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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 24/09/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 6751/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 16/06/2025 da
con il proc. e dom. avv. Biancareddu Maria Parte_1
E on il proc. e dom. avv. Bianchi Maria Antonietta Controparte_1
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., Oggetto:
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 02/10/2023 separazione in UDINE con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del consensuale
Comune di UDINE al n. 135, Parte 1, anno 2023;
- preso atto che dall'unione è nata la FI (31/01/2023), Per_1
minorenne;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della FI minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei IG.ri e Parte_1 CP_1 il cui matrimonio è stato celebrato in data 02/10/2023 in UDINE, con atto
[...] trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di UDINE al n. 135, Parte
1, anno 2023, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dispone che la FI resti affidata ad entrambi i genitori nelle forme Per_1 dell'affido condiviso con collocazione prevalente e residenza con la madre presso la casa familiare.
3) Ciascun genitore gestirà la propria genitorialità disgiuntamente per quanto riguarda le decisioni quotidiane e,, comunque, quando la FI vivrà con ciascuno di loro;
le decisioni di maggior interesse del minore, ovvero per la sua cura, salute, educazione, istruzione, per gli atti di cui all'art. 320 c.c., nonché per il rispetto delle sue inclinazioni e aspirazioni, saranno assunte sempre congiuntamente.
4) Considerati i turni lavorativi del padre, dispone che lo stesso tenga con sé la FI nelle giornate in cui smonterà dalla notte fino alla sera del giorno successivo alle ore 20.00. Quando il padre avrà turni lavorativi che gli lasceranno libero il fine settimana, dispone che possa tenere la FI minore con sé a fine settimana alternati dal venerdì (dalla fine dell'orario della scuola materna) alla domenica sera alle ore
20,00 nonché un pomeriggio alla settimana con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo se possibile rispetto ai suoi orari di lavoro.
Prende atto che la FI nelle ore concordate sarà presa dal padre presso Per_1 la casa familiare o all'uscita da scuola e riportata presso la casa familiare o a scuola e, in caso di eIGenze di lavoro della madre, presso la casa dei nonni materni.
Dispone che ciascun genitore trascorra con la FI due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in periodi da concordare entro il 30 giugno di ogni anno. Per le vacanze estive del 2025, dà atto che i coniugi hanno concordato che il IGnor avrebbe trascorso con la FI due periodi di 6 giorni CP_1 possibilmente uno in luglio e uno in agosto. Dispone che le vacanze natalizie e pasquali siano suddivise a metà alternando di anno in anno tra i genitori i periodi dal 24 al 30 dicembre ore 20,00 e dal 30 dicembre ore 20,00 al 6 gennaio ore 20,00.
Dispone che le vacanze pasquali siano divise a metà tra i genitori alternando di anno in anno i periodi dalla fine della scuola materna alla sera di Pasqua ore 20,00
e dalla sera di Pasqua al rientro a scuola.
Dà atto che il padre potrà far visita alla FI presso la casa materna in caso di malattia della minore previo accordo con la madre.
Prende atto che ciascun genitore potrà telefonare all'altro genitore per sentire la FI minore una sola volta al giorno e a giorni alterni.
5) Prende atto che i nonni paterni potranno far visita alla nipotina e portarla fuori casa a fare una passeggiata anche nelle giornate di competenza materna, previa telefonata e accordo con la madre.
6) Nel caso in cui uno dei genitori fosse impossibilitato ad accudire la FI minore nelle proprie giornate, prende atto che la priorità sarà data all'altro genitore prima di incaricare i nonni di riferimento (il papà i nonni paterni e la mamma i nonni materni).
7) Assegna la casa familiare, sita in Udine Via Planis n.53/05 alla IGnora Pt_1 che la abiterà in modo stabile e continuativo, in quanto genitore collocatario prevalente della FI . Per_1
Prende atto che il diritto all'assegnazione della casa familiare alla IG.ra verrà Pt_1 meno nel caso in cui la IG.ra non abiti la casa stabilmente con la FI per Pt_1 un periodo prolungato senza giustificati motivi.
Dà atto che il IGnor si è impegnato a rilasciare la casa già coniugale alla data CP_1 della sottoscrizione del ricorso, consegnando le sue chiavi alla IGnora e Pt_1 asportando soltanto i propri effetti personali e gli oggetti di sua esclusiva proprietà non necessari al mantenimento dell'habitat domestico per la FI minore, e stabilirà altrove la propria residenza.
Dà atto che la IGnora si impegna ad effettuare la voltura delle utenze Pt_1 domestiche una volta rilasciata la casa da parte del IGnor CP_1
Dà atto che i lavori di manutenzione ordinaria della casa saranno a carico della IGnora mentre i lavori di straordinaria manutenzione, da effettuarsi previo Pt_1 accordo fra i comproprietari, saranno sostenuti al 50% tra le parti. Dà atto che le spese condominiali (ordinarie) saranno interamente a carico della IG.ra . Pt_1
Dà atto che la IG.ra si impegna a tenere la casa in buono stato. Pt_1 8) Pone a carico del IGnor quale contributo al mantenimento Controparte_1 ordinario della FI minore un assegno di € 400,00 mensili da versare sul conto corrente della IGnora entro il 5 entro di ogni mese, a partire dal mese di Pt_1 marzo 2025. L'assegno sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
8) Dà atto che il IGnor presta il consenso a che l'assegno unico sia attribuito CP_1 integralmente alla IGnora . Pt_1
9) Le spese straordinarie necessarie per la FI minore , secondo quanto Per_1 stabilito dal Protocollo redatto dall'Osservatorio nazionale del diritto di famiglia, in uso presso il Tribunale di Udine, sono poste al 60% a carico del padre e al 40% a carico della madre.
10) Dà atto che le deduzioni e detrazioni fiscali saranno a favore di ciascuna delle parti al 50%.
11) Dà atto che il IGnor si impegna a versare alla IGnora il 50% del CP_1 Pt_1 credito fiscale ottenuto per i lavori di ristrutturazione della casa entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso in busta paga.
12) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE, di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.135, Parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2023.
Udine, li 23/09/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 6751/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 16/06/2025 da
con il proc. e dom. avv. Biancareddu Maria Parte_1
E on il proc. e dom. avv. Bianchi Maria Antonietta Controparte_1
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., Oggetto:
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 02/10/2023 separazione in UDINE con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del consensuale
Comune di UDINE al n. 135, Parte 1, anno 2023;
- preso atto che dall'unione è nata la FI (31/01/2023), Per_1
minorenne;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della FI minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei IG.ri e Parte_1 CP_1 il cui matrimonio è stato celebrato in data 02/10/2023 in UDINE, con atto
[...] trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di UDINE al n. 135, Parte
1, anno 2023, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dispone che la FI resti affidata ad entrambi i genitori nelle forme Per_1 dell'affido condiviso con collocazione prevalente e residenza con la madre presso la casa familiare.
3) Ciascun genitore gestirà la propria genitorialità disgiuntamente per quanto riguarda le decisioni quotidiane e,, comunque, quando la FI vivrà con ciascuno di loro;
le decisioni di maggior interesse del minore, ovvero per la sua cura, salute, educazione, istruzione, per gli atti di cui all'art. 320 c.c., nonché per il rispetto delle sue inclinazioni e aspirazioni, saranno assunte sempre congiuntamente.
4) Considerati i turni lavorativi del padre, dispone che lo stesso tenga con sé la FI nelle giornate in cui smonterà dalla notte fino alla sera del giorno successivo alle ore 20.00. Quando il padre avrà turni lavorativi che gli lasceranno libero il fine settimana, dispone che possa tenere la FI minore con sé a fine settimana alternati dal venerdì (dalla fine dell'orario della scuola materna) alla domenica sera alle ore
20,00 nonché un pomeriggio alla settimana con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo se possibile rispetto ai suoi orari di lavoro.
Prende atto che la FI nelle ore concordate sarà presa dal padre presso Per_1 la casa familiare o all'uscita da scuola e riportata presso la casa familiare o a scuola e, in caso di eIGenze di lavoro della madre, presso la casa dei nonni materni.
Dispone che ciascun genitore trascorra con la FI due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in periodi da concordare entro il 30 giugno di ogni anno. Per le vacanze estive del 2025, dà atto che i coniugi hanno concordato che il IGnor avrebbe trascorso con la FI due periodi di 6 giorni CP_1 possibilmente uno in luglio e uno in agosto. Dispone che le vacanze natalizie e pasquali siano suddivise a metà alternando di anno in anno tra i genitori i periodi dal 24 al 30 dicembre ore 20,00 e dal 30 dicembre ore 20,00 al 6 gennaio ore 20,00.
Dispone che le vacanze pasquali siano divise a metà tra i genitori alternando di anno in anno i periodi dalla fine della scuola materna alla sera di Pasqua ore 20,00
e dalla sera di Pasqua al rientro a scuola.
Dà atto che il padre potrà far visita alla FI presso la casa materna in caso di malattia della minore previo accordo con la madre.
Prende atto che ciascun genitore potrà telefonare all'altro genitore per sentire la FI minore una sola volta al giorno e a giorni alterni.
5) Prende atto che i nonni paterni potranno far visita alla nipotina e portarla fuori casa a fare una passeggiata anche nelle giornate di competenza materna, previa telefonata e accordo con la madre.
6) Nel caso in cui uno dei genitori fosse impossibilitato ad accudire la FI minore nelle proprie giornate, prende atto che la priorità sarà data all'altro genitore prima di incaricare i nonni di riferimento (il papà i nonni paterni e la mamma i nonni materni).
7) Assegna la casa familiare, sita in Udine Via Planis n.53/05 alla IGnora Pt_1 che la abiterà in modo stabile e continuativo, in quanto genitore collocatario prevalente della FI . Per_1
Prende atto che il diritto all'assegnazione della casa familiare alla IG.ra verrà Pt_1 meno nel caso in cui la IG.ra non abiti la casa stabilmente con la FI per Pt_1 un periodo prolungato senza giustificati motivi.
Dà atto che il IGnor si è impegnato a rilasciare la casa già coniugale alla data CP_1 della sottoscrizione del ricorso, consegnando le sue chiavi alla IGnora e Pt_1 asportando soltanto i propri effetti personali e gli oggetti di sua esclusiva proprietà non necessari al mantenimento dell'habitat domestico per la FI minore, e stabilirà altrove la propria residenza.
Dà atto che la IGnora si impegna ad effettuare la voltura delle utenze Pt_1 domestiche una volta rilasciata la casa da parte del IGnor CP_1
Dà atto che i lavori di manutenzione ordinaria della casa saranno a carico della IGnora mentre i lavori di straordinaria manutenzione, da effettuarsi previo Pt_1 accordo fra i comproprietari, saranno sostenuti al 50% tra le parti. Dà atto che le spese condominiali (ordinarie) saranno interamente a carico della IG.ra . Pt_1
Dà atto che la IG.ra si impegna a tenere la casa in buono stato. Pt_1 8) Pone a carico del IGnor quale contributo al mantenimento Controparte_1 ordinario della FI minore un assegno di € 400,00 mensili da versare sul conto corrente della IGnora entro il 5 entro di ogni mese, a partire dal mese di Pt_1 marzo 2025. L'assegno sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
8) Dà atto che il IGnor presta il consenso a che l'assegno unico sia attribuito CP_1 integralmente alla IGnora . Pt_1
9) Le spese straordinarie necessarie per la FI minore , secondo quanto Per_1 stabilito dal Protocollo redatto dall'Osservatorio nazionale del diritto di famiglia, in uso presso il Tribunale di Udine, sono poste al 60% a carico del padre e al 40% a carico della madre.
10) Dà atto che le deduzioni e detrazioni fiscali saranno a favore di ciascuna delle parti al 50%.
11) Dà atto che il IGnor si impegna a versare alla IGnora il 50% del CP_1 Pt_1 credito fiscale ottenuto per i lavori di ristrutturazione della casa entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso in busta paga.
12) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE, di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.135, Parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2023.
Udine, li 23/09/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini