Legge 17 febbraio 1971, n. 127

Commentari10

Mostra tutto (10)
  • 1Quando lo scopo mutualistico entra in crisi: da cooperativa a S.p.A., gli esempi di “Banca Popolare di Bari” e “Cattolica Assicurazioni”
    Luigi Parrilla · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Sommario: 1. Introduzione – 2. La trasformazione da società cooperativa a società lucrativa – 3. La devoluzione ai fondi mutualistici – 4. Il “cambio di passo” del legislatore e i nodi irrisolti 1. Introduzione Negli ultimi giorni, per ragioni diverse, è tornata alla ribalta la storica querelle tra modello cooperativo e modello lucrativo. In data 29 giugno, circa 35.000 soci della Banca Popolare di Bari hanno dato il via libera alla trasformazione dell'istituto di credito da società cooperativa per azioni in S.p.A. L'operazione si inserisce nel quadro più ampio di un'iniziativa promossa dal Governo italiano, a partire dal 2019, in ottica di risanamento e rilancio della banca con la …

     Leggi di più…

  • 2Trasformazione della società e continuità dei rapporti giuridici
    Pasquale Fornaro · https://www.diritto.it/ · 10 maggio 2018

    La riforma contenuta nel d. Lgs. 6/2003 ha profondamente inciso sull'istituto della trasformazione. La trasformazione consiste nel cambiamento del tipo di organizzazione sociale, che si ottiene con la modifica dell'atto costitutivo e delle maggioranze previste per il tipo di società che intende operare la trasformazione. Trasformazione omogenea ed eterogenea Può accadere, ad esempio, che una società di persone si trasformi in una di capitali o viceversa. Il codice civile disciplina due tipi di trasformazione: quella omogenea, ossia quando una società si trasforma in altra società di tipo diverso ed in questo caso la decisione di trasformazione viene disciplinata dal codice e varia in …

     Leggi di più…

  • 3La disciplina e la natura giuridica del prestito sociale (o prestito da soci) delle società cooperative
    Visconti Gianfranco · https://www.diritto.it/ · 22 febbraio 2013

  • 4Risoluzione del 12/06/2001 n. 90 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
    Agenzia delle Entrate · 12 giugno 2001

    Con nota del 14 febbraio 2001 prot.29027, la Lega Nazionale delle ..... ha chiesto alla scrivente di pronunciarsi in ordine ai seguenti punti: - se il requisito di mutualita\' rilevante ai fini delle agevolazioni fiscali previste per le cooperative agli articoli 10 e segg. del DPR 29 settembre 1973, n. 601 e 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, cosi\' come definito all\'articolo 14 del medesimo DPR n. 601 del 1973, debba essere integrato tenendo conto anche di eventuali prescrizioni desumibili da norme extra-fiscali; - quali siano i criteri funzionali alla definizione dei parametri di cui all\'art. 11 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, in presenza dei quali le cooperative …

     Leggi di più…

  • 5Circolare del 30/10/2000 n. 195 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. Centrale
    Min. Finanze · 30 ottobre 2000

    Alle Direzioni Regionali delle Entrate Agli Uffici delle Entrate Agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette Ai Centri di Servizio delle Imposte Dirette ed Indirette e, per conoscenza: Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale della Cooperazione Al Ministero della Giustizia Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario Al Comando Generale della Guardia di Finanza _________________________________________ Premessa Sono stati chiesti chiarimenti in ordine all\'applicabilita\' delle agevolazioni tributarie previste per le societa\' cooperative, e loro consorzi, dal Titolo III del D.P.R. …

     Leggi di più…
Mostra tutto (10)

Giurisprudenza41

Mostra tutto (41)
  • 1TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 02/09/2024, n. 16044
    Provvedimento: Pubblicato il 02/09/2024 N. 16044/2024 REG.PROV.COLL. N. 08015/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 8015 del 2024, proposto da Cooperativa Edilizia il Giardino 88 A R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato Luciana Sabbatucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Federico Cesi, 72; contro Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; per …
     Leggi di più...
    • vigilanza sugli enti cooperativi·
    • d.lgs. 220/2002·
    • spese processuali·
    • scioglimento per atto di autorità·
    • art. 2545-septiesdecies c.c.·
    • giurisdizione TAR·
    • trasformazione cooperativa·
    • eccesso di potere·
    • difetto di istruttoria·
    • finalità mutualistica

  • 2Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/12/2025, n. 3429
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Prima Sezione civile R.G. 2320-2335/2023 La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. ED BR Presidente dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 17479/ 2023 del 09.06.2023 promosso da (P. Iva: ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_2 (P. Iva: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore; CP_2 1 (P. Iva: ), in …
     Leggi di più...
    • art. 2495 c.c.·
    • giudizio di rinvio·
    • beni demaniali·
    • consorzio·
    • inammissibilità appello·
    • contributo unificato·
    • esenzione fiscale·
    • responsabilità solidale·
    • società cooperativa·
    • prescrizione decennale

  • 3TAR Roma, sez. IV, sentenza 14/11/2023, n. 17023
    Provvedimento: Pubblicato il 14/11/2023 N. 17023/2023 REG.PROV.COLL. N. 15575/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 15575 del 2022, proposto da Cooperativa Casa Bella - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, UD PE, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Cataldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in OM, via dei Portoghesi, 12; nei …
     Leggi di più...
    • carenza di istruttoria·
    • vigilanza sugli enti cooperativi·
    • responsabilità di amministratori e organi di controllo·
    • ispezione straordinaria·
    • scioglimento per atto di autorità·
    • gestione contabile e patrimonializzazione dei costi·
    • art. 2545-septiesdecies c.c.·
    • cooperativa edilizia·
    • mancato perseguimento dello scopo mutualistico·
    • partecipazione alle spese della cooperativa·
    • trasformazione di cooperative in società lucrative·
    • art. 12 d.lgs. n. 220/2002·
    • travisamento dei fatti·
    • eccesso di potere·
    • proporzionalità e adeguatezza della misura sanzionatoria

  • 4TAR Roma, sez. IV, sentenza 14/11/2023, n. 17024
    Provvedimento: Pubblicato il 14/11/2023 N. 17024/2023 REG.PROV.COLL. N. 15576/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 15576 del 2022, proposto da Cooperativa Casa Luminosa – Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, BE TA, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Cataldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; …
     Leggi di più...
    • Difetto di motivazione·
    • Art. 2545-septiesdecies c.c.·
    • Gestione societaria·
    • Travisamento dei fatti·
    • Scioglimento cooperativa edilizia·
    • Contraddittorietà atti·
    • Eccesso di potere·
    • Violazione principi proporzionalità e adeguatezza·
    • Vigilanza enti cooperativi·
    • Mancato perseguimento scopo mutualistico·
    • Requisiti mutualistici·
    • Ispezione straordinaria·
    • Carezza di istruttoria·
    • D.lgs. 220/2002·
    • Attività contabile

  • 5TAR Roma, sez. IV, sentenza 14/11/2023, n. 17026
    Provvedimento: Pubblicato il 14/11/2023 N. 17026/2023 REG.PROV.COLL. N. 15574/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 15574 del 2022, proposto da Cooperativa Casa Serena - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, IA IT, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Cataldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei …
     Leggi di più...
    • art. 12 d.lgs. 220/2002·
    • carenza di istruttoria·
    • finalità mutualistica delle cooperative·
    • art. 2513 c.c.·
    • convocazione delle assemblee·
    • agevolazioni fiscali·
    • art. 2545-decies e 2545-undecies c.c.·
    • trasformazione in società lucrativa·
    • ispezioni straordinarie·
    • vigilanza sulle cooperative·
    • art. 2545-septiesdecies c.c.·
    • contraddittorietà tra atti·
    • atto di autorità·
    • travisamento dei fatti·
    • scioglimento per mancato scopo mutualistico
Mostra tutto (41)

Versioni del testo

  • Art. 1.
    L' articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , modificato con l'articolo 1 della legge di ratifica 2 aprile 1951, n. 302, e' sostituito dal seguente:
    (Numero minimo dei soci delle cooperative)

    "Per procedere alla legale costituzione di una societa' cooperativa e' necessario che i soci siano almeno nove.
    Ove, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la societa' deve essere posta in liquidazione. In difetto, trascorso tale termine, l'autorita' di vigilanza dispone lo scioglimento d'ufficio della societa'. Sono fatte salve le disposizioni del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , e successive modificazioni.
    Non possono essere iscritte nei registri prefettizi, le cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di soci inferiore a 50, ne quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 25 soci.
    Tuttavia il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, in considerazione di particolari situazioni ambientali o della peculiare natura dei lavori e dei servizi che formano oggetto dell'attivita' sociale, puo' autorizzare la iscrizione di cooperative di produzione e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con numero di soci inferiore a 25 ma non a 9.
    Analogamente l'autorizzazione di cui sopra puo' essere concessa a cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi.
    Salve le disposizioni dei commi quarto e quinto, se il numero dei soci, successivamente all'iscrizione nel registro prefettizio, scenda al disotto dei limiti indicati nel terzo comma e non e' reintegrato nel termine di un anno, la cooperativa e' cancellata dal registro stesso".
  • Art. 2.
    L' articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302 , e' sostituito dal seguente:

    (Requisiti dei soci delle cooperative)

    "I soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialita' delle cooperative di cui fanno parte o affini.
    Non possono essere soci di tali cooperative coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa.
    E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente, ma non superiore al 12 per cento di quello complessivo dei soci.
    Nelle cooperative di consumo non possono essere ammessi, come soci, intermediari e persone che conducano in proprio esercizi commerciali della stessa natura della cooperativa.
    Nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreno in concessione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 279 , non possono essere ammesse come soci le persone che esercitano attivita' diversa dalla coltivazione della terra.
    I proprietari, gli affittuari e i mezzadri possono essere soci di tali cooperative solo quando coltivino direttamente la terra e la superficie da essi direttamente coltivata sia insufficiente ad assorbire tutta la mano d'opera del nucleo familiare. Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative e tecniche nell'interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualita' di socio, e' consentita l'ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra in numero non superiore all'8 per cento di quello complessivo dei soci".
  • Art. 3.

    L' articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302 , e' sostituito dal seguente:

    (Limiti azionari per i soci delle cooperative)

    "Nelle societa' cooperative nessun socio puo' avere una quota superiore a lire due milioni, ne' tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite e' di quattro milioni.
    Il valore nominale di ciascuna quota od azione non puo' essere inferiore a lire cinquemila ed il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere superiore a lire ventimila.
    Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti delle persone giuridiche di cui al terzo comma dell'articolo 2532 del codice civile . Per esse resta sempre pero' in vigore il limite massimo di cinque voti indicato nell'articolo predetto".