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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/06/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dr. Michele
Cifarelli, all'esito di udienza ex art.437 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 4636/2024 R. G. vertente tra
(avv. Enrico D'Avella) Parte_1
-APPELLANTE-
e avv. Giorgia Sovran) Controparte_1
avv. Giorgia Sovran) Controparte_2
-APPELLATI-
omessa la lettura del dispositivo in udienza, cui le parti hanno rinunciato. ha proposto appello avverso la sentenza n°1219/2023 resa dal Giudice di Parte_1
Pace di Modena che, in accoglimento della opposizione proposta da e Controparte_1 [...] con ricorso ex art.204 bis CdS ed art.7 Dlgs n°150/2011, ha integralmente annullato il CP_2 verbale di accertamento n°203662 Prot. n°327/22 della polizia municipale intercomunale dell'appellante, con cui erano state contestate al conducente le violazioni Controparte_1 dell'art.141, co. 2° e co. 3° del Codice della Strada, ed irrogate -a lui ed in solido alla proprietaria del veicolo le relative sanzioni, previste dal medesimo articolo, rispettivamente, Controparte_2 ai commi 8° ed 11°.
Gli appellati si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
La causa è stata immediatamente avviata alla presente decisione, ex art.437 cpc, sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte_1
“Ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta;
In integrale riforma della sentenza della Giudice di Pace di Modena, Dott.ssa Nadia Trifirò, depositata in data 26/02/2024, n. 1219/2023, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa
RG n. 3979/2022 non notificata .
1) Nel merito: rigettare il ricorso proposto in primo grado e per l'effetto confermare come pienamente legittimo il Verbale opposto n.02-0000/0203662 (rif. Prot. N. 01-2022/0008631) redatto dalla Polizia Locale dell' di in data 25/07/2022, notificato in data Parte_1 Pt_1
23/10/2022 per le violazioni delle norme di cui agli artt. 141 c. 2 e 11 cds e 141 comma 3 e 8 cds.
2) Nel merito, in via del tutto subordinata, ove per qualunque ragione non venisse accolta la richiesta di riforma totale della sentenza di primo grado e, quindi, con riferimento ad entrambe le violazioni comminate e contenute nell'unico verbale di cui trattasi, tout court annullato in primo grado, accogliere quanto meno la richiesta di riforma parziale della sentenza per la sua parte in cui ha completamente pretermesso di giudicare in merito alla sussistenza della violazione di cui all'art. 141 c. 3 e 8 cds e pertanto confermare la sussistenza della predetta violazione con condanna degli appellati al pagamento della relativa sanzione amministrativa vigente in illo tempore. In ogni caso, con vittoria di competenze e spese sia del primo grado che del presente grado da liquidarsi secondo tariffe e con provvedimento di distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
e Controparte_1 Controparte_2
" Ogni contraria domanda, difesa ed eccezione respinta,
In via preliminare
Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per violazione degli articoli 342 e 434 cpc
Nel merito
Respingersi l'appello perché infondato in fatto e diritto e conseguentemente confermarsi la sentenza impugnata e quindi l'annullamento del verbale di violazione del 25/07/2022 n. 02-
0000/0203662 (rif. Prot. N. 01-2022/0008631) della Controparte_3
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
OSSERVA
1) Dal rapporto la dinamica dell'accaduto è così ricostruita.
alla guida del veicolo Fiat Tipo tg. GE219WB di proprietà di Controparte_1 Controparte_2 circolava in ora notturna in comune di Spilamberto, lungo Via Cervarola di Sopra proveniente da via Montanara con direzione centro, in tratto stradale privo di illuminazione pubblica, interessato da limite di velocità di 30 km/h e segnalazione di pericolo generico per la presenza di brecciolino sul fondo stradale.
Dopo aver oltrepassato il civico 32, perdeva il controllo del veicolo e fuoriusciva dalla sede stradale finendo nel terreno agricolo posto a lato destro della carreggiata. Dopo aver percorso 74 mt circa all'interno del terreno, finiva la corsa urtando violentemente con la parte anteriore contro un traliccio dell'alta tensione sito all'interno del terreno stesso.
Al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata.
Erano però visibili tracce di scarrocciamento per una lunghezza di m. 70,40.
2) In relazione a tale condotta, al conducente sono state contestate due violazioni dell'art.141 Cod.
Strad: a) del comma 2°, per non aver mantenuto il controllo del veicolo e non essere stato in grado, in condizioni di sicurezza, di compiere le manovre necessarie per evitare qualsiasi ostacolo prevedibile entro il limite del suo campo di visibilità;
b) del comma 3°, per aver circolato in ora notturna non moderando particolarmente la velocità in tratto di strada con limite di 30km/h, ampiezza ridotta.
3) I verbalizzanti, altresì, hanno dato atto della presenza, “a una distanza di circa 170 mt dal luogo dell'impatto, sul lato sinistro della carreggiata” di un accesso a terreno agricolo, “vietato da una sbarra di ferro che apre verso l'interno del terreno e non sulla carreggiata, con fermi ferrei opportunamente saldati già da molto tempo e contenenti ruggine. Il conducente del veicolo ha evidenziato che la sbarra potesse al momento del sinistro essere aperta verso la strada ed avergli causato la perdita di controllo. Tale affermazione non ha trovato fondamento nelle verifiche poste in essere dallo scrivente Comando e si ritiene che la sbarra non abbia influito nel sinistro”.
4) Il primo giudice, sulla scorta delle deposizioni dei testimoni oculari Testimone_1 Tes_2 ed ha al contrario ritenuto provato che la perdita di controllo del veicolo
[...] Testimone_3 da parte di sia stata determinata dall'urto contro “un cancello di ferro che chiudeva Controparte_1
l'ingresso di una carreggiata di campagna che si era sganciato dalla sua sede ed invadeva la strada”, e per tale esclusiva ragione accolto integralmente il ricorso.
5) L'appellante, in primo luogo, si lamenta dell'interpretazione data dal giudice alle risultanze istruttorie.
Senonchè le convergenti deposizioni dei testimoni e la visione del video che non si contesta essere stato girato nell'immediatezza dei fatti da con lo smartphone di , Testimone_1 Testimone_2 nonchè delle foto da esso estratte ed allegate alla CTP degli appellati, rendono certa la presenza dell'ingombro lungo la strada.
I verbalizzanti sostengono che ciò non sia possibile, perchè si tratta di “una sbarra di ferro che apre verso l'interno del terreno e non sulla carreggiata, con fermi ferrei opportunamente saldati già da molto tempo e contenenti ruggine”.
La relativa fotografia allegata è però priva di data, e risulta scattata in ora diurna;
quindi non nell'immediatezza dell'intervento, avvenuto intorno a mezzanotte.
Da video e testimonianze risulta, come detto, che si è trattato di un pezzo divelto, probabilmente di sostegno, e ciò rende irrilevante il meccanismo di chiusura della sbarra e, in definitiva, intrinsecamente compatibile il quadro probatorio complessivo, che vede l'urto con tale ingombro quale possibile causa della perdita di controllo dell'appellante, alternativa al colpo di sonno ipotizzato dai verbalizzanti.
Ne consegue la definitiva conferma che la condotta tenuta nell'occorso dall'odierno appellato non può essere con certezza ritenuta integrativa della fattispecie sanzionata dall'art.141 co.2° Cod.
Strad., poichè tale disposizione non opera in caso di perdita di controllo non imputabile.
Tale constatazione impone, ex sé, il rigetto dell'appello in parte qua, poiché il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione “quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”
(art. 6 co.11° e 7 co.10° del Dlgs n°150 del 2011, sulla scia di quanto già disposto dall'art.23 co.11° della legge n°689 del 1981).
6) L'appello, nella parte relativa alla contestazione ex art.141 commi 3° ed 8°, è invece fondato e va accolto.
A detta del CTP degli appellati, “il sinistro è avvenuto nelle ore notturne, in una strada di campagna in mezzo ai campi e priva di illuminazione pubblica, con condizioni meteo di burrasca e vento molto forte” -la presenza di forte vento è pure chiaramente udibile nel video.
Anche senza porre attenzione alla documentata presenza di idonea segnaletica attestante la presenza di limite di velocità di 30 km/h e di pericolo per strada dissestata, la constatazione che l'auto, pur ipotizzando la perdita di controllo causata dall'urto, ha proseguito la sua corsa, scarrocciando, per almeno altri 150 metri (è quanto rappresenta il suo CTP nella foto a pag.17 della perizia cinematica), per poi schiantarsi contro un traliccio di alta tensione riportando ingenti danni alla parte frontale (come indicato dal suo CTP e come reso evidente dalle foto) e conseguenze personali
(ricovero in PS e successiva dimissione con prognosi di 20 gg) , rende certo il fatto che il predetto è pervenuto all'urto con l'ingombro metallico circolando a velocità non particolarmente moderata, considerando le condizioni di tempo e luogo indicate.
La contestazione di “aver circolato in ora notturna non moderando particolarmente la velocità in tratto di strada con limite di 30km/h, ampiezza ridotta” risulta pertanto coerente con i fatti accertati, che riguardano il periodo temporale immediatamente precedente all'urto, che dunque risulta a tal fine irrilevante.
7) In definitiva: in parziale accoglimento dell'appello; in parziale riforma dell'impugnata sentenza;
confermato l'accoglimento dell'opposizione, nella parte relativa alla violazione indicata al precedente punto 2a); l'opposizione va rigettata, nella parte relativa alla violazione indicata al precedente punto 2b).
8) La reciproca soccombenza rende opportuna fra le parti l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n°1219/2023 resa dal Giudice di
Pace di Modena, proposto dall' nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 [...]
così provvede: CP_2
1) in parziale accoglimento dell'appello;
in parziale riforma dell'impugnata sentenza;
confermato l'annullamento del verbale di accertamento n°203662 Prot. n°327/22 della polizia municipale intercomunale dell'appellante, nella parte relativa alla contestata violazione dell'art.141 co.2° Cod Strad, sanzionata dal successivo co. 11°;
RIGETTA l'opposizione proposta da e avverso tale verbale, Controparte_1 Controparte_2 nella parte relativa alla contestata violazione dell'art.141 co.3° Cod Strad, sanzionata dal successivo co. 8°.
2) DICHIARA le spese del doppio grado di giudizio integralmente compensate fra le parti.
Modena, 26 giugno 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dr. Michele
Cifarelli, all'esito di udienza ex art.437 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 4636/2024 R. G. vertente tra
(avv. Enrico D'Avella) Parte_1
-APPELLANTE-
e avv. Giorgia Sovran) Controparte_1
avv. Giorgia Sovran) Controparte_2
-APPELLATI-
omessa la lettura del dispositivo in udienza, cui le parti hanno rinunciato. ha proposto appello avverso la sentenza n°1219/2023 resa dal Giudice di Parte_1
Pace di Modena che, in accoglimento della opposizione proposta da e Controparte_1 [...] con ricorso ex art.204 bis CdS ed art.7 Dlgs n°150/2011, ha integralmente annullato il CP_2 verbale di accertamento n°203662 Prot. n°327/22 della polizia municipale intercomunale dell'appellante, con cui erano state contestate al conducente le violazioni Controparte_1 dell'art.141, co. 2° e co. 3° del Codice della Strada, ed irrogate -a lui ed in solido alla proprietaria del veicolo le relative sanzioni, previste dal medesimo articolo, rispettivamente, Controparte_2 ai commi 8° ed 11°.
Gli appellati si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
La causa è stata immediatamente avviata alla presente decisione, ex art.437 cpc, sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte_1
“Ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta;
In integrale riforma della sentenza della Giudice di Pace di Modena, Dott.ssa Nadia Trifirò, depositata in data 26/02/2024, n. 1219/2023, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa
RG n. 3979/2022 non notificata .
1) Nel merito: rigettare il ricorso proposto in primo grado e per l'effetto confermare come pienamente legittimo il Verbale opposto n.02-0000/0203662 (rif. Prot. N. 01-2022/0008631) redatto dalla Polizia Locale dell' di in data 25/07/2022, notificato in data Parte_1 Pt_1
23/10/2022 per le violazioni delle norme di cui agli artt. 141 c. 2 e 11 cds e 141 comma 3 e 8 cds.
2) Nel merito, in via del tutto subordinata, ove per qualunque ragione non venisse accolta la richiesta di riforma totale della sentenza di primo grado e, quindi, con riferimento ad entrambe le violazioni comminate e contenute nell'unico verbale di cui trattasi, tout court annullato in primo grado, accogliere quanto meno la richiesta di riforma parziale della sentenza per la sua parte in cui ha completamente pretermesso di giudicare in merito alla sussistenza della violazione di cui all'art. 141 c. 3 e 8 cds e pertanto confermare la sussistenza della predetta violazione con condanna degli appellati al pagamento della relativa sanzione amministrativa vigente in illo tempore. In ogni caso, con vittoria di competenze e spese sia del primo grado che del presente grado da liquidarsi secondo tariffe e con provvedimento di distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
e Controparte_1 Controparte_2
" Ogni contraria domanda, difesa ed eccezione respinta,
In via preliminare
Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per violazione degli articoli 342 e 434 cpc
Nel merito
Respingersi l'appello perché infondato in fatto e diritto e conseguentemente confermarsi la sentenza impugnata e quindi l'annullamento del verbale di violazione del 25/07/2022 n. 02-
0000/0203662 (rif. Prot. N. 01-2022/0008631) della Controparte_3
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
OSSERVA
1) Dal rapporto la dinamica dell'accaduto è così ricostruita.
alla guida del veicolo Fiat Tipo tg. GE219WB di proprietà di Controparte_1 Controparte_2 circolava in ora notturna in comune di Spilamberto, lungo Via Cervarola di Sopra proveniente da via Montanara con direzione centro, in tratto stradale privo di illuminazione pubblica, interessato da limite di velocità di 30 km/h e segnalazione di pericolo generico per la presenza di brecciolino sul fondo stradale.
Dopo aver oltrepassato il civico 32, perdeva il controllo del veicolo e fuoriusciva dalla sede stradale finendo nel terreno agricolo posto a lato destro della carreggiata. Dopo aver percorso 74 mt circa all'interno del terreno, finiva la corsa urtando violentemente con la parte anteriore contro un traliccio dell'alta tensione sito all'interno del terreno stesso.
Al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata.
Erano però visibili tracce di scarrocciamento per una lunghezza di m. 70,40.
2) In relazione a tale condotta, al conducente sono state contestate due violazioni dell'art.141 Cod.
Strad: a) del comma 2°, per non aver mantenuto il controllo del veicolo e non essere stato in grado, in condizioni di sicurezza, di compiere le manovre necessarie per evitare qualsiasi ostacolo prevedibile entro il limite del suo campo di visibilità;
b) del comma 3°, per aver circolato in ora notturna non moderando particolarmente la velocità in tratto di strada con limite di 30km/h, ampiezza ridotta.
3) I verbalizzanti, altresì, hanno dato atto della presenza, “a una distanza di circa 170 mt dal luogo dell'impatto, sul lato sinistro della carreggiata” di un accesso a terreno agricolo, “vietato da una sbarra di ferro che apre verso l'interno del terreno e non sulla carreggiata, con fermi ferrei opportunamente saldati già da molto tempo e contenenti ruggine. Il conducente del veicolo ha evidenziato che la sbarra potesse al momento del sinistro essere aperta verso la strada ed avergli causato la perdita di controllo. Tale affermazione non ha trovato fondamento nelle verifiche poste in essere dallo scrivente Comando e si ritiene che la sbarra non abbia influito nel sinistro”.
4) Il primo giudice, sulla scorta delle deposizioni dei testimoni oculari Testimone_1 Tes_2 ed ha al contrario ritenuto provato che la perdita di controllo del veicolo
[...] Testimone_3 da parte di sia stata determinata dall'urto contro “un cancello di ferro che chiudeva Controparte_1
l'ingresso di una carreggiata di campagna che si era sganciato dalla sua sede ed invadeva la strada”, e per tale esclusiva ragione accolto integralmente il ricorso.
5) L'appellante, in primo luogo, si lamenta dell'interpretazione data dal giudice alle risultanze istruttorie.
Senonchè le convergenti deposizioni dei testimoni e la visione del video che non si contesta essere stato girato nell'immediatezza dei fatti da con lo smartphone di , Testimone_1 Testimone_2 nonchè delle foto da esso estratte ed allegate alla CTP degli appellati, rendono certa la presenza dell'ingombro lungo la strada.
I verbalizzanti sostengono che ciò non sia possibile, perchè si tratta di “una sbarra di ferro che apre verso l'interno del terreno e non sulla carreggiata, con fermi ferrei opportunamente saldati già da molto tempo e contenenti ruggine”.
La relativa fotografia allegata è però priva di data, e risulta scattata in ora diurna;
quindi non nell'immediatezza dell'intervento, avvenuto intorno a mezzanotte.
Da video e testimonianze risulta, come detto, che si è trattato di un pezzo divelto, probabilmente di sostegno, e ciò rende irrilevante il meccanismo di chiusura della sbarra e, in definitiva, intrinsecamente compatibile il quadro probatorio complessivo, che vede l'urto con tale ingombro quale possibile causa della perdita di controllo dell'appellante, alternativa al colpo di sonno ipotizzato dai verbalizzanti.
Ne consegue la definitiva conferma che la condotta tenuta nell'occorso dall'odierno appellato non può essere con certezza ritenuta integrativa della fattispecie sanzionata dall'art.141 co.2° Cod.
Strad., poichè tale disposizione non opera in caso di perdita di controllo non imputabile.
Tale constatazione impone, ex sé, il rigetto dell'appello in parte qua, poiché il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione “quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”
(art. 6 co.11° e 7 co.10° del Dlgs n°150 del 2011, sulla scia di quanto già disposto dall'art.23 co.11° della legge n°689 del 1981).
6) L'appello, nella parte relativa alla contestazione ex art.141 commi 3° ed 8°, è invece fondato e va accolto.
A detta del CTP degli appellati, “il sinistro è avvenuto nelle ore notturne, in una strada di campagna in mezzo ai campi e priva di illuminazione pubblica, con condizioni meteo di burrasca e vento molto forte” -la presenza di forte vento è pure chiaramente udibile nel video.
Anche senza porre attenzione alla documentata presenza di idonea segnaletica attestante la presenza di limite di velocità di 30 km/h e di pericolo per strada dissestata, la constatazione che l'auto, pur ipotizzando la perdita di controllo causata dall'urto, ha proseguito la sua corsa, scarrocciando, per almeno altri 150 metri (è quanto rappresenta il suo CTP nella foto a pag.17 della perizia cinematica), per poi schiantarsi contro un traliccio di alta tensione riportando ingenti danni alla parte frontale (come indicato dal suo CTP e come reso evidente dalle foto) e conseguenze personali
(ricovero in PS e successiva dimissione con prognosi di 20 gg) , rende certo il fatto che il predetto è pervenuto all'urto con l'ingombro metallico circolando a velocità non particolarmente moderata, considerando le condizioni di tempo e luogo indicate.
La contestazione di “aver circolato in ora notturna non moderando particolarmente la velocità in tratto di strada con limite di 30km/h, ampiezza ridotta” risulta pertanto coerente con i fatti accertati, che riguardano il periodo temporale immediatamente precedente all'urto, che dunque risulta a tal fine irrilevante.
7) In definitiva: in parziale accoglimento dell'appello; in parziale riforma dell'impugnata sentenza;
confermato l'accoglimento dell'opposizione, nella parte relativa alla violazione indicata al precedente punto 2a); l'opposizione va rigettata, nella parte relativa alla violazione indicata al precedente punto 2b).
8) La reciproca soccombenza rende opportuna fra le parti l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n°1219/2023 resa dal Giudice di
Pace di Modena, proposto dall' nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 [...]
così provvede: CP_2
1) in parziale accoglimento dell'appello;
in parziale riforma dell'impugnata sentenza;
confermato l'annullamento del verbale di accertamento n°203662 Prot. n°327/22 della polizia municipale intercomunale dell'appellante, nella parte relativa alla contestata violazione dell'art.141 co.2° Cod Strad, sanzionata dal successivo co. 11°;
RIGETTA l'opposizione proposta da e avverso tale verbale, Controparte_1 Controparte_2 nella parte relativa alla contestata violazione dell'art.141 co.3° Cod Strad, sanzionata dal successivo co. 8°.
2) DICHIARA le spese del doppio grado di giudizio integralmente compensate fra le parti.
Modena, 26 giugno 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-