Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 5 giugno 1971 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 marzo 1985 |
Commentari • 10
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Giurisprudenza • 43
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Versioni del testo
- Art. 1.
L' articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , modificato con l'articolo 1 della legge di ratifica 2 aprile 1951, n. 302, e' sostituito dal seguente:
(Numero minimo dei soci delle cooperative)
"Per procedere alla legale costituzione di una societa' cooperativa e' necessario che i soci siano almeno nove.
Ove, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la societa' deve essere posta in liquidazione. In difetto, trascorso tale termine, l'autorita' di vigilanza dispone lo scioglimento d'ufficio della societa'. Sono fatte salve le disposizioni del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , e successive modificazioni.
Non possono essere iscritte nei registri prefettizi, le cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di soci inferiore a 50, ne quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 25 soci.
Tuttavia il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, in considerazione di particolari situazioni ambientali o della peculiare natura dei lavori e dei servizi che formano oggetto dell'attivita' sociale, puo' autorizzare la iscrizione di cooperative di produzione e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con numero di soci inferiore a 25 ma non a 9.
Analogamente l'autorizzazione di cui sopra puo' essere concessa a cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi.
Salve le disposizioni dei commi quarto e quinto, se il numero dei soci, successivamente all'iscrizione nel registro prefettizio, scenda al disotto dei limiti indicati nel terzo comma e non e' reintegrato nel termine di un anno, la cooperativa e' cancellata dal registro stesso". - Art. 2.
L' articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302 , e' sostituito dal seguente:
(Requisiti dei soci delle cooperative)
"I soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialita' delle cooperative di cui fanno parte o affini.
Non possono essere soci di tali cooperative coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa.
E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente, ma non superiore al 12 per cento di quello complessivo dei soci.
Nelle cooperative di consumo non possono essere ammessi, come soci, intermediari e persone che conducano in proprio esercizi commerciali della stessa natura della cooperativa.
Nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreno in concessione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 279 , non possono essere ammesse come soci le persone che esercitano attivita' diversa dalla coltivazione della terra.
I proprietari, gli affittuari e i mezzadri possono essere soci di tali cooperative solo quando coltivino direttamente la terra e la superficie da essi direttamente coltivata sia insufficiente ad assorbire tutta la mano d'opera del nucleo familiare. Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative e tecniche nell'interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualita' di socio, e' consentita l'ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra in numero non superiore all'8 per cento di quello complessivo dei soci". - Art. 3.
L' articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302 , e' sostituito dal seguente:
(Limiti azionari per i soci delle cooperative)
"Nelle societa' cooperative nessun socio puo' avere una quota superiore a lire due milioni, ne' tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite e' di quattro milioni.
Il valore nominale di ciascuna quota od azione non puo' essere inferiore a lire cinquemila ed il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere superiore a lire ventimila.
Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti delle persone giuridiche di cui al terzo comma dell'articolo 2532 del codice civile . Per esse resta sempre pero' in vigore il limite massimo di cinque voti indicato nell'articolo predetto".