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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 3010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3010 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Maria Casaregola Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale n. 137/2021
TRA
(C.F. n. e (C.F. n. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in forza di procura allegata all'atto di appello, C.F._2 dall'avv. Giulio Fragasso (C.F. n. ), presso il cui studio in Castelpagano C.F._3
(Bn), elettivamente domiciliano;
APPELLANTI
E
(P.I. n. , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, dall'avv. Rosita Leone (C.F. n. ), in C.F._4
forza di procura generale, Rep. n. 54368 - Racc. n. 15494, dell'11 settembre 2020, per Notaio
dell'Avvocatura interna della società stessa, Sede di Napoli, Piazza Persona_1
Matteotti n.2, ivi elettivamente domiciliata;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso l'ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Benevento,
Seconda Sezione Civile, depositata in data 16.12.2020 e comunicata in pari data.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
1 Con ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 5.6.2020, dinanzi al Tribunale di
Benevento, e deducevano: Parte_1 Parte_2
- di essere titolari di n. 3 buoni fruttiferi postali e, in particolare: 1) buono fruttifero postale n.
000.056, serie Q/P, dell'importo di £ 5.000.000, emesso in data 25.3.1987; 2) buono fruttifero postale n. 000.085, serie Q (serie P), dell'importo di £ 5.000.000, emesso in data 6.3.1989; 3) buono fruttifero postale n. 000.098, serie Q/P, dell'importo di £ 5.000.000, emesso in data
23.11.1987;
- che essi ricorrenti, alla scadenza trentennale dei buoni, riscuotevano la complessiva somma di
€ 89,639.08, di cui € 33.295,84 per il buono n. 56, in data 5.2.2018; € 27.703,34 per il buono n.
98, in data 05.02.2018; e € 28.639,90 per il buono n. 85, in data 27.01.2020;
- che la somma liquidata dall'Ufficio Postale non corrispondeva al calcolo degli interessi come riportati sul retro dei buoni, calcolo che dava, invece, luogo, al netto della ritenuta fiscale, alla maggior somma di € 189.486,40;
- che i buoni nn. 56 e 98 recavano sul fronte il timbro indicante la serie “Q/P” e sul retro un timbro con i nuovi rendimenti previsti dal D.M.13.06.1986 dal primo al ventesimo anno, lasciando invariati, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, i rendimenti previsti dalla disciplina previgente;
il buono n. 85, invece, recava soltanto sul fronte il timbro di modifica della sigla “P” a “Q”, mentre sul retro non era stato apposto nessun nuovo timbro, né era stata modificata la tabella indicante gli interessi relativi alla precedente serie dei buoni “P”;
- i tre buoni in oggetto erano stati emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M.
13.6.1986 e, nonostante ciò, , negligentemente, non aveva incorporato nel testo CP_1
dei buoni le determinazioni ministeriali relative ai rendimenti degli stessi, creando, così, un falso affidamento nei ricorrenti, a cui, quindi, dovevano essere riconosciuti gli interessi contrattualmente previsti, ossia quelli espressamente indicati sul testo dei buoni, poiché non sussistevano atti regolamentari successivi all'emissione dei tre buoni che avessero modificato le condizioni economiche sussistenti all'epoca di emissione degli stessi.
Tanto dedotto, i ricorrenti così concludevano:
“- Accertare e dichiarare:
- il pagamento dei rendimenti originariamente stabiliti all'atto della sottoscrizione dei predetti titoli, così come riportato sui summenzionati buoni fruttiferi mediante apposite tabelle recante tassi d'interesse che sarebbero maturati nel corso degli anni sino alla scadenza e che prevedevano i seguenti tassi d'interesse per il buono n. 56 e n. 98 serie Q/P : “8% dal 1° al 5°
2 anno, 9% dal 6° al 10° anno, 10% dal 11° al 15° anno, 12% dal 16° al 20° anno, dal ventunesimo al trentesimo anno l'applicazione dei tassi d'interesse di L.
1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 di-cembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione;
per il buono n. 85 serie Q ( serie P) i seguenti tassi: “9% dal 1° al 3° anno, 11% dal 4° al 8° anno, 13% dal 9° al 15° anno, 15% dal 16° al 20° anno, dal ventunesimo al trentesimo anno l'applicazione dei tassi d'interesse di L.
1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione;
- che tale somma non è di 89.639,08 come liquidato da ma di € Controparte_1
189.486,40, quindi con una differenza che deve essere riconosciuta ai sig.ri e Parte_1
di € 99.847,32 come da perizia del dott. oltre alle spese Parte_2 Persona_2 sostenute dai sig.ri e per la suindicata perizia pari ad € 1404,00 ( come da Pt_1 Pt_2
pro-forme di fatture che si allegano);
e quindi condannare in persona del legale pro tempore, con sede in Roma Controparte_1
al Viale Europa n. 190, e in favore dei sig.ri e della somma Parte_1 Parte_2
complessiva di € 101.251,32 relativa alla differenza tra la somma già liquidata da parte di
e quella riportata sulle tabelle dei buoni fruttiferi più le spese della perizia pari a CP_1
101.251,32 €, oltre gli interessi legali codicistici dalla data di scadenza del titolo fino al soddisfo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente procedimento, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario al 15% con attribuzione al procuratore costituito anticipatario”.
Notificato, a cura dei ricorrenti, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti a quest'ultima si costituiva in Controparte_1
giudizio, con comparsa depositata in data 4.11.2020, contestando la fondatezza delle avverse domande. In particolare, Poste deduceva che i tre buoni postali oggetto di causa (recanti il timbro che indicava l'appartenenza alla serie “Q/P” ovvero semplicemente “Q”) appartenevano alla serie “Q”; a ben vedere, i buoni nn. 56 e 98 erano stati emessi utilizzando il modulo cartaceo della vecchia serie dei buoni “O”, sul fronte era stato apposto il timbro recante la corretta serie di appartenenza, ossia la serie “Q/P”, mentre, sul retro, sulla stampigliatura originaria riportante i tassi vigenti per la vecchia serie “O”, erano stati sovraimpressi due timbri di correzione dei tassi di interesse per i primi vent'anni e, segnatamente, quello relativo ai buoni della successiva serie “P” (istituita con DM del 16.6.1984) e, poi, quello relativo alla
3 ulteriore serie successiva “Q” (istituita con DM del 13.6.1986); pertanto, alla scadenza dei buoni essa aveva calcolato il valore dei buoni esattamente secondo quanto stabilito dagli CP_1 artt. 4 e 5 DM 13.6.11986, che era il DM vigente all'epoca dell'emissione dei buoni (ossia sino al ventesimo essa anno aveva applicato gli interessi composti calcolati ai tassi indicati dal DM
13.6.1986 e riportati sul retro dei buoni e per il periodo da ventesimo al trentesimo anno aveva calcolato l'importo, per ogni bimestre, nella misura dell'interesse (semplice) sul tasso massimo raggiunto del 12%); i ricorrenti, invece, chiedevano che fosse corrisposto, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, l'importo bimestrale previsto per i buoni della precedente serie “P” (pari al 15%), anziché quello previsto per i buoni della serie “Q/P” (pari al 12%), istituita dal DM 13.6.1986, ma la richiesta non era fondata perché sui buoni erano stati indicati, mediante apposizione di nuovi timbri, dati informativi che consentivano di ricondurre i buoni sottoscritti alla nuova serie “Q/P”, introdotta dal DM 13.6.1986, e tanto anche in relazione al buono n. 85, posto che sul fronte di tale buono la lettera della serie era stata corretta da “P” a
“Q” per ben due volte.
Tanto dedotto, concludeva chiedendo di: Controparte_1
- accertare e dichiarare che i tassi di interessi da applicarsi ai buoni dedotti in giudizio dai ricorrenti erano quelli contenuti nel D.M. 13.6.1986 nella loro interezza;
- per l'effetto, rigettare le domande dei ricorrenti e dichiarare che null'altro era dovuto da
[...]
in favore dei ricorrenti;
Controparte_1
con vittoria di spese e compensi.
Il Tribunale di Benevento, con ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., depositata in 16.12.2020, comunicata in pari data, rigettava il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale fondava la sua decisione di rigetto del ricorso sui seguenti passaggi motivazionali:
- i buoni postali per cui è causa, nn. 056, 085 e 098, erano stati sottoscritti rispettivamente in data 25.3.1987, 6.3.1989 e 23.11.1987, e, cioè, dopo l'entrata in vigore del DM 13.6.1986, che aveva previsto la variazione in peius dei tassi di interesse dei buoni postali a far data dall'1.1.1987; ciò per l'effetto dell'istituzione, dall'1.7.1986, di una nuova serie di buoni postali, contraddista dalla lettera “Q”, i cui saggi di interesse erano stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate allo stesso DM 13.6.1986;
- sul fronte dei suindicati buoni era riportata la sigla “Q/P”, in luogo della sigla della serie
4 precedente “P/O”, a dimostrazione del fatto che, al momento dell'emissione dei buoni, era intervenuta una modificazione dalla serie degli stessi;
sul retro dei buoni, invece, era impressa la tabella di rendimento dei buoni della serie precedente con sopra apposto un nuovo timbro, seppur non perfettamente visibile, recante l'indicazione della sigla “Q/P” e la nuova tabella di rendimento con i nuovi tassi di interesse pari all'8,9,10% e 12% a fronte di quelli della serie precedente “P/O” pari al 9,11,13 e 15%;
- come stabilito dal DM Tesoro del 23.6.1997, pubblicato in G.U. 145/1997, gli interessi che maturano annualmente sui buoni fruttiferi postali emessi a partire dal 21.9.1986 al
31.12.1996, appartenenti alle serie Q/R/S, per i primi venti anni di vita del titolo, vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta erariale e ciò determinava la differenza rispetto al calcolo che facevano i ricorrenti, che capitalizzavano di anno in anno gli interessi al lordo della stessa imposta;
solo a partire dall'1.7.1997 gli interessi, per i primi venti anni del titolo, venivano capitalizzati annualmente al loro dell'imposta sostitutiva;
- non poteva dirsi violato, da parte di , il principio di buona fede e correttezza, CP_1 come lasciavano intendere i ricorrenti, atteso che, al momento dell'emissione dei buoni, i ricorrenti erano già edotti dell'appartenenza dei buoni alla nuova serie “Q/P” ed avevano preso visione dei rendimenti dei titoli anche attraverso l'affissione presso gli uffici postali di appositi avvisi;
inoltre, la pubblicazione in G.U. n. 148 del 28.6.1986 del DM 13.6.1986, modificativo dei rendimenti, assumeva valore di conoscenza legale, come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3963/2019;
- ne discendeva che correttamente riteneva di applicare i tassi di rendimento CP_1
previsti dal D.M. 13.6.1986, non solo per il primo ventennio, ma anche per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno;
- peraltro, i buoni fruttiferi postali, per costante giurisprudenza, non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione e, pertanto, ad essi non si applica l'art. 1992, comma 1, c.c., che impone che al portatore sia dovuto quanto espressamente indicato nel titolo.
B. Giudizio d'appello.
Avverso l'ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., depositata in data 16.12.2020 e comunicata in pari data, hanno proposto tempestivo appello e con atto di Parte_1 Parte_2
citazione notificato a mezzo pec in data 11.1.2021 a al fine di chiedere, Controparte_1
in riforma dell'ordinanza impugnata, l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado, ossia:
5 “Accertare e dichiarare:
- Il pagamento dei rendimenti originariamente stabiliti all'atto della sottoscrizione dei predetti titoli, così come riportato sui summenzionati buoni fruttiferi mediante apposite tabelle recante tassi d'interesse che sarebbero maturati nel corso degli anni sino alla scadenza e che prevedevano i seguenti tassi d'interesse per il buono n. 56 e n. 98 serie Q/P :
“8% dal 1° al 5° anno, 9% dal 6° al 10° anno, 10% dal 11° al 15° anno, 12% dal 16° al 20° anno, dal ventunesimo al trentesimo anno l'applicazione dei tassi d'interesse di L.
1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 di-cembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione;
per il buono n. 85 serie Q ( serie P) i seguenti tassi: “9% dal 1° al 3° anno, 11% dal 4° al 8° anno, 13% dal 9° al 15° anno, 15% dal 16° al 20° anno, dal ventunesimo al trentesimo anno l'applicazione dei tassi d'interesse di L.
1.290.751 per ogni successivo bimestre matu-rato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo
a quello di emissione;
-che tale somma non è di 89.639,08 come liquidato da ma di € Controparte_1
189.486,40, quindi con una differenza che deve essere riconosciuta ai sig.ri Parte_1
e di € 99.847,32 come da perizia del dott. oltre alle spese Parte_2 Persona_2 sostenute dai sig.ri e per la suindicata perizia pari ad € 1404,00 (come da Pt_1 Pt_2
pro-forme di fatture che si allegano);
-e quindi condannare in persona del legale pro tempore, con sede in Controparte_1
Roma al Viale Europa n. 190, e in favore dei sig.ri e Parte_1 Parte_2 della somma complessiva di € 101.251,32 relativa alla differenza tra la somma già liquidata da parte di e quella riportata sulle tabelle dei buoni fruttiferi più le spese della perizia CP_1 pari a 101.251,32 €, oltre gli interessi legali codicistici dalla data di scadenza del titolo fino al soddisfo.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente procedimento, oltre IVA e
CPA e rimborso forfettario al 15% con attribuzione al procuratore costituito anticipatario”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio con comparsa di Controparte_1
risposta depositata in data 7.4.2021, con cui, reiterando essenzialmente le difese già spiegate in primo grado, ha contestato la fondatezza dell'appello e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 4.12.2024, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
6 C. Analisi dei motivi di appello.
C.1. Gli appellanti hanno formulato un unico, articolato e, talvolta, sovrabbondante, motivo di appello, dal quale possono essere enucleate le censure di seguito indicate.
C.1.1. Gli appellanti hanno censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale affermava che, come stabilito dal DM Tesoro 23.6.1997, pubblicato in GU 145/1997, gli interessi che maturano annualmente sui buoni fruttiferi postali emessi a partire dal 21.9.86 al
31.12.1996, appartenenti alle serie Q/R/S per i primi venti anni di vita del titolo, vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta erariale, e ciò determinava la differenza rispetto al calcolo che facevano essi appellanti, ricorrenti in prime cure, che capitalizzavano di anno in anno gli interessi al lordo della stessa imposta;
solo a partire dall'1.7.1997 gli interessi per i primi venti anni del titolo vengono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva.
Gli appellanti hanno dedotto che la differenza del conteggio dei rendimenti dei tre buoni postali non era dettata da un presunto errore di calcolo in base alla ritenuta fiscale, applicata dal consulente di parte in maniera ineccepibile (gli interessi erano stati calcolati dal consulente di parte, dal 1° al 20° anno, in regime della capitalizzazione semplice e capitalizzati annualmente in regime composto al netto della ritenuta fiscale del 12.50%, mentre dal ventunesimo al trentesimo anno gli interessi erano stati calcolati su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice, utilizzando lo stesso importo indicato sul buono), ma era dovuta ad una mancata applicazione dei tassi di interesse così come riportati sui buoni.
C.1.2. Il giudice di primo grado aveva omesso di considerare la differenza esistente tra i buoni postali fruttiferi dedotti in giudizio, ossia tra i buoni nn. 98 e 56, da un lato, ed il buono n. 85, dall'altro.
Invero, i buoni postali nn. 56 e 98 recavano sul fronte il timbro con l'indicazione “Q/P” e sul retro era impresso, sulla preesistente tabella dei rendimenti, il nuovo timbro dei rendimenti dei buoni della serie “Q/P” anche se solo per i primi venti anni;
il buono postale n. 85, invece, recava solo sul fronte il timbro con l'indicazione “Q”, mentre sul retro non era stata apportata nessuna modifica, ma erano stati lasciati i tassi d'interessi propri dei buoni della precedente serie “P”: dal 1° al 3° anno il 9%, dal 4° al 8° anno il 11%, dal 9° al 15° anno il 13%, dal 16° al 20° anno il 15%, e dal ventunesimo al trentesimo anno “L.
1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione”.
7 C.1.3. , pertanto, non aveva osservato le prescrizioni di cui all'art. 5 del D.M. 13.6.1986 CP_1
(D.M. vigente al momento dell'emissione dei tre buoni per cui è causa), in quanto, per i buoni postali nn. 56 e 98, sul retro non erano stati indicati i rendimenti dei buoni previsti dal D.M.
13.6.1986 per i buoni della serie “Q” (a cui erano equiparati i buoni della serie “Q/P”) in relazione agli ultimi dieci anni (dal ventunesimo al trentesimo anno), mentre, con riferimento al buono n. 85, sul retro del buono non era stata apporta nessuna modifica dei rendimenti rispetto a quelli originari indicati sul buono stesso. Ne derivava che la condotta di aveva CP_1
indotto i sottoscrittori a supporre, in relazione ai buoni nn. 56 e 98, per gli ultimi dieci anni
(dal ventunesimo al trentesimo anno), ed in relazione al buono n. 85, per tutti i trent'anni, il mantenimento della disciplina indicata sui buoni stessi (sul retro) e non modificata. Pertanto, potevano ravvisarsi i presupposti per l'applicazione del principio dell'affidamento, espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 13979/2007 e della sentenza n.
3963/2019.
C.1.4. Il DM 13.6.1986 è un atto amministrativo e non una norma imperativa, con la conseguenza che la sua conoscenza non può essere presunta. Inoltre, l'unico mezzo previsto dalla normativa di settore al fine di rendere nota al pubblico dei sottoscrittori l'avvenuta variazione dei rendimenti dei buoni da essi sottoscritti era la presenza aggiornata delle tabelle dei rendimenti presso gli uffici dei buoni, ma, nel caso di specie, non aveva dimostrato CP_1
l'affissione delle predette tabelle presso l'ufficio dove erano stati sottoscritti i tre buoni dedotti in giudizio ed, in mancanza di qualsivoglia prova in tal senso, il Tribunale nell'ordinanza impugnata aveva dato per scontato tale affissione. Ne derivava che ai buoni per cui è causa non poteva essere applicato il regolamento di interessi previsto dall'art. 6 del DM
13.6.1986, ma il rimborso dei buoni doveva avvenire secondo le condizioni stampate sui titoli stessi.
C.1.5. Gli appellanti hanno dedotto ancora che l'ordinanza impugnata si fondava sulla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3963/2019, ma quest'ultima non poteva trovare applicazione nel caso concreto, perché non c'era la sopravvenienza di alcun decreto che avesse modificato in peius i tassi di interesse dei buoni postali: ed invero, i buoni postali oggetto di causa erano stati emessi quando era stato già emanato il DM 13.6.1986 e, in base ai principi espressi da cass. civ., sez. un., 2019, n. 3963, le condizioni economiche indicate sul buono possono essere derogate in peius solo per la sopravvenienza, successivamente alla sottoscrizione del buono, di un nuovo D.M. che modifichi in peius i tassi di interessi dei
8 buoni, atteso che l'art. 173 DPR 156/1973 esplicitamente si riferisce alla sola modifica in peius introdotta successivamente all'emissione del buono.
C.1.6. Infine, gli appellanti hanno dedotto che l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c.c.) e sul piano degli effetti (1374 c.c.) trova un limite nell'ipotesi in cui il provvedimento pubblicistico precede il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) si connoti per il fatto di disattendere e, quindi, sostituire il precetto esterno relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si è formato il consenso della parte privata.
Ne derivava che dovevano essere applicate le condizioni contrattualmente riconosciute e descritte sui buoni postali stessi, e, quindi, per i buoni nn. 56 e 98 dovevano essere riconosciuti dal primo al ventesimo anno i tassi di interesse così come riportati, sul retro dei buoni, dal nuovo timbro sovraimpresso sulla preesistente tabella (coincidenti con quelli del
DM 13.6.1986), mentre per l'ultimo decennio dovevano trovare applicazione i rendimenti indicati nella tabella preesistente impressa sul retro buono, e cioè “£ 1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione”; mentre sul buono n. 85 dovevano essere applicati, per tutti i 30 anni, i rendimenti come indicati nella tabella impressa a stampa sul retro del buono.
C.2. L'appello è infondato in relazione ai due buoni fruttiferi postali n. 56 e n. 98, di £
5.000.000 ognuno, emessi rispettivamente in data 25.3.1987 ed in data 23.11.1987, quindi, quando era già entrato in vigore il Decreto del Ministro del Tesoro del 13.6.1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 18.6.1986.
Sono dati che emergono per tabulas che:
- per l'emissione dei predetti buoni postali nn. 56 e 98 erano utilizzati supporti cartacei relativi ai buoni della preesistente serie “O”;
- sul fronte dei buoni la sigla della serie “O” era stata corretta, prima, con l'apposizione di un timbro indicate la lettera “P” e, poi, con l'apposizione di un nuovo timbro recante la dicitura
“Q/P”;
- sul retro dei due buoni era stato apposto, sulla impressione a stampa della preesistente tabella che riportava gli interessi dei buoni postali della serie “O” (ossia: 9% dal primo al terzo anno;
13% dal quarto all'ottavo anno;
15% dal nono anno al quindicesimo anno;
16% dal diciottesimo al ventesimo anno;
“più £ 1.777.400.000 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione”),
9 un nuovo timbro che indicava la dicitura “BPF Serie P/O” e riportava gli interessi previsti per i buoni della serie “P” per i primi venti anni (ossia: 9% fino al l terzo anno, 11% dal quarto all'ottavo, 13% dal nono al quindicesimo, 15% dal sedicesimo al ventesimo anno;
vedi D.M.
16 giugno 1984, istitutivo dei buoni della serie “P”), senza nulla indicare per l'ultimo decennio, dal ventesimo al trentesimo anno;
su tale timbro era apposto, poi, un ulteriore nuovo timbro che indicava la dicitura “BPF Serie Q/P” e riportava gli interessi previsti dal
DM 13.6.1986 per i buoni della serie “Q” per i primi vent'anni (ossia: 8% fino al quinto anno;
9% dal sesto al decimo anno;
10,50% dall'undicesimo al quindicesimo anno;
12% dal sedicesimo al ventesimo anno), mentre per gli ultimi dieci anni (dal ventesimo al trentesimo anno) la stampigliatura da ultimo sovraimpressa nulla indicava.
Giova ricordare che i buoni “P” erano istituti con il D.M. 16.6.1984, che, all'art. 3, disponeva che, con effetto dall'1.7.1984, era istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta nella lettera “P”, i cui saggi di interesse erano stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al decreto stesso;
all'art. 5 disponeva che erano, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria “P” anche i buoni della serie precedente “O” emessi dagli uffici postali dall'1.7.1984 in poi, sui quali, avrebbero dovuto essere apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “serie P/O”, l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi.
Nella fattispecie in esame vengono in rilievo le seguenti norme:
-l'art. 173 del DPR 29.3.1973, n. 156 (Codice Postale), come modificato dal d.l. 30.9.1974, n.
460, convertito con modificazioni alla legge 25.11.1974, n. 588;
- gli artt. 4 e 5 Decreto del Ministro del Tesoro del 13.6.1986, in G.U. 28.6.1986, n. 148, già in vigore all'epoca dell'emissione del buono dedotto in giudizio.
L'art. 173 DPR 29.3.1973, n. 156, nella sua versione originaria disponeva: “1. Gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni. 2 Le variazioni del saggio di interesse sono disposte con decreto del Ministro del Tesoro da pubblicarsi in
Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso, e non per quelli emessi anteriormente, per i quali continuano ad applicarsi le tabelle d'interesse a tergo dei medesimi”.
L'art. 173 citato è stato modificato dal D.L. 30.9.1974, n. 460, convertito con modificazioni dalla legge 25.11.1974, n. 588, nel senso che segue: «
1. Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto
10 con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.
2. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. 3. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali» (il grassetto è aggiunto).
L'art. 173 DPR 29.3.1973, n. 156, è stato abrogato dall'art. 7, comma 3, D. Lgs. 30.7.1999, n.
284, recante “Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ma continua ad applicarsi alla fattispecie in esame, perché il medesimo art. 7, comma 3, D. Lgs. 30.7.1999, n. 284, ha disposto che i rapporti già in essere continuano ad essere regolati dalle norme anteriori.
Quest'ultima disposizione è stata, poi, seguita dal DM 19.12.2000.
L'altra norma che viene in rilievo è l'art. 4 DM 13.6.1986 che dispone: “«1. Con effetto dal
1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera
“Q” i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto.
2. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi».
L'articolo 5 ha aggiunto: «1. Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal
Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. 2. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi» (il grassetto è aggiunto).
Non è contestato tra le parti, con riferimento ai buoni nn. 56 e 98, che per i primi venti anni
11 debbano essere applicati i rendimenti propri dei buoni della serie “Q/P” (equiparata ai buoni della serie “Q”) come previsti dal DM 13.6.1986 e come indicati nel timbro apposto sul retro dei buoni.
La questione controversa attiene, allora, alla individuazione dei rendimenti da applicare ai suddetti buoni per l'ultimo decennio che va dal ventunesimo anno al trentesimo anno, posto che la tabella che indicava i rendimenti dei buoni della serie “P/Q”, stampigliata sulla preesistente tabella indicante i rendimenti dei buoni della serie “P/O” (a sua volta stampigliata sulla preesistente tabella che indicava i rendimenti dei buoni della serie “O”), non indicava i rendimenti per gli ultimi dieci anni: gli appellanti ritengono che per tali ultimi dieci anni si applichino i rendimenti dei buoni “O”, di cui alla originaria stampigliatura preesistente sul buono, e tanto, essenzialmente, sulla base dei principi espressi dalle SSUU
15.6.2007, n. 13979; l'appellata ritiene, invece, che si applichino i rendimenti CP_1 dei buoni della serie “Q”, come previsti nella tabella allegata al D.M. 13.6.1986, che era il
D.M., vigente al momento della sottoscrizione del buono per cui è causa, che istituiva, appunto, i buoni “Q” e ne determinava i rendimenti.
Il primo giudice optava per quest'ultima soluzione, con la motivazione che, al momento dell'emissione dei buoni, proprio perché su di essi, sia sul fronte che sul retro, era stata apposto il timbro recante l'indicazione della serie “P/Q”, nonché, sul retro, i rendimenti dei buoni” Q”, i sottoscrittori erano stati resi edotti dell'appartenenza dei buoni alla serie “Q”, a cui era equiparata la seri “Q/P”; inoltre, gli stessi avevano preso visione dei rendimenti dei titoli anche attraverso l'affissione presso gli Uffici Postali di appositi avvisi, senza trascurare che la pubblicazione in G.U. del DM del 13.6.1986, modificativo dei rendimenti dei buoni, aveva valore di conoscenza legale, come chiarito da cass. civ., sez. un., 3963/1919.
La decisione del primo giudice deve essere confermata, seppure integrando la motivazione con le considerazioni che seguono.
In primo luogo si osserva che il caso esaminato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza del 15.7.2007, n. 13979, invocata dagli appellanti, non è sovrapponibile al caso di specie.
Ed invero, nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 15.7.2007, n.
13979, venivano in rilievo buoni postali recanti la sigla “AA”, i quali erano stati sottoscritti successivamente alla pubblicazione del D.M. 16.6.1984, che aveva istituito una nuova serie speciale “AB”, aveva portato da otto a nove anni la scadenza del possibile rimborso anticipato
12 ed aveva previsto che, in caso di impiego di moduli già stampati per le emissioni precedenti, recanti la sigla “AA”, si dovesse procedere ad apporre su di essi, sulla parte anteriore, una nuova stampigliatura con l'indicazione della sigla “AB-AA”, e, sul retro, la misura dei nuovi tassi ed i nuovi termini di scadenza, cosa che, però, in quel caso, non era stata fatta, per cui il buono era puramente e semplicemente un buono della serie “AA”.
Nel caso esaminato dalle SS.UU. del 2007 la questione dibattuta era se applicare a quei buoni postali le previsioni indicate sui buoni stessi, come ritenevano i sottoscrittori e come avevano statuito il giudice di primo e secondo grado, o le previsioni di cui al D.M. 16.6.1984, che era il D.M. in vigore al momento della sottoscrizione dei buoni, come invece riteneva
[...]
Controparte_1
Le SS.UU. nella sentenza del 15.6.2007, n. 13979, ritenevano di dare prevalenza alle condizioni relative ai tassi di interesse apposte sul titolo ed affermavano il seguente principio:
“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti;
ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono”.
Tuttavia, il caso oggetto del presente giudizio non è sovrapponibile al caso esaminato dalle
SS.UU. nella sentenza 13979/2007: anche nel caso oggetto del presente giudizio di appello, i buoni postali erano stati emessi dopo l'entrata in vigore di un D.M. – il D.M. 13.6.1986 - che istituiva una nuova serie di buoni postali contrassegnati dalla lettera “Q”, con rendimenti più sfavorevoli di quelli della serie preesistente, e disponeva che fossero considerati, a tutti gli effetti, buoni della nuova serie “Q” anche i buoni della precedente serie “P”, sui quali avrebbe dovuto essere apposto sulla parte anteriore un timbro con la dicitura serie “P/Q” e sulla parte posteriore un timbro recante la misura dei nuovi tassi;
ma nel caso che ci occupa, a differenza del caso esaminato dalle SS.UU. nella sentenza 15.6.2007, n. 13979 (nel quale sui buoni emessi utilizzando i moduli della preesistenti della serie “AA” non era stato indicato nessun
13 dato relativo ai buoni della nuova serie “AB”, istituita dal D.M. 16.6.1984, già vigente quando erano stati emessi i buoni), sui buoni postali erano riportati i dati informativi prescritti dal D.M. 13.6.1986, in quanto sulla parte anteriore dei buoni era apposto il timbro con la dicitura “serie Q/P”, e, del pari, sul retro, era apposto il timbro recante la dicitura “serie Q/P”
e la misura dei tassi di interesse introdotti dal D.M. 13.6.1987 per la nuova serie dei buoni
“Q”, seppure solamente per i primi venti anni, senza invece indicare nulla per l'ultimo decennio.
Orbene, nel caso oggetto del presente giudizio, deve legittimamente ritenersi che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittori dei buoni postali nn. 56 e 98 si sia formato sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni stessi, dati che, nel caso di specie, erano i dati dei buoni
“Q”, a cui erano equiparati i buoni “Q/P”, di cui al D.M. 13.6.1986, almeno per i primi venti anni.
Quanto ai rendimenti da applicare dal ventesimo al trentesimo anno, è stato già evidenziato che gli unici rendimenti relativi a tale ultimo decennio indicati sui buoni per cui è causa, sul retro, erano quelli riportati nella preesistente originaria tabella, impressa a stampa, e corrispondevano ai rendimenti dei buoni della vecchia serie “O”: “più L.
1.777.440 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione”, mentre non erano indicati rendimenti per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno né nel timbro relativo alla serie dei buoni “P/O” (sovrapposto alla tabella dei rendimenti dei buoni “O”), né nel nuovo timbro, sovrapposto a ultimo, relativo ai buoni della serie “Q/P”).
Le argomentazioni utilizzate dagli appellanti per sostenere che per l'ultimo decennio, dal ventesimo al trentesimo anno, occorra applicare i rendimenti indicati nella preesistente originaria tabella impressa a stampa sul retro dei buoni (ossia i rendimenti relativi ai buoni della serie “O”), in riforma dell'ordinanza impugnata che, invece, per l'ultimo decennio applicava i rendimenti previsti dal D.M. 13.6.1986 pei buoni della serie “Q”, da una parte, non trovano sostegno nella sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite del 15.6.2007,
n. 13979, pure invocata dagli appellanti, per le ragioni indicate in precedenza, dall'altra, si pongono in insanabile contrasto con i principi che la Corte di Cassazione va affermando in maniera ormai costante e consolidata a partire dal mese di febbraio 2022 e dai quali non vi sono ragioni per discostarsi (cfr. ordinanza 10.2.2022, n. 4384; ordinanza 14.2.2022, n. 4748; ordinanza 3.1.2023, n. 87; sentenza 26.7.2023, n. 26619; sentenza 1.9.2023, n. 25583;
14 ordinanza 16.9.2024, n. 24715).
Segnatamente, la Corte di Cassazione, con riferimento alla suindicata questione dei rendimenti dell'ultimo decennio di vita del buoni “Q/P”, ha affermato che “la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie “Q”, provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie “P\Q”, con la disciplina prevista per i buoni della serie “P”, non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie “Q”, e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie “Q” si applica anche alla serie “Q/P”, di modo che sul documento viene apposta la sigla “Q/P”, ciò sta a significare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie “P” è palesemente esclusa” (cass. civ., 10.2.2022, n. 4384, in motivazione;
cass. civ., 14.2.2022, n. 4748, in motivazione).
Sulla base di tali presupposti, la Corte di Cassazione ha espresso il principio così massimato:
“In tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili (cass. civ., 10.2.2022, n. 4384; in senso conforme, cass. civ., 14.2.2022, n.
4748, che afferma il principio così massimato: “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la
15 statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni.”).
La Corte di Cassazione (cass. civ., 1.9.2023, n. 25583, in motivazione) ha osservato anche che, ai fini della ricerca della comune intenzione delle parti contraenti, assume innegabile centralità il senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto e solo la lettura dell'intero testo contrattuale consente una corretta comprensione del contratto e, quindi, della comune intenzione delle parti, mentre l'enucleazione di singole parole può comportare lo stravolgimento del significato della clausola.
In tal senso, non è corretta una interpretazione del testo negoziale del buono oggetto del presente procedimento, la quale, obliterando la manifesta volontà dei contraenti, desumibile dalle apposite stampigliature, di far rientrare il titolo nella serie “Q/P” e di assegnare al medesimo per i primi venti anni i correlati rendimenti (previsti dal D.M. 13.6.1986), pretenda, poi, di assegnare per gli ultimi dieci anni i rendimenti dei buoni della serie “O”, mediante il collage di due clausole giustapposte che stanno ognuna per proprio conto: l'una, apposta a timbro, concernente i buoni della serie “P/Q” (sui quali si è formato l'accordo negoziale delle parti), l'altra, preesistente, concernente i buoni della serie “O”.
In altri termini, se è incontestabile che nella stampigliatura dei rendimenti sovrapposta alla originaria preesistente tabella (dei rendimenti dei buoni della serie “O”) è assente la specifica indicazione dei tassi relativi all'ultimo decennio, non per questo risulta giustificata un'operazione interpretativa che finisca per deformare il senso della volontà negoziale, isolando un dato che è integrato nella vecchia tabella (riferita a una serie di buoni – della serie
“O” - di cui si è deliberatamente escluso che appartengano quello oggetto di causa) e che si pone in continuità con i rendimenti ivi indicati, non con quelli della serie “Q/P”.
Pertanto, in base alle regole che presiedono all'interpretazione del contratto e della comune intenzione delle parti, deve affermarsi che i rendimenti degli ultimi dieci anni di vita dei due buoni nn. 56 e 98 devono essere quelli previsti per i buoni sui quali si è formato l'accordo negoziale, e, quindi, quelli previsti dal D.M. 13.6.1986 per i buoni della serie “Q/P”, equiparati ai buoni della serie “Q”.
A tale soluzione si perviene, sul piano operativo, attraverso lo strumento della integrazione
16 suppletiva di cui all'art. 1374 c.c.
Ed invero, ove la disciplina del buono di nuova emissione di una determinata serie sia carente di alcune indicazioni quanto ai rendimenti previsti dal D.M. vigente al momento dell'emissione del buono, essa ben può essere integrata dalle previsioni normative che disciplinano i tassi dei titoli appartenenti a quella stessa serie, con il meccanismo dell'integrazione suppletiva del negozio, riconducibile all'art. 1374 c.c., attraverso cui il contenuto del rapporto viene determinato in mancanza di una diversa volontà delle parti (cass. civ., 26.7.2023, n. 22619; cass. civ.,1.9.2023, n. 25583; cass. civ., 16.9.2024, n. 24715).
L'integrazione suppletiva opera avuto riguardo alle prescrizioni dei decreti ministeriali, nel caso di specie, del D.M. 13.6.1986 (per i buoni della serie “Q/P”), che ripete la sua autorità dall'art. 173, comma 1, del D.P.R. 1973/156, il quale abilita l'autorità ministeriale a fissare il saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi.
Infine, il meccanismo dell'integrazione suppletiva non trova ostacolo nella previsione dell'art. 173, comma 3, D.P.R. del 1973, n. 156, secondo cui gli interessi vengono corrisposti “sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni” perché – come chiarito dalla Corte di Cassazione
– la disposizione è volta a tutelare l'affidamento del risparmiatore su quanto trascritto nei buoni da lui acquistati, confermando che quanto ivi enunciato prevale sul difforme dettato del decreto ministeriale che fissa i rendimenti;
“appare, invece, irragionevole e contrario ad una interpretazione rispettosa della Cost., art. 47, sulla tutela del risparmio, ritenere che, a fronte di una lacuna del titolo nella determinazione dei tassi per un dato periodo, la regolamentazione posta dal detto decreto resti inoperante e nulla sia conseguentemente dovuto, per quell'arco temporale, al risparmiatore” (cass. civ., 26.7.2023, n. 22619; cass. civ.,
1.9.2023, n. 25583; cass. civ., 16.9.2024, n. 24715).
In conclusione, sia in base alle regole dell'interpretazione dell'accordo negoziale, sia in base al meccanismo dell'integrazione suppletiva, per gli ultimi dieci anni devono essere applicati ai buoni postali nn. 56 e 98, per cui è causa, appartenenti in maniera inequivoca alla serie
“Q/P”, equiparata alla serie “Q”, i rendimenti previsti per detta serie dal D.M. 13.6.1986.
Da quanto precede consegue il rigetto dell'appello con riferimento ai predetti buoni nn. 56 e
98, con conferma dell'ordinanza impugnata.
C.3. Discorso diverso deve farsi per il buono postale n. 85 di £ 5.000.000 emesso in data
6.3.1989.
Detto buono era emesso utilizzando un modulo cartaceo dei vecchi buoni della serie “P”; sul
17 fronte la lettera “P” sovraimpressa a stampa è sbarrata e risulta apposto un timbro recante la lettera “Q”, mentre sul retro non risulta apposto nessun nuovo timbro sulla preesistente tabella impressa a stampa, che indicava per tutto il periodo dei trent'anni il rendimento dei buoni della serie “P” (ossia: 9% fino al terzo anno, 11% dal quarto all'ottavo, 13% dal nono al quindicesimo, 15% dal sedicesimo al ventesimo anno;
“più lire 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione;
vedi D.M. 16 giugno 1984, istitutivo dei buoni della serie “P”).
E tanto in violazione delle prescrizioni (artt. 4 e 5) del DM 13.6.1986, che istituiva una nuova serie di buoni postali contrassegnati dalla lettera “Q”, con rendimenti più sfavorevoli di quelli della serie preesistente, e disponeva che fossero considerati, a tutti gli effetti, buoni della nuova serie “Q” anche i buoni della precedente serie “P”, sui quali, però, avrebbe dovuto essere apposto sulla parte anteriore un timbro con la dicitura serie “P/Q” e sulla parte posteriore un timbro recante la misura dei nuovi tassi, mentre nel caso di specie vi è solo il timbro “Q” sul fronte del buono, ma manca ogni timbro sul retro.
Se, quindi, sono state violate le prescrizioni dettate dall'art. 5 del DM 13.6.1986, il buono n.
85 emesso sul modulo cartaceo della vecchia sere “P” non può essere considerato buono della nuova serie “Q/P” (equiparata alla serie “Q”).
A ben guardare, il caso del buono postale fruttifero n. 85 è sovrapponibile al caso esaminato dalle SS.UU. del 2007 nella sentenza n-13979: anche nel caso del buono n. 85, oggetto del presente giudizio di appello, il buono è stato emesso dopo l'entrata in vigore di un DM – il
D.M. 13.6.1986 - che istituiva una nuova serie di buoni postali (contrassegnati dalla lettera
“Q”), con rendimenti più sfavorevoli di quelli della serie preesistente, e disponeva che fossero considerati, a tutti gli effetti, buoni della nuova serie “Q” anche i buoni della precedente serie “P”, sui quali avrebbe dovuto essere apposto sulla parte anteriore un timbro con la dicitura serie “P/Q” e sulla parte posteriore un timbro recante la misura dei nuovi tassi;
e anche nel caso che ci occupa sul retro del buono postale n. 85 non era riportato nessun dato informativo come prescritto dal D.M. 13.6.1986, in quanto non era stato apposto il timbro recante la misura dei tassi introdotti dal D.M. 13.6.1986 per la nuova serie dei buoni “Q”, ma risultava solo l'originaria tabella impressa a stampa indicante i rendimenti dei buoni “P” per i trent'anni dall'emissione del buono.
Come nel caso esaminato dalle SSUU nella sentenza 15.6.2007, n. 13979, così anche nel caso del buono postale fruttifero n. 85 oggetto del presente giudizio, il vincolo contrattuale tra
18 emittente e sottoscrittori del buono postale n. 85 deve ritenersi formato sulla base dei dati risultanti dal testo del buono stesso, dati che, nel caso di specie, erano i soli dati dei buoni “P”
(di cui al D.M. 16.6.1984, benchè al momento della sottoscrizione dei buoni fosse in vigore il nuovo D.M. 13.6.1986): ed invero, il buono postale n. 85 del 6.3.1989, nel retro, non contiene nessun indice in ragione del quale i sottoscrittori potessero suppore che le condizioni applicabili per il calcolo degli interessi non fossero quelle risultanti dal buono stesso, per cui nel caso oggetto del presente giudizio (così come nel caso esaminato dalla sentenza della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 15.6.2007, n. 13979), si pone l'esigenza di tutelare l'affidamento incolpevole dei sottoscrittori, che non avevano nessun elemento per desumere una discrepanza tra le condizioni risultanti dal buono e le condizioni previste dalla normativa applicabile (DM 13.6.1986).
Va anche osservato che la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite dell'11.2.2019,
n. 3963, richiamata dal primo giudice nell'ordinanza impugnata, è inconferente al caso oggetto del presente giudizio perché lì il DM 13.6.1986 era sopravvenuto all'emissione dei buoni, che, quindi, in forza dell'art. 173 DPR n. 156 del 1973, subivano lo ius variandi in peius a seguito della successiva emanazione del D.M. 13.6.1986; nel caso oggetto del presente giudizio, invece, il D.M. 13.6.1986 era già in vigore al momento dell'emissione del buono n. 85, sicchè non era applicabile l'art. 173 DPR n. 156 del 1973.
Ne deriva, allora, che, con riferimento al solo buono postale n. 85 emesso in data 6.3.1989, devono essere applicati per tutti i trent'anni gli interessi così come indicati sul retro del buono stesso, nella tabella sovraimpressa a stampa (corrispondenti agli interessi dei buoni della serie
“P”, istituita con DM 16.6.1984), e che sono: 9% dal primo al terzo anno, 11% dal quarto all'ottavo anno, 13% dal nono al quindicesimo anno, 15% dal sedicesimo al ventesimo anno,
“più lire 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione”.
I predetti rendimenti sono stati quantificati dal consulente tecnico di parte ricorrente in primo grado, odierna parte appellante, con calcolo immune da vizi, nella somma di € 57.543,13
(vedi “perizia buono 85”, allegata al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.), a fronte della somma di €
28.639,90 liquidata da per il medesimo buono (vedi ricevuta di cambio buono n. 85, CP_1
allegata al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).
Ne consegue che , con riferimento al buono n. 85 emesso in data 6.3.1989, deve essere CP_1 condannata al pagamento, in favore degli odierni appellanti, della somma di € 28.903,23, pari
19 alla differenza tra la somma di € 57.543,13 spettante agli appellanti, a titolo di rendimenti del buono n. 85 per tutto l'arco dei trent'anni, sulla base dei dati indicati sulla tabella impressa a stampa sul retro del buono (rendimenti dei buoni della serie “P”), e la somma di 28.639,90 liquidata da (€ 57.543,13-€ 28.639,90=€ 28.903,23), oltre interessi al tasso CP_1
legale dalla data della domanda (da individuare nella data del 27.1.2020, in cui CP_1 corrispondeva agli odierni appellanti la somma di € 28.639,90 a titolo di rimborso del buono n. 85; cfr. ricevuta di cambio del buono n. 85, allegata al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) al saldo.
D. Le spese processuali
Le spese del doppio grado di giudizio devono essere compensate interamente tra le parti, ove si consideri sia l'accoglimento dell'appello solo in relazione al buono postale n. 85 del
6.3.1989 sia l'evoluzione giurisprudenziale che si è registrata nella materia oggetto della presente controversia, anche dopo la proposizione del giudizio di appello, e che ha portato la
Corte di Cassazione, nelle pronunce successive a quella delle SS.UU. del 15.6.2007, n. 13979,
a chiarire la portata del dictum di tale pronuncia (soprattutto nelle pronunce del 2022 e del
2023 sopra richiamate).
P.Q.M.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
avverso l'ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., emessa dal Tribunale di Controparte_1
Benevento, Seconda Sezione Civile, depositata in data 16.12.2020, comunicata in pari data, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata:
a) Dichiara il diritto degli appellanti, ricorrenti in primo grado, di percepire, in relazione al buono fruttifero postale n. 85, emesso in data 6.3.1989, i rendimenti così come riportati nella tabella sul retro del summenzionato buono, ossia: 9% dal primo al terzo anno, 11% dal quarto all'ottavo anno, il 13% dal nono al quindicesimo anno,
15% dal sedicesimo al ventesimo anno, nonché £ 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione;
b) Dichiara, pertanto, che la somma spettante agli appellanti per i rendimenti per i
20 trent'anni del buono fruttifero postale n. 85, emesso in data 6.3.1989, non è di €
28.639,90, come già liquidata da agli odierni appellanti, ma di € Controparte_1
57.543,13, con una differenza che deve essere riconosciuta agli appellanti di €
28.903,23;
c) per l'effetto, Condanna al pagamento, in favore degli Controparte_1
appellanti, con riferimento al buono n. 85, emesso in data 6.3.1989, della somma di €
28.903,23, oltre interessi legali dalla data del 27.1.2020 al saldo;
2) Compensa interamente le spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
Napoli, 5.6.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr.ssa Maria Casaregola
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