Sentenza 6 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2001, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
E N O I Z A R I T L 01652/0 1 S I L G O E B R A A D NOI E D OPJ IT ANO D E E T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N E Oggetto S E Erogazione contributo ex SEZIONE TERZA CIVILE L. 219/81 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GIULIANO - Presidente R.G.N. 23455/99 Dott. Angelo PREDEN Consigliere Dott. Roberto Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere 3508 Cron. PURCARO Consigliere Rep. Dott. Italo Ud. 23/06/00 TALEVI Rel. Consigliere Dott. Alberto ha pronunciato la seguente 1500 CANCELLERIA 38317 SE N TENZA O sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di NAPOLI, con ordinanza emessa il olpn 28/10/99 e depositata il 02/11/99, nella causa ENO! iscritta al n°. 3948/99 vertente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE tra Richiesta copia studio COMUNE DI BENEVENTO, in persona del Sindaco pro dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 300 in ROMA PIAZZAtempore, elettivamente domiciliato 6 CANCE2004 NERAZZINI 5, presso lo studio legale PAZIENZA, difeso dagli avvocati LUIGI GIULIANO, MASSIMO PAGANO, giusta delega in atti%;B 2000 RUSSO NICOLA e MINISTERO PROTEZIONE CIVILE;
1261 1 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 23/06/00 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha chiesto si dichiari la competenza del Tribunale di Benevento a decidere della causa di opposizione а decreto ingiuntivo e la competenza del Tribunale di Napoli a decidere della domanda proposta contro il Ministero della Protezione Civile. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato in data 20.6.1996, il Comune di Benevento proponeva opposizione avanti al Tribunale di Benevento avverso il decreto con cui, ad istanza di SS OL, il Presidente di quel Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento della somma di £. 92.649.000, oltre alle spese del procedimento, in forza di un preteso obbligo di erogazione del contributo di cui alla L. 219/81 per la riparazione di un fabbricato sito in Benevento. L'ente attore chiedeva, tra l'altro, di dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva, per essere l'unico legittimo destinatario delle pretese del SS il Ministero Protezione Civile e/o in subordine chiedeva che fosse disposta la chiamata in causa di detto Ministero. Resisteva in giudizio il SS. Il Comune, autorizzato dal G.I., chiamava in causa il Ministero Protezione Civile. Il Presidente del Tribunale di Benevento, con provvedimento 6.10.97, dichiarava la propria incompetenza territoriale ravvisando la competenza territoriale del Tribunale di Napoli. Riassunto il giudizio innanzi a quest'ultimo Tribunale (peraltro, con la richiesta da parte del Comune di Benevento, nell'atto di riassunzione, di “...dichiarare la incompetenza del foro erariale, attesa la competenza funzionale esclusiva ed inderogabile del Tribunale di Benevento, il cui Presidente ha emesso il decreto ingiuntivo opposto. ..") il G.I., con ordinanza 28.10 – 2.11.99, richiedeva d'ufficio regolamento di competenza esponendo tra l'altro le seguenti argomentazioni. In armonia col disposto dell'art.645 cpc la competenza a pronunciare sull'opposizione a decreto ingiuntivo è riservata in via esclusiva e funzionale all'ufficio giudiziario che ha emesso l'ingiunzione, nel caso specifico, Tribunale di Benevento. Di conseguenza non può condividersi il provvedimento del Presidente di quel Tribunale, emesso il 6.10.97,con il quale si 3 dichiarava l'incompetenza del giudice adito. Ed infatti il Giudice dell'opposizione, (e non il Presidente), riscontrata la sopravvenuta incompetenza per territorio ex art. 25 cpc, cd. regola del "foro erariale", più correttamente avrebbe dovuto dichiarare la nullità del decreto, esaurendo la propria competenza funzionale in ordine al giudizio di opposizione. Il Comune ha depositato una scrittura difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Come questa Corte Suprema ha già rilevato in passato (v. Cass. n 09263 del 4/8/1992; v anche Cass. n. 9582/87) “L'art. 645 cod. proc. civ., disponendo che l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha stabilito riguardo all'opposizione una competenza funzionale e non derogabile, neanche per ragioni di continenza o di connessione. Ne consegue che, qualora nel corso del giudizio di opposizione sia stata formulata una domanda nei confronti di un' amministrazione dello Stato, domanda appartenente, ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ., alla competenza territoriale inderogabile di altro giudice, quello dell'opposizione deve disporre la separazione delle cause, trattenendo il procedimento di opposizione e rimettendo quella domanda al giudice territorialmente competente, salva la successiva applicazione, da parte di quest'ultimo, dei principi in materia di sospensione dei processi". Ritiene il collegio che tale principio di diritto sia pienamente applicabile nella specie, dato che (ai fini in questione) deve considerarsi sussistente una domanda del Comune nei confronti della P.A. chiamata in giudizio;
soggetto che il Comune stesso considera “...reale legittimato a [rectius: “e”] contraddittore…..” (v. tra l'altro nella terza e quarta riga della seconda facciata della memoria difensiva ex art. 47 c.p.c. di detto Comune;
v. anche alla fine della terza facciata di tale memoria ove detta parte parla di "chiamata in garanzia"). Pertanto, accogliendo le conclusioni del P.M., va dichiarata la competenza del Tribunale di Benevento a decidere della causa di opposizione a decreto ingiuntivo;
e la competenza del Tribunale di Napoli a decidere della causa tra il Comune di Benevento ed il Ministero della Protezione Civile (ora tra il Comune e la Presidenza del Consiglio dei Ministri). Quanto alle spese, come questa Corte ha già rilevato più volte (v. tra le altre Cass. n. 01625 del 14/02/2000), “La richiesta di regolamento di competenza d'ufficio promovibile a mente dell'art. 45 cod. proc. civ. esclusivamente dal giudice per l'immediato rilievo della propria incompetenza, non puo' essere riferita alla volonta' delle parti, le quali nella procedura speciale a carattere incidentale che ne consegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatti, sicche' non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo alla fase processuale considerata, con la conseguenza che anche la liquidazione delle spese sostenute nella stessa va riservata alla sentenza che definisce l'intero giudizio”. Questa Corte pertanto non provvede sulle spese del giudizio di regolamento di competenza e riserva la promuncia sul punto alla sentenza che definirà l'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Benevento in ordine alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo e la competenza del Tribunale di Napoli in ordine alla E N O causa tra il comune di Benevento e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nulla per le I Z A R T spese. S I I L G L E Così deciso a Roma il 23.6.2000. O R B A A IL PRESIDENTE D IL CONSIGLIERE ESTENSORE D A bout. The Anque i E E T N E S E IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Concetta Kmmendola Oggi, -6 FEB. 2001 IL GARELLIERE C1 Concerta Ammendola 5