Sentenza 25 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00666/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00350/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 350 del 2023, proposto da Flecchia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Cavallo Perin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Maria Boursier, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Torino, 13 febbraio 2023, n. 60 (periodo pubblicazione 15 febbraio 2023 – 2 marzo 2023), avente ad oggetto “ legge regione Piemonte n. 7/2022: «norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia» -modalità applicative e prime disposizioni sull'applicazione di competenza della città. Approvazione ”, nella parte in cui intende “ disporre sull'applicazione in merito agli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 16/2018, così come modificata a seguito dell'approvazione della Legge Regionale 7/2022, inerenti gli edifici o gruppi di edifici ricadenti nelle seguenti Aree e Zone normative, nonché classi e sottoclassi di pericolosità idrogeomorfologica del vigente PRG, consentendo detti interventi esclusivamente con le modalità sotto precisate: […] per le Aree IN, di cui all'articolo 8 punto 11 delle NUEA di PRG: escludendo l'applicazione del comma 12 dell'articolo 5 ”
- ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;
Visto l'art. 34, co. 5, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2026 il dott. RO RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, per effetto delle modifiche legislative intervenute in corso di causa (cfr. artt. 2 e 3 della L.R. 7/2025), sono state superate le contestate limitazioni agli interventi di ristrutturazione edilizia stabilite dall’impugnata delibera comunale sulla base della previgente normativa regionale;
Preso atto dell’istanza congiunta depositata in data 02.02.2026, con cui le parti hanno chiesto, alla luce di tali sopravvenienze normative, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
Ritenuto che sussistano i presupposti per l’accoglimento della predetta istanza congiunta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA EL, Presidente
Marco Costa, Referendario
RO RD, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO RD | IA EL |
IL SEGRETARIO