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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4345 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. TURTURIELLO CLAUDIO presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta procura Parte_2
a margine del ricorso, dall'avv. TURTURIELLO CLAUDIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/03/2025 e , Parte_1 Parte_2
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 20/03/2019, che dall'unione coniugale erano nati i figli ( nato a [...] il [...]), ( nata a [...] il Persona_1 Persona_2
25.07.2017) e ( nata a [...] il [...]), rappresentavano la volontà di Persona_3
separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più
1 tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Le parti formulavano domanda cumulativa di divorzio, al decorrere dei termini di legge.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1) La sig.ra Parte_2
continuerà ad abitare nella casa coniugale, condotta in locazione, con i beni e gli arredi ivi contenuti e per la quale provvederà a corrispondere il relativo canone mensile pari ad € 45,00; 2)
I tre figli minori saranno affidati, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con collocazione preferenziale presso la madre;
3) Il sig. trasferirà altrove la propria Parte_1
residenza e domicilio e verserà, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, mensilmente, la somma di € 600,00, entro il giorno 5 di ogni mese, (€ 200,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
4) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e nulla verrà pertanto versato a titolo di reciproco mantenimento;
5) Le parti dichiarano di avere regolato ogni rapporto e di non avere a pretendere null'altro; 6) Le spese della presente procedura saranno integralmente compensate tra i coniugi.”
Con memoria del 10.06.2025 le parti integravano gli accordi specificando : “ Le parti confermano integralmente quanto già stabilito nel piano genitoriale depositato in atti, ribadendo che, i minori sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre quale genitore collocatario e stante l'attuale stato di detenzione del padre, presso la casa Circondariale di Poggioreale, la frequentazione avverrà secondo le seguenti modalità: a) Visita in istituto penitenziario: - i minori potranno far visita al padre con cadenza da stabilirsi in base al regolamento dell'istituto e alla disponibilità del genitore collocatario. Gli incontri avverranno alla presenza della madre o di un familiare di fiducia, nel rispetto delle norme vigenti;
b) contatti telefonici e/o videochiamate;
se consentito dall'istituto penitenziario, il padre potrà contattare i figli tramite chiamate telefoniche e/o videochiamate, con frequenza da concordare;
c) corrispondenza epistolare: i figli potranno mantenere un rapporto epistolare con il padre, inviando e ricevendo lettere, disegni o altri materiali affettivi il tutto secondo le modalità dettagliate nel piano genitoriale e nel rispetto delle norme penitenziarie vigenti;
le spese
2 straordinarie: le parti concordano che le spese straordinarie per i figli saranno così ripartite A spese mediche straordinarie ( 50% ciascun genitore): - visite specialistiche non coperte dal SSN;
- cure odontoiatriche e ortodontiche;
- Occhiali da vista e lenti;
- medicinali prescritti per patologie;
B Spese scolastiche straordinarie ( 50% ciascun genitore): - libri scolastici;
- gite scolastiche;
- Corsi di recupero;
- materiale didattico specifico richiesto dalla scuola;
- C spese per attività extrascolastiche ( 50% ciascun genitore): - attività sportive;
- corsi di lingua straniera;
- Attività ricreative e culturali;
modalità di gestione delle spese straordinarie: - le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, salvo urgenze, il genitore che intende sostenere la spesa dovrà comunicare all'altro genitore la necessità,
l'importo e la documentazione relativa e l'altro genitore dovrà esprimere il proprio parere entro
5 giorni dalla comunicazione. In caso di silenzio oltre tale termine, il consenso di intenderà prestato ed il rimborso della quota di competenza dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di spesa;
3 Assegno unico: Le parti danno atto che la sig.ra
percepisce mensilmente, a titolo di assegno unico per i tre figli minori, la somma Parte_2 complessiva di 700,00€ come da documentazione in atti. Tale importo viene utilizzato per le esigenze ordinarie dei minori.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n.16 ,parte I s. sez. S , , reg. Atti Matrimonio anno 2019) ;
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3 d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) Rimette, con separata ordinanza, la causa dinanzi al Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio;
f) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/06/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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