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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/11/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 345/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente estensore
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 345/2025 R.G.; promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'AVV. STEFANO CAPECE;
P.IVA_1
APPELLANTI contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentata P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale di Ancona
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 629 / 2024 del Tribunale di Ascoli
Piceno pubblicata in data 14.10.2024
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: 1 “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in totale riforma della Sentenza del
Tribunale di Ascoli Piceno n. 629/2024 del 14.10.2024, A) in via principale, dichiarare illegittima la Ordinanza Ingiunzione della Controparte_2 con protocollo di uscita n. 0014009 del 03.03.2022 e conseguentemente annullarla, unitamente al presupposto;
B) con vittoria di spese e CP_3 compensi gravati di I.v.a., Cpa. e spese generali del 15%, del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore dell'Avv. Stefano Capece che si dichiara sin d'ora antistatario”.
Per l' appellata:
Voglia l'Adita Corte, contrariis reiectis, respingere l'appello in quanto infondato in fatto e diritto. Spese vinte.
FATTI DI CAUSA
e la hanno proposto ricorso in opposizione dinanzi Parte_1 Parte_2 al Tribunale di Ascoli Piceno avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla
Prefettura di , ai sensi dell'art.18 della L.689/1981, contenente CP_1 ordine di pagamento di euro 12.209,00, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art.316 ter c.p., per avere portato in detrazione dagli importi imponibili contributivi dei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2020 l'indennità di maternità dovuta alla dipendente Testimone_1 senza corrispondere alla stessa le relative mensilità retribuite.
I ricorrenti chiedevano l'annullamento per omessa notifica del verbale di contestazione presupposto, violazione del termine di cui all'art.14 della
L.689/1981, sussistenza dello stato di necessità ex art.4 della Legge 689/1981, errata o imprecisa indicazione del soggetto ingiunto.
Si costituiva in giudizio la contestando integralmente Controparte_2 le allegazioni dei ricorrenti, producendo prova della notifica del verbale di contestazione, negando la tardività della contestazione dell'illecito rispetto ai 90 giorni dall'accertamento e contestando la sussistenza dello stato di necessità.
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava l'opposizione e disponeva la compensazione delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza propongono appello e Parte_1 Pt_3
[...
[...] chiedendone l'integrale riforma.
[...]
La , costituitasi, ha dedotto l'inammissibilità e/o Controparte_4 infondatezza dell'appello interposto, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti deducono che il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto regolare la notifica del verbale unico di accertamento (prot. AP 00000/2021- 555-01 del 07/09/2021 prot. 14854 del
07/09/2021) - atto presupposto alla successiva ordinanza di ingiunzione per cui
è causa.
Il motivo è infondato.
La notifica di detto verbale, effettuata a mezzo servizio postale, risulta perfezionata sia nei confronti della che del Parte_2 Parte_1
Quanto alla notifica nei confronti della società, risulta che essa sia stata effettuata mediante consegna presso la sede della società il 18.9.2021.
La notifica nei confronti dell'amministratore unico tentata Parte_1 al suo indirizzo di residenza, si è invece perfezionata il 25.9.2021 per compiuta giacenza. La notifica presso la residenza del tentata il 14.9.2021, non Parte_1 si è infatti perfezionata a causa della temporanea assenza del destinatario.
In pari data, peraltro, il è stato avvisato con raccomandata AR Parte_1
(n.628961279017) in atti dell'avvenuto deposito del plico presso l'Ufficio postale, ed ai sensi dell'art. 8 la notifica deve ritenersi perfezionata decorsi 10 gg. dal deposito del plico.
Quanto alla dedotta irregolarità della notifica per omessa indicazione del numero delle raccomandate ed all'omissione del timbro postale di spedizione, si osserva anzitutto la tardività dell'eccezione , che non risulta formulata nell'atto di opposizione, nonostante l'ordinanza impugnata già contenesse il verbale presupposto. In ogni caso le suindicate irregolarità della notifica dell'atto presupposto non integrano una fattispecie di nullità della notifica stessa, atteso che le stesse non sono tali da impedire la conoscenza dell'atto notificato, né il
3 raggiungimento dello scopo della notifica.
Con la seconda doglianza, gli appellanti lamentano che la sentenza di primo grado non ha rilevato l'estinzione della sanzione contestata ai sensi dell'art. 14
L.689/1981, per mancata notifica del verbale di contestazione dell'infrazione entro 90 gg dal suo accertamento.
Ad avviso degli appellanti il dies a quo per il calcolo del suddetto termine andava individuato nel giorno 19 maggio 2021 mentre il verbale di accertamento è datato 07.09.2021; essi deducono al riguardo che la Prefettura opposta non hga dato prova dell'esistenza di attività istruttorie, accertamenti ulteriori o verbali intervenuti medio-tempore dal 19 maggio 2021 al 7 settembre 2021.
La censura è infondata.
Com'è noto, secondo il consolidato orientamento di legittimità “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il
"dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del
1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero, in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata” (Cass.,
Ordinanza n. 27702 /2019).
Orbene, nel caso di specie oltre alla relazione ispettiva redatta dall'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di contenente la ricostruzione cronologica CP_1 dell'iter di accertamento a carico della risulta depositato dalla Parte_2
Prefettura di il verbale del 22 giugno 2021, di acquisizione da parte CP_2 dell'Ispettorato del Lavoro delle dichiarazioni spontanee della lavoratrice
4 dipendente della signora L'assunzione di tali dichiarazioni Parte_2 Tes_1 integra certamente incombente istruttorio, onde il dies a quo decorre, quanto meno, dall'assunzione delle dichiarazioni della con la conseguente Tes_1 tempestività della notifica del verbale di contestazione dell'infrazione.
Il completamento dell'attività di verifica non può infatti essere fatto risalire, come pretendono gli appellanti, al verbale di accesso ispettivo del marzo 2021 in quanto fino al 22 giugno 2021, quando sono state assunte le dichiarazioni della dipendente che ha confermato di non aver percepito l'indennità di maternità, l'Amministrazione non era in possesso di tutti gli elementi di valutazione utili per procedere alla contestazione dell'illecito.
Con il terzo motivo gli appellanti sostengono che il giudice di prime cure ha erroneamente escluso la configurabilità dello stato di necessità, prevista dall'art.4 della Legge 689/1981, quale causa di esclusione della responsabilità, avendo male interpretato la natura e le ragioni della sanzione irrogata.
In particolare, gli appellanti sostengono che la è stata in grado di pagare Parte_2 la dipendente solo in data 29 settembre 2021, unicamente grazie all'intervenuta erogazione da parte del Ministero Economia e Finanza del contributo di cui all'art. 1 co. 5 dl n. 73 del 2021, in attuazione del Decreto Ristori per l'emergenza
Covid19.
Essi deducono al riguardo che la è proprietaria e gestisce un albergo in Parte_2 una località sciistica delle Dolomiti e costituisce fatto notorio che gli impianti sciistici nell'Inverno 2020/2021 non hanno mai aperto, come peraltro desumibile dall' articolo giornalistico depositato (cfr. doc.6 fasc. parte I grado): il giudice di prime cure non poteva dunque escludere la configurazione dell'esimente dello stato di necessità, in quanto direttamente desumibile dal testo del DL 73/2021 che, appunto, ha sancito lo stato di necessità, emergenza e urgenza in cui si trovavano le aziende in alcuni settori all'epoca Covid19.
Il motivo è infondato.
Secondo il consolidato indirizzo della S.C. infatti, in tema di sanzioni amministrative, l'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 4 l. n. 689 del
1981, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., presuppone la sussistenza di un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non
5 altrimenti evitabile, ovvero l'erronea convinzione, provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione (Cass.16155 del 2019).
All'evidenza la fattispecie in esame non è riconducibile allo stato di necessità previsto dall'art. 4 legge 689 del 1981, né ad alcuna altra delle cause di esclusione previste da detta norma (adempimento di un dovere;
esercizio di una facoltà legittima, legittima difesa).
A tali tassative cause di esclusione non appare riconducibile la dedotta difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni da parte del trasgressore.
Tale rilievo ha efficacia dirimente, in disparte il fatto che ha dimostrato Parte_2 di aver ricevuto un contributo statale per far fronte a difficoltà temporanee, ma non ha in alcun modo provato di versare in uno stato di insolvenza e di non essere in grado di adempiere al regolare pagamento della retribuzione della lavoratrice dipendente.
Parimenti infondata l'eccezione circa la nullità dell'ordinanza ingiunzione per errata o imprecisa indicazione del soggetto passivo.
L'ordinanza ingiunzione individua infatti, ai sensi dell'art. 316 ter c.p., come autore della violazione e responsabile dell'illecito il signor Parte_1 quale amministratore unico della e la stessa quale responsabile Parte_2 Pt_2 solidale, ai sensi dell'art. 6 l.689 del 1981.
L'appello va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
Ricorrono, infine, i presupposti - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002 - per il versamento, da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n.629/2024 del Tribunale di Ascoli
[...] Parte_2
Piceno, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti in solido alla refusione alla delle Controparte_2 spese del grado, che liquida in 2.100,00 €, oltre a spese prenotate a debito,
6 nonché rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
- dà atto della sussistenza dei presupposti - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. 115/2002 - per il versamento, da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 3 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Guido Federico
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente estensore
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 345/2025 R.G.; promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'AVV. STEFANO CAPECE;
P.IVA_1
APPELLANTI contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentata P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale di Ancona
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 629 / 2024 del Tribunale di Ascoli
Piceno pubblicata in data 14.10.2024
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: 1 “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in totale riforma della Sentenza del
Tribunale di Ascoli Piceno n. 629/2024 del 14.10.2024, A) in via principale, dichiarare illegittima la Ordinanza Ingiunzione della Controparte_2 con protocollo di uscita n. 0014009 del 03.03.2022 e conseguentemente annullarla, unitamente al presupposto;
B) con vittoria di spese e CP_3 compensi gravati di I.v.a., Cpa. e spese generali del 15%, del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore dell'Avv. Stefano Capece che si dichiara sin d'ora antistatario”.
Per l' appellata:
Voglia l'Adita Corte, contrariis reiectis, respingere l'appello in quanto infondato in fatto e diritto. Spese vinte.
FATTI DI CAUSA
e la hanno proposto ricorso in opposizione dinanzi Parte_1 Parte_2 al Tribunale di Ascoli Piceno avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla
Prefettura di , ai sensi dell'art.18 della L.689/1981, contenente CP_1 ordine di pagamento di euro 12.209,00, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art.316 ter c.p., per avere portato in detrazione dagli importi imponibili contributivi dei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2020 l'indennità di maternità dovuta alla dipendente Testimone_1 senza corrispondere alla stessa le relative mensilità retribuite.
I ricorrenti chiedevano l'annullamento per omessa notifica del verbale di contestazione presupposto, violazione del termine di cui all'art.14 della
L.689/1981, sussistenza dello stato di necessità ex art.4 della Legge 689/1981, errata o imprecisa indicazione del soggetto ingiunto.
Si costituiva in giudizio la contestando integralmente Controparte_2 le allegazioni dei ricorrenti, producendo prova della notifica del verbale di contestazione, negando la tardività della contestazione dell'illecito rispetto ai 90 giorni dall'accertamento e contestando la sussistenza dello stato di necessità.
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava l'opposizione e disponeva la compensazione delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza propongono appello e Parte_1 Pt_3
[...
[...] chiedendone l'integrale riforma.
[...]
La , costituitasi, ha dedotto l'inammissibilità e/o Controparte_4 infondatezza dell'appello interposto, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti deducono che il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto regolare la notifica del verbale unico di accertamento (prot. AP 00000/2021- 555-01 del 07/09/2021 prot. 14854 del
07/09/2021) - atto presupposto alla successiva ordinanza di ingiunzione per cui
è causa.
Il motivo è infondato.
La notifica di detto verbale, effettuata a mezzo servizio postale, risulta perfezionata sia nei confronti della che del Parte_2 Parte_1
Quanto alla notifica nei confronti della società, risulta che essa sia stata effettuata mediante consegna presso la sede della società il 18.9.2021.
La notifica nei confronti dell'amministratore unico tentata Parte_1 al suo indirizzo di residenza, si è invece perfezionata il 25.9.2021 per compiuta giacenza. La notifica presso la residenza del tentata il 14.9.2021, non Parte_1 si è infatti perfezionata a causa della temporanea assenza del destinatario.
In pari data, peraltro, il è stato avvisato con raccomandata AR Parte_1
(n.628961279017) in atti dell'avvenuto deposito del plico presso l'Ufficio postale, ed ai sensi dell'art. 8 la notifica deve ritenersi perfezionata decorsi 10 gg. dal deposito del plico.
Quanto alla dedotta irregolarità della notifica per omessa indicazione del numero delle raccomandate ed all'omissione del timbro postale di spedizione, si osserva anzitutto la tardività dell'eccezione , che non risulta formulata nell'atto di opposizione, nonostante l'ordinanza impugnata già contenesse il verbale presupposto. In ogni caso le suindicate irregolarità della notifica dell'atto presupposto non integrano una fattispecie di nullità della notifica stessa, atteso che le stesse non sono tali da impedire la conoscenza dell'atto notificato, né il
3 raggiungimento dello scopo della notifica.
Con la seconda doglianza, gli appellanti lamentano che la sentenza di primo grado non ha rilevato l'estinzione della sanzione contestata ai sensi dell'art. 14
L.689/1981, per mancata notifica del verbale di contestazione dell'infrazione entro 90 gg dal suo accertamento.
Ad avviso degli appellanti il dies a quo per il calcolo del suddetto termine andava individuato nel giorno 19 maggio 2021 mentre il verbale di accertamento è datato 07.09.2021; essi deducono al riguardo che la Prefettura opposta non hga dato prova dell'esistenza di attività istruttorie, accertamenti ulteriori o verbali intervenuti medio-tempore dal 19 maggio 2021 al 7 settembre 2021.
La censura è infondata.
Com'è noto, secondo il consolidato orientamento di legittimità “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il
"dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del
1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero, in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata” (Cass.,
Ordinanza n. 27702 /2019).
Orbene, nel caso di specie oltre alla relazione ispettiva redatta dall'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di contenente la ricostruzione cronologica CP_1 dell'iter di accertamento a carico della risulta depositato dalla Parte_2
Prefettura di il verbale del 22 giugno 2021, di acquisizione da parte CP_2 dell'Ispettorato del Lavoro delle dichiarazioni spontanee della lavoratrice
4 dipendente della signora L'assunzione di tali dichiarazioni Parte_2 Tes_1 integra certamente incombente istruttorio, onde il dies a quo decorre, quanto meno, dall'assunzione delle dichiarazioni della con la conseguente Tes_1 tempestività della notifica del verbale di contestazione dell'infrazione.
Il completamento dell'attività di verifica non può infatti essere fatto risalire, come pretendono gli appellanti, al verbale di accesso ispettivo del marzo 2021 in quanto fino al 22 giugno 2021, quando sono state assunte le dichiarazioni della dipendente che ha confermato di non aver percepito l'indennità di maternità, l'Amministrazione non era in possesso di tutti gli elementi di valutazione utili per procedere alla contestazione dell'illecito.
Con il terzo motivo gli appellanti sostengono che il giudice di prime cure ha erroneamente escluso la configurabilità dello stato di necessità, prevista dall'art.4 della Legge 689/1981, quale causa di esclusione della responsabilità, avendo male interpretato la natura e le ragioni della sanzione irrogata.
In particolare, gli appellanti sostengono che la è stata in grado di pagare Parte_2 la dipendente solo in data 29 settembre 2021, unicamente grazie all'intervenuta erogazione da parte del Ministero Economia e Finanza del contributo di cui all'art. 1 co. 5 dl n. 73 del 2021, in attuazione del Decreto Ristori per l'emergenza
Covid19.
Essi deducono al riguardo che la è proprietaria e gestisce un albergo in Parte_2 una località sciistica delle Dolomiti e costituisce fatto notorio che gli impianti sciistici nell'Inverno 2020/2021 non hanno mai aperto, come peraltro desumibile dall' articolo giornalistico depositato (cfr. doc.6 fasc. parte I grado): il giudice di prime cure non poteva dunque escludere la configurazione dell'esimente dello stato di necessità, in quanto direttamente desumibile dal testo del DL 73/2021 che, appunto, ha sancito lo stato di necessità, emergenza e urgenza in cui si trovavano le aziende in alcuni settori all'epoca Covid19.
Il motivo è infondato.
Secondo il consolidato indirizzo della S.C. infatti, in tema di sanzioni amministrative, l'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 4 l. n. 689 del
1981, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., presuppone la sussistenza di un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non
5 altrimenti evitabile, ovvero l'erronea convinzione, provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione (Cass.16155 del 2019).
All'evidenza la fattispecie in esame non è riconducibile allo stato di necessità previsto dall'art. 4 legge 689 del 1981, né ad alcuna altra delle cause di esclusione previste da detta norma (adempimento di un dovere;
esercizio di una facoltà legittima, legittima difesa).
A tali tassative cause di esclusione non appare riconducibile la dedotta difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni da parte del trasgressore.
Tale rilievo ha efficacia dirimente, in disparte il fatto che ha dimostrato Parte_2 di aver ricevuto un contributo statale per far fronte a difficoltà temporanee, ma non ha in alcun modo provato di versare in uno stato di insolvenza e di non essere in grado di adempiere al regolare pagamento della retribuzione della lavoratrice dipendente.
Parimenti infondata l'eccezione circa la nullità dell'ordinanza ingiunzione per errata o imprecisa indicazione del soggetto passivo.
L'ordinanza ingiunzione individua infatti, ai sensi dell'art. 316 ter c.p., come autore della violazione e responsabile dell'illecito il signor Parte_1 quale amministratore unico della e la stessa quale responsabile Parte_2 Pt_2 solidale, ai sensi dell'art. 6 l.689 del 1981.
L'appello va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
Ricorrono, infine, i presupposti - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002 - per il versamento, da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n.629/2024 del Tribunale di Ascoli
[...] Parte_2
Piceno, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti in solido alla refusione alla delle Controparte_2 spese del grado, che liquida in 2.100,00 €, oltre a spese prenotate a debito,
6 nonché rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
- dà atto della sussistenza dei presupposti - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. 115/2002 - per il versamento, da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 3 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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