Sentenza 28 marzo 2013
Massime • 1
Il sopraggiungere della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di soggetto sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali ha come effetto quello di sospendere il corso di quest'ultima fino alla cessazione della misura cautelare con essa incompatibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2013, n. 15925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15925 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 28/03/2013
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 612
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 37975/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE UI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 10/01/2012 della Corte di Appello di Napoli;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. GAETA Pietro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 23.6.2011, resa all'esito di giudizio immediato, il Tribunale di Napoli ha dichiarato UI PO colpevole dei reati, unificati dalla continuazione, di resistenza e lesioni volontarie plurime a pubblico ufficiale nonché di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari.
Condotte attuate dal PO il 16.4.2011 per opporsi a due sottufficiali dei Carabinieri recatisi presso la sua abitazione, ove era sottoposto al regime cautelare degli arresti domiciliari, per notificargli il decreto del magistrato di sorveglianza di Napoli in pari data disponente la sospensione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 L.P.), già riconosciutagli per fatti reato giudicati in via definitiva, e condurlo in carcere. Attività di ufficio cui il PO reagiva, ingaggiando più colluttazioni con il maresciallo OC e il brigadiere AG, cui procurava in tal modo lesioni personali, e dandosi a rapida fuga dalla sua abitazione.
Fatti criminosi per i quali il Tribunale ha inflitto al PO, concessegli le attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva qualificata, la pena di un anno e quattro mesi di reclusione.
2. Adita dall'impugnazione del PO, la Corte di Appello di Napoli con sentenza in data 10.1.2012 ha considerato infondati i motivi di gravame ed ha confermato il giudizio di colpevolezza del prevenuto e il trattamento sanzionatorio applicatogli. In particolare la Corte distrettuale ha valutato privo di pregio il motivo di appello attinente all'addotta insussistenza del reato di evasione desunta dal regime applicativo di concorrenti misure cautelari e misure esecutive di pena, l'art. 298 c.p.p. disciplinando il caso di successione temporale di una misura cautelare seguita da un ordine esecutivo di un titolo definitivo, ma non la sequenza inversa ricorrente nel caso di specie. Cioè di un titolo esecutivo alternativo (affidamento in prova ex art. 47 L.P.) preesistente all'adozione di una misura cautelare per un reato ancora da giudicare. Caso per il quale dovrebbe inferirsi non operante la sospensione dell'esecuzione del titolo definitivo. La Corte di Appello ha evidenziato che, nella ritenuta possibile coesistenza di una misura cautelare e di una misura esecutiva di pena sempre che - come prevede - l'art. 298 c.p.p., comma 1 - la prima sia compatibile con la seconda, l'effetto preclusivo dell'efficacia della misura cautelare domestica applicata al PO deve escludersi in base all'espresso disposto dell'art. 298 c.p.p., comma 2, avuto riguardo alla natura "alternativa" alla detenzione della misura espiativa già applicata al prevenuto (affidamento in prova al servizio sociale concesso dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli il 4.11.2010). Con l'effetto della attualità, al momento dei fatti di causa, della misura cautelare domestica, che il PO ha deliberatamente eluso con la fuga e l'oggettivo allontanamento dalla sua abitazione.
3. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione con atto personale l'imputato UI PO, deducendo vizi di violazione di legge e di carenza e illogicità della motivazione in riferimento ai soli reati di evasione e lesioni a p.u. (il ricorrente ha ammesso l'addebito di resistenza). Motivi di seguito sintetizzati.
3.1. Erronea applicazione dell'art. 385 c.p. in relazione all'art.298 c.p.p., comma 1 e difetto di motivazione sul dolo del reato.
Incongruamente la Corte di Appello afferma, in situazioni di concorso tra misura cautelare e misura esecutiva di pena quale quella riguardante il PO, la prevalenza della misura cautelare. L'assunto sovverte la disciplina dettata dall'art. 298 c.p.p. che prevede un esito di segno contrario, cioè la prevalenza della misura esecutiva, salva verifica di compatibilità applicativa con una misura cautelare. Vero è che nell'art. 298 c.p.p., comma 2 il legislatore accorda prevalenza alla "ultrattività dell'efficacia della misura cautelare", ove nelle more intervenga un provvedimento di esecuzione di pena con modalità alternative alla detenzione in carcere. Ma tale prevalenza soggiace ad una valutazione comparativa tra le due imposizioni che tenga conto della loro concreta compatibilità strutturale. Così la giurisprudenza della S.C. ha ritenuto consentito l'affidamento in prova al servizio sociale di condannato che sia sottoposto per altro fatto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
Ne discende che nel caso concernente il PO non può ritenersi ipso iure caducata la misura detentiva alternativa dell'affidamento in prova ex art. 47 L.P. per il successivo intervento dell'ordinanza cautelare impositiva degli arresti domiciliari. Con l'ulteriore effetto che non può reputarsi integrato il reato di evasione ascritto al PO, cui "era senz'altro consentito varcare la soglia della propria abitazione". Regolando l'art. 298 c.p.p. la sopravvenienza di una misura esecutiva alternativa ad una misura cautelare, ma nulla precisando per il caso inverso di una misura cautelare che si sovrapponga ad una misura espiativa alternativa, non può sostenersi il prevalere delle esigenze di natura cautelare a fronte di una espiazione di pena in forma alternativa già iniziata ed in corso. In ogni caso l'imputato, allorché i carabinieri sono giunti presso la sua abitazione ignorava la natura del provvedimento che essi si accingevano ad eseguire, di guisa che difetterebbe nel suo contegno il dolo del reato di evasione, "non essendo egli animato dalla volontà di sottrarsi all'esecuzione di una misura di cui non era a conoscenza".
3.2. Carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine al reato di lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale. I giudici di appello, al pari del giudice di primo grado, hanno interpretato in modo incongruente le risultanze processuali, ritenendo l'imputato autore di gesti di violenza che non ha attuato, essendosi al più limitato a contrastare, per istinto autodifensivo, l'aggressiva reazione degli operanti al suo maldestro (e ammesso) tentativo di fuga. In dibattimento il brigadiere AG ha riferito di essere saltato addosso all'imputato per fermarne la fuga, rovinando a terra insieme a lui ("lui sotto e io sopra") senza subire alcun particolare atto di violenza.
4. Le censure del ricorrente non sono fondate per le ragioni che si vanno ad esporre e l'impugnazione deve essere rigettata.
4.1. Il motivo di ricorso afferente al reato di lesioni volontarie in danno dei due carabinieri procedenti al suo arresto in esecuzione del decreto sospensivo della misura espiativa alternativa è indeducibile e manifestamente infondato.
Indedudbile perché prospetta una rivisitazione e rilettura meramente fattuali delle emergenze dell'istruzione dibattimentale affatto estranee all'odierno giudizio di legittimità. Comunque manifestamente infondato alla luce della completezza e coerenza delle due conformi decisioni di merito in punto di apprezzamento delle risultanze processuali asseveranti la volontarietà delle lesioni prodotte ai due sottufficiali dell'Arma dal PO e oggettivamente documentate dai referti di struttura sanitaria pubblica versati in atti. L'impugnata sentenza di appello, anche richiamando correttamente per relationem la decisione di primo grado, ha rimarcato come i rilievi critici dell'imputato sull'ascritto reato di lesioni (rilievi in sostanza riprodotti con il presente ricorso) nascano da una lettura strumentale e parziale delle dichiarazioni testimoniali dei due militari persone offese. Dichiarazioni dalle quali deve evincersi come il PO abbia deliberatamente compiuto atti di violenza fisica nei confronti dei due militari, dapprima buttando a terra il maresciallo OC, che tentava di impedirgli la fuga dalla sua dimora, e poi durante la fuga e subito dopo essere stato raggiunto dal brigadiere AG, venendo a colluttazione con lo stesso e un altro carabiniere rimasto sotto l'immobile, altresì colpendo entrambi con calci e pugni.
4.2. Il motivo di impugnazione con cui si delinea l'asserita non configurabilità del connesso reato di evasione dal regime cautelare domestico, pur non privo di apparenti suggestioni espositive, è destituito di giuridico pregio.
4.2.1. Il rilievo critico mosso alla interpretazione errata che la Corte territoriale avrebbe enunciato del disposto normativo dell'art.298 c.p.p. nasce da una fuorviata lettura della decisione di appello.
In vero la motivazione della sentenza ha congruamente evidenziato la sussumibilità della posizione processuale del PO nel canone di prevalenza della misura cautelare domiciliare applicatagli in costanza di misura esecutiva alternativa, pur astrattamente compatibile con la misura cautelare, secondo il principio normativo fissato dall'art. 298 c.p.p., comma 2. Compatibilità in concreto esclusa in difetto di una specifica deliberazione del giudice della cautela che legittimasse il PO a proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa già consentitagli nel vigore della misura esecutiva dell'affidamento in prova.
L'illogicità dell'assunto difensivo del ricorrente è palese, sol che si osservi che - a volerne seguire la tesi della preminenza della misura alternativa alla detenzione rispetto alla sopravvenuta misura cautelare domestica - si giungerebbe alla paradossale e incongrua conclusione della sostanziale inefficacia della misura cautelare domiciliare, sì da renderla tamquam non esset in base all'erronea supposizione di una perdurante libertà di movimento del condannato (e indagato) nei termini già consentitigli dalla previgente misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Eventualità che - del resto - lo stesso imputato non si è mai prefigurato, ben guardandosi dall'abbandonare la propria abitazione dopo l'imposizione della misura cautelare domestica (per un tentato furto commesso durante il periodo di affidamento in prova) fino all'episodio integrante l'attuale regiudicanda avvenuto il 16.4.2011.
4.2.2. La coerente disciplina dei rapporti applicativi intercorrenti tra misure coercitive personali eterogenee - per genesi processuale, natura e scopi - dettata dai due commi dell'art. 298 c.p.p. intende prevenire proprio situazioni irragionevoli e stravaganti quale quella ipotizzata in ricorso. Se un soggetto condannato che si trovi sottoposto a misura esecutiva inframurale carceraria è raggiunto, in qualità di indagato o imputato di altro reato, da una misura cautelare custodiate (carceraria, domiciliare o d'altra natura), è evidente che non possa non prevalere la misura espiativa della pena con coeva "sospensione" della misura cautelare. Per il semplice motivo che tutte le eventuali sopravvenute esigenze cautelari sono largamente garantite dalla esecuzione detentiva in atto. Anche questa ipotesi è disciplinata dall'art. 298 c.p.p., comma 1 che fa salva l'eventuale "compatibilità" delle due diverse misure, da verificarsi di volta in volta in rapporto alle omologhe modalità esecutive o ad altre ragioni circostanziali (custodia cautelare in carcere e detenzione esecutiva carceraria, arresti domiciliari e detenzione domiciliare e via discorrendo), impregiudicati eventuali peculiari profili applicativi delle misure cautelari (quali la necessità di isolamento, il divieto di incontro con terzi, ecc.). L'art. 298 c.p.p., comma 1, che formalmente regola l'inversa sequenza diacronica, cioè di un "ordine di carcerazione" ex art. 656 c.p.p. che si sovrapponga ad una misura cautelare in atto, necessariamente disciplina, senza che vi sia bisogno di esplicito enunciato normativo, anche - al contrario di quanto si suppone nel ricorso - la descritta ipotesi dell'inversa sequenza diacronica di una misura cautelare che si aggiunga e sovrapponga ad una misura esecutiva di pena (v.: Cass. Sez. 1, 1.10.2008 n. 38453, Imperatori, rv. 241308;
Cass. Sez. 1,17.12.2008 n. 1067/09, Turelli, rv. 243928). La logica o ratio ispiratrice della comune disciplina è, infatti, la medesima, ferma rimanendo la riserva di verifica di possibile compatibilita delle misure eterogenee e, merita aggiungere, della postuma operatività in sede esecutiva del principio di fungibilità tra custodia cautelare e pene detentive esecutive fissato dall'art.657 c.p.p.. È di tutta evidenza allora che il meccanismo della sospensione della misura cautelare non trovi spazio, prevalendo in tali casi la misura cautelare sulla misura esecutiva, in situazioni in cui i coefficienti di salvaguardia di esigenze di cautela processuale siano vanificati o affievoliti da misure esecutive peculiari, quali quelle alternative alla detenzione in carcere (art. 47 e ss., L.P. tra cui, appunto, l'affidamento in prova al servizio sociale). È questa l'ipotesi puntualmente disciplinata dal 2 comma dell'art. 298 c.p.p., implicante la postergazione esecutiva della misura alternativa alla detenzione espiativa alla cessazione della misura cautelare. È chiaro che, sebbene l'art. 298 c.p.p. non precisi quale sia la sorte della misura alternativa alla detenzione (preesistente o sopravvenuta), questa non possa che considerarsi di fatto sospesa fino alla cessazione della misura cautelare con essa incompatibile (cfr. Cass. Sez. 1, 12.1.2005 n. 2871, Gualberti, rv. 230556). Ed è questa la specifica ipotesi processuale che trova applicazione nel caso del ricorrente PO.
4.2.3. Il 16.4.2011 egli era sottoposto al regime cautelare degli arresti domiciliari nella sua qualità di indagato, la coesistente misura esecutiva dell'affidamento in prova essendo divenuta inefficace proprio in virtù dell'art. 298 c.p.p., comma 2 ancor prima dell'adozione del formale provvedimento sospensivo adottato dal magistrato di sorveglianza di Napoli, poi ratificato - come si desume dai riferimenti delle due conformi decisioni di merito - con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, che il 17.5.2011 ha revocato con effetti ex tunc la misura esecutiva alternativa dell'affidamento in prova. Alla luce della dinamica dell'episodio criminoso per cui è processo ripercorsa dai giudici di merito affatto sterili e inconferenti si mostrano i rilievi del ricorrente sulla mancante prova del dolo (generico) del reato di evasione, perché palese è la storica evenienza per cui il PO ha tentato di fuggire dalla sua abitazione, in parte attuando tale obiettivo, proprio perché divenuto edotto della sospensione del suo affidamento in prova e del suo conseguente rientro in carcere per la coeva reviviscenza della detenzione esecutiva carceraria. Di tal che la sua condotta, deliberatamente diretta a sottrarsi all'arresto, ha in realtà finito per realizzare non una ma una duplice elusione penalmente rilevante del disposto dell'art. 385 c.p., poiché con essa si è sottratto alla misura degli arresti domiciliari in corso di svolgimento e si è altresì sottratto al legittimo arresto eseguito dalla p.g. in esecuzione dell'ordinanza del magistrato di sorveglianza (cfr.: Cass. Sez. 6, 20.11.2003 n. 7659/04, Buono, rv. 229015; Cass. Sez. 4, 26.2.2009 n. 15857, Zangaro, rv. 243962). Alla reiezione del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2013