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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 4468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4468 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4246 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del 26.3.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(p.i.: ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in Parte_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Luca Migliore (c.f.: ), domiciliatario C.F._1 in Napoli, alla via Duomo n. 133; appellante
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Vittorio Cozzolino (c.f.: ), C.F._2 domiciliatario in Napoli, alla Piazza Calenda n. 15;
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Grandinetti (c.f.: ), C.F._3 domiciliatario in Roma, alla via della Croce n. 44; appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7118/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 6.9.2021, nel proc. di primo grado n. 19994/2016 r.g.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 26.3.2025.
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 7118/2021 depositata in data 6.9.2021, il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda di indennizzo proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
(già e della (già nuova ), ha CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 condannato l'attore al pagamento delle spese di lite (€ 7.000,00 in favore di ciascuna parte convenuta, oltre spese generali, iva e cpa) ed ha posto a suo carico anche le spese di c.t.u..
Quanto ai fatti pacifici e documentati si osserva quanto segue.
La ha concluso, con le due società assicuratrici convenute in giudizio, Parte_1 due distinte polizze a garanzia dei danni cagionati nello svolgimento della propria attività di costruzioni (in data 26.10.1999 con la oggi il 1.7.2009 con la CP_4 Controparte_3
oggi . CP_7 Controparte_2
In conseguenza dei danni arrecati ad un edificio limitrofo nel corso dello svolgimento di lavori che le erano stati appaltati dal Comune di Figline Val D'Arno (recupero di una scuola elementare;
contratto del 3.7.2008, che richiamava finanche espressamente la seconda polizza), la ha sottoscritto una transazione con l'ente comunale in data Parte_1
6.11.2015 versando, a tacitazione di ogni pretesa, l'importo di € 132.515,55 che gli istituti assicurativi non hanno inteso rimborsare/indennizzare, opponendo, in particolare, la intervenuta prescrizione dei diritti assicurativi.
Si discute in giudizio, in via preliminare, della rituale comunicazione del sinistro.
Quanto alle missive provenienti dall'assicurato, rilevano la messa in mora ricevuta in data
30.3.2009 dalla sola (poi divenuta e la comunicazione, Controparte_8 Controparte_2 ricevuta dalla (poi divenuta il 14.9.2009, del cui contenuto CP_9 Controparte_10 vi è questione.
Quanto alle missive di comunicazione del sinistro provenienti da terzi, rilevano quelle provenienti dall'ente appaltante , ricevute oltre che dall'attrice Controparte_11
(assicurata), dalla sola (oggi il 16.3.2009 ed il 3.8.2009. CP_7 CP_2
Nella prima missiva del 16.3.2009, il comune ha informato solo l'attrice e la nuova dell'evento dannoso, dopo che il comune era stato a sua volta notiziato dalla CP_6 proprietaria dell'immobile danneggiato.
Nella seconda missiva del 3.8.2009 il ha formalizzato la richiesta di danno CP_11 all'attrice e l'ha trasmessa alla sola ma non alla CP_2 CP_1
2. A sostegno della decisione il tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione biennale ex art. 2952 c.c. sollevata dalla mentre ha rigettato nel merito la domanda nei CP_2 confronti della ritenendo non rientrante l'evento denunciato nel rischio assicurato. CP_1
2 In particolare, il Tribunale, applicando il co.4 dell'art. 2952 c.c. sull'effetto sospensivo della prescrizione in conseguenza della comunicazione all'assicuratore della richiesta di danno, ha considerato sospesa la prescrizione solo nei confronti della ritualmente CP_2 notiziata del sinistro in particolare con la comunicazione del comune/appaltante del 3.8.2009, ma non ha considerato sospesa la prescrizione nei confronti della che non aveva CP_1 ricevuto analoga comunicazione iniziale dal CP_11
In riferimento alla il Tribunale non ha dato rilievo sospensivo alla CP_1 comunicazione del 14.9.2009 inviatale direttamente dall'assicurato, che ha definito “diffida”, ritenendola non idonea allo scopo, ed ha dichiarato prescritta ogni pretesa nei confronti dell'indicato istituto.
3.Avverso questa sentenza ha proposto appello la affidato ai seguenti Parte_1 motivi così rubricati:
Error in procedendo - error in iudicando nella parte in cui il Tribunale di Napoli ha Parte ritenuto prescritta la domanda proposta dalla nei confronti della
[...]
Controparte_1
Error in procedendo - error in iudicando nella parte in cui il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda proposta nei confronti della per difetto di legittimazione CP_2 passiva.
Ha chiesto l'appellante, in conseguenza dell'accoglimento dei motivi, la riforma della sentenza e la liquidazione dell'indennizzo come emerso dalla quantificazione contenuta nella c.t.u. svolta in primo grado e dagli ulteriori accertamenti contabili, con la condanna in solido dei due istituti assicurativi al pagamento in suo favore della somma di € 132.515,55, oltre interessi e rivalutazione;
in via subordinata, ha chiesto quantomeno la condanna dei danni verificatisi all'interno del cantiere come da quantificazione in atti.
Hanno resistito e chiedendo di dichiarare Controparte_3 Controparte_5
l'appello inammissibile e, comunque, di rigettarlo nel merito, vinte le spese del doppio grado.
All'udienza del 26.3.2025, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
4. Va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalle appellate, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale richiesto dall'art. 342 c.p.c..
Parte appellante ha riportato le parti della sentenza censurate e che ha inteso appellare;
ha indicato con chiarezza le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado;
ha indicato le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale e le circostanze da cui deriva la violazione di legge;
ha
3 sottoposto ad una critica sufficientemente specifica le circostanze che imporrebbero una diversa decisione, nel rispetto del contenuto motivazionale prescritto dall'art. 342 c.p.c. siccome interpretato secondo l'insegnamento della Corte di legittimità reso a sezioni unite nella sentenza del 2017 n. 27199; in tempi più recenti v. Cass. ord. del 2022 n. 3641).
5.Con il primo motivo di appello la si duole della sentenza nella parte in cui Parte_1 non ha riconosciuto l'efficacia sospensiva, nei confronti della della missiva che CP_1 essa stessa, quale assicurata, le aveva inviato e che l'istituto ha pacificamente ricevuto in data
14.9.2009.
Invoca l'appellante la disposizione di cui al co. 4 dell'art. 2925 c.c. da interpretarsi nel senso che l'effetto sospensivo della prescrizione si verifica per il sol fatto che l'assicuratore viene reso edotto della richiesta di risarcimento del danno avanzata dal terzo danneggiato
(Cass. 2014, n. 4548; Cass. 2007, n. 17843; vedi anche 2018 n. 17543 e 2015 n. 18317); aggiunge che la comunicazione richiamata al comma 4 non era neppure soggetta a particolari formalità e quella del 14.9.2009 era del tutto idonea allo scopo.
5.1- Posto che nella fattispecie in esame non vi è alcuna contestazione sulle date delle missive di denuncia del sinistro riferibili alle varie società assicuratrici, la questione che si pone è quella di attribuire o meno valore sospensivo della prescrizione biennale alla missiva del 14.9.2009 inviata dall'appellante alla invero, laddove riconosciuto effetto CP_1 sospensivo a tale comunicazione, i diritti assicurativi non sono prescritti alla luce della data della liquidazione del danno contenuta nella transazione (dell'anno 2015).
5.2- Il comma 4 invocato così recita:
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
In base alla consolidata interpretazione giurisprudenziale dell'art. 2952, comma 4 c.c., dopo la comunicazione all'assicuratore della richiesta di risarcimento del terzo danneggiato o della proposizione da parte dello stesso dell'azione in giudizio, il decorso della prescrizione è sospeso fino a quando il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile (per poi riprendere il suo corso da tale momento), oppure non si sia prescritto.
Secondo concorde giurisprudenza, inoltre, la sospensione del termine ex art. 2952, comma 4, c.c., relativamente alla prescrizione in materia di assicurazione, si verifica non con la denuncia del sinistro, ma con la comunicazione all'assicuratore della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato: tale comunicazione è efficace anche se proviene dallo stesso danneggiato o da un terzo;
(v.Cass. 2015 n. 12897).
4 La comunicazione del co. 4 non è soggetta a particolari formalità, non deve rivestire formule sacramentali e non deve neppure contenere una formale costituzione in mora, perché persegue semplicemente lo scopo di far conoscere all'assicuratore la circostanza che è pervenuta una istanza di danno da parte di un terzo;
tuttavia, l'atto deve essere univoco nell'esplicitare la volontà di ottenere il risarcimento dei danni patiti e deve manifestare la concreta esposizione del patrimonio dell'assicurato (Cass. 2015 n. 18317: In tema di assicurazione, l'effetto sospensivo della prescrizione disciplinato dall'art. 2952, comma 4,
c.c., si verifica anche se la comunicazione all'assicuratore della richiesta risarcitoria del danneggiato provenga da quest'ultimo, o da un terzo, invece che dall'assicurato, senza, peraltro, che possa negarsi l'operatività di tale effetto qualora sia stata omessa l'esatta determinazione del "quantum" risarcitorio, sempreché l'atto sia univoco nell'esplicitare la volontà di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti, con conseguente certa e concreta esposizione del patrimonio dell'assicurato stesso;
v. anche Cass.2018 n. 20975, sempre sulla idoneità del contenuto della comunicazione).
5.3- Occorre allora una corretta operazione ermeneutica sul contenuto della contestata missiva al fine di verificare se contiene una esplicita volontà di ottenere il ristoro del danno e manifesti la certa e concreta esposizione del patrimonio dell'assicurato ai sensi della disposizione citata, operazione che il tribunale ha omesso. Part Questo è il testo della diffida del 14.9.2009, in atti prodotta, nella quale la segnala alla (poi quanto segue: CP_4 CP_1
Con la presente nota segnaliamo, a solo scopo cautelativo, un'ipotesi di danno avanzata dal Figline Val D'Arno...in relazione alle attività svolte da questa CP_11 impresa nell'ambito delle attività previste dal progetto…danno riguardante anche alcune lesioni verificatesi su una piccola abitazione adiacente al sito in cui le opere sono state eseguite.
Vi evidenziamo che a ns. avviso viene posta in essere da parte dell'ente un'azione assolutamente strumentale per l'indebito recupero di somme dovute a questa impresa risultando sia tecnicamente che documentalmente evidente la assoluta estraneità di questa impresa ai suddetti addebiti per danni, relativi in primis alle ipotesi progettuali, poi alle variazioni apportate allo stesso progetto dall'ente.
Quanto sopra si evince da sostanziosa corrispondenza ed ordini di servizio emanati dalla direzione dei lavori, come eventualmente codesta compagnia potrà facilmente dedurre.
Dichiarandoci a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito. Restiamo in attesa di vostro riscontro
5 5.4-Il Tribunale, come accennato, non ha dato valore sospensivo alla nota, limitandosi a qualificarla come mera “diffida”. L'operazione ermeneutica richiesta dalla giurisprudenza di legittimità deve, dunque, essere svolta da questo collegio, che condivide la posizione dell'appellante.
La nota contiene il richiamo ad una sicura richiesta risarcitoria proveniente da terzi, con indicazione dei lavori coinvolti e della tipologia di danno lamentato;
l'istituto ha sicuramente ben inteso il senso della comunicazione poiché, come è pacifico in atti, ha “aperto” il sinistro ed ha richiesto la documentazione utile.
Peraltro, nella nota del 12.6.2014, la riscontra proprio la contestata missiva CP_1
Part del 14.9.2009 (cfr. oggetto della nota); nella stessa, inviata al difensore della , si legge:
La presente per comunicarle che la comune cliente non si ritiene responsabile di Parte_1
Co alcun presunto danno lamentato dal Comune Figline Val D'Arno, come da lettera del
14/09/2009 che alleghiamo.. inoltre, in sede di sopralluogo peritale, il nostro fiduciario non è stato messo in condizione di eseguire la perizia, poiché il Comune di Figline Val D'Arno ha comunicato allo stesso che, in sede di contratto, la ha fornito assicurazione RCT Parte_1 per danni all'amministrazione appaltante rilasciata da altra società di assicurazioni. La scrivente compagnia è, quindi, priva di legittimazione passiva. Saremo in ogni caso disponibili a tornare in argomento al ricevimento di tutta la documentazione in suo possesso che provvederemo ad esaminare, impregiudicati i reciproci diritti.
Ne consegue che lo scopo della comunicazione (che non necessita di formule sacramentali e men che meno di una formale costituzione in mora o di una specifica indicazione del quantum risarcitorio, come detto), ovverosia quello di manifestare la concreta esposizione del patrimonio dell'assicurato, è stato raggiunto, come reso evidente dalla condotta dell'istituto, che si è prontamente attivato per aprire il sinistro, inviando il fiduciario, al fine di verificare la copertura di polizza (anche la ha aperto il sinistro, che ha CP_2 anche pienamente istruito, richiedendo e ricevendo i documenti).
5.5-Attribuito effetto sospensivo alla indicata missiva, occorre allora entrare nel merito della copertura assicurativa ed esaminare le eccezioni sul punto sollevate dalla e CP_1 ritualmente reiterate in appello.
5.6-Difetto di legittimazione attiva: sul punto il tribunale ha ampiamente motivato
(argomenta il tribunale che l'attrice ha dato prova della legittimazione attiva e della mera modifica della denominazione sociale); ne consegue che sulla questione l'istituto avrebbe dovuto proporre appello incidentale (cfr. in tal senso, da ultimo Cass. 2024 n. 25876).
6 5.7. Difetto di legittimazione passiva in conseguenza della “scopertura” assicurativa desumibile dalla polizza su tali punti il tribunale non ha motivato, accogliendo CP_1
l'eccezione di prescrizione;
è, dunque, sufficiente la reiterata eccezione (cfr. in tal senso, da ultimo Cass. 2025 n. 19755).
Ebbene, in primo grado l'istituto ha invocato l'art. 16 let. f) delle condizioni generali di polizza a mente del quale tra i rischi assicurati erano esclusi quantomeno quelli patiti alle opere in costruzione o sulle quali si eseguono i lavori (ovverosia i danni verificatisi all'interno del cantiere).
5.8-Ancora, l'istituto ha invocato, a sostegno della esclusione in toto della copertura di polizza, l'art. 16 lett. r) delle condizioni generali di polizza che così recita: La garanzia R.C.T. non comprende i danni…. a condutture e impianti sotterranei in genere;
a fabbricati ed a cose dovuti ad assestamento, cedimento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati.
Sostiene l'istituto che tale previsione era stata parzialmente derogata dalle condizioni particolari di polizza (art. 11 delle condizioni “aggiuntive”, polizza in atti), rubricato danni da cedimento o franamento del terreno, che così recita: a parziale deroga dell'art. 16, lett. R, delle esclusioni, l'assicurazione comprende i danni dovuti a franamento o cedimento del terreno, a condizioni che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive, nel limite del massimale per danni a cose e, comunque, col massimo di Lit. 150.000,00 = (euro 77.468,00) per ciascun evento. Limitatamente ai danni ai fabbricati, questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% del danno, col minimo assoluto di Lit.
3.000.000 per evento, mentre per gli altri danni si applica una franchigia di
Lit. 1.000.000 = per evento.
Deduce l'appellante che la deroga operava letteralmente solo per le ipotesi di cedimento
o franamento, alle condizioni richiamate e, comunque, non per danni da vibrazione, esclusi comunque dal rischio assicurato, quali erano quelli in esame, come accertato dal c.t.u.; ha poi dedotto che mai sarebbero state indennizzabili le opere non contabilizzate.
5.9-Va evidenziato che in primo grado è stata prodotta una c.t.u. svolta in separato giudizio di danno e riferibile all'appalto coinvolto anche nel presente giudizio (c.t.u. ing.
consulenza prodotta in primo grado l'11.11.2019), in cui si legge che i Controparte_12 lavori in appalto consistevano anche nella realizzazione di sottofondazioni e che, in corso di esecuzione delle opere, furono riscontrate delle lesioni sia sull'edificio in costruzione che sull'edificio adiacente riconducibili allo scavo (tanto che in data 13.1.2009 il D.L. delle strutture ordinò all'impresa la realizzazione della sottofondazione della parete dell'edificio
7 adiacente il cantiere collegandola direttamente con i micropali realizzati nel mese di dicembre 2008, prevedendo inoltre la disposizione di opportuni elementi metallici necessari per il completamento dell'intervento). Dunque, le lesioni fessurative visibili nelle fotografie allegate alla consulenza hanno pacificamente interessato sia l'edificio oggetto di intervento che quello limitrofo. Inoltre, in questa prima consulenza il c.t.u. ha anche precisato di non essere stato in grado di calcolare il valore delle opere non contabilizzate in assenza di elementi documentali sufficienti.
Il c.t.u. nominato in primo grado, ing. oltre a concordare sulla diversa operatività Per_1 delle due polizze (danni esterni al cantiere garantiti da e danni interni al cantiere CP_10 garantiti da , ha concluso nel senso che l'intervento oggetto dell'appalto era di CP_2 notevole entità con “sollecitazioni dinamiche che hanno interessato l'edilizia adiacente” (pag.
n. 28) e che le sollecitazioni dinamiche erano state trasmesse dall'intervento di scavo per la posa in opera delle opere di fondazione, e, quindi, associabili all'appalto….manifestando dissesti sui muri principali ed angolari;
il tutto in seguito alla posa in opera ed esecuzione di un palo trivellato.
Nel rispondere alle osservazioni delle parti, il c.t.u. ha chiarito ed accertato che la natura dei danni all'edificio adiacente era da attribuire alle sollecitazioni dinamiche trasmesse dall'intervento di scavo per la posa in opera delle opere di fondazione a seguito delle opere strutturali oggetto di appalto per il recupero ed ampliamento delle ex scuole elementari….
Ne consegue che, quanto alla posizione della i danni interni al cantiere sono CP_1 espressamente ed inequivocamente esclusi dall'art. 16 lett. f) condizioni generali di polizza;
i danni esterni, cagionati all'edificio adiacente e sicuramente derivanti da vibrazione, sono esclusi dall'art. 16, lett. r) delle condizioni generali di polizza;
in ogni caso, anche se si trattasse di danni esterni da cedimento o franamento, essi sono esclusi dalla derivazione causale riferibile alla esecuzione di opere di fondazione (sono esclusi dall'indennizzo i danni derivanti dalla realizzazione di sottomurature o tecniche sostitutive;
art. 11 delle condizioni aggiuntive).
L'indennizzo richiesto alla non rientra, dunque, nel rischio assicurato poiché CP_1
l'istituto, come era suo onere, ha dato prova dell'esclusione dell'evento dannoso dai rischi garantiti (Cass. 31251/23: “Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali,
8 spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole”.).
6. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza nella parte in cui il tribunale rigetta la domanda nei confronti della per difetto di legittimazione passiva. CP_2
Assume l'appellante che la polizza copriva sia i danni esterni che interni al CP_2 cantiere e che, in ogni caso, dovevano essere riconosciuti i danni interni contabilizzati.
6.1-Sulla prima censura riferibile al rischio assicurato, il tribunale ha motivato nel senso che l'art. 9 delle condizioni di polizza era chiarissimo nell'includere nel rischio assicurato solo i danni verificatisi all'interno del cantiere, laddove l'evenienza che gli eventi di causa si fossero verificati, invece, al di fuori del luogo di esecuzione delle opere, poteva dirsi un dato incontestato, rilevabile, oltre che dall'esame documentale della perizia effettuata nell'ambito dell'altro giudizio, anche dalle stesse dichiarazioni difensive della . Su tale Parte_1 ultimo aspetto il tribunale ha richiamato in dettaglio ed esaminato le difese dell'attrice in ordine alla operatività delle diverse polizze stipulate ed ha evidenziato che la diversa polizza con la copriva i danni verificatisi all'esterno del cantiere mentre quella stipulata CP_1 con la solo quelli verificatisi all'interno e che tale era stata la prospettazione CP_2 proprio dell'assicurato. Ha concluso, dunque, il tribunale nella sostanza per un difetto di operatività della polizza stipulata con la per i danni esterni (il riferimento al difetto CP_2 di legittimazione passiva va così correttamente inteso).
Assume di contro l'appellante che il tribunale ha male interpretato le clausole di assicurazione, in primo luogo sulla portata della estensione del rischio assicurato, in palese violazione dei canoni legali di ermeneutica e senza applicare il principio del favor per l'assicurato.
Ritiene l'appellante che dall'esame della polizza stipulata con la nel suo CP_2 complesso emergeva che la copertura era pianamente riferibile all'intera attività espletata su incarico del comune nel corso dell'appalto, ed ai danni verificatisi sia all'interno che all'esterno del cantiere;
invoca la lettura e la interpretazione della sezione A e della sezione B delle condizioni di polizza nel loro insieme, laddove l'art. 9 posto dal tribunale a sostegno del rigetto non poteva essere atomisticamente valutato. Peraltro, la clausola contenuta nell'art. 9 si riferiva ai danni che si verificavano durante l'esecuzione dei lavori e nel luogo di esecuzione delle opere, ma non se ne poteva restringere l'operatività ai soli danni verificatisi all'interno del cantiere in quanto doveva essere interpretata a sua volta alla luce delle previsioni contenute nel successivo art. 10 che includeva, tra i rischi assicurati, i danni a manufatti costruiti in aderenza, di tal che la norma doveva essere interpretata nel senso che la
9 causa del danno si doveva verificare all'interno del cantiere ma le conseguenze erano indennizzabili anche in caso di danni ad edificio in aderenza.
In altri termini, dal combinato disposto degli artt. 9 e 10 emergeva che l'evento produttivo del danno si doveva verificare all'interno del cantiere, ma le conseguenze giuridiche potevano prodursi anche al suo esterno purché però il manufatto si trovasse in aderenza, proprio come era accaduto nel caso di specie.
6.2-La censura non è fondata.
L'art. 9 così recita: La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in relazione ai lavori assicurati alla sezione A che si siano verificati, durante
l'esecuzione dei lavori stessi, nel luogo di esecuzione delle opere indicato nella scheda tecnica e nel corso della durata dell'assicurazione per la sezione A.
Come correttamente ritenuto dal tribunale, la clausola è chiara nel limitare il rischio assicurato ai danni verificatisi nei luoghi di esecuzione dei lavori (non la causa dei danni nel luogo di esecuzione dei lavori, come interpreta l'appellante), con sicura esclusione dei danni che si sono verificati fuori dell'area di cantiere (che riguardano la diversa polizza CP_1 nei cui confronti è stata accolta però l'eccezione riferibile alla esclusione del rischio assicurato per la tipologia di cause riscontrate). Il criterio letterale è di tale chiarezza che non appare superabile da diverse interpretazioni e non necessita neppure di valutazioni sistematiche. Il richiamato art. 10 sui lavori che interessano manufatti in aderenza non estende affatto la garanzia ai danni agli edifici limitrofi, posti fuori dall'area di cantiere, ma regola solo le maggiori cautele, anche informative, da adottare in caso di lavori che interessano direttamente manufatti in aderenza (e, dunque, eseguiti su manufatti in aderenza) in caso di coinvolgimento di strutture portanti o sottomurazioni (art. 10, rubricato Condizioni dell'assicurazione, lett.c) ..che i lavori che interessino manufatti in aderenza, coinvolgendo strutture portanti o sotto murazioni, vengano eseguiti dopo la presentazione alla società dello stato documentato degli stessi antecedenti all'inizio dei lavori, copia del quale forma parte integrante della presente copertura assicurativa). Peraltro, la clausola si riferisce alle strutture in aderenza e tali non solo quelle adiacenti o limitrofe, come prospettato dall'assicurato e desumibile dalla c.t.u.; in ogni caso, la clausola si riferisce a lavori (appaltati) eseguiti direttamente su manufatti in aderenza.
6.3-Con ulteriore censura, l'appellante ha chiesto, “in via gradata, qualora si volesse ritenere corretto il ragionamento del Tribunale”, di risarcire almeno la parte dei danni che, in
10 base alla c.t.u. del primo grado ed all'accertamento tecnico contabile di parte prodotto e fatto suo dal consulente, si era comunque verificata all'interno del cantiere, nell'importo quantificato in € 30.239,90, sicuramente garantiti dalla polizza CP_2 ppellata sostiene che l'accoglimento di tale censura presupponeva CP_13
l'impugnazione della parte della sentenza, sopra riportata, in cui il tribunale ha ritenuto dato incontestato, oltre che provato, che i danni si fossero verificati tutti all'esterno del cantiere
(…che, nella fattispecie in esame gli eventi per cui è causa si siano verificati, invece, al di fuori del luogo di esecuzione delle opere può dirsi dato incontestato, rilevabile, oltre che dall'esame documentale della perizia effettuata nell'ambito dell'altro giudizio, anche dalle stesse dichiarazioni difensive della .). Parte_2
In realtà, a ben leggere l'appello, tale punto motivazionale è stato attinto da specifica censura alla pag. n. 26 ove l'appellante deduce che il primo giudice avrebbe dovuto più correttamente rilevare che i danni si erano verificati anche all'interno del cantiere, come dimostrato proprio dalla documentazione versata in primo grado e dagli accertamenti tecnico contabili richiamati. Tale censura richiama nella sostanza un malgoverno delle risultanze istruttorie.
6.5-Evidenziata la ammissibilità della censura, la stessa è fondata.
Il c.t.u. nominato nel giudizio separato di danno ha pacificamente accertato che i danni si erano verificati sia all'edificio adiacente sia all'interno del cantiere. Il c.t.u. nominato in primo grado ha dato atto del corretto accertamento tecnico contabile svolto dalle parti e riferibile anche ai danni all'interno del cantiere. Gli analitici accertamenti contabili in atti, mai adeguatamente contestati, distinguono nettamente i danni interni al cantiere ed i danni all'edificio limitrofo;
i danni interni sono stati correttamente contabilizzati ai punti n. 2 e n. 4 degli accertamenti in atti (punto n. 2= € 20.625,74 + punto n. 4 = € 9.614,60, per un totale di
€ 30.240,34); tale importo va riconosciuto all'assicurato per la infondatezza delle eccezioni riproposte in appello dalla e che si esamineranno al punto successivo. CP_2
7. La nel riproporre le eccezioni sollevate in primo grado e non esaminate CP_2 dal Tribunale, sostiene che l'art. 12 delle condizioni di polizza esclude dal rischio assicurato i danni conseguenti a cedimento o franamento del terreno e contesta le conclusioni del c.t.u., che riconduce i danni alle vibrazioni causate dal palo trivellato.
L'eccezione è infondata. È onere dell'assicuratore dimostrare i rischi esclusi e sarebbe stato suo onere rigorosamente dimostrare una causa del danno diversa dal fenomeno di vibrazione, espressamente indicata dal c.t.u, con accertamenti corretti nel merito e nel metodo
11 e non contestati in maniera idonea allo scopo;
peraltro, il c.t.u. ha compiutamente risposto alle osservazioni dei consulenti di parte.
Nel riproporre le eccezioni, la ritiene poi indennizzabili solo i danni a terzi, CP_2 non le somme che il contraente CFR aveva riconosciuto in favore del “a deconto” CP_11 del credito dell'appalto, imputandola ai danni cagionati a terzi.
L'eccezione è infondata poiché, come espressamente dichiarato dal contraente, si tratta di somme imputate a danni cagionati a terzi nell'esecuzione delle opere garantite e non di un
“costo contrattuale” come assume l'appellante.
La invoca, poi, la esclusione dei danni in favore dei subappaltatori. Anche CP_2 tale eccezione è infondata poiché il danno in esame non è stato chiesto dai subappaltatori.
Infine, le eccezioni sulla quantificazione del danno, oltre ad essere del tutto generiche, sono infondate alla luce dell'accertamento tecnico contabile posto a base della transazione tra il contraente ed il comune e che il c.t.u. ha minutamente esaminato, ritenendo del tutto corretta la verifica sui danni e sulla quantificazione sia nel merito che nel metodo.
8.La sola va, dunque, condannata al pagamento in favore dell'assicurato CP_2 della somma di 30.240,34, oltre interessi ex art. 1284 co 1 c.p.c. dalla costituzione in mora, come richiesto.
8.1-La generica richiesta in citazione degli interessi “moratori”, non consente di applicare il co. 4 dell'art. 1284 c.c. Con l'ordinanza n. 3499 dell'11 febbraio 2025, la Corte di
Cassazione è tornata a ribadire un principio ormai consolidato: gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. non si applicano automaticamente, ma richiedono un'espressa domanda del creditore e una specifica pronuncia del giudice (“Gli interessi di mora maggiorati previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c. (c.d. "superinteressi") non costituiscono un effetto automatico della mora ma richiedono necessariamente un accertamento giudiziale e una espressa statuizione nel titolo esecutivo. La loro applicazione presuppone infatti la verifica di specifici presupposti: che il credito rientri tra quelli per i quali è consentita la produzione degli interessi moratori maggiorati;
che le parti non abbiano preventivamente stabilito una diversa misura degli interessi;
che sia correttamente individuato il momento della domanda giudiziale da cui decorre la maggiorazione. In assenza di un'espressa domanda di parte, il giudice non ha l'obbligo di provvedere sulla loro spettanza”). Questo orientamento si pone in perfetta continuità con quanto affermato dalle Sezioni Unite nel 2024, sentenza n. 12449. Occorre, dunque, che il creditore formuli sin dall'inizio una domanda specifica che consenta al giudice di pronunciarsi in modo altrettanto preciso sulla spettanza del tasso maggiorato per il periodo
12 successivo alla proposizione della domanda giudiziale, richiesta non formulata nel presente giudizio.
9.Quanto al rapporto con la il parziale accoglimento dell'appello travolge le CP_2 spese di lite del primo grado. In ragione dell'esito complessivo della lite, le spese vanno compensate per la metà tra le parti per entrambi i gradi di giudizio;
il residuo, liquidato in base al decisum, all'attività svolta ed in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, va posto a cario della (primo grado, nei CP_2 valori vicini ai minimi per tutte le fasi in ragione della vicinanza del decisum ai minimi di scaglione, compenso complessivo di € 2.000,00; secondo grado, applicando medesimi criteri ed abbattendo la fase istruttoria, che non si è svolta, compenso complessivo di € 2.200,00).
Quanto al rapporto con la le spese di lite del presente grado di appello CP_1 seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate, nei valori medi, in ragione dell'impegno difensivo prestato, e in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenendo conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 52.000,01- 260.000,00), nell'importo di € 2.997,00 per la fase di studio, di €
1.911,00 per la fase introduttiva, di € 2.163,00 per la trattazione (€ 4.326,00 per la fase della trattazione e istruttoria, importo abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria)
e di € 5.103,00 per la fase decisoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_3
[...]
2.condanna la al pagamento delle spese di lite del presente grado in Parte_1 favore della liquidate in complessivi € 12.174,00, oltre spese Controparte_1 generali, iva e cpa come per legge;
3.in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla nei confronti Parte_1 della ed in parziale riforma della gravata sentenza, Controparte_2
a) condanna la al pagamento in favore della Controparte_2 Parte_1 della somma di € 30.240,34, oltre interessi ex art. 1284 co 1 c.p.c. dalla costituzione
[...] mora;
b) compensa per la metà le spese di lite del doppio grado tra le parti di cui al punto a) e condanna la alla rifusione in favore di della Controparte_2 Parte_3 residua metà, liquidata, quanto al primo grado, in € 2.000,00, oltre spese generali, iva e cpa
13 come per legge e, quanto al secondo grado, in € 2.200,00, oltre spese generai, iva e cpa come per legge.
c) conferma la sentenza nel resto;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10.9.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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