Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/02/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1738 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ivi residente in [...], n. 9, ed elettivamente C.F._1
domiciliata in Catania, via G. Borrello, n. 89, presso lo studio dell'avv.
GIUFFRIDA MARINA, (C.F.: ), pec: C.F._2
che la rappresenta e difende Email_1
per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. CP_1
residente a [...], Frazione Valle degli Angeli, C.F._3
Via S. Carlo 54; PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 24.04.2024, premesso che, in data Parte_1
15.11.2000, nel Comune di Messina, aveva contratto matrimonio con
1
Comune al n. 236 parte 1 anno 2000; che dall'unione erano nati i seguenti figli: nato a [...] il [...], Persona_1 Persona_2
nata a [...] il [...], nata a [...] il Persona_3
02.11.2004, già maggiorenni, e nata a [...] il Persona_4
21.01.2008, ancora minore, che era stata dichiarata adottabile dal Tribunale per i Minorenni di Messina e successivamente adottata, come anche i figli più grandi;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta ormai impossibile a causa dei comportamenti sconsiderati di del CP_1
quale ella era stata succube;
che ella non aveva più da tempo alcun contatto con il coniuge;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Messina che venisse pronunciata con sentenza non definitiva la separazione dei coniugi e che, decorso il termine previsto dalla legge per la procedibilità della domanda di divorzio, fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 14/17.05.2024.
All'udienza del 13.02.2205 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c.
e celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione, non essendosi il resistente costituito nonostante la ritualità della notifica del ricorso e, dichiarata la contumacia di CP_1
riservava di riferire al collegio sulla domanda di sentenza non definitiva di separazione.
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione meriti accoglimento.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
2 L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare più compiutamente tale circostanza. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che ormai vivono separati da tempo. Inoltre, è emerso che il è irreperibile e ciò rende evidente come il contenuto del CP_1
rapporto coniugale sia del tutto inidoneo a realizzare la personalità dei coniugi. Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta sia dalla ricorrente.
Questo Tribunale non può, viceversa, allo stato, pronunciarsi sulla domanda di divorzio, ai sensi dell'art. 473 bis .49 c.p.c., per il cui esame occorre che sia decorso il termine previsto dalla legge, ed in simili casi, sulla domanda di separazione giudiziale proposta congiuntamente alla
3 domanda di divorzio occorre pronunciare sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 473 bis .22 comma 4 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 24.04.2024, provvede come segue:
1) pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...], e nato a
[...] CP_1
Messina (ME) il 08.06.1982, uniti in matrimonio in data 15.11.2000, nel
Comune di Messina, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 236 parte 1 anno 2000;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
3) rimette la causa davanti al Giudice delegato, dott. Corrado
BONANZINGA per l'ulteriore corso all'udienza del 26.02.2026; visto l'art. 127 ter c.p.c. dispone che l'udienza del 26.02.2026 sia sostituita dal deposito di note scritte;
riserva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 21/02/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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