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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 31/10/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 564/2021
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 31/10/2025
È presente l'appellante personalmente con l'avv. DAMIANO CALABRETTA. È altresì presente, per l'appellato, l'avv. CE AR RI LA RU. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Calabretta si riporta alle conclusioni rassegnate nel proprio atto di appello e insiste per l'accoglimento. L'avv. La Carrubba si riporta alla propria comparsa di costituzione e insiste nelle conclusioni ivi rassegnate, con rigetto dell'appello e conferma della sentenza appellata. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
AT TO
pagina 1 di 7 R.G.N. 564/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. AT TO, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 564/2021 vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Damiano Parte_1 C.F._1
Calabretta;
Appellante
E
CE AR RI LA RU (C.F. ), rappresentata e difesa C.F._2 da sé medesima;
Appellata
Oggetto: Appello – Prestazione d'opera intellettuale Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1/2019, Parte_1 emesso dal Giudice di Pace di Paola il 18/12/2019, depositato il 03/01/2019 e notificatole il 21/01/2019, con cui le era stato ordinato il pagamento, in favore dell'avv. Francesca Maria Rita La Carrubba, della complessiva somma di € 1.845,00, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio liquidate in € 267,00, in ragione del mancato pagamento delle competenze professionali a lei dovute in favore per l'attività difensiva svolta nel giudizio di divisione ereditaria n. 1130/2014 RG, poi definitosi con sentenza n. 251/2018. L'opponente ha dedotto che dal tenore letterale della missiva inviata dall'opposta il 26/05/2014 si evince che il compenso professionale concordato tra le parti equivale a € 2.000,00, da intendersi riferito all'intera attività difensiva svolta dal procuratore legale nell'ambito del suindicato giudizio e non, dunque, alle sole fasi studio e introduttiva dello pagina 2 di 7 stesso, come invece prospettato dall'avv. La Carrubba con la fattura n. 28 del 10/10/2018. Ha dedotto poi di aver corrisposto tale somma in tre soluzioni, giuste fatture n. 22 del 29/07/2014 (€ 800,00), n. 15 del 20/05/2014 (€ 700,00) e n. 16 del 05/06/2016 (€ 500,00), e di aver pagato l'ulteriore importo di € 600,00, giusta fattura n. 13 del 30/03/2014, a titolo di spese relative al procedimento di mediazione obbligatoria. Ha concluso, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. L'avv. Francesca Maria Rita La Carrubba ha chiesto il rigetto dell'opposizione per infondatezza in fatto e in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, deducendo di aver svolto interamente l'attività difensiva di nell'ambito Parte_1 del predetto giudizio di divisione ereditaria e di aver determinato il compenso dovuto dalla propria assistita in una somma addirittura inferiore al quantum liquidato dal Tribunale di Paola a titolo di spese di lite in favore dell'avv. Patrizia Palummo - difensore dell'altra parte in causa -, compenso che ammonta a complessivi € 3.897,00, oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 D.M. 55/2014, corrispondente alla metà dell'importo di € 7.795,00, secondo quanto previsto dall'art. 130 D.P.R. 115/2002. Ha, dunque, dedotto che la missiva prodotta dall'opponente non ha valore ricognitivo di un accordo tra le parti in merito all'importo dovuto a titolo di competenze professionali, perché carente della sottoscrizione di entrambe le parti;
che la somma di € 2.000,00 è stata corrisposta dall'opponente a titolo di acconto e che le parcelle prodotte da quest'ultima recano esclusivamente gli importi dovuti per le fasi studio e introduttiva del predetto giudizio. Ha, poi, dedotto che nonostante l'opponente non avesse mai contestato il quantum residuo di € 1.845,00 da corrispondere, la stessa si era comunque resa inadempiente al proprio obbligo di pagamento e l'opposta aveva, pertanto, ottenuto un parere di congruità della fattura n. 28 del 10/10/2018 da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola. Ha eccepito, infine, la superfluità della produzione della parcella n. 13 del 30/03/2014, recante l'importo di € 600,00 dovuto dall'opponente per l'attività connessa alla mediazione obbligatoria, nonché l'errata indicazione della parcella n. 16, recante l'importo di € 500,00, che è stata emessa il 05/06/2014 e non il 05/06/2016. Il Giudice di Pace di Paola, con sentenza n. 41/2021 emessa l'08/01/2021 e depositata il 30/01/2021, ha rigettato l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo n. 1/2019. 1.1. propone appello avverso la suindicata sentenza, reiterando gli stessi Parte_1 motivi addotti a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, chiedendo la declaratoria di non debenza di ulteriori somme in favore dell'appellata e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo n. 1/2019. 1.2. L'avv. Francesca Maria Rita La Carrubba, nel contestare le avverse doglianze, eccepisce l'inammissibilità dell'appello per i seguenti motivi: i. la pendenza, alla data di proposizione dell'appello, di un'istanza di correzione errore materiale avanzata dall'odierna appellata nei confronti della sentenza impugnata;
ii. la carenza dei requisiti di specificità dei motivi di cui all'art. 342, comma 1, c.p.c., avendo l'appellante richiesto genericamente la riforma dell'intera sentenza;
iii. la violazione del bis in idem, avendo l'appellante sostanzialmente riproposto le stesse deduzioni prospettate in primo grado. Nel merito, deduce pagina 3 di 7 l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello, riportandosi alle eccezioni formulate nel corso del giudizio di prime cure e assume la responsabilità aggravata dell'appellante per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c.. Deduce, infine, che: i. il decreto ingiuntivo n. 1/2019 è stato dichiarato esecutivo con formula apposta il 01/02/2021, la cui notifica presso la casa comunale di Paola si è perfezionata il successivo 22/02/2021; ii. con atto di precetto notificato all'odierna appellante è stato ordinato a quest'ultima di pagare l'importo di € 2.679,02 in favore dell'appellata; iii. in ragione del mancato pagamento di tale somma da parte della prima, la seconda ha pignorato presso i terzi Banca Credit Agricole Italia S.p.A. e le somme oggetto del precetto, sostenendo di averne ottenuto il Controparte_1 pagamento prima dell'iscrizione a ruolo dell'odierno giudizio, come da fattura. 24 del 07/07/2021. Conclude, pertanto, chiedendo: in via preliminare, la declaratoria dell'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c.; nel merito, il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
1.3. Il procedimento è stato deciso con sentenza contestuale sulla precisazione delle conclusioni delle parti, previa discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. L'appello è proponibile, non sussistendo alcuno dei profili di inammissibilità dedotti dall'appellato. Invero, la contestuale pendenza del procedimento di correzione di errore materiale della sentenza resa dal primo Giudice non preclude alla parte interessata dal potere di proporre appello, atteso che il procedimento di correzione è insensibile rispetto alla introduzione del giudizio di appello (Corte Cost. 335/2004). Inoltre, non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 342 c.p.c. Tale diposizione sancisce un principio di necessaria chiarezza, sinteticità e specificità dei motivi posti a fondamento di un rimedio, qual è quello dell'appello, volto a rimettere in discussione l'esito di un giudizio ed eventualmente ad ottenere una riforma del giudicato di primo grado: il motivo d'impugnazione è, pertanto, costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo [cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9059 del 06/04/2025 (Rv. 674606 - 01)]. L'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi di appello determina, dunque, l'inammissibilità dell'impugnazione e costituisce un limite alla possibilità stessa per il Giudice di appello di rilevare d'ufficio questioni attinenti al merito della regiudicanda [Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 10930 del 05/04/2022 (Rv. 664374 - 02)]. Peraltro, il principio della necessaria specificità dei motivi prescinde da qualsiasi particolare rigore formale: essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, e tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, l'art. 342, comma 1, c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che pagina 4 di 7 confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, essendo invece sufficiente che al Giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche - seppure in forma succinta - le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure;
ne consegue che l'appellante, il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del Giudice di primo grado, può limitarsi a chiedere al Giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado, per cui l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al Giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo Giudice [cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023 (Rv. 666797 - 01); Sez. U, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022 (Rv. 666375 - 01); Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40560 del 17/12/2021 (Rv. 663516 -
01); Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 23781 del 28/10/2020 (Rv. 659392 - 01); Sez. 1, Sentenza n. 18932 del 27/09/2016 (Rv. 641832 - 01)].
2.1. Nella specie, ritiene questo Giudice che l'atto introduttivo del giudizio di secondo grado è rispettoso, nel suo complesso, delle condizioni imposte dall'art. 342, comma 1, c.p.c., evincendosi chiaramente dallo stesso tanto una parte volitiva, quanto una parte argomentativa. Infine, non sussiste nemmeno la violazione del bis in idem, che attiene al giudicato, che non può dirsi intervenuto tra le parti, sicché l'appellante può (e anzi deve, in considerazione del divieto di introdurre nuovi motivi in appello) riproporre in sede di gravame le argomentazioni e le motivazioni disattese dal primo Giudice.
3. Nel merito, l'appello è infondato.
3.1. A norma dell'art. 2233, ult. comma, cod. civ., nel testo introdotto dall'art. 2 del D.L. 223/2006, convertito con modif. dalla L. 248/2006, l'accordo di determinazione del compenso professionale tra l'avvocato e il suo cliente deve rivestire la forma scritta, a pena di nullità dello stesso. La norma indicata [che non può ritenersi abrogata con l'entrata in vigore dell'art. 13, comma 2, della L. 247/2012, lì dove ha stabilito che “il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale”, poiché la novità legislativa, lasciando impregiudicata la prescrizione contenuta nell'art. 2233, ult. comma, cod. civ., ha inteso disciplinare non la forma del patto, che resta quella scritta a pena di nullità, ma solo il momento in cui stipularlo, che di regola è quello del conferimento dell'incarico professionale: cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 11597 del 04/06/2015 (Rv. 635593 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24213 del 08/09/2021; Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 15563 del 15/05/2022], in effetti, pagina 5 di 7 ha espressamente disposto che il contratto con il quale l'avvocato e il cliente stabiliscono il compenso professionale spettante al primo, dev'essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta. Ciò comporta, in primo luogo, che la formazione di tale accordo, se non postula che la volontà negoziale sia indefettibilmente espressa, in un unico documento, recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, potendosi per contro realizzarsi quando la seconda sottoscrizione sia contenuta in un documento separato, richiede, tuttavia, che la proposta di una delle parti, redatta in forma solenne, sia necessariamente seguita da un'accettazione conforme che sia rivestita della medesima forma richiesta dalla legge (Cass. n. 15563/2022, in motiv., la quale, con riguardo al contratto di prestazione professionale tra cliente e avvocato, ha ritenuto che, a fronte di una proposta dotata della forma scritta, la stipulazione dell'accordo richiedeva un'“accettazione nella medesima forma”). L'accettazione della proposta, in effetti, non può discendere dal mero comportamento, precedente o successivo alla presunta conclusione del contratto (anche se adesivo o attuativo o preparatorio dell'accordo, come la predisposizione della relativa bozza), assunto dalle parti, utilizzabile non per attestare la formazione di un consenso contrattuale che non sia stato incorporato in un documento scritto, ma solo per interpretare la volontà dei contraenti per come espressa nel relativo testo [cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 12297 del 07/06/2011 (Rv. 617826 - 01); Sez. 2, Ordinanza n. 11828 del 15/05/2018 (Rv. 648440 - 01)]. In secondo luogo, dalla necessaria pattuizione per iscritto del contratto di prestazione d'opera deriva l'applicazione delle norme che in generale disciplinano la prova dei contratti per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam (Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24213 del 08/09/2021, in motiv.), e cioè, tra l'altro, che: a) la scrittura non può essere sostituita da mezzi probatori diversi [Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 1452 del 18/01/2019 (Rv. 652804 - 01)], come una dichiarazione di quietanza [Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 12673 del 15/12/1997 (Rv. 510927 - 01); Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 5158 del 30/03/2012 (Rv. 621759 - 01); Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 10846 del 18/04/2019 (Rv. 653567 - 01)] ovvero una fattura [Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 1614 del 22/01/2009 (Rv. 606443 - 01); Sez. 1, Sentenza n. 5263 del 17/03/2015 (Rv. 634726 - 01)]; b) la prova per presunzioni semplici (art. 2729 cod. civ.) è ammissibile, al pari della testimonianza [Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 13459 del 09/06/2006 (Rv. 589833 - 01); Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13857 del 07/07/2016 (Rv. 640448 - 01)], soltanto nell'ipotesi, prevista dagli artt. 2725 e 2724 n. 3 cod. civ., di perdita incolpevole del documento (Cass. n. 24213 del 2021 cit., in motiv., che ha cassato la pronuncia con la quale il Giudice di merito aveva ritenuto “raggiunta la prova dell'accordo per la determinazione del compenso sulla base di una presunzione, non tenendo conto che l'esistenza del requisito di forma non può essere sostituito da mezzi probatori diversi”).
3.2. Nel caso che ci occupa, la decisione del primo Giudice deve ritenersi fondamentalmente corretta, anche se si impone una correzione della relativa motivazione. Va in primo luogo dato atto che non è in contestazione l'esecuzione del mandato professionale e dunque non sussiste contestazione sull'an della pretesa di credito, ma solo sulla quantificazione operata dal difensore. pagina 6 di 7 Ciò posto, deve rilevarsi che tra le parti, per come si desume dalle allegazioni difensive della parte appellata a pag. 9 della comparsa di costituzione in appello e alla pagina 6 della comparsa in primo grado, non è intervenuta la stipula del contratto di opera professionale, richiesta dall'art. 2233, ultimo comma, a forma scritta ad substantiam. Pertanto, la pattuizione orale del compenso – di cui darebbe conto, secondo l'assunto difensivo dell'appellante, la missiva a firma dell'avv. La Carrubba del 26/05/2014 – non è opponibile al difensore e non è, comunque sia, per lui vincolante. Alla mancanza di un contratto scritto che involga anche alla pattuizione del compenso professionale segue la determinazione di questo sulla base dei parametri tabellari di cui al DM 55/2014, che, in ogni caso, il creditore ha ritenuto di dover contenere nei limiti della domanda monitoria. Pertanto, l'appello va respinto.
4. In punto di spese per il giudizio di appello, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione integrale tra le parti. L'avvocato La Carrubba, con la missiva del 26/05/2014 (la cui copia dinnanzi al primo Giudice è stata addirittura da lei impugnata e contestata – cfr. pag. 5 della comparsa, in calce) e il suo contenuto equivoco ha indubbiamente generato l'incolpevole affidamento della cliente sulla omnicomprensività del compenso ivi indicato, siccome riferito “alla causa”, sicché l'introduzione dell'odierno giudizio – complice anche una non perspicua motivazione del primo Giudice, che ha fatto riferimento ad argomentazioni deboli, quali la non contestazione delle fatture – è attribuibile anche, se non principalmente, alla sua condotta.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, quale Giudice di appello, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: Rigetta l'appello. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, si dà atto che sussistono le condizioni per il pagamento del contributo unificato in misura doppia. Paola, 31/10/2025.
Il Giudice AT TO
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Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 31/10/2025
È presente l'appellante personalmente con l'avv. DAMIANO CALABRETTA. È altresì presente, per l'appellato, l'avv. CE AR RI LA RU. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Calabretta si riporta alle conclusioni rassegnate nel proprio atto di appello e insiste per l'accoglimento. L'avv. La Carrubba si riporta alla propria comparsa di costituzione e insiste nelle conclusioni ivi rassegnate, con rigetto dell'appello e conferma della sentenza appellata. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
AT TO
pagina 1 di 7 R.G.N. 564/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. AT TO, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 564/2021 vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Damiano Parte_1 C.F._1
Calabretta;
Appellante
E
CE AR RI LA RU (C.F. ), rappresentata e difesa C.F._2 da sé medesima;
Appellata
Oggetto: Appello – Prestazione d'opera intellettuale Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1/2019, Parte_1 emesso dal Giudice di Pace di Paola il 18/12/2019, depositato il 03/01/2019 e notificatole il 21/01/2019, con cui le era stato ordinato il pagamento, in favore dell'avv. Francesca Maria Rita La Carrubba, della complessiva somma di € 1.845,00, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio liquidate in € 267,00, in ragione del mancato pagamento delle competenze professionali a lei dovute in favore per l'attività difensiva svolta nel giudizio di divisione ereditaria n. 1130/2014 RG, poi definitosi con sentenza n. 251/2018. L'opponente ha dedotto che dal tenore letterale della missiva inviata dall'opposta il 26/05/2014 si evince che il compenso professionale concordato tra le parti equivale a € 2.000,00, da intendersi riferito all'intera attività difensiva svolta dal procuratore legale nell'ambito del suindicato giudizio e non, dunque, alle sole fasi studio e introduttiva dello pagina 2 di 7 stesso, come invece prospettato dall'avv. La Carrubba con la fattura n. 28 del 10/10/2018. Ha dedotto poi di aver corrisposto tale somma in tre soluzioni, giuste fatture n. 22 del 29/07/2014 (€ 800,00), n. 15 del 20/05/2014 (€ 700,00) e n. 16 del 05/06/2016 (€ 500,00), e di aver pagato l'ulteriore importo di € 600,00, giusta fattura n. 13 del 30/03/2014, a titolo di spese relative al procedimento di mediazione obbligatoria. Ha concluso, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. L'avv. Francesca Maria Rita La Carrubba ha chiesto il rigetto dell'opposizione per infondatezza in fatto e in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, deducendo di aver svolto interamente l'attività difensiva di nell'ambito Parte_1 del predetto giudizio di divisione ereditaria e di aver determinato il compenso dovuto dalla propria assistita in una somma addirittura inferiore al quantum liquidato dal Tribunale di Paola a titolo di spese di lite in favore dell'avv. Patrizia Palummo - difensore dell'altra parte in causa -, compenso che ammonta a complessivi € 3.897,00, oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 D.M. 55/2014, corrispondente alla metà dell'importo di € 7.795,00, secondo quanto previsto dall'art. 130 D.P.R. 115/2002. Ha, dunque, dedotto che la missiva prodotta dall'opponente non ha valore ricognitivo di un accordo tra le parti in merito all'importo dovuto a titolo di competenze professionali, perché carente della sottoscrizione di entrambe le parti;
che la somma di € 2.000,00 è stata corrisposta dall'opponente a titolo di acconto e che le parcelle prodotte da quest'ultima recano esclusivamente gli importi dovuti per le fasi studio e introduttiva del predetto giudizio. Ha, poi, dedotto che nonostante l'opponente non avesse mai contestato il quantum residuo di € 1.845,00 da corrispondere, la stessa si era comunque resa inadempiente al proprio obbligo di pagamento e l'opposta aveva, pertanto, ottenuto un parere di congruità della fattura n. 28 del 10/10/2018 da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola. Ha eccepito, infine, la superfluità della produzione della parcella n. 13 del 30/03/2014, recante l'importo di € 600,00 dovuto dall'opponente per l'attività connessa alla mediazione obbligatoria, nonché l'errata indicazione della parcella n. 16, recante l'importo di € 500,00, che è stata emessa il 05/06/2014 e non il 05/06/2016. Il Giudice di Pace di Paola, con sentenza n. 41/2021 emessa l'08/01/2021 e depositata il 30/01/2021, ha rigettato l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo n. 1/2019. 1.1. propone appello avverso la suindicata sentenza, reiterando gli stessi Parte_1 motivi addotti a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, chiedendo la declaratoria di non debenza di ulteriori somme in favore dell'appellata e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo n. 1/2019. 1.2. L'avv. Francesca Maria Rita La Carrubba, nel contestare le avverse doglianze, eccepisce l'inammissibilità dell'appello per i seguenti motivi: i. la pendenza, alla data di proposizione dell'appello, di un'istanza di correzione errore materiale avanzata dall'odierna appellata nei confronti della sentenza impugnata;
ii. la carenza dei requisiti di specificità dei motivi di cui all'art. 342, comma 1, c.p.c., avendo l'appellante richiesto genericamente la riforma dell'intera sentenza;
iii. la violazione del bis in idem, avendo l'appellante sostanzialmente riproposto le stesse deduzioni prospettate in primo grado. Nel merito, deduce pagina 3 di 7 l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello, riportandosi alle eccezioni formulate nel corso del giudizio di prime cure e assume la responsabilità aggravata dell'appellante per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c.. Deduce, infine, che: i. il decreto ingiuntivo n. 1/2019 è stato dichiarato esecutivo con formula apposta il 01/02/2021, la cui notifica presso la casa comunale di Paola si è perfezionata il successivo 22/02/2021; ii. con atto di precetto notificato all'odierna appellante è stato ordinato a quest'ultima di pagare l'importo di € 2.679,02 in favore dell'appellata; iii. in ragione del mancato pagamento di tale somma da parte della prima, la seconda ha pignorato presso i terzi Banca Credit Agricole Italia S.p.A. e le somme oggetto del precetto, sostenendo di averne ottenuto il Controparte_1 pagamento prima dell'iscrizione a ruolo dell'odierno giudizio, come da fattura. 24 del 07/07/2021. Conclude, pertanto, chiedendo: in via preliminare, la declaratoria dell'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c.; nel merito, il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
1.3. Il procedimento è stato deciso con sentenza contestuale sulla precisazione delle conclusioni delle parti, previa discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. L'appello è proponibile, non sussistendo alcuno dei profili di inammissibilità dedotti dall'appellato. Invero, la contestuale pendenza del procedimento di correzione di errore materiale della sentenza resa dal primo Giudice non preclude alla parte interessata dal potere di proporre appello, atteso che il procedimento di correzione è insensibile rispetto alla introduzione del giudizio di appello (Corte Cost. 335/2004). Inoltre, non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 342 c.p.c. Tale diposizione sancisce un principio di necessaria chiarezza, sinteticità e specificità dei motivi posti a fondamento di un rimedio, qual è quello dell'appello, volto a rimettere in discussione l'esito di un giudizio ed eventualmente ad ottenere una riforma del giudicato di primo grado: il motivo d'impugnazione è, pertanto, costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo [cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9059 del 06/04/2025 (Rv. 674606 - 01)]. L'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi di appello determina, dunque, l'inammissibilità dell'impugnazione e costituisce un limite alla possibilità stessa per il Giudice di appello di rilevare d'ufficio questioni attinenti al merito della regiudicanda [Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 10930 del 05/04/2022 (Rv. 664374 - 02)]. Peraltro, il principio della necessaria specificità dei motivi prescinde da qualsiasi particolare rigore formale: essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, e tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, l'art. 342, comma 1, c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che pagina 4 di 7 confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, essendo invece sufficiente che al Giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche - seppure in forma succinta - le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure;
ne consegue che l'appellante, il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del Giudice di primo grado, può limitarsi a chiedere al Giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado, per cui l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al Giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo Giudice [cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023 (Rv. 666797 - 01); Sez. U, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022 (Rv. 666375 - 01); Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40560 del 17/12/2021 (Rv. 663516 -
01); Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 23781 del 28/10/2020 (Rv. 659392 - 01); Sez. 1, Sentenza n. 18932 del 27/09/2016 (Rv. 641832 - 01)].
2.1. Nella specie, ritiene questo Giudice che l'atto introduttivo del giudizio di secondo grado è rispettoso, nel suo complesso, delle condizioni imposte dall'art. 342, comma 1, c.p.c., evincendosi chiaramente dallo stesso tanto una parte volitiva, quanto una parte argomentativa. Infine, non sussiste nemmeno la violazione del bis in idem, che attiene al giudicato, che non può dirsi intervenuto tra le parti, sicché l'appellante può (e anzi deve, in considerazione del divieto di introdurre nuovi motivi in appello) riproporre in sede di gravame le argomentazioni e le motivazioni disattese dal primo Giudice.
3. Nel merito, l'appello è infondato.
3.1. A norma dell'art. 2233, ult. comma, cod. civ., nel testo introdotto dall'art. 2 del D.L. 223/2006, convertito con modif. dalla L. 248/2006, l'accordo di determinazione del compenso professionale tra l'avvocato e il suo cliente deve rivestire la forma scritta, a pena di nullità dello stesso. La norma indicata [che non può ritenersi abrogata con l'entrata in vigore dell'art. 13, comma 2, della L. 247/2012, lì dove ha stabilito che “il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale”, poiché la novità legislativa, lasciando impregiudicata la prescrizione contenuta nell'art. 2233, ult. comma, cod. civ., ha inteso disciplinare non la forma del patto, che resta quella scritta a pena di nullità, ma solo il momento in cui stipularlo, che di regola è quello del conferimento dell'incarico professionale: cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 11597 del 04/06/2015 (Rv. 635593 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24213 del 08/09/2021; Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 15563 del 15/05/2022], in effetti, pagina 5 di 7 ha espressamente disposto che il contratto con il quale l'avvocato e il cliente stabiliscono il compenso professionale spettante al primo, dev'essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta. Ciò comporta, in primo luogo, che la formazione di tale accordo, se non postula che la volontà negoziale sia indefettibilmente espressa, in un unico documento, recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, potendosi per contro realizzarsi quando la seconda sottoscrizione sia contenuta in un documento separato, richiede, tuttavia, che la proposta di una delle parti, redatta in forma solenne, sia necessariamente seguita da un'accettazione conforme che sia rivestita della medesima forma richiesta dalla legge (Cass. n. 15563/2022, in motiv., la quale, con riguardo al contratto di prestazione professionale tra cliente e avvocato, ha ritenuto che, a fronte di una proposta dotata della forma scritta, la stipulazione dell'accordo richiedeva un'“accettazione nella medesima forma”). L'accettazione della proposta, in effetti, non può discendere dal mero comportamento, precedente o successivo alla presunta conclusione del contratto (anche se adesivo o attuativo o preparatorio dell'accordo, come la predisposizione della relativa bozza), assunto dalle parti, utilizzabile non per attestare la formazione di un consenso contrattuale che non sia stato incorporato in un documento scritto, ma solo per interpretare la volontà dei contraenti per come espressa nel relativo testo [cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 12297 del 07/06/2011 (Rv. 617826 - 01); Sez. 2, Ordinanza n. 11828 del 15/05/2018 (Rv. 648440 - 01)]. In secondo luogo, dalla necessaria pattuizione per iscritto del contratto di prestazione d'opera deriva l'applicazione delle norme che in generale disciplinano la prova dei contratti per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam (Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24213 del 08/09/2021, in motiv.), e cioè, tra l'altro, che: a) la scrittura non può essere sostituita da mezzi probatori diversi [Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 1452 del 18/01/2019 (Rv. 652804 - 01)], come una dichiarazione di quietanza [Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 12673 del 15/12/1997 (Rv. 510927 - 01); Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 5158 del 30/03/2012 (Rv. 621759 - 01); Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 10846 del 18/04/2019 (Rv. 653567 - 01)] ovvero una fattura [Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 1614 del 22/01/2009 (Rv. 606443 - 01); Sez. 1, Sentenza n. 5263 del 17/03/2015 (Rv. 634726 - 01)]; b) la prova per presunzioni semplici (art. 2729 cod. civ.) è ammissibile, al pari della testimonianza [Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 13459 del 09/06/2006 (Rv. 589833 - 01); Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13857 del 07/07/2016 (Rv. 640448 - 01)], soltanto nell'ipotesi, prevista dagli artt. 2725 e 2724 n. 3 cod. civ., di perdita incolpevole del documento (Cass. n. 24213 del 2021 cit., in motiv., che ha cassato la pronuncia con la quale il Giudice di merito aveva ritenuto “raggiunta la prova dell'accordo per la determinazione del compenso sulla base di una presunzione, non tenendo conto che l'esistenza del requisito di forma non può essere sostituito da mezzi probatori diversi”).
3.2. Nel caso che ci occupa, la decisione del primo Giudice deve ritenersi fondamentalmente corretta, anche se si impone una correzione della relativa motivazione. Va in primo luogo dato atto che non è in contestazione l'esecuzione del mandato professionale e dunque non sussiste contestazione sull'an della pretesa di credito, ma solo sulla quantificazione operata dal difensore. pagina 6 di 7 Ciò posto, deve rilevarsi che tra le parti, per come si desume dalle allegazioni difensive della parte appellata a pag. 9 della comparsa di costituzione in appello e alla pagina 6 della comparsa in primo grado, non è intervenuta la stipula del contratto di opera professionale, richiesta dall'art. 2233, ultimo comma, a forma scritta ad substantiam. Pertanto, la pattuizione orale del compenso – di cui darebbe conto, secondo l'assunto difensivo dell'appellante, la missiva a firma dell'avv. La Carrubba del 26/05/2014 – non è opponibile al difensore e non è, comunque sia, per lui vincolante. Alla mancanza di un contratto scritto che involga anche alla pattuizione del compenso professionale segue la determinazione di questo sulla base dei parametri tabellari di cui al DM 55/2014, che, in ogni caso, il creditore ha ritenuto di dover contenere nei limiti della domanda monitoria. Pertanto, l'appello va respinto.
4. In punto di spese per il giudizio di appello, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione integrale tra le parti. L'avvocato La Carrubba, con la missiva del 26/05/2014 (la cui copia dinnanzi al primo Giudice è stata addirittura da lei impugnata e contestata – cfr. pag. 5 della comparsa, in calce) e il suo contenuto equivoco ha indubbiamente generato l'incolpevole affidamento della cliente sulla omnicomprensività del compenso ivi indicato, siccome riferito “alla causa”, sicché l'introduzione dell'odierno giudizio – complice anche una non perspicua motivazione del primo Giudice, che ha fatto riferimento ad argomentazioni deboli, quali la non contestazione delle fatture – è attribuibile anche, se non principalmente, alla sua condotta.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, quale Giudice di appello, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: Rigetta l'appello. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, si dà atto che sussistono le condizioni per il pagamento del contributo unificato in misura doppia. Paola, 31/10/2025.
Il Giudice AT TO
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