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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/07/2025, n. 2358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2358 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5224/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 26 giugno
2025 celebrata con modalità cartolare, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5224/2021 promossa da:
Parte_1 Parte_2 Parte_3 (C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv.
[...] Parte_4 IORI GABRIO RD elettivamente domiciliato in via Manzoni, 2 FIRENZE presso il difensore avv. IORI GABRIO RD
Parte attrice
contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 CARDINALE ANDREA e dell'avv. PARENTI ANNALISA ( ) elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZE presso il difensore avv. CARDINALE ANDREA
PARTE CONVENUTA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 QUALI EREDI (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2 Parte_4 IORI GABRIO RD elettivamente domiciliati in via Manzoni, 2 FIRENZE presso il difensore avv. IORI GABRIO RD
INTERVENUTI
pagina 1 di 8
OGGETTO: contratti e obbligazioni varie
CONCLUSIONI:
parte attrice ha così concluso: “Voglia il Giudice adito: dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo, annullabile e/o inefficace e di nessun effetto e comunque revocare il decreto ingiuntivo stesso, dichiarando che nulla è dovuto dall'opponente all'opposto, per i motivi di cui in narrativa;
in ogni caso, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposto, per i motivi di cui in narrativa;
rigettare le pretese contenute nel decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di cui in narrativa;
in via subordinata, accertare e dichiarare la minor somma dovuta di giustizia;
nel merito, accertare e dichiarare che nessun compenso è dovuto per la mediazione dell'immobile per cui è causa, per i motivi di cui in narrativa. Condannare l'agente immobiliare al risarcimento del danno, come in narrativa che si indica nella somma di euro 25.000,00, salvo diversa somma, anche maggiore, di giustizia;
rigettare la domanda ex art. 96 cpc formulata da parte opposta, in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, iva e cap come per legge, spese di CTU e CTP ove ammesse, e spese della consulenza preventiva se prodotta”.
parte convenuta ha così concluso: Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Firenze, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Nel merito, rigettare l'opposizione spiegata al Decreto
Ingiuntivo n. 1756/2021 (R.g. 4395/2021) emesso dal Tribunale di Firenze – dott. Carlo Carvisiglia – in data 26/4/2021, comunicato a mezzo PEC e pubblicato in data 27/4/2021, munito di Formula
Esecutiva telematica in pari data e notificato in data 29/4-5/5/2021, perché integralmente infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente l'opposto decreto;
Nel merito, in via di subordine, condannare comunque, per i motivi tutti di cui ai vari scritti difensivi e verbali di udienza,
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_3 quali eredi della Sig.ra al pagamento della complessiva somma di € 6.100,00# Parte_4 ovvero alla minore dovesse risultare in corso di giudizio, anche di Giustizia, in favore della
oltre interessi moratori dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, per i motivi tutti Controparte_2 indicati nel corpo del presente atto;
Sempre nel merito, rigettare le pretese risarcitorie attoree perché infondate in fatto ed in diritto, per tutto quanto dedotto ed argomentato nel corpo del presente atto;
Condannare, per i motivi tutti sopra indicati, Parte_1 Parte_2 [...]
e quali eredi della Sig.ra Parte_3 Parte_3 Pt_4
pagina 2 di 8 ex art. 96 c.p.c. per aver agito nel presente giudizio con malafede o colpa grave, al Parte_4 risarcimento in favore della di una somma Parte_5 equitativamente determinata. Con vittoria di compensi e spese di causa come da notula già versata in atti”
----------------------------------------
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c; pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte.
La depositava ricorso per decreto ingiuntivo volto ad Controparte_2 Parte_5 ottenere la condanna della sig.ra al pagamento della somma di Euro 6.100,00 a titolo di Parte_4 compenso per l'attività di mediazione svolta in relazione alla compravendita dell'immobile sito nel comune di Firenze, alla via Massa, 17, di proprietà dei sig.ri . Parte_6
In data 27 aprile 2021 veniva emesso il Decreto Ingiuntivo n. 1756/2021, munito di formula esecutiva, in pari data, e notificato alla unitamente al relativo atto di precetto. Parte_4
In pendenza del procedimento monitorio, la sig.ra notificava atto di citazione, seguito in data Parte_4
5 maggio 2021 dalla notifica di atto di citazione in opposizione al richiamato Decreto Ingiuntivo, con contestuale domanda riconvenzionale risarcitoria identica a quella già mossa nel presente giudizio. Il
Giudice, su istanza delle parti, disponeva la riunione dei procedimenti 5224/2021 e 5414/2021.
Al fine di pervenire ad una corretta decisione della fattispecie per cui è causa, occorre brevemente evidenziare le peculiarità dell'istituto della mediazione, disciplinato dagli artt. 1754 e ss. c.c. Trattasi di una fattispecie a formazione progressiva, nella quale alcuni effetti derivano dalla messa in relazione tra le parti, mentre altri, come il diritto alla provvigione, derivano dalla conclusione dell'affare. Ed, infatti, pagina 3 di 8 ai sensi dell'art. 1755, comma primo, c.c. , il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso “(…) per effetto del suo intervento (…)”.
Più precisamente, come chiarito in più occasioni dalla S.C., ai fini dell'insorgenza di un diritto del mediatore al compenso è sufficiente:
1) che tale intermediario si sia adoperato per porre in contatto i soggetti interessati;
2) che tale attività, nota alle parti, sia stata anche soltanto accettata dalle stesse, che se ne siano poi utilmente avvalse (non necessario essendo invece il previo espresso conferimento di un incarico all'uopo);
3) che, infine, per effetto dell'intervento del mediatore, l'affare promosso si sia concluso.
In particolare, il diritto del mediatore alla provvigione sorge dunque ogni qualvolta la conclusione dell'affare si ponga in rapporto causale con l'attività intermediatrice non occorrendo peraltro, un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare ed essendo sufficiente, invece, che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della c.d. “causalità adeguata” (Cass. n. 869/18).
Per “conclusione dell'affare” intendendosi la conseguita conoscenza, da parte del proponente, dell'accettazione della proposta da parte dell'oblato, secondo la nozione di cui all'art. 1326 c.c.
In effetti, secondo la Giurisprudenza della Corte di Cassazione: “la prestazione del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo
i principi della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso”. (Cass., sez. II Civ.,
Ordinanza n. 27185, 15.9.2022).
L'accertamento del nesso causale costituisce apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (cfr. Cass. Civ. 5762/03, 23842/08 e
12283/09).
Orbene, ciò posto in punto di diritto, va rilevato in fatto, che dalla espletata istruttoria risulta provata l'attività di intermediazione della in favore della parte attrice. Controparte_2
pagina 4 di 8 Nel caso de quo, è emerso dagli atti come parte attrice con l'intermediazione della parte opposta, proponeva ai sig.ri , l'acquisto dell'immobile per civile abitazione sito in Firenze, via Massa, Parte_6
17, mediante proposta di acquisto del 13/11/2020, sottoscritta dalla stessa e dai promissari venditori
(cfr. doc. 1 fascicolo monitorio). Ai sensi dell'art. 9 della richiamata proposta, il diritto dell'agenzia immobiliare a percepire il proprio compenso di mediazione sorgeva all'atto della “conoscenza da parte del proponente l'acquisto dell'accettazione scritta del venditore”. Detta circostanza si verificava (doc.
2 allegato al fascicolo del procedimento monitorio), in data 15/11/2020, allorquando l'opponente dichiarava di prendere “visione dell'avvenuta accettazione della (mia) proposta di acquisto del
13/11/2020 per l'immobile ubicato in Firenze via Massa, 17”.
Relativamente alla prelazione presente sull'immobile, secondo la parte attrice-opponente, taciuta dal mediatore, va detto che «il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico specifico, a svolgere, nell'adempimento della sua prestazione, particolari indagini di natura tecnico-giuridica
(come l'accertamento della libertà da pesi dell'immobile oggetto del trasferimento, mediante le cosiddette visure catastali ed ipotecarie), al fine di individuare fatti rilevanti ai fini della conclusione dell'affare, è pur tuttavia gravato, in positivo, dall'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che è richiesta in relazione al tipo di prestazione, nonché, in negativo, dal divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su fatti dei quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza
e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle. Ne consegue che, qualora il mediatore infranga tali regole di condotta, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l'effetto, dal cliente»(Cass. n. 16623/2010; Cass. n. 16009/2003).
È esatto, quindi, quanto affermato da parte in ordine all'obbligo per il mediatore di Parte_4 comunicare le circostanze a lui note, o comunque conoscibili con la diligenza ordinaria, in forza delle quali la parte possa determinarsi o meno ad una consapevole conclusione dell'affare, eventualmente a condizioni diverse da quelle originariamente pattuite tra le parti. Tuttavia, nel caso in questione non è emersa alcun elemento probatorio dal quale potersi inferire che la fosse a conoscenza Controparte_2 del diritto di prelazione gravante sull'immobile. Risulta piuttosto in atti che (doc. 1, parte opposta pag.
6/6) acquirente e venditore pattuivano espressamente di effettuare verifiche di conformità e commerciabilità del bene, stipulando, a tal fine, un contratto preliminare, con versamento di un acconto da parte del promissario acquirente, e prevedendo l'immissione anticipata nel possesso dell'immobile e la posticipazione del rogito a sei mesi dalla stipula del richiamato preliminare. Pertanto, nessuna pagina 5 di 8 responsabilità è ascrivibile al mediatore per aver omesso di riferire ciò di cui egli- almeno fino alla data dell'accettazione della proposta - era all'oscuro.
Ciò posto, l'incarico di mediazione risulta provato documentalmente. Non può esservi dubbio che l' abbia avuto un ruolo determinante nella conclusione dell'affare secondo quel Controparte_2 principio di causalità adeguata, per cui è sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti così da realizzare l'antecedente indispensabile alla conclusione dell'affare.
Nel caso di specie, in punto di onere probatorio, va osservato che la ha provato il Controparte_2 proprio diritto alla provvigione e la proposta conforme all'incarico. A conferma delle sue ragioni e in particolar modo dell'esistenza dell'attività di mediazione effettivamente svolta, risulta prodotto in atti un documento ( doc 8 di parte opposta) dal quale emerge che le parti del contratto di compravendita, nel momento di scioglimento del contratto di comune accordo, precisavano che tale accordo di scioglimento sarebbe stato valido solo se l'agenzia avesse accettato un compenso pari Controparte_2
a Euro 500 dalla Parte_4
Tale documento, recante tra l'altro la firma della non disconosciuto dalla stessa, dimostra in Parte_4 modo manifesto che quest'ultima riconosceva l'attività di mediazione svolta da parte opposta, tanto è vero che le riconosceva un compenso, seppur minimo.
La domanda attrice è dunque infondata e merita di essere rigettata ed infatti dall' istruttoria svolta è emerso che parte convenuta, ha concretamente messo in contatto le parti.
Quanto alla causa riunita di opposizione a decreto ingiuntivo, va rilevato in punto di diritto che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. pagina 6 di 8 “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n.
24815/05; n. 25857/11
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Tanto premesso, è altresì opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti. Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
pagina 7 di 8 Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria come sopra già analizzata, è emersa l'infondatezza dell'opposizione. Il decreto ingiuntivo va pertanto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria, questo Giudice ritiene che il comportamento di parte attrice-opponente non configuri una responsabilità aggravata da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. .
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in maniera complessiva, tenendo conto dell'effettivo valore della causa e dell'attività effettivamente espletata dal difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 1576/21emesso dal Tribunale di Firenze – dott. Carvisiglia;
- condanna E Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
QUALI EREDI DI in via solidale, al pagamento delle spese di Parte_3 Parte_4 lite in favore della che liquida in Euro 3.500,00 a Parte_5 titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, a seguito di udienza celebrata con modalità cartolare del 26 giugno 2025.
Firenze, 1 luglio 2025 Il Giudice
dott. ssa Vincenza Ruggiero
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 26 giugno
2025 celebrata con modalità cartolare, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5224/2021 promossa da:
Parte_1 Parte_2 Parte_3 (C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv.
[...] Parte_4 IORI GABRIO RD elettivamente domiciliato in via Manzoni, 2 FIRENZE presso il difensore avv. IORI GABRIO RD
Parte attrice
contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 CARDINALE ANDREA e dell'avv. PARENTI ANNALISA ( ) elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZE presso il difensore avv. CARDINALE ANDREA
PARTE CONVENUTA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 QUALI EREDI (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2 Parte_4 IORI GABRIO RD elettivamente domiciliati in via Manzoni, 2 FIRENZE presso il difensore avv. IORI GABRIO RD
INTERVENUTI
pagina 1 di 8
OGGETTO: contratti e obbligazioni varie
CONCLUSIONI:
parte attrice ha così concluso: “Voglia il Giudice adito: dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo, annullabile e/o inefficace e di nessun effetto e comunque revocare il decreto ingiuntivo stesso, dichiarando che nulla è dovuto dall'opponente all'opposto, per i motivi di cui in narrativa;
in ogni caso, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposto, per i motivi di cui in narrativa;
rigettare le pretese contenute nel decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di cui in narrativa;
in via subordinata, accertare e dichiarare la minor somma dovuta di giustizia;
nel merito, accertare e dichiarare che nessun compenso è dovuto per la mediazione dell'immobile per cui è causa, per i motivi di cui in narrativa. Condannare l'agente immobiliare al risarcimento del danno, come in narrativa che si indica nella somma di euro 25.000,00, salvo diversa somma, anche maggiore, di giustizia;
rigettare la domanda ex art. 96 cpc formulata da parte opposta, in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, iva e cap come per legge, spese di CTU e CTP ove ammesse, e spese della consulenza preventiva se prodotta”.
parte convenuta ha così concluso: Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Firenze, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Nel merito, rigettare l'opposizione spiegata al Decreto
Ingiuntivo n. 1756/2021 (R.g. 4395/2021) emesso dal Tribunale di Firenze – dott. Carlo Carvisiglia – in data 26/4/2021, comunicato a mezzo PEC e pubblicato in data 27/4/2021, munito di Formula
Esecutiva telematica in pari data e notificato in data 29/4-5/5/2021, perché integralmente infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente l'opposto decreto;
Nel merito, in via di subordine, condannare comunque, per i motivi tutti di cui ai vari scritti difensivi e verbali di udienza,
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_3 quali eredi della Sig.ra al pagamento della complessiva somma di € 6.100,00# Parte_4 ovvero alla minore dovesse risultare in corso di giudizio, anche di Giustizia, in favore della
oltre interessi moratori dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, per i motivi tutti Controparte_2 indicati nel corpo del presente atto;
Sempre nel merito, rigettare le pretese risarcitorie attoree perché infondate in fatto ed in diritto, per tutto quanto dedotto ed argomentato nel corpo del presente atto;
Condannare, per i motivi tutti sopra indicati, Parte_1 Parte_2 [...]
e quali eredi della Sig.ra Parte_3 Parte_3 Pt_4
pagina 2 di 8 ex art. 96 c.p.c. per aver agito nel presente giudizio con malafede o colpa grave, al Parte_4 risarcimento in favore della di una somma Parte_5 equitativamente determinata. Con vittoria di compensi e spese di causa come da notula già versata in atti”
----------------------------------------
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c; pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte.
La depositava ricorso per decreto ingiuntivo volto ad Controparte_2 Parte_5 ottenere la condanna della sig.ra al pagamento della somma di Euro 6.100,00 a titolo di Parte_4 compenso per l'attività di mediazione svolta in relazione alla compravendita dell'immobile sito nel comune di Firenze, alla via Massa, 17, di proprietà dei sig.ri . Parte_6
In data 27 aprile 2021 veniva emesso il Decreto Ingiuntivo n. 1756/2021, munito di formula esecutiva, in pari data, e notificato alla unitamente al relativo atto di precetto. Parte_4
In pendenza del procedimento monitorio, la sig.ra notificava atto di citazione, seguito in data Parte_4
5 maggio 2021 dalla notifica di atto di citazione in opposizione al richiamato Decreto Ingiuntivo, con contestuale domanda riconvenzionale risarcitoria identica a quella già mossa nel presente giudizio. Il
Giudice, su istanza delle parti, disponeva la riunione dei procedimenti 5224/2021 e 5414/2021.
Al fine di pervenire ad una corretta decisione della fattispecie per cui è causa, occorre brevemente evidenziare le peculiarità dell'istituto della mediazione, disciplinato dagli artt. 1754 e ss. c.c. Trattasi di una fattispecie a formazione progressiva, nella quale alcuni effetti derivano dalla messa in relazione tra le parti, mentre altri, come il diritto alla provvigione, derivano dalla conclusione dell'affare. Ed, infatti, pagina 3 di 8 ai sensi dell'art. 1755, comma primo, c.c. , il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso “(…) per effetto del suo intervento (…)”.
Più precisamente, come chiarito in più occasioni dalla S.C., ai fini dell'insorgenza di un diritto del mediatore al compenso è sufficiente:
1) che tale intermediario si sia adoperato per porre in contatto i soggetti interessati;
2) che tale attività, nota alle parti, sia stata anche soltanto accettata dalle stesse, che se ne siano poi utilmente avvalse (non necessario essendo invece il previo espresso conferimento di un incarico all'uopo);
3) che, infine, per effetto dell'intervento del mediatore, l'affare promosso si sia concluso.
In particolare, il diritto del mediatore alla provvigione sorge dunque ogni qualvolta la conclusione dell'affare si ponga in rapporto causale con l'attività intermediatrice non occorrendo peraltro, un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare ed essendo sufficiente, invece, che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della c.d. “causalità adeguata” (Cass. n. 869/18).
Per “conclusione dell'affare” intendendosi la conseguita conoscenza, da parte del proponente, dell'accettazione della proposta da parte dell'oblato, secondo la nozione di cui all'art. 1326 c.c.
In effetti, secondo la Giurisprudenza della Corte di Cassazione: “la prestazione del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo
i principi della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso”. (Cass., sez. II Civ.,
Ordinanza n. 27185, 15.9.2022).
L'accertamento del nesso causale costituisce apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (cfr. Cass. Civ. 5762/03, 23842/08 e
12283/09).
Orbene, ciò posto in punto di diritto, va rilevato in fatto, che dalla espletata istruttoria risulta provata l'attività di intermediazione della in favore della parte attrice. Controparte_2
pagina 4 di 8 Nel caso de quo, è emerso dagli atti come parte attrice con l'intermediazione della parte opposta, proponeva ai sig.ri , l'acquisto dell'immobile per civile abitazione sito in Firenze, via Massa, Parte_6
17, mediante proposta di acquisto del 13/11/2020, sottoscritta dalla stessa e dai promissari venditori
(cfr. doc. 1 fascicolo monitorio). Ai sensi dell'art. 9 della richiamata proposta, il diritto dell'agenzia immobiliare a percepire il proprio compenso di mediazione sorgeva all'atto della “conoscenza da parte del proponente l'acquisto dell'accettazione scritta del venditore”. Detta circostanza si verificava (doc.
2 allegato al fascicolo del procedimento monitorio), in data 15/11/2020, allorquando l'opponente dichiarava di prendere “visione dell'avvenuta accettazione della (mia) proposta di acquisto del
13/11/2020 per l'immobile ubicato in Firenze via Massa, 17”.
Relativamente alla prelazione presente sull'immobile, secondo la parte attrice-opponente, taciuta dal mediatore, va detto che «il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico specifico, a svolgere, nell'adempimento della sua prestazione, particolari indagini di natura tecnico-giuridica
(come l'accertamento della libertà da pesi dell'immobile oggetto del trasferimento, mediante le cosiddette visure catastali ed ipotecarie), al fine di individuare fatti rilevanti ai fini della conclusione dell'affare, è pur tuttavia gravato, in positivo, dall'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che è richiesta in relazione al tipo di prestazione, nonché, in negativo, dal divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su fatti dei quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza
e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle. Ne consegue che, qualora il mediatore infranga tali regole di condotta, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l'effetto, dal cliente»(Cass. n. 16623/2010; Cass. n. 16009/2003).
È esatto, quindi, quanto affermato da parte in ordine all'obbligo per il mediatore di Parte_4 comunicare le circostanze a lui note, o comunque conoscibili con la diligenza ordinaria, in forza delle quali la parte possa determinarsi o meno ad una consapevole conclusione dell'affare, eventualmente a condizioni diverse da quelle originariamente pattuite tra le parti. Tuttavia, nel caso in questione non è emersa alcun elemento probatorio dal quale potersi inferire che la fosse a conoscenza Controparte_2 del diritto di prelazione gravante sull'immobile. Risulta piuttosto in atti che (doc. 1, parte opposta pag.
6/6) acquirente e venditore pattuivano espressamente di effettuare verifiche di conformità e commerciabilità del bene, stipulando, a tal fine, un contratto preliminare, con versamento di un acconto da parte del promissario acquirente, e prevedendo l'immissione anticipata nel possesso dell'immobile e la posticipazione del rogito a sei mesi dalla stipula del richiamato preliminare. Pertanto, nessuna pagina 5 di 8 responsabilità è ascrivibile al mediatore per aver omesso di riferire ciò di cui egli- almeno fino alla data dell'accettazione della proposta - era all'oscuro.
Ciò posto, l'incarico di mediazione risulta provato documentalmente. Non può esservi dubbio che l' abbia avuto un ruolo determinante nella conclusione dell'affare secondo quel Controparte_2 principio di causalità adeguata, per cui è sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti così da realizzare l'antecedente indispensabile alla conclusione dell'affare.
Nel caso di specie, in punto di onere probatorio, va osservato che la ha provato il Controparte_2 proprio diritto alla provvigione e la proposta conforme all'incarico. A conferma delle sue ragioni e in particolar modo dell'esistenza dell'attività di mediazione effettivamente svolta, risulta prodotto in atti un documento ( doc 8 di parte opposta) dal quale emerge che le parti del contratto di compravendita, nel momento di scioglimento del contratto di comune accordo, precisavano che tale accordo di scioglimento sarebbe stato valido solo se l'agenzia avesse accettato un compenso pari Controparte_2
a Euro 500 dalla Parte_4
Tale documento, recante tra l'altro la firma della non disconosciuto dalla stessa, dimostra in Parte_4 modo manifesto che quest'ultima riconosceva l'attività di mediazione svolta da parte opposta, tanto è vero che le riconosceva un compenso, seppur minimo.
La domanda attrice è dunque infondata e merita di essere rigettata ed infatti dall' istruttoria svolta è emerso che parte convenuta, ha concretamente messo in contatto le parti.
Quanto alla causa riunita di opposizione a decreto ingiuntivo, va rilevato in punto di diritto che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. pagina 6 di 8 “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n.
24815/05; n. 25857/11
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Tanto premesso, è altresì opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti. Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
pagina 7 di 8 Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria come sopra già analizzata, è emersa l'infondatezza dell'opposizione. Il decreto ingiuntivo va pertanto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria, questo Giudice ritiene che il comportamento di parte attrice-opponente non configuri una responsabilità aggravata da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. .
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in maniera complessiva, tenendo conto dell'effettivo valore della causa e dell'attività effettivamente espletata dal difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 1576/21emesso dal Tribunale di Firenze – dott. Carvisiglia;
- condanna E Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
QUALI EREDI DI in via solidale, al pagamento delle spese di Parte_3 Parte_4 lite in favore della che liquida in Euro 3.500,00 a Parte_5 titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, a seguito di udienza celebrata con modalità cartolare del 26 giugno 2025.
Firenze, 1 luglio 2025 Il Giudice
dott. ssa Vincenza Ruggiero
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