Articolo 15 della Legge 11 marzo 1953, n. 87
Articolo 14Articolo 16
Versione
15 marzo 1953
Art. 15.
Le udienze della Corte costituzionale sono pubbliche, ma il Presidente puo' disporre che si svolgano a porte chiuse quando la pubblicita' puo' nuocere alla sicurezza dello Stato o all'ordine pubblico o alla morale, ovvero quando avvengono, da parte del pubblico, manifestazioni che possano turbare la serenita'.
Entrata in vigore il 15 marzo 1953
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente