Articolo 14 della Legge 2 aprile 1968, n. 583
Articolo 13
Versione
26 maggio 1968
Art. 14.
All'onere di lire 200 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato al finanziamento di oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 26 maggio 1968