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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/06/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8404/2024
IL TRIBUNALE DI MONZA
IV Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa LA TT........................... Presidente rel.
dott.ssa CA CE......................Giudice
dott.ssa Ethel Matilde Ancona…………...Giudice
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 19.12.2024 e vertente
TRA
, (C.F. con la rappresentanza e difesa Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Marcella Catalano, ove è stato eletto domicilio;
RICORRENTE
E
, (C.F. con la rappresentanza e Controparte_1 C.F._2 difesa dell'Avv. Stefania Santilli ove è stato eletto domicilio;
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
Le parti in data 18.06.2025 hanno depositato note congiunte con cui danno atto di aver raggiunto un accordo alle seguenti
CONDIZIONI CONGIUNTE:
1. posto che i coniugi non intendono riconciliarsi, pronunciare la separazione personale tra i coniugi e a mezzo trattazione scritta in sostituzione Controparte_1 Parte_1 dell'udienza, autorizzando gli stessi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. assegnare alla NO la casa familiare sita in Besana Brianza (MB) Controparte_1 via Mazzini n. 65, fintanto che l'immobile verrà trasferito all'aggiudicatario all'esito della procedura esecutiva immobiliare sull'abitazione pendente davanti al Tribunale di Monza RE 555/2023;
3. autorizzare l'uscita del marito sig. dalla casa familiare sita in Besana Brianza (MB) Parte_1 via Mazzini n. 65, entro il 15/06/2025 con asporto dei propri beni personali (es. vestiti) - salvo autorizzarvi il reingresso nella settimana dal 26 giugno 2025 al 5 luglio 2025 per accudire il cane in assenza della moglie;
4. il sig. sosterrà i costi delle utenze in uso sino al momento della sua uscita dalla casa Pt_1 familiare, pagando le fatture per consumi relativi al predetto periodo anche se ricevute successivamente alla sua uscita;
5. dal momento dell'uscita del marito dalla casa familiare, la NO provvederà alla CP_1 voltura delle utenze di Besana Brianza intestandole a suo nome ed esibirà al marito documentazione attestante il subentro;
6. il sig. si impegna a versare alla NO la somma Parte_1 Controparte_1 complessiva - una tantum - di Euro 12.000,00 quale aiuto per il reperimento di altro alloggio e trasloco da versarsi
- nella misura di euro 6.000,00 a mezzo bonifico bancario alle coordinate intestate alla NO
iban [...]X18 entro 5 giorni lavorativi dal deposito delle presenti CP_1
“precisazione delle conclusioni” congiunte;
- nella misura di euro 6.000,00 entro 5 giorni lavorativi dal deposito della omologa di separazione emessa a definizione del presente procedimento a mezzo bonifico bancario alle stesse coordinate;
7. a fronte del versamento integrale della somma suddetta, la NO rinuncia alla CP_1 domanda di addebito della separazione e ad ogni ulteriore istanza introdotta nel presente giudizio dalla resistente, fatto salvo quanto previsto ai punti 9) e 10) della presente;
8. a fronte dell'accettazione della somma suddetta da parte della NO , il signor CP_1 Pt_1 rinuncia ad ogni ulteriore istanza introdotta nel presente giudizio dal ricorrente, fatto salvo quanto previsto ai punti 9) e 10) della presente;
9. i coniugi si accordano che la suddivisione dei beni mobili contenuti nella casa familiare di Besana Brianza avvenga al momento dell'esecuzione dell'ordine di rilascio, autorizzando l'asporto da parte del Signor dei seguenti beni: divano e televisore del soggiorno;
forno microonde;
letto Parte_1
e televisore della camera in mansarda;
tre tappeti, armadio, comodini con lampade e cassettiera della mansarda;
mobili del bagno in mansarda, scaffali e portabottiglie di vino presenti in cantina e taverna e quattro botti;
mentre le due lampade in vetro di Murano presenti in camera da letto di proprietà della NO rimarranno alla stessa;
CP_1
10. i coniugi concordano che il cane, microchippato a nome della NO , vivrà con la CP_1 stessa e che eventuali spese veterinarie di tipo “straordinario”(es. interventi, terapie, ecc.) verranno divise al 50% tra i coniugi;
11. i coniugi dichiarano di aver definito tutte le questioni di natura economica e, con l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, di non avere più nulla altro a pretendere reciprocamente;
12. La NO , ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera Controparte_1 dell'Ordine degli Avvocati di Monza depositata in atti in data 12 giugno 2025, dichiara di non aver superato alla data odierna l'importo per fruire del beneficio e chiede che la liquidazione dei compensi professionali avvenga contestualmente alla decisione, come da istanza di liquidazione e nota spese che si deposita separatamente. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto, lo stesso accordo circa le condizioni della separazione, attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta.
Dato atto della rinuncia di alla domanda di addebito, gli accordi Controparte_1 raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti così provvede: I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui Controparte_1 in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Erba per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 15,
Parte II, Serie C, anno 2012) III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 26.06.2025
Il Presidente est.
LA TT
IL TRIBUNALE DI MONZA
IV Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa LA TT........................... Presidente rel.
dott.ssa CA CE......................Giudice
dott.ssa Ethel Matilde Ancona…………...Giudice
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 19.12.2024 e vertente
TRA
, (C.F. con la rappresentanza e difesa Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Marcella Catalano, ove è stato eletto domicilio;
RICORRENTE
E
, (C.F. con la rappresentanza e Controparte_1 C.F._2 difesa dell'Avv. Stefania Santilli ove è stato eletto domicilio;
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
Le parti in data 18.06.2025 hanno depositato note congiunte con cui danno atto di aver raggiunto un accordo alle seguenti
CONDIZIONI CONGIUNTE:
1. posto che i coniugi non intendono riconciliarsi, pronunciare la separazione personale tra i coniugi e a mezzo trattazione scritta in sostituzione Controparte_1 Parte_1 dell'udienza, autorizzando gli stessi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. assegnare alla NO la casa familiare sita in Besana Brianza (MB) Controparte_1 via Mazzini n. 65, fintanto che l'immobile verrà trasferito all'aggiudicatario all'esito della procedura esecutiva immobiliare sull'abitazione pendente davanti al Tribunale di Monza RE 555/2023;
3. autorizzare l'uscita del marito sig. dalla casa familiare sita in Besana Brianza (MB) Parte_1 via Mazzini n. 65, entro il 15/06/2025 con asporto dei propri beni personali (es. vestiti) - salvo autorizzarvi il reingresso nella settimana dal 26 giugno 2025 al 5 luglio 2025 per accudire il cane in assenza della moglie;
4. il sig. sosterrà i costi delle utenze in uso sino al momento della sua uscita dalla casa Pt_1 familiare, pagando le fatture per consumi relativi al predetto periodo anche se ricevute successivamente alla sua uscita;
5. dal momento dell'uscita del marito dalla casa familiare, la NO provvederà alla CP_1 voltura delle utenze di Besana Brianza intestandole a suo nome ed esibirà al marito documentazione attestante il subentro;
6. il sig. si impegna a versare alla NO la somma Parte_1 Controparte_1 complessiva - una tantum - di Euro 12.000,00 quale aiuto per il reperimento di altro alloggio e trasloco da versarsi
- nella misura di euro 6.000,00 a mezzo bonifico bancario alle coordinate intestate alla NO
iban [...]X18 entro 5 giorni lavorativi dal deposito delle presenti CP_1
“precisazione delle conclusioni” congiunte;
- nella misura di euro 6.000,00 entro 5 giorni lavorativi dal deposito della omologa di separazione emessa a definizione del presente procedimento a mezzo bonifico bancario alle stesse coordinate;
7. a fronte del versamento integrale della somma suddetta, la NO rinuncia alla CP_1 domanda di addebito della separazione e ad ogni ulteriore istanza introdotta nel presente giudizio dalla resistente, fatto salvo quanto previsto ai punti 9) e 10) della presente;
8. a fronte dell'accettazione della somma suddetta da parte della NO , il signor CP_1 Pt_1 rinuncia ad ogni ulteriore istanza introdotta nel presente giudizio dal ricorrente, fatto salvo quanto previsto ai punti 9) e 10) della presente;
9. i coniugi si accordano che la suddivisione dei beni mobili contenuti nella casa familiare di Besana Brianza avvenga al momento dell'esecuzione dell'ordine di rilascio, autorizzando l'asporto da parte del Signor dei seguenti beni: divano e televisore del soggiorno;
forno microonde;
letto Parte_1
e televisore della camera in mansarda;
tre tappeti, armadio, comodini con lampade e cassettiera della mansarda;
mobili del bagno in mansarda, scaffali e portabottiglie di vino presenti in cantina e taverna e quattro botti;
mentre le due lampade in vetro di Murano presenti in camera da letto di proprietà della NO rimarranno alla stessa;
CP_1
10. i coniugi concordano che il cane, microchippato a nome della NO , vivrà con la CP_1 stessa e che eventuali spese veterinarie di tipo “straordinario”(es. interventi, terapie, ecc.) verranno divise al 50% tra i coniugi;
11. i coniugi dichiarano di aver definito tutte le questioni di natura economica e, con l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, di non avere più nulla altro a pretendere reciprocamente;
12. La NO , ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera Controparte_1 dell'Ordine degli Avvocati di Monza depositata in atti in data 12 giugno 2025, dichiara di non aver superato alla data odierna l'importo per fruire del beneficio e chiede che la liquidazione dei compensi professionali avvenga contestualmente alla decisione, come da istanza di liquidazione e nota spese che si deposita separatamente. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto, lo stesso accordo circa le condizioni della separazione, attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta.
Dato atto della rinuncia di alla domanda di addebito, gli accordi Controparte_1 raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti così provvede: I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui Controparte_1 in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Erba per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 15,
Parte II, Serie C, anno 2012) III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 26.06.2025
Il Presidente est.
LA TT