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Sentenza 30 novembre 2024
Sentenza 30 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 30/11/2024, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Simona Monforte Giudice,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2136/2024 R.V.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive della presenza all'udienza del 18.11.2024 e promossa
D A
, c.fisc. elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RIZZO SERGIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. VERBARO PASQUALE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/06/2024, i coniugi e Parte_1 Controparte_1 esponevano di avere contratto matrimonio in Francavilla di Sicilia il 23 giugno 2018, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2018 al n° 3 parte
II serie A. Aggiungevano che dall'unione, il 22.11.2020, è nata una figlia, ; che la Persona_1 prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c..
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare la propria residenza ciascuno ove ritenga nell'ambito del territorio provinciale di Messina;
2) La casa coniugale in Messina, viale
Regina Margherita n.20, scala B, piano terzo, rimane assegnata definitivamente alla moglie che ne è
l'esclusiva proprietaria.- Il marito, come in premessa indicato, ha già provveduto a rilasciarla dal mese di giugno 2023 ed a portare con sé i propri effetti personali.- Per quanto riguarda invece i regali di nozze, il Sig. vi fa qui espressa e irrevocabile rinuncia in favore della moglie..- CP_1
1 L'auto Fiat Punto TG: _FM939XN ed il motociclo Honda SH 300 tg. EK06685 rimangono assegnati al marito, che ne è già intestatario. 3) I coniugi concordano che la figlia è Persona_1 affidata ad entrambi i genitori ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla legge n.54/2006 in materia di c.d. affido condiviso, sia pure con collocamento prevalente presso la madre come infra meglio previsto, ritenendo che la separazione coniugale non debba influire sull'obiettivo primario inerente l'educazione e la crescita della minore, che dovrà beneficiare di un equilibrato apporto materiale e spirituale da parte di entrambi i coniugi. Nello spirito sopra indicato, i coniugi concordano, in dettaglio, quanto segue:
3.a) la piccola continuerà a vivere con la Persona_1 madre nella casa coniugale in Messina, viale Regina Margherita n.20, scala B, piano terzo.- 3.b) il padre starà con la figlia, recandosi personalmente a prenderla all'uscita dall'asilo frequentato dalla bambina (Istituto Ignatianum di Messina), ovvero, nei giorni in cui la bambina non dovesse frequentare l'asilo e sempre che l'assenza non sia motivata dalle sue condizioni di salute, prendendola presso il domicilio della madre: - dalle ore 14,00 alle ore 17,00 di ogni martedì e dalle ore 14,00 fino alle ore 20,30 di ogni giovedì, in tale ultimo giorno avendo cura di farla cenare prima di riportarla a casa presso il domicilio della madre;
- dalle ore 14,00 alle ore 17,00 del mercoledì precedente il fine settimana in cui la bambina rimarrà con la madre, come meglio infra previsto, riportandola presso il domicilio della madre;
- dalle ore 11,00 alle ore 19,00 sia del sabato che della successiva domenica di un fine settimana, a partire dal prossimo 29/30 giugno 2024, mentre nel fine settimana successivo la bambina resterà solo con la madre, in modo tale che vi sia perfetta alternanza tra un fine settimana (di competenza anche del padre) e l'altro, di competenza solo della madre.- 3.c) nel periodo natalizio, trascorrerà con la mamma la vigilia ed il giorno Persona_1 di Natale, così come il 31 dicembre ed il giorno di Capodanno, mentre trascorrerà con il padre sia il
26 dicembre che il 29 dicembre, giorni in cui ricorrono onomastico e compleanno dello stesso.
3.d) nel periodo pasquale, trascorrerà con la mamma sia la domenica di Pasqua che il Persona_1
Lunedì dell'Angelo;
3.e) Quanto fin qui previsto per le festività da valere fino al compimento del 6° anno d'età della piccola . A seguire, i coniugi pattuiscono sin d'ora che la figlia Persona_1 trascorrerà le festività secondo il criterio dell'alternanza che si riservano di determinare nel dettaglio in via consensuale tra di loro.
3.f) Il giorno del compleanno di sarà Persona_1 festeggiato, ad anni alterni, il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, salvo che i genitori non trovino un accordo per festeggiarlo insieme;
3.g) durante il mese di luglio, terminato l'asilo - poiché la madre prevede di trascorrerlo, in Francavilla di Sicilia, presso la casa dei propri genitori - i coniugi, anche al fine di evitare ripetuti trasferimenti dall'una all'altra abitazione, concordano quanto segue: - dall'1 al 14 luglio la madre rimarrà a Messina in modo che il padre possa esercitare il suo diritto di visita, nella prima settimana dal 1 al 7 luglio, nei giorni di martedì e giovedì dalle
16,30 alle 20,00 e, nella seconda settimana dall'8 al 14 luglio, oltre che negli stessi giorni ed orari, anche il sabato e la domenica dalle 11,00 alle 20,00; - nelle due settimane dal 15 luglio al 31 luglio la madre si trasferirà a Francavilla di Sicilia, ove il padre potrà prendere la bambina presso la casa dei nonni e tenerla con se negli stessi giorni e con le stesse modalità rispettivamente previste per la
2 prima e seconda settimana di luglio (martedi e giovedi) ma in orario diverso (10- 15);
3. h) durante il mese di agosto, dal giorno 1 al giorno 9 la madre resterà nella casa di Messina, presso la quale il padre potrà prendere la bambina tutti i giorni dalle ore 11,00 alle 20,30; dal 10 al 24 agosto la signora si trasferirà di nuovo a Francavilla di Sicilia e rimarrà con la madre, Pt_1 Persona_1 che la potrà eventualmente portare con se anche in villeggiatura in altra località, dandone preventiva comunicazione al padre;
dal 25 al 31 agosto la madre rimarrà a Francavilla insieme alla bambina ed il padre riprenderà le modalità di visita previste per la prima settimana di luglio.
3.i) Ove il padre, per impegni professionali, non avesse la possibilità di rimanere con la bambina nei periodi di sua competenza, dovrà evitare di portarla con se presso il proprio ambulatorio veterinario tranne che in casi eccezionali e comunque adottando in tali occasioni ogni cautela per la bambina.. 4) Ciascuno dei coniugi si impegna, in un intento collaborativo e senza riserve, a tenere l'altro coniuge costantemente informato di ogni elemento, condizione o fatto che riguardi la bambina, del suo stato di evoluzione, delle condizioni di salute anche psicologica, in modo che ciascuno di essi abbia la possibilità di contribuire alla sua crescita con spirito di massima collaborazione nell'interesse precipuo della minore, avuto anche particolare riguardo alla sua tenera età ed alla esigenza comunemente avvertita che dalla separazione tra essi coniugi la bambina abbia a risentire nella maniera minore possibile, se pur ragionevolmente in qualche misura prevedibile come inevitabile.
A tale riguardo i coniugi si impegnano altresì e promettono reciprocamente di educare la bambina trasmettendole sentimenti di rispetto e affetto verso l'altro genitore. In considerazione della tenera età della bambina, venendo incontro ad un espresso desiderio della madre, si conviene di rimandare di qualche tempo la possibilità per il padre di tenerla con se anche durante la notte e precisamente fino al termine del prossimo anno di frequentazione della scuola materna. A partire dal 1 luglio
2025, pernotterà con il padre nei fine settimana di competenza di questi, per cui, in Persona_1 tali fine settimana la bambina starà con il padre ininterrottamente dalle ore 11,00 del sabato fino alle ore 19,00 della domenica (nel periodo estivo fino alle ore 20,00). 5) continuerà a Persona_1 frequentare la scuola materna presso l'Istituto S. Ignazio in Messina. 6) Il marito corrisponderà alla moglie per il mantenimento della piccola la somma di € 500,00 al mese, Persona_1 comprensiva della retta scolastica. Alla moglie, corrisponderà un assegno mensile di € 400,00.
Tuttavia, la sig.ra in considerazione della giovane età, delle attuali competenze e dell'attuale Pt_1 formazione, ha dichiarato al marito che è sua ferma intenzione cessare il proprio stato di inoccupata e di volersi prodigare per la ricerca di una occupazione lavorativa, anche curando la propria formazione professionale. Tenuto conto di ciò, in luogo dei 400,00 euro, e per il periodo limitato di
36 mesi dal deposito del ricorso, il marito le corrisponderà un assegno di mantenimento di € 600,00, ciò al fine di consentire alla moglie di meglio curare la propria formazione professionale e di partecipare a concorsi e/o dedicarsi alla ricerca di una stabile occupazione che la renda autonoma.
Entrambi gli assegni, che saranno corrisposti entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su c/c il cui IBAN è già noto al Sig. verranno annualmente rivalutati in base CP_1 all'indice ISTAT. Per quanto riguarda il periodo dal giugno 2023, in cui il marito ha lasciato la casa
3 coniugale, fino a tutto il mese di maggio 2024, tenuto conto della misura degli assegni sopra indicata e di quanto concretamente corrisposto dal sig. si conviene di determinare con CP_1 criteri forfettari e di comune accordo in euro 5.800,00 (cinquemilaottocento/00) la somma da questi ancora dovuta, somma che quanto ad euro 4.300,00 viene corrisposta ora stesso a mezzo bonifico istantaneo e quanto ai restanti euro 1.500,00 dovrà essere corrisposta in unica soluzione entro e non oltre il 30 settembre 2024, fermo restando a partire dal corrente mese di giugno 2024 la misura dell'assegno di complessivi euro 1.100,00, che sono stati già corrisposti a mezzo bonifico del 17 giugno 2024.- 7) Le parti provvederanno a sostenere, in ragione del 70% il marito e del 30 % la moglie, il pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia che dovranno essere preventivamente concordate tra di loro, intendendosi per esse quelle mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e quelle determinate da esigenze della minore assolutamente non previste e non prevedibili.-
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 25/07/2024.
Alla suddetta udienza del 18.11.2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Inoltre il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge né lede gli interessi della prole.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , nato a Parte_1
ROMANIA il 18/12/1987 e , nato a [...] il [...], Controparte_1 contenuto nel ricorso introduttivo depositato il 26/06/2024 e trascritto in parte motiva;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Francavilla di Sicilia di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
29/11/2024.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Simona Monforte Giudice,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2136/2024 R.V.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive della presenza all'udienza del 18.11.2024 e promossa
D A
, c.fisc. elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RIZZO SERGIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. VERBARO PASQUALE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/06/2024, i coniugi e Parte_1 Controparte_1 esponevano di avere contratto matrimonio in Francavilla di Sicilia il 23 giugno 2018, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2018 al n° 3 parte
II serie A. Aggiungevano che dall'unione, il 22.11.2020, è nata una figlia, ; che la Persona_1 prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c..
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare la propria residenza ciascuno ove ritenga nell'ambito del territorio provinciale di Messina;
2) La casa coniugale in Messina, viale
Regina Margherita n.20, scala B, piano terzo, rimane assegnata definitivamente alla moglie che ne è
l'esclusiva proprietaria.- Il marito, come in premessa indicato, ha già provveduto a rilasciarla dal mese di giugno 2023 ed a portare con sé i propri effetti personali.- Per quanto riguarda invece i regali di nozze, il Sig. vi fa qui espressa e irrevocabile rinuncia in favore della moglie..- CP_1
1 L'auto Fiat Punto TG: _FM939XN ed il motociclo Honda SH 300 tg. EK06685 rimangono assegnati al marito, che ne è già intestatario. 3) I coniugi concordano che la figlia è Persona_1 affidata ad entrambi i genitori ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla legge n.54/2006 in materia di c.d. affido condiviso, sia pure con collocamento prevalente presso la madre come infra meglio previsto, ritenendo che la separazione coniugale non debba influire sull'obiettivo primario inerente l'educazione e la crescita della minore, che dovrà beneficiare di un equilibrato apporto materiale e spirituale da parte di entrambi i coniugi. Nello spirito sopra indicato, i coniugi concordano, in dettaglio, quanto segue:
3.a) la piccola continuerà a vivere con la Persona_1 madre nella casa coniugale in Messina, viale Regina Margherita n.20, scala B, piano terzo.- 3.b) il padre starà con la figlia, recandosi personalmente a prenderla all'uscita dall'asilo frequentato dalla bambina (Istituto Ignatianum di Messina), ovvero, nei giorni in cui la bambina non dovesse frequentare l'asilo e sempre che l'assenza non sia motivata dalle sue condizioni di salute, prendendola presso il domicilio della madre: - dalle ore 14,00 alle ore 17,00 di ogni martedì e dalle ore 14,00 fino alle ore 20,30 di ogni giovedì, in tale ultimo giorno avendo cura di farla cenare prima di riportarla a casa presso il domicilio della madre;
- dalle ore 14,00 alle ore 17,00 del mercoledì precedente il fine settimana in cui la bambina rimarrà con la madre, come meglio infra previsto, riportandola presso il domicilio della madre;
- dalle ore 11,00 alle ore 19,00 sia del sabato che della successiva domenica di un fine settimana, a partire dal prossimo 29/30 giugno 2024, mentre nel fine settimana successivo la bambina resterà solo con la madre, in modo tale che vi sia perfetta alternanza tra un fine settimana (di competenza anche del padre) e l'altro, di competenza solo della madre.- 3.c) nel periodo natalizio, trascorrerà con la mamma la vigilia ed il giorno Persona_1 di Natale, così come il 31 dicembre ed il giorno di Capodanno, mentre trascorrerà con il padre sia il
26 dicembre che il 29 dicembre, giorni in cui ricorrono onomastico e compleanno dello stesso.
3.d) nel periodo pasquale, trascorrerà con la mamma sia la domenica di Pasqua che il Persona_1
Lunedì dell'Angelo;
3.e) Quanto fin qui previsto per le festività da valere fino al compimento del 6° anno d'età della piccola . A seguire, i coniugi pattuiscono sin d'ora che la figlia Persona_1 trascorrerà le festività secondo il criterio dell'alternanza che si riservano di determinare nel dettaglio in via consensuale tra di loro.
3.f) Il giorno del compleanno di sarà Persona_1 festeggiato, ad anni alterni, il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, salvo che i genitori non trovino un accordo per festeggiarlo insieme;
3.g) durante il mese di luglio, terminato l'asilo - poiché la madre prevede di trascorrerlo, in Francavilla di Sicilia, presso la casa dei propri genitori - i coniugi, anche al fine di evitare ripetuti trasferimenti dall'una all'altra abitazione, concordano quanto segue: - dall'1 al 14 luglio la madre rimarrà a Messina in modo che il padre possa esercitare il suo diritto di visita, nella prima settimana dal 1 al 7 luglio, nei giorni di martedì e giovedì dalle
16,30 alle 20,00 e, nella seconda settimana dall'8 al 14 luglio, oltre che negli stessi giorni ed orari, anche il sabato e la domenica dalle 11,00 alle 20,00; - nelle due settimane dal 15 luglio al 31 luglio la madre si trasferirà a Francavilla di Sicilia, ove il padre potrà prendere la bambina presso la casa dei nonni e tenerla con se negli stessi giorni e con le stesse modalità rispettivamente previste per la
2 prima e seconda settimana di luglio (martedi e giovedi) ma in orario diverso (10- 15);
3. h) durante il mese di agosto, dal giorno 1 al giorno 9 la madre resterà nella casa di Messina, presso la quale il padre potrà prendere la bambina tutti i giorni dalle ore 11,00 alle 20,30; dal 10 al 24 agosto la signora si trasferirà di nuovo a Francavilla di Sicilia e rimarrà con la madre, Pt_1 Persona_1 che la potrà eventualmente portare con se anche in villeggiatura in altra località, dandone preventiva comunicazione al padre;
dal 25 al 31 agosto la madre rimarrà a Francavilla insieme alla bambina ed il padre riprenderà le modalità di visita previste per la prima settimana di luglio.
3.i) Ove il padre, per impegni professionali, non avesse la possibilità di rimanere con la bambina nei periodi di sua competenza, dovrà evitare di portarla con se presso il proprio ambulatorio veterinario tranne che in casi eccezionali e comunque adottando in tali occasioni ogni cautela per la bambina.. 4) Ciascuno dei coniugi si impegna, in un intento collaborativo e senza riserve, a tenere l'altro coniuge costantemente informato di ogni elemento, condizione o fatto che riguardi la bambina, del suo stato di evoluzione, delle condizioni di salute anche psicologica, in modo che ciascuno di essi abbia la possibilità di contribuire alla sua crescita con spirito di massima collaborazione nell'interesse precipuo della minore, avuto anche particolare riguardo alla sua tenera età ed alla esigenza comunemente avvertita che dalla separazione tra essi coniugi la bambina abbia a risentire nella maniera minore possibile, se pur ragionevolmente in qualche misura prevedibile come inevitabile.
A tale riguardo i coniugi si impegnano altresì e promettono reciprocamente di educare la bambina trasmettendole sentimenti di rispetto e affetto verso l'altro genitore. In considerazione della tenera età della bambina, venendo incontro ad un espresso desiderio della madre, si conviene di rimandare di qualche tempo la possibilità per il padre di tenerla con se anche durante la notte e precisamente fino al termine del prossimo anno di frequentazione della scuola materna. A partire dal 1 luglio
2025, pernotterà con il padre nei fine settimana di competenza di questi, per cui, in Persona_1 tali fine settimana la bambina starà con il padre ininterrottamente dalle ore 11,00 del sabato fino alle ore 19,00 della domenica (nel periodo estivo fino alle ore 20,00). 5) continuerà a Persona_1 frequentare la scuola materna presso l'Istituto S. Ignazio in Messina. 6) Il marito corrisponderà alla moglie per il mantenimento della piccola la somma di € 500,00 al mese, Persona_1 comprensiva della retta scolastica. Alla moglie, corrisponderà un assegno mensile di € 400,00.
Tuttavia, la sig.ra in considerazione della giovane età, delle attuali competenze e dell'attuale Pt_1 formazione, ha dichiarato al marito che è sua ferma intenzione cessare il proprio stato di inoccupata e di volersi prodigare per la ricerca di una occupazione lavorativa, anche curando la propria formazione professionale. Tenuto conto di ciò, in luogo dei 400,00 euro, e per il periodo limitato di
36 mesi dal deposito del ricorso, il marito le corrisponderà un assegno di mantenimento di € 600,00, ciò al fine di consentire alla moglie di meglio curare la propria formazione professionale e di partecipare a concorsi e/o dedicarsi alla ricerca di una stabile occupazione che la renda autonoma.
Entrambi gli assegni, che saranno corrisposti entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su c/c il cui IBAN è già noto al Sig. verranno annualmente rivalutati in base CP_1 all'indice ISTAT. Per quanto riguarda il periodo dal giugno 2023, in cui il marito ha lasciato la casa
3 coniugale, fino a tutto il mese di maggio 2024, tenuto conto della misura degli assegni sopra indicata e di quanto concretamente corrisposto dal sig. si conviene di determinare con CP_1 criteri forfettari e di comune accordo in euro 5.800,00 (cinquemilaottocento/00) la somma da questi ancora dovuta, somma che quanto ad euro 4.300,00 viene corrisposta ora stesso a mezzo bonifico istantaneo e quanto ai restanti euro 1.500,00 dovrà essere corrisposta in unica soluzione entro e non oltre il 30 settembre 2024, fermo restando a partire dal corrente mese di giugno 2024 la misura dell'assegno di complessivi euro 1.100,00, che sono stati già corrisposti a mezzo bonifico del 17 giugno 2024.- 7) Le parti provvederanno a sostenere, in ragione del 70% il marito e del 30 % la moglie, il pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia che dovranno essere preventivamente concordate tra di loro, intendendosi per esse quelle mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e quelle determinate da esigenze della minore assolutamente non previste e non prevedibili.-
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 25/07/2024.
Alla suddetta udienza del 18.11.2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Inoltre il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge né lede gli interessi della prole.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , nato a Parte_1
ROMANIA il 18/12/1987 e , nato a [...] il [...], Controparte_1 contenuto nel ricorso introduttivo depositato il 26/06/2024 e trascritto in parte motiva;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Francavilla di Sicilia di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
29/11/2024.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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