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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/08/2025, n. 3916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3916 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6437/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. Dott. Serafina Aceto Giudice Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. . iscritto al n. r.g. 6437/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in VIA SUSA, 32 10138 TORINO presso lo Parte_1 studio dell'avv. PASERO ALESSIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Avv SILVIA BREGLIANO in qualità di curatore speciale della minore Persona_1 elettivamente domiciliata in in Via Cordero di Pamparato n. 1 TORINO
CURATORE SPECIALE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via provvisoria e urgente, e nel merito: − dichiarare la decadenza del padre dalla figlia minore , nata a [...]_1
l'1.08.2022 ai sensi dell'art. 330 c.c., previa nomina di un curatore speciale;
− in subordine, in punto affidamento, disporre l'affidamento esclusivo cd. Rafforzato ex art. 337 quater comma 3 c.c. della figlia minore alla madre, attribuendole la possibilità di assumere tutte le decisioni Persona_1 relative alla minore, quali l'iscrizione a scuola, le scelte religiose, le scelte sanitarie ed il consenso informato, l'iscrizione alle attività sportive, la richiesta di rilascio e di rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, la scelta della residenza, disponendo che la minore abbia residenza anagrafica e collocazione presso di lei;
− qualora il padre ne faccia richiesta, disporre gli incontri padre e figlia in luogo neutro alla presenza di un educatore, secondo un calendario stabilito dai Servizi Sociali competenti;
− disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia, mediante il versamento dell'importo mensile di euro 250,00, o altra somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
In via istruttoria: - acquisire relazioni aggiornate da parte dei servizi sociali che verranno eventualmente incaricati. Con riserva di precisare le domande, articolare ulteriori mezzi istruttori e produrre ulteriore documentazione. Con vittoria di onorari e spese di giudizio, da porsi provvisoriamente a carico dell'Erario.
Per il curatore: come da comparsa di costituzione
- Voglia dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del signor P_
nei confronti della figlia minore - Voglia affidare la figlia minore
[...] Persona_1 in via esclusiva alla madre autorizzando la stessa ad adottare in autonomia Parte_1 tutte le decisioni di maggiore interesse riguardo l'istruzione, l'educazione, la salute, la religione e la residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia e disporre che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre, con ogni effetto di legge. - Voglia disporre che la minore possa incontrare il padre P_
, solo qualora compaia e ne faccia richiesta espressa, unicamente in modalità protetta e in
[...] luogo neutro alla presenza di un educatore, secondo un calendario stabilito dai Servizi Sociali competenti e nel quadro di un programma di recupero della funzione genitoriale del predetto, in ogni caso previa valutazione delle capacità genitoriali paterne nonché l'opportunità della minore di incontrare il padre. - Voglia condannare il signor al pagamento di un Controparte_1 assegno mensile per il mantenimento della figlia, da quantificarsi sulla base dei redditi del medesimo, laddove accertati e accertabili in corso di causa, e comunque in misura non inferiore a quella richiesta dalla ricorrente (€ 250,00 mensili), oltre del contributo per le spese straordinarie in accordo al protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati in vigore presso il Tribunale di Torino e determinabile nel 50% delle stesse;
- Voglia disporre la prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi Sociali competenti nonché di tutti gli interventi di supporto del nucleo madre-figlia
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti, non coniugate, è nata il [...]. Per_1
Con ricorso depositato il 26/03/2025 ha chiesto al Tribunale l'adozione dei Parte_1 provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. con decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, stante la sua totale assenza;
disporsi dunque l'affidamento esclusivo rafforzato della minore con collocazione presso di sé; determinare un regime padre-figlia in luogo neutro, qualora il padre ne faccia richiesta, e disporsi a carico del padre un contributo per il mantenimento al mantenimento della bambina nella misura complessiva di euro 250,00 o altra somma ritenuta di giustizia, oltre il 50% delle spese straordinarie;
con vittoria delle spese. Con decreto del 28/3/2025 il Presidente ha assegnato la causa a se stesso, ha domandato relazioni da parte dei servizi e NPI psicologia e, vista la domanda di decadenza, ha nominato curatore speciale della minore l'avv SILVIA BREGLIANO. Nelle more pervenivano relazione da parte dei Servizi territorialmente competenti;
All'udienza del 2/7/2025 compariva parte ricorrente col difensore e la curatrice speciale;
invero, nessuno compariva per . I difensori insistevano nelle loro comuni Controparte_1 istanze;
pertanto, il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione, previo parere del PM. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di parte convenuta, il quale, nonostante la regolarità della notifica, né è comparso né si è costituito. Sempre in via preliminare deve confermarsi che la causa può essere decisa senza l'esperimento di attività istruttoria, essendo matura per la definizione.
* Sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale Parte ricorrente ha domandato la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, domanda cui si è associata anche la curatrice speciale, all'uopo nominata. La domanda merita accoglimento, osservando quanto segue. L'art. 330 cc attribuisce la facoltà (il Giudice può) di dichiarare la decadenza, allorquando sussistano presupposti stringenti: “il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”. Punto di partenza non sono quindi solo le condotte del genitore in quanto tali, quanto il grave pregiudizio del figlio. Ed è proprio l'uso dell'aggettivo grave che fa sì che debba ricorrersi allo strumento in esame allorquando i possibili interventi di sostegno e aiuto al nucleo familiare- ad esempio, assistenza dei servizi sociali territoriali o coinvolgimento di parenti- non siano in grado neutralizzare la situazione di pregiudizio.
Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce in sostanza “l'extrema ratio”; pertanto se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio.
Appena il caso di precisare poi che esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori essendo piuttost fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145).
Orbene, nel caso di specie sono ravvisabili i presupposti per la pronuncia ablativa.
In primo luogo, nel caso in esame emerge ictu oculi che il sig. trascuri del tutto i doveri P_ inerenti alla propria veste (a titolo esemplificativo e non esaustivo il diritto della minore a crescere in famiglia, di essere mantenuta ed educata, di essere assistita economicamente e moralmente). Orbene, dalle dichiarazioni di parte ricorrente si è dunque innanzi ad un padre assente e disinteressato sia da un punto di vista materiale che morale.
Nell'excursus storico narrato nelle relazioni emerge poi che la sig.ra si era già rivolta, Pt_1 in autonomia, ai Servizi, a seguito di uno sfratto.
Da un punto di vista abitativo ella è stata ospitata - mostrando, del resto, piena collaborazione- dapprima, presso una struttura di emergenza abitativa, “Farinelli Social Housing”, successivamente - e in ottica di maggiore autonomizzazione - presso Cascina Belvedere;
da ultimo, cioè dal febbraio 2025, la ricorrente e la figlia minore sono inserite in un progetto di inclusione sociale, destinatarie pertanto di un alloggio in Torino.
Le relazioni in atti -sia dei Servizi sociali sia quella rilasciata dalla struttura “Farinelli Social Housing”- sono concordi nell'esprimere un parere positivo della sig.ra nella gestione Pt_1 della minore :“Nel periodo di permanenza nella struttura, abbiamo osservato l'adeguatezza della sig.ra nel prendersi cura della minore, nonostante sola e in assenza di risorse Pt_2 economiche”(cfr doc 3); o ancora i Servizi rappresentano che “per quanto riguarda la piccola e il rapporto con a madre, sia dai rimandi degli operatori che dalla breve osservazione Per_1 avvenuta in occasione dell'incontro effettuato con lo scrivente, non sono emerse criticità sul piano dell'accudimento e della risposta ai bisogni della minore. La madre si è sempre mostrata attenta alle esigenze della figlia e trasparente nelle comunicazioni con gli operatori”.
In questo quadro familiare, già complesso, rimane completamente assente la figura paterna che risulta irreperibile (pag.7 rel. del 19/6/25 “come esposto precedentemente, ad oggi il padre della minore risulta irreperibile e in assenza di suoi recapiti non è stato possibile per il Servizio scrivente stabilire un contatto con lo stesso”). Tale condotta determina all'evidenza un concreto pregiudizio alla minore.
In secondo luogo, poi, nel caso di specie sono stati già attivati gli strumenti tesi a sostenere nel complesso il nucleo: dalla documentazione in atti, infatti, emerge non solo un supporto abitativo, ma anche legale sia a seguito di un'accusa in ordine al delitto di cui all'art. 81 cp e 495 cp, cui parte ricorrente è stata tuttavia assolta (sentenza del 19/3/2024) sia con riguardo alla regolarizzazione del permesso di soggiorno e, infine, supporto economico per l'acquisto di beni di prima necessità (circa euro 400,00).
Alla luce delle considerazioni testé evidenziate, quindi, il provvedimento di decadenza appare, allo stato, l'ultimo e l'unico rimedio a tutela della piccola Per_1
*
Sul regime di affidamento, collocazione della minore, diritto di visita e contributo al mantenimento.
Merita pertanto accoglimento la domanda di affidamento esclusivo rafforzato formulata sia dalla parte ricorrente sia dalla curatrice speciale.
Conseguentemente, occorre attribuire alla madre il potere di adottare in via esclusiva tutte le decisioni riguardanti la minore riguardo alla sua collocazione, in materia sanitaria, scolastica e sul rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
Del resto, tale modalità di gestione della minore è quella concretamente attualizzata;
ciò emerge dalle relazioni ove si dà atto della cura materna per la minore (e cioè il suo essere iscritta al servizio scolastico, il nido, e al Servizio Sanitario Nazionale), nonché della diligenza da parte della madre che provvede alle visite mediche e vaccinazioni : “ad esemplificazione delle buone competenze e autonomie della signora si riferisce che durante la giornata precedente alla visita Pt_1 domiciliare, la donna ha accompagnato la bambina presso l'ospedale Sant'Anna per una visita otorinolaringoiatrica, correttamente prenotata attraverso il Medico pediatra, e si è occupata successivamente dell'acquisto dei farmaci e dei prodotti necessari per effettuare le medicazioni della bambina” cfr rel. pag. 6 )
Conseguenza è la collocazione della minore presso la madre.
Quanto al regime di visita paterno, non possono non condividersi le conclusioni delle parti costituite, stante l'incontrovertibile disinteresse del padre. Pertanto, Collegio ritiene più confacente all'interesse della minore disporre che, qualora il padre manifestasse la volontà di incontrarla, gli incontri debbano avvenire, almeno inizialmente, in luogo neutro.
Invece, con riguardo alla prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi Sociale e di tutti gli interventi di supporto al nucleo madre-figlia (domanda formulata dalla curatrice speciale), alla luce di quanto emerso in corso di causa, questo Collegio ritiene che il monitoraggio possa essere riattivato ove i Servizi ne ravvisino la necessità.
Infatti, i servizi medesimi rilevano che “ad oggi, non si evidenziano elementi di pregiudizio nella relazione madre-bambina e non emergono criticità oltre a quella economica e abitativa “aspetti, quest'ultimi, sui quali si sta già lavorando: da un lato, con l'inserimento in un progetto di inclusione sociale gestito dalla Cooperativa Animazione Valdocco e, dall'altro lato, con percorsi di studio per ottenere la licenza media oltre che alla regolarizzazione per ricercare una occupazione regolare.
Con riguardo al contributo al mantenimento deve disporsi che il sig. Controparte_1 contribuisca per il mantenimento della minore nella misura richiesta dalle parti costituite (euro 250,00) rivalutabili annualmente secondo Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Torino.
Mentre è noto a questo Collegio la precaria situazione economica della madre, priva di occupazione (e che, ciò nonostante, ella provvede alla minore per mezzo di aiuti esterni),invero, non sono note le condizioni economiche né pregresse né attuali del padre;
tuttavia, egli è un giovane uomo da ritenere in grado di adempiere ai suoi doveri primari nei confronti della minore mediante l'espletamento di un'attività lavorativa.
Spese di lite
In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc (stante l'integrale accoglimento delle domande attoree), le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato con DM 147/2022, sono poste a carico della parte convenuta.
Le spese di giudizio sono liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000,01 ad E. 52.000), applicati i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non complessità della causa e della totale assenza di attività istruttoria. Essendo la parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento da disposto a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 DPR 115/02.
Le spese del curatore speciale, liquidate con gli stessi criteri, vanno poste a carico del convenuto, atteso l'accoglimento delle richieste- sostanzialmente conformi a quelle della parte ricorrente- e considerato che la nomina è derivata dalla domanda di decadenza (accolta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.ss c.p.c. DISPONE la decadenza dalla responsabilità genitoriale di con Controparte_1 riferimento alla minore nata a [...] l'[...]. Persona_1
AFFIDA la minore, in via esclusiva rafforzata alla madre, attribuendole il potere di adottare tutte le decisioni di maggiore importanza per la minore relative alla collocazione, alla materia sanitaria e scolastica, ed al rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
DISPONE che la minore mantenga residenza anagrafica e collocazione presso la madre.
DISPONE che qualora manifesti la volontà di incontrare la figlia, il padre possa riprendere gradualmente gli incontri in luogo neutro, da individuarsi a cura dei Servizi Sociali di zona, alla presenza di personale educativo, previa verifica dell'assenza di pregiudizio per la minore.
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per il mantenimento della figlia, l'assegno mensile di euro 250,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Torino e il C.O.A. Torino.
DISPONE che il monitoraggio possa essere riattivato ove i Servizi Sociali territoriali/NPI psicologia ne ravvisino la necessità.
CONDANNA il convenuto al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in € 2.905,00, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA. con pagamento a favore dello Stato ex art. 133 t.u. spese di giustizia.
CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese del curatore speciale della minore che liquida in € 2.905,00, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA con pagamento a favore dello Stato ex art. 133 t.u. spese di giustizia.
Si comunichi ai Servizi sociali/NPI psicologia tramite Assistenti Sociali in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/08/2025. Il Presidente Est. Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. Dott. Serafina Aceto Giudice Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. . iscritto al n. r.g. 6437/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in VIA SUSA, 32 10138 TORINO presso lo Parte_1 studio dell'avv. PASERO ALESSIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Avv SILVIA BREGLIANO in qualità di curatore speciale della minore Persona_1 elettivamente domiciliata in in Via Cordero di Pamparato n. 1 TORINO
CURATORE SPECIALE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via provvisoria e urgente, e nel merito: − dichiarare la decadenza del padre dalla figlia minore , nata a [...]_1
l'1.08.2022 ai sensi dell'art. 330 c.c., previa nomina di un curatore speciale;
− in subordine, in punto affidamento, disporre l'affidamento esclusivo cd. Rafforzato ex art. 337 quater comma 3 c.c. della figlia minore alla madre, attribuendole la possibilità di assumere tutte le decisioni Persona_1 relative alla minore, quali l'iscrizione a scuola, le scelte religiose, le scelte sanitarie ed il consenso informato, l'iscrizione alle attività sportive, la richiesta di rilascio e di rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, la scelta della residenza, disponendo che la minore abbia residenza anagrafica e collocazione presso di lei;
− qualora il padre ne faccia richiesta, disporre gli incontri padre e figlia in luogo neutro alla presenza di un educatore, secondo un calendario stabilito dai Servizi Sociali competenti;
− disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia, mediante il versamento dell'importo mensile di euro 250,00, o altra somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
In via istruttoria: - acquisire relazioni aggiornate da parte dei servizi sociali che verranno eventualmente incaricati. Con riserva di precisare le domande, articolare ulteriori mezzi istruttori e produrre ulteriore documentazione. Con vittoria di onorari e spese di giudizio, da porsi provvisoriamente a carico dell'Erario.
Per il curatore: come da comparsa di costituzione
- Voglia dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del signor P_
nei confronti della figlia minore - Voglia affidare la figlia minore
[...] Persona_1 in via esclusiva alla madre autorizzando la stessa ad adottare in autonomia Parte_1 tutte le decisioni di maggiore interesse riguardo l'istruzione, l'educazione, la salute, la religione e la residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia e disporre che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre, con ogni effetto di legge. - Voglia disporre che la minore possa incontrare il padre P_
, solo qualora compaia e ne faccia richiesta espressa, unicamente in modalità protetta e in
[...] luogo neutro alla presenza di un educatore, secondo un calendario stabilito dai Servizi Sociali competenti e nel quadro di un programma di recupero della funzione genitoriale del predetto, in ogni caso previa valutazione delle capacità genitoriali paterne nonché l'opportunità della minore di incontrare il padre. - Voglia condannare il signor al pagamento di un Controparte_1 assegno mensile per il mantenimento della figlia, da quantificarsi sulla base dei redditi del medesimo, laddove accertati e accertabili in corso di causa, e comunque in misura non inferiore a quella richiesta dalla ricorrente (€ 250,00 mensili), oltre del contributo per le spese straordinarie in accordo al protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati in vigore presso il Tribunale di Torino e determinabile nel 50% delle stesse;
- Voglia disporre la prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi Sociali competenti nonché di tutti gli interventi di supporto del nucleo madre-figlia
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti, non coniugate, è nata il [...]. Per_1
Con ricorso depositato il 26/03/2025 ha chiesto al Tribunale l'adozione dei Parte_1 provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. con decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, stante la sua totale assenza;
disporsi dunque l'affidamento esclusivo rafforzato della minore con collocazione presso di sé; determinare un regime padre-figlia in luogo neutro, qualora il padre ne faccia richiesta, e disporsi a carico del padre un contributo per il mantenimento al mantenimento della bambina nella misura complessiva di euro 250,00 o altra somma ritenuta di giustizia, oltre il 50% delle spese straordinarie;
con vittoria delle spese. Con decreto del 28/3/2025 il Presidente ha assegnato la causa a se stesso, ha domandato relazioni da parte dei servizi e NPI psicologia e, vista la domanda di decadenza, ha nominato curatore speciale della minore l'avv SILVIA BREGLIANO. Nelle more pervenivano relazione da parte dei Servizi territorialmente competenti;
All'udienza del 2/7/2025 compariva parte ricorrente col difensore e la curatrice speciale;
invero, nessuno compariva per . I difensori insistevano nelle loro comuni Controparte_1 istanze;
pertanto, il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione, previo parere del PM. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di parte convenuta, il quale, nonostante la regolarità della notifica, né è comparso né si è costituito. Sempre in via preliminare deve confermarsi che la causa può essere decisa senza l'esperimento di attività istruttoria, essendo matura per la definizione.
* Sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale Parte ricorrente ha domandato la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, domanda cui si è associata anche la curatrice speciale, all'uopo nominata. La domanda merita accoglimento, osservando quanto segue. L'art. 330 cc attribuisce la facoltà (il Giudice può) di dichiarare la decadenza, allorquando sussistano presupposti stringenti: “il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”. Punto di partenza non sono quindi solo le condotte del genitore in quanto tali, quanto il grave pregiudizio del figlio. Ed è proprio l'uso dell'aggettivo grave che fa sì che debba ricorrersi allo strumento in esame allorquando i possibili interventi di sostegno e aiuto al nucleo familiare- ad esempio, assistenza dei servizi sociali territoriali o coinvolgimento di parenti- non siano in grado neutralizzare la situazione di pregiudizio.
Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce in sostanza “l'extrema ratio”; pertanto se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio.
Appena il caso di precisare poi che esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori essendo piuttost fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145).
Orbene, nel caso di specie sono ravvisabili i presupposti per la pronuncia ablativa.
In primo luogo, nel caso in esame emerge ictu oculi che il sig. trascuri del tutto i doveri P_ inerenti alla propria veste (a titolo esemplificativo e non esaustivo il diritto della minore a crescere in famiglia, di essere mantenuta ed educata, di essere assistita economicamente e moralmente). Orbene, dalle dichiarazioni di parte ricorrente si è dunque innanzi ad un padre assente e disinteressato sia da un punto di vista materiale che morale.
Nell'excursus storico narrato nelle relazioni emerge poi che la sig.ra si era già rivolta, Pt_1 in autonomia, ai Servizi, a seguito di uno sfratto.
Da un punto di vista abitativo ella è stata ospitata - mostrando, del resto, piena collaborazione- dapprima, presso una struttura di emergenza abitativa, “Farinelli Social Housing”, successivamente - e in ottica di maggiore autonomizzazione - presso Cascina Belvedere;
da ultimo, cioè dal febbraio 2025, la ricorrente e la figlia minore sono inserite in un progetto di inclusione sociale, destinatarie pertanto di un alloggio in Torino.
Le relazioni in atti -sia dei Servizi sociali sia quella rilasciata dalla struttura “Farinelli Social Housing”- sono concordi nell'esprimere un parere positivo della sig.ra nella gestione Pt_1 della minore :“Nel periodo di permanenza nella struttura, abbiamo osservato l'adeguatezza della sig.ra nel prendersi cura della minore, nonostante sola e in assenza di risorse Pt_2 economiche”(cfr doc 3); o ancora i Servizi rappresentano che “per quanto riguarda la piccola e il rapporto con a madre, sia dai rimandi degli operatori che dalla breve osservazione Per_1 avvenuta in occasione dell'incontro effettuato con lo scrivente, non sono emerse criticità sul piano dell'accudimento e della risposta ai bisogni della minore. La madre si è sempre mostrata attenta alle esigenze della figlia e trasparente nelle comunicazioni con gli operatori”.
In questo quadro familiare, già complesso, rimane completamente assente la figura paterna che risulta irreperibile (pag.7 rel. del 19/6/25 “come esposto precedentemente, ad oggi il padre della minore risulta irreperibile e in assenza di suoi recapiti non è stato possibile per il Servizio scrivente stabilire un contatto con lo stesso”). Tale condotta determina all'evidenza un concreto pregiudizio alla minore.
In secondo luogo, poi, nel caso di specie sono stati già attivati gli strumenti tesi a sostenere nel complesso il nucleo: dalla documentazione in atti, infatti, emerge non solo un supporto abitativo, ma anche legale sia a seguito di un'accusa in ordine al delitto di cui all'art. 81 cp e 495 cp, cui parte ricorrente è stata tuttavia assolta (sentenza del 19/3/2024) sia con riguardo alla regolarizzazione del permesso di soggiorno e, infine, supporto economico per l'acquisto di beni di prima necessità (circa euro 400,00).
Alla luce delle considerazioni testé evidenziate, quindi, il provvedimento di decadenza appare, allo stato, l'ultimo e l'unico rimedio a tutela della piccola Per_1
*
Sul regime di affidamento, collocazione della minore, diritto di visita e contributo al mantenimento.
Merita pertanto accoglimento la domanda di affidamento esclusivo rafforzato formulata sia dalla parte ricorrente sia dalla curatrice speciale.
Conseguentemente, occorre attribuire alla madre il potere di adottare in via esclusiva tutte le decisioni riguardanti la minore riguardo alla sua collocazione, in materia sanitaria, scolastica e sul rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
Del resto, tale modalità di gestione della minore è quella concretamente attualizzata;
ciò emerge dalle relazioni ove si dà atto della cura materna per la minore (e cioè il suo essere iscritta al servizio scolastico, il nido, e al Servizio Sanitario Nazionale), nonché della diligenza da parte della madre che provvede alle visite mediche e vaccinazioni : “ad esemplificazione delle buone competenze e autonomie della signora si riferisce che durante la giornata precedente alla visita Pt_1 domiciliare, la donna ha accompagnato la bambina presso l'ospedale Sant'Anna per una visita otorinolaringoiatrica, correttamente prenotata attraverso il Medico pediatra, e si è occupata successivamente dell'acquisto dei farmaci e dei prodotti necessari per effettuare le medicazioni della bambina” cfr rel. pag. 6 )
Conseguenza è la collocazione della minore presso la madre.
Quanto al regime di visita paterno, non possono non condividersi le conclusioni delle parti costituite, stante l'incontrovertibile disinteresse del padre. Pertanto, Collegio ritiene più confacente all'interesse della minore disporre che, qualora il padre manifestasse la volontà di incontrarla, gli incontri debbano avvenire, almeno inizialmente, in luogo neutro.
Invece, con riguardo alla prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi Sociale e di tutti gli interventi di supporto al nucleo madre-figlia (domanda formulata dalla curatrice speciale), alla luce di quanto emerso in corso di causa, questo Collegio ritiene che il monitoraggio possa essere riattivato ove i Servizi ne ravvisino la necessità.
Infatti, i servizi medesimi rilevano che “ad oggi, non si evidenziano elementi di pregiudizio nella relazione madre-bambina e non emergono criticità oltre a quella economica e abitativa “aspetti, quest'ultimi, sui quali si sta già lavorando: da un lato, con l'inserimento in un progetto di inclusione sociale gestito dalla Cooperativa Animazione Valdocco e, dall'altro lato, con percorsi di studio per ottenere la licenza media oltre che alla regolarizzazione per ricercare una occupazione regolare.
Con riguardo al contributo al mantenimento deve disporsi che il sig. Controparte_1 contribuisca per il mantenimento della minore nella misura richiesta dalle parti costituite (euro 250,00) rivalutabili annualmente secondo Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Torino.
Mentre è noto a questo Collegio la precaria situazione economica della madre, priva di occupazione (e che, ciò nonostante, ella provvede alla minore per mezzo di aiuti esterni),invero, non sono note le condizioni economiche né pregresse né attuali del padre;
tuttavia, egli è un giovane uomo da ritenere in grado di adempiere ai suoi doveri primari nei confronti della minore mediante l'espletamento di un'attività lavorativa.
Spese di lite
In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc (stante l'integrale accoglimento delle domande attoree), le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato con DM 147/2022, sono poste a carico della parte convenuta.
Le spese di giudizio sono liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000,01 ad E. 52.000), applicati i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non complessità della causa e della totale assenza di attività istruttoria. Essendo la parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento da disposto a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 DPR 115/02.
Le spese del curatore speciale, liquidate con gli stessi criteri, vanno poste a carico del convenuto, atteso l'accoglimento delle richieste- sostanzialmente conformi a quelle della parte ricorrente- e considerato che la nomina è derivata dalla domanda di decadenza (accolta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.ss c.p.c. DISPONE la decadenza dalla responsabilità genitoriale di con Controparte_1 riferimento alla minore nata a [...] l'[...]. Persona_1
AFFIDA la minore, in via esclusiva rafforzata alla madre, attribuendole il potere di adottare tutte le decisioni di maggiore importanza per la minore relative alla collocazione, alla materia sanitaria e scolastica, ed al rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
DISPONE che la minore mantenga residenza anagrafica e collocazione presso la madre.
DISPONE che qualora manifesti la volontà di incontrare la figlia, il padre possa riprendere gradualmente gli incontri in luogo neutro, da individuarsi a cura dei Servizi Sociali di zona, alla presenza di personale educativo, previa verifica dell'assenza di pregiudizio per la minore.
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per il mantenimento della figlia, l'assegno mensile di euro 250,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Torino e il C.O.A. Torino.
DISPONE che il monitoraggio possa essere riattivato ove i Servizi Sociali territoriali/NPI psicologia ne ravvisino la necessità.
CONDANNA il convenuto al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in € 2.905,00, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA. con pagamento a favore dello Stato ex art. 133 t.u. spese di giustizia.
CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese del curatore speciale della minore che liquida in € 2.905,00, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA con pagamento a favore dello Stato ex art. 133 t.u. spese di giustizia.
Si comunichi ai Servizi sociali/NPI psicologia tramite Assistenti Sociali in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/08/2025. Il Presidente Est. Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.