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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 2418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2418 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1700/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
8569/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 30/09/2019,
t r a società con unico azionista soggetta Parte_1
all'attività di direzione e coordinamento di con sede Controparte_1
legale in Milano, Via A. di Tocqueville, 13, Codice fiscale, Partita IVA. e n.
Iscrizione Registro Imprese di Milano - Sezione Ordinaria: , P.IVA_1
R.E.A.: n. 1811527, in persona dell'avv. Claudio Sverzellati, nella sua qualità di Procuratore Speciale, rappresentata e difesa, dall'avv. Claudio
Ghia, (c.f. ; C.F._1
APPELLANTE
e
, (c.f. ), rappresentato e CP_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Paolo Esposito (c.f. ). C.F._3
APPELLATO
Oggetto: contratti atipici.
Conclusioni: come da note di udienza del 9 gennaio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione, notificato in data 12.03.2015, CP_2
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, Parte_1
deducendo che:
[...]
- il giorno 08/06/2014 aveva partecipato al concorso della Sisal Match
Point S.p.a., Virtual Games Singola A, quota fissa ippica, Golden Race, acquistando presso il punto vendita sito in Napoli, Via Capodimonte, n.
19/21, il biglietto n. IB-EC0132EFC004 del valore di euro 2,00 come posta di scommessa;
- il biglietto di cui sopra era risultato vincente, ma il punto di vendita aveva rifiutato il pagamento per l'importo di euro 5.033,56;
- il suddetto gioco, era gestito dalla Sisal Match Point S.p.A., società del
Gruppo Sisal, diretto e coordinato dalla Parte_1
- con lettere raccomandate a.r. n. 145377190232/3 del 23/06/14 e
05237479838/7 del 24/07/2014, ricevute in data 27/06/2014 e 25/07/2014, aveva chiesto alla il pagamento della suddetta vincita;
Parte_1
- inoltre, con lettera raccomandata a.r. n. 05237479837/6 del 24/07/2014, aveva richiesto il pagamento della vincita anche alla Sisal Match Point
S.p.a., presso la cui sede, si era anche recato personalmente entro il termine di 90 giorni dal giorno della scommessa, in conformità al regolamento del gioco che, all'art. 16, fissa appunto il termine di 90 giorni decorrenti dal giorno della scommessa per il reclamo della vincita.
Tanto premesso, chiedeva all'adito giudice di: “A) condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., in solido o Parte_1
meno alla Sisal Match Point S.p.a., in persona del legale rappresentante
p.t., ovvero chi di ragione tra essi convenuti, all'esatto adempimento del contratto di scommessa indicato in premessa, mediante l'immediato pagamento della somma di euro 5.033,56, oltre il risarcimento dei danni, gli interessi legali e la svalutazione monetaria, in favore dell'istante
, il tutto, entro il limite della competenza per valore di euro Parte_2
5.200,00 del Tribunale adito”.
Si costituiva in giudizio chiedendo: “1) in via Parte_1
2 preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione di parte attrice per indeterminatezza assoluta della domanda, ai sensi dell'art. 164,
4° comma c.p.c., e per l'effetto, rigettare le richieste di parte attrici in quanto inammissibili;
2) in via preliminare, accertare e dichiarare
l'intervenuta decadenza di parte attrice dal diritto a reclamare la vincita asseritamente conseguita per il decorso del termine decadenziale di novanta giorni dall'effettuazione della giocata stabilito dall'art. 16, comma
1°, del decreto del Vicedirettore dell' Controparte_3
del 12.02.2013; 3) in via ulteriormente preliminare accertare e dichiarare
l'inammissibilità delle domande rivolte in danno della Parte_1 in conseguenza dell'illegittima estensione del contraddittorio nei
[...]
suoi confronti e della conseguente modifica della domanda originaria effettuata dalla parte attrice tardivamente e senza alcuna autorizzazione in tal senso da parte del giudicante;
4) in via principale e nel merito rigettare ogni avversa domanda in quanto generica, infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata”.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8569/2019, così provvedeva: “ A) condanna la al pagamento, in favore del della Parte_1 CP_2 somma di € 5.033, 56, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1°, c.c., decorrenti dal giorno 8/6/2014 sino al saldo;
B) dichiara la mancata attuazione del rapporto processuale della Sisal Match Point
S.p.A.; C) condanna la al pagamento, in favore Parte_1 del delle spese della lite, che liquida in complessivi € 4.646,87, di CP_2 cui € 46,87 per esborsi, € 4.000,00 per compensi professionali ed €
600,00, oltre iva, c.p.a. come per legge, con attribuzione all'avv. Paolo
Esposito; D) nulla per le spese nel rapporto tra attore e Sisal Match Point
S.p.A.”.
Il giudizio di appello
con atto di appello notificato in data Parte_1
28/05/2020 a ha impugnato la predetta sentenza, CP_2 chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in
3 riforma della sentenza n. 8569/2019 emessa dal Tribunale di Napoli, nell'ambito del giudizio N.R.G. 28910/2014, depositata in cancelleria in data 30/09/2019, non notificata, dichiarare nullo il contratto di scommessa
e non dovute le somme richieste dal Sig. con condanna dello CP_2
stesso alla restituzione di quanto versato da in Parte_1 ottemperanza alla sentenza appellata”.
Si è costituito in giudizio in giudizio chiedendo: “1) In via CP_2
preliminare, dichiarare inammissibile l'appello; 2) nel merito, rigettare
l'appello e confermare la sentenza di primo grado;
3) condannare
l'appellante al pagamento delle spese di lite, con attribuzione delle somme”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9 gennaio 2025, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
4 Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'eccezione di decadenza formulata in primo grado, in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c.
L'eccezione sarebbe inoltre fondata, atteso che le diffide stragiudiziali risulterebbero inviate soltanto a e Sisal Match Point S.p.A., Parte_1
soggetti estranei al contratto o non più esistenti, motivo per il quale era stato anche necessario, in primo grado, disporre la rinnovazione dell'atto di citazione nei confronti di essa appellante.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ritiene che il contratto di scommessa stipulato dalle parti debba ritenersi nullo perché privo dell'elemento costitutivo dell'alea, essendo stato il biglietto vincente acquistato dopo l'inizio della gara e dopo che l'esito dell'evento oggetto di scommessa era già noto.
L'appello è infondato.
Quanto al primo motivo di gravame, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto inammissibile la proposizione dell'eccezione di decadenza, non essendo questa rilevabile d'ufficio ed essendo stata proposta oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., dal momento che l'appellante si è costituito in giudizio soltanto all'udienza ex 281-sexies
c.p.c.
Ad ogni modo, tale eccezione è anche infondata anche nel merito, essendo presente in atti la lettera raccomandata a/r n. 052374798480 del
25/08/2014, ricevuta in data 28/06/2014, con la quale ha CP_2
richiesto il pagamento della vincita alla Parte_1
Infondato è anche il secondo motivo di appello relativo alla pretesa nullità del contratto di scommessa.
Sebbene, dalla dichiarazione del teste , il quale prestava la Testimone_1
propria attività lavorativa nel Centro Scommesse Sisal presso cui è stato
5 acquistato il biglietto, risulti che quest'ultimo sia stato venduto dopo l'inizio della gara - e non, come dedotto dall'appellante, quando si conosceva già
l'esito dell'evento oggetto di scommessa - è evidente che di tale circostanza non possa risponderne il CP_2
Va rilevato, infatti, che l'emissione del biglietto in un momento successivo all'inizio della gara è evento imputabile soltanto al gestore del gioco, non potendo certo gravare su colui che scommette l'eventuale disfunzione del sistema operativo di emissione dei biglietti stessi.
Correttamente il giudice di prime cure ha dunque ritenuto che“(..) pacifico essendo l'acquisto del biglietto, e con esso il perfezionamento, del contratto di scommessa, deve ritenersi che sia del tutto irrilevante la suindicata circostanza, nel senso che dall'eventuale erronea emissione del biglietto, in un momento successivo all'inizio della corsa concernente la scommessa, non può che rispondere il gestore del gioco, essendo lo scommettitore del tutto estraneo ad ogni problema di funzionalità del sistema operativo attraverso il quale vengono emessi i tagliandi concernenti le scommesse”.
L'appello non può, pertanto, trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori prossimi ai medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di appello notificato in data 28/05/2020, avverso la sentenza n.
8569/2019 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 30/09/2019, uditi i
6 procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e Parte_1
conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese del presente grado di giudizio, che CP_2 liquida in € 1.923,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 3 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1700/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
8569/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 30/09/2019,
t r a società con unico azionista soggetta Parte_1
all'attività di direzione e coordinamento di con sede Controparte_1
legale in Milano, Via A. di Tocqueville, 13, Codice fiscale, Partita IVA. e n.
Iscrizione Registro Imprese di Milano - Sezione Ordinaria: , P.IVA_1
R.E.A.: n. 1811527, in persona dell'avv. Claudio Sverzellati, nella sua qualità di Procuratore Speciale, rappresentata e difesa, dall'avv. Claudio
Ghia, (c.f. ; C.F._1
APPELLANTE
e
, (c.f. ), rappresentato e CP_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Paolo Esposito (c.f. ). C.F._3
APPELLATO
Oggetto: contratti atipici.
Conclusioni: come da note di udienza del 9 gennaio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione, notificato in data 12.03.2015, CP_2
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, Parte_1
deducendo che:
[...]
- il giorno 08/06/2014 aveva partecipato al concorso della Sisal Match
Point S.p.a., Virtual Games Singola A, quota fissa ippica, Golden Race, acquistando presso il punto vendita sito in Napoli, Via Capodimonte, n.
19/21, il biglietto n. IB-EC0132EFC004 del valore di euro 2,00 come posta di scommessa;
- il biglietto di cui sopra era risultato vincente, ma il punto di vendita aveva rifiutato il pagamento per l'importo di euro 5.033,56;
- il suddetto gioco, era gestito dalla Sisal Match Point S.p.A., società del
Gruppo Sisal, diretto e coordinato dalla Parte_1
- con lettere raccomandate a.r. n. 145377190232/3 del 23/06/14 e
05237479838/7 del 24/07/2014, ricevute in data 27/06/2014 e 25/07/2014, aveva chiesto alla il pagamento della suddetta vincita;
Parte_1
- inoltre, con lettera raccomandata a.r. n. 05237479837/6 del 24/07/2014, aveva richiesto il pagamento della vincita anche alla Sisal Match Point
S.p.a., presso la cui sede, si era anche recato personalmente entro il termine di 90 giorni dal giorno della scommessa, in conformità al regolamento del gioco che, all'art. 16, fissa appunto il termine di 90 giorni decorrenti dal giorno della scommessa per il reclamo della vincita.
Tanto premesso, chiedeva all'adito giudice di: “A) condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., in solido o Parte_1
meno alla Sisal Match Point S.p.a., in persona del legale rappresentante
p.t., ovvero chi di ragione tra essi convenuti, all'esatto adempimento del contratto di scommessa indicato in premessa, mediante l'immediato pagamento della somma di euro 5.033,56, oltre il risarcimento dei danni, gli interessi legali e la svalutazione monetaria, in favore dell'istante
, il tutto, entro il limite della competenza per valore di euro Parte_2
5.200,00 del Tribunale adito”.
Si costituiva in giudizio chiedendo: “1) in via Parte_1
2 preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione di parte attrice per indeterminatezza assoluta della domanda, ai sensi dell'art. 164,
4° comma c.p.c., e per l'effetto, rigettare le richieste di parte attrici in quanto inammissibili;
2) in via preliminare, accertare e dichiarare
l'intervenuta decadenza di parte attrice dal diritto a reclamare la vincita asseritamente conseguita per il decorso del termine decadenziale di novanta giorni dall'effettuazione della giocata stabilito dall'art. 16, comma
1°, del decreto del Vicedirettore dell' Controparte_3
del 12.02.2013; 3) in via ulteriormente preliminare accertare e dichiarare
l'inammissibilità delle domande rivolte in danno della Parte_1 in conseguenza dell'illegittima estensione del contraddittorio nei
[...]
suoi confronti e della conseguente modifica della domanda originaria effettuata dalla parte attrice tardivamente e senza alcuna autorizzazione in tal senso da parte del giudicante;
4) in via principale e nel merito rigettare ogni avversa domanda in quanto generica, infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata”.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8569/2019, così provvedeva: “ A) condanna la al pagamento, in favore del della Parte_1 CP_2 somma di € 5.033, 56, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1°, c.c., decorrenti dal giorno 8/6/2014 sino al saldo;
B) dichiara la mancata attuazione del rapporto processuale della Sisal Match Point
S.p.A.; C) condanna la al pagamento, in favore Parte_1 del delle spese della lite, che liquida in complessivi € 4.646,87, di CP_2 cui € 46,87 per esborsi, € 4.000,00 per compensi professionali ed €
600,00, oltre iva, c.p.a. come per legge, con attribuzione all'avv. Paolo
Esposito; D) nulla per le spese nel rapporto tra attore e Sisal Match Point
S.p.A.”.
Il giudizio di appello
con atto di appello notificato in data Parte_1
28/05/2020 a ha impugnato la predetta sentenza, CP_2 chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in
3 riforma della sentenza n. 8569/2019 emessa dal Tribunale di Napoli, nell'ambito del giudizio N.R.G. 28910/2014, depositata in cancelleria in data 30/09/2019, non notificata, dichiarare nullo il contratto di scommessa
e non dovute le somme richieste dal Sig. con condanna dello CP_2
stesso alla restituzione di quanto versato da in Parte_1 ottemperanza alla sentenza appellata”.
Si è costituito in giudizio in giudizio chiedendo: “1) In via CP_2
preliminare, dichiarare inammissibile l'appello; 2) nel merito, rigettare
l'appello e confermare la sentenza di primo grado;
3) condannare
l'appellante al pagamento delle spese di lite, con attribuzione delle somme”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9 gennaio 2025, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
4 Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'eccezione di decadenza formulata in primo grado, in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c.
L'eccezione sarebbe inoltre fondata, atteso che le diffide stragiudiziali risulterebbero inviate soltanto a e Sisal Match Point S.p.A., Parte_1
soggetti estranei al contratto o non più esistenti, motivo per il quale era stato anche necessario, in primo grado, disporre la rinnovazione dell'atto di citazione nei confronti di essa appellante.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ritiene che il contratto di scommessa stipulato dalle parti debba ritenersi nullo perché privo dell'elemento costitutivo dell'alea, essendo stato il biglietto vincente acquistato dopo l'inizio della gara e dopo che l'esito dell'evento oggetto di scommessa era già noto.
L'appello è infondato.
Quanto al primo motivo di gravame, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto inammissibile la proposizione dell'eccezione di decadenza, non essendo questa rilevabile d'ufficio ed essendo stata proposta oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., dal momento che l'appellante si è costituito in giudizio soltanto all'udienza ex 281-sexies
c.p.c.
Ad ogni modo, tale eccezione è anche infondata anche nel merito, essendo presente in atti la lettera raccomandata a/r n. 052374798480 del
25/08/2014, ricevuta in data 28/06/2014, con la quale ha CP_2
richiesto il pagamento della vincita alla Parte_1
Infondato è anche il secondo motivo di appello relativo alla pretesa nullità del contratto di scommessa.
Sebbene, dalla dichiarazione del teste , il quale prestava la Testimone_1
propria attività lavorativa nel Centro Scommesse Sisal presso cui è stato
5 acquistato il biglietto, risulti che quest'ultimo sia stato venduto dopo l'inizio della gara - e non, come dedotto dall'appellante, quando si conosceva già
l'esito dell'evento oggetto di scommessa - è evidente che di tale circostanza non possa risponderne il CP_2
Va rilevato, infatti, che l'emissione del biglietto in un momento successivo all'inizio della gara è evento imputabile soltanto al gestore del gioco, non potendo certo gravare su colui che scommette l'eventuale disfunzione del sistema operativo di emissione dei biglietti stessi.
Correttamente il giudice di prime cure ha dunque ritenuto che“(..) pacifico essendo l'acquisto del biglietto, e con esso il perfezionamento, del contratto di scommessa, deve ritenersi che sia del tutto irrilevante la suindicata circostanza, nel senso che dall'eventuale erronea emissione del biglietto, in un momento successivo all'inizio della corsa concernente la scommessa, non può che rispondere il gestore del gioco, essendo lo scommettitore del tutto estraneo ad ogni problema di funzionalità del sistema operativo attraverso il quale vengono emessi i tagliandi concernenti le scommesse”.
L'appello non può, pertanto, trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori prossimi ai medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di appello notificato in data 28/05/2020, avverso la sentenza n.
8569/2019 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 30/09/2019, uditi i
6 procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e Parte_1
conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese del presente grado di giudizio, che CP_2 liquida in € 1.923,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 3 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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