Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/06/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 591/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 591/2025 R.G. promosso da
) (avv. RICHINI RAFFAELLA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. BENEDETTI FRANCESCA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“1) vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2) assegnazione della casa coniugale a , con l'uso di tutti i mobili ed arredi in essa contenuti, che Parte_1 Per_ Per_ continuerà a risiedervi con i figli ed;
Per_ Per_
3) affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli ed , con fissazione della residenza presso la madre, con l'obbligo per i genitori di collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei minori e con l'impegno a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse dei figli, al fine di garantire agli stessi un progetto educativo comune e di preservarne l'equilibrio psico-fisico. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente: le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore con cui i figli si troveranno al momento, mentre quelle di straordinaria amministrazione saranno di volta in volta oggetto di consultazione e accordo tra i genitori;
4) il padre potrà vedere i figli quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi e, comunque, li terrà con sé con le seguenti modalità:
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- II settimana: lunedì e mercoledì dalle ore 18:00 alle ore 20:30;
Inoltre, il padre potrà tenere con sé i figli 5 giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni durante quelle pasquali
(comprensivi delle festività) e due settimane (non consecutive) durante quelle estive;
ogni genitore comunicherà all'altro il periodo di ferie prescelto entro il 31 maggio di ogni anno;
5) le festività saranno trascorse dai minori con i genitori secondo il seguente schema:
ANNI PARI: con la madre: Pasqua;
25 aprile;
2 giugno;
Immacolata Concezione;
Santa Lucia;
vigilia di Natale e Natale;
con il padre: Befana;
Lunedì dell'Angelo; I maggio;
I novembre;
Santo Stefano;
Capodanno (dal pomeriggio del
31.12 alla sera del 01.01);
ANNI DISPARI: con la madre: Befana;
Lunedì dell'Angelo; I maggio;
I novembre;
Santo Stefano;
Capodanno (dal pomeriggio del
31.12 alla sera del 01.01); con il padre: Pasqua;
25 aprile;
2 giugno;
Santa Lucia;
vigilia di Natale e Natale. Controparte_1
I genitori concordano che il compleanno dei bambini sarà trascorso fino alle 18.30 con la madre e dalle 18.30 alle
20.30 con il padre;
inoltre, i bambini trascorreranno con i rispettivi genitori il giorno del compleanno degli stessi, della Festa della mamma e della Festa del papà.
Il calendario delle suddette festività prevarrà sul calendario della frequentazione ordinaria.
6) il padre contribuirà al mantenimento dei figli mediante versamento alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese, della somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, con decorrenza dalla sottoscrizione del ricorso, oltre al 50 % delle spese straordinarie che in futuro si renderanno necessarie per i figli, secondo il Protocollo del Tribunale di Brescia.
7) i genitori percepiranno ciascuno al 50% l'assegno unico per entrambi i figli.
8) le parti concedono sin d'ora il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o altro documento d'identità valido per l'espatrio dei figli minori.
9) spese legali compensate tra i coniugi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 02/07/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ARTOGNE (atto n. 6 parte II serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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