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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 04/07/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 1262/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 07/12/2024 da
nato ad [...] il [...] e residente ad Parte_1
Acquasanta Terme (AP), fraz. Centrale n. 38, CF: , C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Bertoni E , nata ad Controparte_1
Ascoli Piceno il 24/08/1961 e residente a[...], CF:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina Macchioni C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 27/12/2024 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/12/2024 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 20/07/1985 avevano contratto matrimonio concordatario in Ascoli Piceno, scegliendo il regime della comunione dei beni – atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile del predetto Comune dell'anno 1985 al n. 146-2-A;
- dall'unione coniugale nascevano due figli: , nato ad [...] Persona_1
il 14/11/1988 ed , nato ad [...] il [...], entrambi Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- in data 21/04/2021, all'udienza svoltasi davanti al Giudice della separazione dott.ssa
De Angelis, i coniugi trasformavano la separazione da giudiziale in consensuale alle condizioni riportate nell'accordo sottoscritto dalle parti ed allegato al verbale di udienza;
- con decreto n. cronol. 4764/2021 del 07/05/2021 il Tribunale di Ascoli Piceno omologava le condizioni della separazione trasformata in consensuale;
- dalla data della separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno. I medesimi ricorrenti hanno vissuto in maniera separata ed ininterrottamente già a far data dalla separazione;
- sussistono, pertanto, gli estremi per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 della l. 898 del 01/12/1970 e ss.mm.;
- non vi sono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse;
- che i coniugi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio inerenti ai loro rapporti economici ed intendono altresì regolamentare i loro rapporti patrimoniali alle condizioni di seguito meglio specificate. tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso,
l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
20/07/1985 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Ascoli Piceno con atto n. 146-2-A del 1985;
- ordinare al Comune di Ascoli Piceno di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
e
OMOLOGARE le seguenti CONDIZIONI
1) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1
divorzile entro il giorno 21 di ogni mese la somma di € 100,00 (euro cento/00) a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso a mezzo bonifico bancario da effettuarsi alle seguenti coordinate IBAN [...], annualmente rivalutato in base agli indici Istat a partire dal 1° Gennaio 2026;
2) L'immobile adibito a casa coniugale sita in fraz. Centrale n. 38 di Acquasanta Terme
(AP), posto al primo piano, distinto con il numero interno quattro, composto di ingresso-soggiorno, cucina, antibagno e bagno, due camere, due balconi, oltre ad un fondaco posto al piano seminterrato primo, distinto al catasto Fabbricati di detto comune al fg. 35 part. 47 sub 4 cat. A/2 cl. 4 vani 5 r.c. € 240,15 confinante su un lato con strada provinciale sp 207 NG (ex Salaria) e su altri due lati su corte esclusiva di proprietà , salvo altri e più esatti nonché il locale ad uso garage Parte_2
posto al piano seminterrato primo, distinto al catasto Fabbricati di detto comune al fg.
35 part. 47 sub 7 cat. C/6 cl. 5 mq. 15 rendita € 31,76 confinante con spazio condominiale, proprietà , salvo altri e più esatti, entrambi di proprietà dei Parte_2
coniugi in ragione di metà ciascuno, viene come di seguito trasferito: la sig.ra CP_1
cede con le più ampie garanzie di legge, al sig. , che
[...] Parte_1
acquista, la quota di ½ in piena proprietà degli immobili sopra meglio descritti;
a fronte di tale trasferimento il sig. e la sig.ra convengono Parte_1 Controparte_1
la corresponsione della somma di € 30.000,00 (euro trentamila/00) che verrà versata dal sig. alla sig.ra con le seguenti modalità e Parte_1 Controparte_1
tempistiche: mediante assegno circolare non trasferibile tratto dalla Banca Intesa San
Paolo, filiale di Acquasanta Terme (AP) n. 3305822139-09 del 02/12/2024, consegnato alla SI.ra , che ne rilascia ampia e libera quietanza, alla data di Controparte_1
sottoscrizione del presente ricorso, salvo buon fine (doc. 6);
- Tanto dichiarano i sigg.ri e , in via sostitutiva di Parte_1 Controparte_1
atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, in riferimento ai mezzi di pagamento sopra indicati.
- In tale trasferimento si rinuncia espressamente ad ogni eventuale diritto all'ipoteca legale.
- La parte cedente, in merito al trasferimento sopra indicato, dichiara e la parte acquirente per quanto a sua personale conoscenza ne prende atto e ne dà conferma, che i dati catastali sopra riportati e le relative planimetrie catastali sono pienamente conformi allo stato di fatto dell'immobile, che non sussistono difformità rilevanti tali da dar luogo all'obbligo di presentazione di atti di aggiornamento catastale ai sensi della vigente normativa.
- Si dà atto, ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della Legge 27 febbraio 1985, n. 52, come modificato dall'art. 19, comma14, del D.L: 31 Maggio 2010 n. 78 convertito con legge
30 luglio 2010 n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, che gli intestatari catastali e i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, si riferiscono all'unità immobiliare raffigurata nella planimetria regolarmente depositata in catasto, e sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari.
- Le parti espressamente dichiarano di essere edotte della disciplina energetica contenuta nel D. lgs 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche e integrazioni. - Al riguardo la parte acquirente dichiara di aver ricevuto dalla parte cedente l'attestato di prestazione energetica (APE) redatto dal tecnico arch. Persona_3
in data 24/102024 che viene qui allegato (doc. 7).
- Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano, in via sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, e consapevoli della responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'Amministrazione
Finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che il presente trasferimento è stato concluso senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 s.s. c.c.
- La parte cedente, a norma dell'art. 46 primo comma del DPR 6 giungo 2001 n. 380 recante T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, dichiara e la parte acquirente ne prende atto, che il fabbricato in oggetto è stato edificato in dipendenza dei titoli indicati nella perizia giurata del tecnico arch.
[...]
qui allegata (doc. 7). Persona_3
- La parte venditrice, come sopra presente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara che l'opera di costruzione del fabbricato comprendente la porzione immobiliare in oggetto è stata iniziata in data anteriore al giorno 1 (uno) settembre
1967 (millenovecentosessantasette) e che per successivi interventi edilizi: è stata rilasciata dal Comune di Acquasanta Terme (AP) concessione edilizia n. 4/85 del
16/04/1985, per la ristrutturazione e ampliamento, provvedimento non annullato, né revocato, né decaduto, né divenuto inefficace.
- La parte venditrice dichiara che per la porzione immobiliare in oggetto, costituita da un piano seminterrato, piano strada, 1° piano e sottotetto, è stata dichiarata abitabile con atto del Sindaco del 24/05/1988, garantendo di aver prodotto ogni Persona_4
necessaria documentazione a tal fine richiesta e che nulla osta al suo rilascio e rimanendo comunque a suo carico ogni eventuale onere e spesa all'uopo necessari. - La vendita è fatta ed accettata considerando la porzione immobiliare compravenduta nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben noto alla parte acquirente, come si possiede e si ha diritto di possedere dalla parte venditrice, con tutti gli annessi, diritti, obblighi, azioni, ragioni, pertinenze, accessioni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, se ed in quanto esistenti, con la comproprietà pro-quota degli spazi ed enti di natura comune e condominiali.
- La parte venditrice, come sopra presente, dichiara inoltre:
- che, successivamente, detta porzione immobiliare non è stata oggetto di interventi edilizi o di mutamenti di destinazione che avrebbero richiesto licenza, concessione o autorizzazione;
- che per la stessa non è stato adottato quindi alcun provvedimento sanzionatorio di cui alla vigente normativa edilizia ed urbanistica.
- Con riferimento a tutte le spese condominiali o comunque derivanti anche da cause pendenti di ogni genere, sussistenti alla data del presente atto, la parte venditrice dichiara di aver provveduto a versare tutto quanto dovuto all'amministratore di condominio, restando comunque a carico di essa parte venditrice eventuali conguagli alla data odierna, non ancora quantificati.
- Garantisce la parte venditrice, volendo in caso contrario rispondere per tutti i casi di evizione e molestia a norma di legge, la piena, legittima ed esclusiva proprietà, nonché la libera disponibilità di quanto compravenduto per essere ad essa pervenuto in forza dell'atto di compravendita a rogito del dottor , allora Notaio in Ascoli Persona_5
Piceno, in data 31 ottobre 1988, rep. n. 96780/14836, registrato in Ascoli Piceno il 17
Novembre 1988 al n. 1852 ed ivi trascritto il 17 Novembre 1988 al n. 4644 di formalità.
La parte venditrice, garantisce altresì, anche ai sensi della legge 19 maggio 1975 n.
151, la assoluta libertà da pesi, oneri, vincoli, derivanti anche da convenzioni matrimoniali, gravami, arretrati d'imposta, privilegi anche fiscali, prelazioni in genere, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli di quanto compravenduto. - Il trasferimento come qui effettuato è esente da imposte e tasse in genere, ai sensi dell'art. 19 legge 74/1987 e Corte Cost. n. 202/2003, in quanto elemento funzionale e indispensabile a fini della risoluzione della crisi coniugale.
- Si rappresenta che il trasferimento immobiliare qui attuato, come chiarito con risoluzione n. 80/E Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2019, nel caso abbia ad oggetto un immobile acquistato con le cosiddette agevolazioni “prima casa”, non comporteranno la decadenza dal detto beneficio per la rivendita entro il quinquennio dall'acquisto senza aver proceduto ad altro acquisto di prima casa nell'anno successivo.
- Il trasferimento immobiliare qui disposto deve considerarsi a carattere oneroso, anche se attuati senza corresponsione di controprestazione e non donativo, in quanto rientranti nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
- Le parti si obbligano ad effettuare, a loro cura e spese, la trascrizione e/o le richieste di ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti uffici pubblici, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità in merito. Le stesse parti si obbligano, pertanto, a depositare nel fascicolo telematico entro
20 giorni dalla data di deposito del provvedimento che conclude il giudizio di separazione o divorzio, la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare e, successivamente, a depositare nel fascicolo telematico anche la copia della nota di trascrizione (e/o annotazione) rilasciata dall'Agenzia del
Territorio;
3) I coniugi dichiarano che con il presente atto di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 26/03/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
In data 21/03/2025, stante il prossimo trasferimento del Presidente relatore ad altra sede giudiziaria, tale udienza veniva rinviata d'ufficio al giorno 11/06/2025; successivamente, a seguito del predetto trasferimento del dott. Luigi Cirillo, veniva designato, quale Giudice relatore del presente procedimento, il magistrato dott.ssa Rita
De Angelis.
Acquisite le note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11/06/2025, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55 dell'11.5.2015, di talché, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Osserva il Collegio, in merito alle condizioni concordate tra le parti, che, a seguito della sentenza del 29/07/2021 n. 21761, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto i contrasti giurisprudenziali in materia di trasferimenti immobiliari affermando che “le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni – mobili
o immobili – o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del
Giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma
14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. Con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Nel caso di specie, il Giudice relatore ha inserito nel provvedimento reso a seguito del deposito di note scritte – in quanto per l'udienza dell'11/06/2025 era stata disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. –, l'accordo concluso dalle parti e, in quanto quest'ultimo implica il trasferimento di diritti reali immobiliari, ha attestato quanto richiesto dalla sopra indicata sentenza delle Sezioni Unite.
Inoltre, si consideri che, a seguito di detta pronuncia, anche al fine di disciplinare i profili tecnico-operativi della procedura per i trasferimenti immobiliari a favore di ciascuno dei coniugi o dei figli, in data 10/07/2024, è stato stipulato tra la Corte di appello di Ancona, i Tribunali del relativo Distretto e i Consigli degli Ordini degli
Avvocati del medesimo distretto, un “Protocollo per la trattazione dei procedimenti di separazione consensuale o divorzio congiunto in presenza di clausole dell'accordo che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni immobili o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli”.
Rileva il Collegio che il ricorso per divorzio a domanda congiunta contiene tutte le indicazioni e ad esso sono stati allegati tutti i documenti prescritti da detto Protocollo.
Pertanto, le condizioni del divorzio stabilite tra le parti nei termini sopra riportati possono essere omologate da questo Tribunale, tenuto conto che le stesse appaiono altresì adeguate a tutelare i rispettivi interessi dei ricorrenti, non essendovi interessi di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti della coppia da tutelare.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 20/07/1985 ad Ascoli Piceno, iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1985 al N. 146 Parte 2 Serie A;
2) Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
3) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Ascoli Piceno per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
4) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 3/7/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 1262/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 07/12/2024 da
nato ad [...] il [...] e residente ad Parte_1
Acquasanta Terme (AP), fraz. Centrale n. 38, CF: , C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Bertoni E , nata ad Controparte_1
Ascoli Piceno il 24/08/1961 e residente a[...], CF:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina Macchioni C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 27/12/2024 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/12/2024 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 20/07/1985 avevano contratto matrimonio concordatario in Ascoli Piceno, scegliendo il regime della comunione dei beni – atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile del predetto Comune dell'anno 1985 al n. 146-2-A;
- dall'unione coniugale nascevano due figli: , nato ad [...] Persona_1
il 14/11/1988 ed , nato ad [...] il [...], entrambi Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- in data 21/04/2021, all'udienza svoltasi davanti al Giudice della separazione dott.ssa
De Angelis, i coniugi trasformavano la separazione da giudiziale in consensuale alle condizioni riportate nell'accordo sottoscritto dalle parti ed allegato al verbale di udienza;
- con decreto n. cronol. 4764/2021 del 07/05/2021 il Tribunale di Ascoli Piceno omologava le condizioni della separazione trasformata in consensuale;
- dalla data della separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno. I medesimi ricorrenti hanno vissuto in maniera separata ed ininterrottamente già a far data dalla separazione;
- sussistono, pertanto, gli estremi per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 della l. 898 del 01/12/1970 e ss.mm.;
- non vi sono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse;
- che i coniugi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio inerenti ai loro rapporti economici ed intendono altresì regolamentare i loro rapporti patrimoniali alle condizioni di seguito meglio specificate. tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso,
l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
20/07/1985 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Ascoli Piceno con atto n. 146-2-A del 1985;
- ordinare al Comune di Ascoli Piceno di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
e
OMOLOGARE le seguenti CONDIZIONI
1) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1
divorzile entro il giorno 21 di ogni mese la somma di € 100,00 (euro cento/00) a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso a mezzo bonifico bancario da effettuarsi alle seguenti coordinate IBAN [...], annualmente rivalutato in base agli indici Istat a partire dal 1° Gennaio 2026;
2) L'immobile adibito a casa coniugale sita in fraz. Centrale n. 38 di Acquasanta Terme
(AP), posto al primo piano, distinto con il numero interno quattro, composto di ingresso-soggiorno, cucina, antibagno e bagno, due camere, due balconi, oltre ad un fondaco posto al piano seminterrato primo, distinto al catasto Fabbricati di detto comune al fg. 35 part. 47 sub 4 cat. A/2 cl. 4 vani 5 r.c. € 240,15 confinante su un lato con strada provinciale sp 207 NG (ex Salaria) e su altri due lati su corte esclusiva di proprietà , salvo altri e più esatti nonché il locale ad uso garage Parte_2
posto al piano seminterrato primo, distinto al catasto Fabbricati di detto comune al fg.
35 part. 47 sub 7 cat. C/6 cl. 5 mq. 15 rendita € 31,76 confinante con spazio condominiale, proprietà , salvo altri e più esatti, entrambi di proprietà dei Parte_2
coniugi in ragione di metà ciascuno, viene come di seguito trasferito: la sig.ra CP_1
cede con le più ampie garanzie di legge, al sig. , che
[...] Parte_1
acquista, la quota di ½ in piena proprietà degli immobili sopra meglio descritti;
a fronte di tale trasferimento il sig. e la sig.ra convengono Parte_1 Controparte_1
la corresponsione della somma di € 30.000,00 (euro trentamila/00) che verrà versata dal sig. alla sig.ra con le seguenti modalità e Parte_1 Controparte_1
tempistiche: mediante assegno circolare non trasferibile tratto dalla Banca Intesa San
Paolo, filiale di Acquasanta Terme (AP) n. 3305822139-09 del 02/12/2024, consegnato alla SI.ra , che ne rilascia ampia e libera quietanza, alla data di Controparte_1
sottoscrizione del presente ricorso, salvo buon fine (doc. 6);
- Tanto dichiarano i sigg.ri e , in via sostitutiva di Parte_1 Controparte_1
atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, in riferimento ai mezzi di pagamento sopra indicati.
- In tale trasferimento si rinuncia espressamente ad ogni eventuale diritto all'ipoteca legale.
- La parte cedente, in merito al trasferimento sopra indicato, dichiara e la parte acquirente per quanto a sua personale conoscenza ne prende atto e ne dà conferma, che i dati catastali sopra riportati e le relative planimetrie catastali sono pienamente conformi allo stato di fatto dell'immobile, che non sussistono difformità rilevanti tali da dar luogo all'obbligo di presentazione di atti di aggiornamento catastale ai sensi della vigente normativa.
- Si dà atto, ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della Legge 27 febbraio 1985, n. 52, come modificato dall'art. 19, comma14, del D.L: 31 Maggio 2010 n. 78 convertito con legge
30 luglio 2010 n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, che gli intestatari catastali e i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, si riferiscono all'unità immobiliare raffigurata nella planimetria regolarmente depositata in catasto, e sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari.
- Le parti espressamente dichiarano di essere edotte della disciplina energetica contenuta nel D. lgs 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche e integrazioni. - Al riguardo la parte acquirente dichiara di aver ricevuto dalla parte cedente l'attestato di prestazione energetica (APE) redatto dal tecnico arch. Persona_3
in data 24/102024 che viene qui allegato (doc. 7).
- Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano, in via sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, e consapevoli della responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'Amministrazione
Finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che il presente trasferimento è stato concluso senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 s.s. c.c.
- La parte cedente, a norma dell'art. 46 primo comma del DPR 6 giungo 2001 n. 380 recante T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, dichiara e la parte acquirente ne prende atto, che il fabbricato in oggetto è stato edificato in dipendenza dei titoli indicati nella perizia giurata del tecnico arch.
[...]
qui allegata (doc. 7). Persona_3
- La parte venditrice, come sopra presente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara che l'opera di costruzione del fabbricato comprendente la porzione immobiliare in oggetto è stata iniziata in data anteriore al giorno 1 (uno) settembre
1967 (millenovecentosessantasette) e che per successivi interventi edilizi: è stata rilasciata dal Comune di Acquasanta Terme (AP) concessione edilizia n. 4/85 del
16/04/1985, per la ristrutturazione e ampliamento, provvedimento non annullato, né revocato, né decaduto, né divenuto inefficace.
- La parte venditrice dichiara che per la porzione immobiliare in oggetto, costituita da un piano seminterrato, piano strada, 1° piano e sottotetto, è stata dichiarata abitabile con atto del Sindaco del 24/05/1988, garantendo di aver prodotto ogni Persona_4
necessaria documentazione a tal fine richiesta e che nulla osta al suo rilascio e rimanendo comunque a suo carico ogni eventuale onere e spesa all'uopo necessari. - La vendita è fatta ed accettata considerando la porzione immobiliare compravenduta nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben noto alla parte acquirente, come si possiede e si ha diritto di possedere dalla parte venditrice, con tutti gli annessi, diritti, obblighi, azioni, ragioni, pertinenze, accessioni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, se ed in quanto esistenti, con la comproprietà pro-quota degli spazi ed enti di natura comune e condominiali.
- La parte venditrice, come sopra presente, dichiara inoltre:
- che, successivamente, detta porzione immobiliare non è stata oggetto di interventi edilizi o di mutamenti di destinazione che avrebbero richiesto licenza, concessione o autorizzazione;
- che per la stessa non è stato adottato quindi alcun provvedimento sanzionatorio di cui alla vigente normativa edilizia ed urbanistica.
- Con riferimento a tutte le spese condominiali o comunque derivanti anche da cause pendenti di ogni genere, sussistenti alla data del presente atto, la parte venditrice dichiara di aver provveduto a versare tutto quanto dovuto all'amministratore di condominio, restando comunque a carico di essa parte venditrice eventuali conguagli alla data odierna, non ancora quantificati.
- Garantisce la parte venditrice, volendo in caso contrario rispondere per tutti i casi di evizione e molestia a norma di legge, la piena, legittima ed esclusiva proprietà, nonché la libera disponibilità di quanto compravenduto per essere ad essa pervenuto in forza dell'atto di compravendita a rogito del dottor , allora Notaio in Ascoli Persona_5
Piceno, in data 31 ottobre 1988, rep. n. 96780/14836, registrato in Ascoli Piceno il 17
Novembre 1988 al n. 1852 ed ivi trascritto il 17 Novembre 1988 al n. 4644 di formalità.
La parte venditrice, garantisce altresì, anche ai sensi della legge 19 maggio 1975 n.
151, la assoluta libertà da pesi, oneri, vincoli, derivanti anche da convenzioni matrimoniali, gravami, arretrati d'imposta, privilegi anche fiscali, prelazioni in genere, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli di quanto compravenduto. - Il trasferimento come qui effettuato è esente da imposte e tasse in genere, ai sensi dell'art. 19 legge 74/1987 e Corte Cost. n. 202/2003, in quanto elemento funzionale e indispensabile a fini della risoluzione della crisi coniugale.
- Si rappresenta che il trasferimento immobiliare qui attuato, come chiarito con risoluzione n. 80/E Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2019, nel caso abbia ad oggetto un immobile acquistato con le cosiddette agevolazioni “prima casa”, non comporteranno la decadenza dal detto beneficio per la rivendita entro il quinquennio dall'acquisto senza aver proceduto ad altro acquisto di prima casa nell'anno successivo.
- Il trasferimento immobiliare qui disposto deve considerarsi a carattere oneroso, anche se attuati senza corresponsione di controprestazione e non donativo, in quanto rientranti nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
- Le parti si obbligano ad effettuare, a loro cura e spese, la trascrizione e/o le richieste di ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti uffici pubblici, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità in merito. Le stesse parti si obbligano, pertanto, a depositare nel fascicolo telematico entro
20 giorni dalla data di deposito del provvedimento che conclude il giudizio di separazione o divorzio, la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare e, successivamente, a depositare nel fascicolo telematico anche la copia della nota di trascrizione (e/o annotazione) rilasciata dall'Agenzia del
Territorio;
3) I coniugi dichiarano che con il presente atto di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 26/03/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
In data 21/03/2025, stante il prossimo trasferimento del Presidente relatore ad altra sede giudiziaria, tale udienza veniva rinviata d'ufficio al giorno 11/06/2025; successivamente, a seguito del predetto trasferimento del dott. Luigi Cirillo, veniva designato, quale Giudice relatore del presente procedimento, il magistrato dott.ssa Rita
De Angelis.
Acquisite le note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11/06/2025, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55 dell'11.5.2015, di talché, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Osserva il Collegio, in merito alle condizioni concordate tra le parti, che, a seguito della sentenza del 29/07/2021 n. 21761, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto i contrasti giurisprudenziali in materia di trasferimenti immobiliari affermando che “le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni – mobili
o immobili – o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del
Giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma
14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. Con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Nel caso di specie, il Giudice relatore ha inserito nel provvedimento reso a seguito del deposito di note scritte – in quanto per l'udienza dell'11/06/2025 era stata disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. –, l'accordo concluso dalle parti e, in quanto quest'ultimo implica il trasferimento di diritti reali immobiliari, ha attestato quanto richiesto dalla sopra indicata sentenza delle Sezioni Unite.
Inoltre, si consideri che, a seguito di detta pronuncia, anche al fine di disciplinare i profili tecnico-operativi della procedura per i trasferimenti immobiliari a favore di ciascuno dei coniugi o dei figli, in data 10/07/2024, è stato stipulato tra la Corte di appello di Ancona, i Tribunali del relativo Distretto e i Consigli degli Ordini degli
Avvocati del medesimo distretto, un “Protocollo per la trattazione dei procedimenti di separazione consensuale o divorzio congiunto in presenza di clausole dell'accordo che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni immobili o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli”.
Rileva il Collegio che il ricorso per divorzio a domanda congiunta contiene tutte le indicazioni e ad esso sono stati allegati tutti i documenti prescritti da detto Protocollo.
Pertanto, le condizioni del divorzio stabilite tra le parti nei termini sopra riportati possono essere omologate da questo Tribunale, tenuto conto che le stesse appaiono altresì adeguate a tutelare i rispettivi interessi dei ricorrenti, non essendovi interessi di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti della coppia da tutelare.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 20/07/1985 ad Ascoli Piceno, iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1985 al N. 146 Parte 2 Serie A;
2) Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
3) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Ascoli Piceno per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
4) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 3/7/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi