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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 01/12/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI MATERA
PRIMA SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Flaminia
D'NG, applicata ai sensi dell'art. 3 d.l. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 958 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. all'udienza cartolare del
27.11.2025 e promossa da
(C.F. ) in persona del l.r.p.t, elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
CASTELLABATE, C.DA ANNUNZIATA presso lo studio dell'avv. MARIAGRAZIA LUCIANO che la rappresenta e difende giusta procura in atti, dichiaratosi antistatario;
-PARTE OPPONENTE - contro
(già già Controparte_1 Controparte_2 [...]
(CF ) elettivamente domiciliata in MILANO VIA Controparte_3 P.IVA_2
AN IO n. 6 presso lo studio dell'avv. FERRARIS BARBARA che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come note a trattazione scritta e scritti difensivi.
Considerazioni in fatto e diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato, opponeva l'atto di Parte_1
precetto notificato il 22.05.2023 e portante l'intimazione di pagare a
[...]
a somma di euro 415.866,49 a titolo di capitale ed interessi oltre spese Controparte_2
in virtù della sentenza n. 2315/2023 emessa il 20.03.2023 dal Tribunale di Milano.
1 A tale fine, conveniva, innanzi all'intestato Tribunale, il creditore per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“in via preliminare ed assorbente
- voglia l'On.le Tribunale adito, ritenuta la propria competenza, dichiarare l'atto di precetto notificato affetto da nullità assoluta per tutto quanto sopra esposto alla lettera A);
- tenuto conto della pretesa economica avanzata nei confronti dell'opponente, in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 2315/2023 emessa il
20/03/2023 dal Tribunale di Milano - G.U. Dr.ssa Roberta Sperati - pubblicata il 21/03/2023
e notificata in uno all'atto di precetto, in relazione alla somma ultronea contestata di €.
24.764,69 (€. 84.468,92 – €. 59.704,23) in quanto non dovuta. Ciò ove abbia inizio un'esecuzione in danno dell'opponente. nel merito
- accogliere la presente opposizione e per l'effetto accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della a procedere ad esecuzione forzata Controparte_2
in ordine alla somma intimata per gli interessi moratori essendo dovuta la minor somma di
€. 59.704,23;
- accogliere la presente opposizione e per l'effetto accertare e rideterminare il compenso per il precetto ai sensi del D.M. 147/22 tenuto conto dello scaglione applicabile al caso de quo;
- in via subordinata dichiarare la nullità e/o inefficacia parziale del precetto impugnato relativamente alle somme erroneamente precettate e non dovute;
- condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_2
pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno della propria pretesa, l'opponente deduceva:
- che la sentenza notificata era priva dell'attestazione da parte del procuratore dell'esecutante sostitutiva della cd. formula esecutiva;
- che, pertanto, l'atto di precetto era nullo;
- che le somme portate dall'atto di precetto erano maggiori di quelle dovute;
- che, infatti, la quantificazione degli interessi ex d.lgs. 231/2022 sul capitale (euro
308.712,98) dalla data di risoluzione del contratto alla redazione del precetto era pari a euro 59.704,23 anziché euro 84.468,92;
2 - che, ugualmente, il compenso richiesto per la redazione dell'atto di precetto era del tutto sproporzionato rispetto all'importo del capitale.
Si costituiva tardivamente (già denominata Controparte_2
contestando tutto quanto ex adverso affermato e, Controparte_3
in particolare, eccependo:
- che l'atto di precetto era stato notificato in forza della sentenza n. 2315/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 20.03.2023;
- che la sentenza era stata impugnata innanzi alla Corte d'Appello, la quale rigettava l'istanza ex art. 283 c.p.c.;
- che la non aveva versato alcunché e residuava ancora la somma di euro Parte_1
308.712,98 in linea capitale cui aggiungersi interessi di mora, onorari e spese;
- che alcuna norma prevedeva di dovere inserire la locuzione “attestazione della formula che sostituisce la c.d. formula esecutiva” in sede di attestazione di conformità all'originale della sentenza;
- che, invece, le sentenze, per avere valore come titolo per l'esecuzione forzata, dovevano seguire il disposto dell'art. 475 c.p.c.;
- che, in particolare, la sentenza azionata prevedeva l'attestazione di conformità all'originale;
- che gli onorari per il precetto erano stati quantificati secondo le tabelle elaborate dall'ordine degli avvocati di Milano cui apparteneva il difensore redattore dell'atto e rispettavano, comunque, i limiti di valore previsti nel DM;
- che, quanto agli interessi di mora, non era contestata la debenza ai sensi del d.lgs.
231/02 ma solo la quantificazione da cui non discendeva, in ogni caso, la declaratoria di nullità del precetto ma solo la riduzione dell'importo dovuto;
- che in ordine a tale quantificazione si rimetteva al giudicante.
Insisteva, in via principale, nel rigetto delle domande e, in via subordinata, nella riduzione dell'importo portato dal precetto.
Successivamente veniva sospesa parzialmente l'efficacia del titolo limitatamente alla somma contestata di euro 24.764,69 e, non essendovi altra istruttoria da svolgere, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni con discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c.
3 Nelle more, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente magistrato applicato a distanza presso il Tribunale di Matera ex art. 3 d.l. 117/2025.
Successivamente incorporava Controparte_1 Controparte_2
e proseguiva il presente giudizio.
Chiamata all'udienza a trattazione scritta del 27.11.2025, sulle note depositate nell'interesse delle parti, la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
*
La questione posta all'attenzione del Giudice attiene all'accertamento negativo del diritto di (già già Controparte_1 Controparte_2 [...]
di agire esecutivamente nei confronti di per le Controparte_3 Parte_1
somme indicate nell'atto di precetto e portate dalla sentenza n. 2315/2023 emessa dal
Tribunale di Milano in data 20.03.2023.
In particolare, l'opponente svolge, anzitutto, una contestazione ex art. 617 co. 1 c.p.c. riferendo dell'assenza dell'“attestazione della formula che sostituisce la c.d. formula esecutiva” e, quindi, contesta ex art. 615 co. 1 c.p.c. la quantificazione delle somme portate dall'atto di precetto a titolo di interessi di mora e spese legali.
Alcuna contestazione, invece, è mossa al titolo giudiziale né alla statuizione in esso contenuta posto che, come noto, “non è possibile dedurre in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo di formazione giudiziale fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato anteriori alla formazione del titolo stesso (e segnatamente fatti anteriori al maturarsi delle preclusioni processuali per la loro allegazione nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione del titolo)” (Cassazione civile sez. III, 05/09/2022,
n.26110). Correttamente il debitore ha, quindi, impugnato la sentenza in sede di appello, ancorché questo Giudice non abbia contezza se la fase di gravame si sia, nel frattempo, conclusa.
1. Sulla mancanza di un'attestazione apposta all'atto di precetto.
Andando al merito della controversia, quanto al primo motivo di opposizione, basterà rilevare che l'art. 475 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente (post riforma d.l.
149/2022), dispone che “le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per
l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu
4 pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori(3), devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale o in duplicato informatico, salvo che la legge disponga altrimenti”.
Pertanto, i titoli giudiziali (quale quello del caso che ci occupa), per valere come titolo esecutivo, devono semplicemente essere estratti dal fascicolo informatico e presentare l'attestazione di conformità all'originale apposta dal difensore.
Non è, quindi, normativamente richiesto alcun altro incombente.
Il motivo deve, di conseguenza, essere rigettato in quanto, nel caso di specie, viene in contestazione l'assenza di un'attestazione non prevista ex lege e cioè l'”attestazione della formula che sostituisce la c.d. formula esecutiva”.
2. Sulla quantificazione degli interessi.
Quanto, invece, agli interessi portati dall'atto di precetto, parte opponente riferisce che il creditore avrebbe errato nella loro quantificazione.
Ed infatti, ha riferito che su un capitale di euro 308.712,98 (importo confermato anche dal creditore) gli interessi moratori ex d.lgs. 231/02 dalla data dal 03.02.2021 al 22.05.2023 avrebbero dovuto essere pari a euro 59.704,23
Sul punto il creditore non ha riferito alcunché ma si è rimesso al Giudicante non contestando nemmeno le date indicate dal debitore (che sono, in effetti, quelle indicate nell'atto di precetto) che verranno, quindi, utilizzate al fine del calcolo corretto.
Pertanto, applicando gli interessi ex d.lgs. 231/2002 ad un capitale di euro 308.712,98 dalla data dal 03.02.2021 al 22.05.2023 risulta, effettivamente, un importo di euro 59.704,23 anziché euro 84.468,92.
In adesione all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. civ. Sez. III Sent., 29/02/2008, n. 5515), il Tribunale dichiara la nullità/inefficacia parziale del titolo esecutivo per come portato dall'atto di precetto opposto per la somma di euro 24.764,69 con la conseguenza che il creditore ha, comunque, diritto ad agire esecutivamente a titolo di interessi per la minore somma di euro 59.704,23.
5 Non interessa, poi, in questa sede, che nel frattempo sono maturati altri interessi di mora,
i quali potranno essere fatti valere nelle sedi competenti.
3. Sulla quantificazione dei compensi per l'atto di precetto.
Quanto, poi, alla quantificazione delle spese legali per la redazione dell'atto di precetto si evidenzia che parte opponente non contesta la sproporzione rispetto alla normativa di riferimento ma semplicemente contesta la mancata applicazione del valore medio del DM
147/2022.
Parte opposta ha, quindi, riferito di avere utilizzato la tabella redatta dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati del distretto cui appartiene.
Ora il capitale portato dal precetto opposto è pari a euro 308.712,98 oltre gli interessi e le spese, per cui lo scaglione da considerare è quello da euro 260.000 a euro 520.000 con un compenso minimo da euro 284 ad un massimo di euro 851.
Nel caso di specie, il creditore ha richiesto euro 700 che si situa entro il valore medio e massimo e, quindi, nei limiti stabiliti dalla norma;
tuttavia, secondo l'art. 4 DM 55/2014 e ss modifiche “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ((fino al 50 per cento)), ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. ((PERIODO SOPPRESSO
DAL DECRETO 13 AGOSTO 2022, N. 147))”.
Nel caso di specie, il creditore non ha motivato le ragioni per richiedere un importo maggiore rispetto a quello medio se non facendo riferimento alla tabella asseritamente redatta dall'Ordine degli avvocati di Milano che, tuttavia, è priva sia di sottoscrizione che della data di redazione.
In assenza di documentata ragione giustificativa per l'importo richiesto, verranno applicati i parametri medi ex lege per cui i compensi per l'atto di precetto devono essere ridotti a euro 567 oltre accessori (spese generali e CPA) da ricalcolare sul nuovo importo.
4. Sulle spese di lite.
Considerando lo svolgimento del processo ed il fatto che è stato confermato il diritto del creditore ad agire esecutivamente ancorché per una somma minore come eccepito con l'opposizione dal debitore, le spese di lite verranno compensate per 1/3 mentre per il restante 2/3 seguono la soccombenza parziale di (già Controparte_1 [...]
già e si liquidano come in Controparte_2 Controparte_3
dispositivo, in assenza di nota spese, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal Decreto
6 del Ministero della giustizia del n. 147 del 13.08.2022, applicabile a tutte le “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23.10.2022) in relazione al valore della controversia (scaglione da euro 260.000 a euro 520.000 – parametri minimi con esclusione della fase istruttoria in relazione all'attività processuale svolta e alle difficoltà delle questioni poste).
PQM
Il Tribunale di Matera, definitivamente pronunciando, ogni domanda, eccezione ed istanza contraria disattesa:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta nell'interesse di e, per Parte_1
l'effetto dichiara che (già Controparte_1 Controparte_2
già ha diritto ad agire esecutivamente nei Controparte_3
confronti di a titolo di “interessi ex d. l.vo n.231/2002 dal 03.02.2021 Parte_1
al 22.05.2023” per la minore somma di euro 59.704,23 e a titolo di “compensi precetto” per la minore somma di euro 567 oltre accessori (spese generali e CPA vanno calcolate sul nuovo importo);
- conferma per il resto le somme portate dall'atto di precetto notificato in data
22.03.2023;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti per la quota di 1/3 mentre per la restante parte condanna (già Controparte_1 Controparte_2
già alla rifusione delle spese di lite in
[...] Controparte_3
favore di e per essa dell'avv. MARIAGRAZIA LUCIANO dichiaratosi Parte_1
antistatario, che quantifica in euro 4.015 (già dimidiati) per compensi oltre spese generali, CPA come per legge e IVA se dovuta ed euro 270 (già dimidiato) per esborsi.
Così deciso in Matera, 01.12.2025
Il Giudice
Flaminia D'NG
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