Sentenza 30 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 30/04/2026, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02076/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04331/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4331 del 2025, proposto da
IO NE, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Barillà, Teresa Innocenza Barillà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
per l’ottemperanza:
- della sentenza n. 72/2024 pubbl. il 18.04.2024 RG n. 683/2023 emessa dal Tribunale di Como, Sez. II, in funzione di giudice del lavoro, come corretta con decreto di correzione di errore materiale del 06.06.2024 RG. n. 683/2023;
- della sentenza n. 111/2024 pubbl. il 13.06.2024 RG n. 850/2023 emessa dal Tribunale di Como, Sez. II Civile, in funzione di giudice del lavoro;
- della sentenza n. 56/2025 pubbl. il 12.02.2025 RG n. 306/2024 emessa dal Tribunale di Como, Sez. II Civile, in funzione di giudice del lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. DR RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
1. Con sentenza n. 72/2024, emessa dal Tribunale di Como in funzione di giudice del lavoro, come corretta con decreto di correzione di errore materiale del 06.06.2024, il giudice ordinario ha accertato il diritto di parte ricorrente ad usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 l. 107/2015 (in conseguenza del rilascio della c.d. carta docente) e, per l'effetto, condannato il Ministero resistente al pagamento in favore della ricorrente, tramite carta elettronica, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23.
Con sentenza n. 111/2024, emessa dal Tribunale di Como in funzione di giudice del lavoro, il giudice ordinario ha accertato il diritto di parte ricorrente di percepire la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001, per gli Anni Scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con conseguente condanna del Ministero resistente al pagamento dei relativi importi.
Con sentenza n. 56/2025 pubbl. il 12.02.2025 RG n. 306/2024, emessa dal Tribunale di Como in funzione di giudice del lavoro, il giudice ordinario ha accertato il diritto di parte ricorrente alla corresponsione del beneficio della c.d. “carta del docente” per l’a.s. 2023/24 con conseguente condanna del Ministero resistente al pagamento degli importi corrispondenti.
1.1. Sulle citate sentenze si è formato il giudicato, come da attestazioni della cancelleria del Tribunale, prodotte in giudizio.
Parte ricorrente lamenta che i giudicati non sarebbero stati eseguiti dall’amministrazione.
2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 28 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente, il presente ricorso cumulativo deve ritenersi ammissibile, concernendo l’esecuzione di titoli giudiziali diversi accomunati dall’identità dei soggetti (attivo e passivo) delle pretese azionate e dalla natura dei crediti vantati, attinenti al rimborso delle spese processuali: infatti nel caso di specie, trattandosi di giudizio di ottemperanza relativo a sentenze di analogo contenuto quanto ai capi azionati, recanti condanna della stessa amministrazione al pagamento di somme di denaro per spese di lite in favore di un medesimo soggetto, sussistono le condizioni per consentire l’esperimento di un’azione cumulativa, atteso che le posizioni nei diversi giudizi sono speculari e non introducono elementi di confusione nella decisione della controversia (cfr. ex multis T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 24 gennaio 2022 n. 445);
5. Tanto premesso, il ricorso è fondato, nei termini che si vanno ad esporre.
5.1. Le sentenze del Giudice ordinario di cui si chiede l’esecuzione sono passate in giudicato, come documentalmente provato dalla difesa del ricorrente, per cui sussistono i presupposti di applicabilità di cui alla lett. c), comma 2, dell’art. 112 del codice del processo amministrativo.
Per ciascuna sentenza è stato altresì rispettato il termine dilatorio, di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 di centoventi giorni (intercorrente tra la notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo e la notifica del ricorso).
5.2. La pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’ obbligo portato dal titolo azionato.
5.3. Con memoria depositata il 23 aprile 2026, il ricorrente ha per altro dedotto il parziale adempimento delle sentenze in epigrafe indicate.
5.4. Pertanto, previa verifica della residua parte da ottemperare, l’amministrazione deve essere condannata a dare integrale esecuzione alle sentenze entro novanta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
5.5. Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi sessanta giorni, all'esecuzione dell'incarico, provvedendo ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant'altro) necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
L’attività demandata al commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, sicché non è dovuto alcun compenso al commissario stesso.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto della serialità del contenzioso, e con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza in parte qua del giudicato in epigrafe, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di darvi esecuzione per la parte non ancora eseguita nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione;
c) condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di € 800,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA LI, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
DR RI, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| DR RI | FA LI |
IL SEGRETARIO