di alcun fatto concreto che possa aver giustificato la necessità di assumere con contratto a termine 6 persone a febbraio 2021, 5 persone a luglio 2021, 4 persone a settembre 2021 e 4 persone tra ottobre, novembre e dicembre 2021.
Posto che l'addebito mosso al ricorrente non è contestato nella sua materialità, stante l'infondatezza delle eccezioni svolte nell'atto introduttivo per le ragioni sopra illustrate, il ricorso deve dunque essere rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi € 1.900,00 oneri e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano,
02/04/2025 Il Giudice
Camilla Stefanizzi