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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/07/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli articoli 350 bis e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 775/2024 R.G. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 1 luglio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
( cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Parte_1 P.IVA_1
DURANTE dell'Ufficio legale dell'ente;
APPELLANTE
E
➢ (cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Controparte_1 C.F._1
CATALUCCI e dall'avv. Federico CORTELLI entrambi del foro di ed ivi Pt_1 elettivamente domiciliato presso lo studio della prima giusta procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 514/24 del 16 luglio 2024 del Tribunale di L'Aquila in tema di opposizione ingiunzione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di L'Aquila ha accolto l'opposizione, originariamente introdotta con ricorso e previo mutamento del rito, che ha proposto all'ingiunzione di pagamento n. 42 del 5 Controparte_1 luglio 2019 (ritualmente notificata il successivo giorno 17 dello stesso mese) emessa dal Comune di quel centro ed avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di € 5.275,04 corrispondente ai consumi maturati, relativamente alle utenze della luce, dell'acqua e del gas, nell'arco di tempo compreso tra il 1 aprile 2010 ed il 31 marzo 2013 in cui lo stesso è risultato assegnatario di due alloggi
1 facenti parte del c.d. Progetto Case ubicati rispettivamente in Paganica, Via Casalegno 11 e successivamente (sempre nello stesso luogo, ma) in Via Tobagi 2 (a partire dal 7 marzo 2012).
1.2. Nel corpo della motivazione, il primo giudice ha dato atto di quanto segue.
L'opponente ha innanzitutto eccepito l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria fatta valere dall'ente locale assumendo il decorso del termine di due anni dal primo sollecito di pagamento avvenuto l'8 luglio 2014 e comunque ritenendo applicabile l'ulteriore termine di anni cinque secondo quanto stabilito dall'art. 2948 n. 3 cod civ proprio della disciplina dei fitti e pigioni in materia di locazione (trattandosi dello schema negoziale all'interno del quale deve essere inquadrato il rapporto intercorso con l'ente locale).
Nel merito, inoltre, lo ha contestato la genericità della pretesa creditoria perché sfornita, CP_1 quanto alla determinazione dei consumi, dell'indispensabile riscontro probatorio.
Di contro, il si è costituito deducendo l'infondatezza dell'opposizione e così Parte_1 insistendo per il suo integrale rigetto.
1.3. Di seguito, possono essere riportate le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione.
- Secondo quanto stabilito dall'art. 4 OPCM n. 3945, il pagamento dei consumi relativi alle utenze degli alloggi rientranti del c.d. Progetto Case risulta a carico degli assegnatari;
- ai fini del computo della prescrizione, non è possibile invocare il termine biennale in quanto esso è stato introdotto dalla Legge di bilancio per l'anno 2018 (L. 205/17, art. 1 commi 4-10) non entrata però in vigore all'epoca dei fatti per cui è causa;
- tuttavia, deve farsi applicazione del termine di prescrizione quinquennale individuato (e diversamente da quanto sostenuto dall'attore) nella ipotesi generale (e di chiusura) prevista al nr 4 dell'art. 2948 cod civ;
- partendo da tali premesse, peraltro supportate anche dall'esistenza di un univoco indirizzo giurisprudenziale di legittimità, dal sollecito dell'8 luglio 2014 sino all'ulteriore e successivo atto interruttivo della prescrizione, vale a dire la notifica dell'ingiunzione di pagamento (17 luglio 2018), risulta ampiamente decorso il termine di prescrizione di anni cinque;
- il tratto chiaramente assorbente delle considerazioni svolte, esonera dall'addentrarsi nella disamina del merito della fondatezza della pretesa creditoria oggetto dell'ingiunzione;
- per tali ragioni, dunque, va escluso il diritto del di esigere il pagamento Parte_1
(peraltro trattasi di un importo a saldo essendovi stato nelle more il versamento della minor somma
2 di € 645,38) dell'importo di € 5.275,04 con conseguente condanna dell'ente locale anche alla rifusione delle spese di lite;
1.4. La pronunzia del giudice aquilano è stata tempestivamente impugnata dal Parte_1 mediante la sostanziale articolazione di un unico motivo con cui ha censurato il passaggio dell'apparato motivazionale che ha accertato l'intervenuta prescrizione del pretesa fatta valere in sede di ingiunzione di pagamento.
Scendendo più nel dettaglio, secondo la prospettazione dell'ente locale nella fattispecie deve trovare applicazione il regime della prescrizione (ordinaria) decennale ed a questa conclusione deve pervenirsi in ragione della particolare natura giuridica del rapporto negoziale intercorso con la controparte che non può essere ricondotto né all'interno dello schema tipico della locazione né tantomeno della somministrazione in quanto i contratti relativi alle varie utenze negli alloggi del progetto case sono stati conclusi direttamente con i vari soggetti erogatori.
Piuttosto, deve ritenersi che si è al cospetto di uno schema negoziale rientrante nella previsione della concessione oppure anche di comodato gratuito.
1.5. Lo ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 342 cpc, CP_1 dell'interposto gravame, mentre, quanto al merito, ha resistito all'appello proposto ribadendo che dal richiamo alla nozione di canone deve trarsi il fondato convincimento che si verte in un'ipotesi di locazione.
Anche ove si volesse, e per mera ipotesi, opinare in senso contrario, la condivisione della soluzione data dal primo giudice si fonda su due ulteriori elementi;
il riferimento all'art. 1808 cod civ secondo cui “le spese ordinarie, quali sono quelle per le utenze, sono a carico del comodatario;
il fatto che il abbia inteso richiederle nei tempi e nelle modalità ad esso più confacenti è circostanza che Pt_1 certamente non può ricadere sull'appellato”; l'applicazione in via analogica della disciplina in tema di oneri condominiali.
Ad ogni buon conto, l'appellato ha reiterato, ampliando anche la platea delle considerazioni già invero svolte in primo grado, le argomentazioni in punto di merito assumendo l'assenza di prova dei consumi effettivamente non colmata dalle risultanze delle prove orali espletate e certamente non desumibile dalla tardiva produzione documentale depositata dal soltanto alla data del 20 Parte_1 giugno 2022 (trattasi nello specifico della nota Di Servizio elaborazione dati spa illustrativa dei criteri di ripartizione dei consumi del gas tra le varie utenze degli alloggi del progetto case).
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
3 All'esito dell'udienza del 1 luglio 2025, sostituita dal deposito di note, le parti (a cui è stato assegnato termine per memorie conclusive) hanno discusso la causa che pertanto può essere trattenuta in decisione con deposito della motivazione nel termine di giorni 30.
2.1. In assenza di questioni preliminari (quella sull'inammissibilità del gravame deve ritenersi assorbita dall'esito del presente giudizio), la controversia può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello proposto dal è infondato in diritto prima ancora che in fatto e di Parte_1 conseguenza deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
Devono, pertanto, essere integralmente condivise le considerazioni svolte dal giudice di prime cure per ritenere prescritta la pretesa creditoria avanzata, mediante l'ingiunzione di pagamento n. 42 del
17 luglio 2019 (data della sua notifica allo , per il pagamento delle utenze nei due alloggi CP_1 del progetto case occupati da quest'ultimo nell'orizzonte temporale compreso tra il 7 aprile 2010
(data della immissione in possesso nell'unità abitativa di Paganica Via Casalegno 11) sino al 31 marzo
2013.
A tale soluzione, il Tribunale è pervenuto qualificando (correttamente e quale espressione delle prerogative di sussunzione di un fatto all'interno di un determinato schema normativo) l'ipotesi di prescrizione in concreto applicabile nel caso di specie diversamente da quanto invece sostenuto dallo
CP_1
Come difatti in parte già anticipato nelle pagine che precedono, nel libello introduttivo del giudizio,
l'odierno appellato ha in buona sostanza sostenuto l'applicazione della prescrizione biennale o comunque, in via gradata, di quella quinquennale espressamente disciplinata al n. 3 dell'art. 2948 cod civ (in tema di “le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni”).
Per converso, nella sentenza impugnata, mediante il richiamo anche a precedenti di legittimità (sui quali nel prosieguo meglio si dirà), la prescrizione sempre ritenuta di cinque anni è stata ancorata al diverso caso contemplato dalla suddetta norma ovvero il n. 4) “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Innanzitutto, ed a completamento di quanto esposto circa il potere di qualificazione della domanda, non è stata sollevata dal alcuna contestazione su tale diverso inquadramento. Parte_1
Per mero scrupolo, è appena il caso di aggiungere che non avrebbe avuto alcun pregio giuridico una doglianza in tal senso in quanto il dato che rileva ai fini che ci occupa è che secondo lo la CP_1 prescrizione è quinquennale.
Proseguendo oltre ed entrando così nella disamina del cuore del tema della prescrizione deve osservarsi quanto segue.
4 2.2. Attenendosi alle prospettazioni delle parti, non è in contestazione l'obbligo dell'assegnatario dell'alloggio di procedere al pagamento delle varie utenze alla luce dell'inequivoco e chiaro contenuto dell'art. 4 OPCM n. 3945 del 2011 (“ In attuazione dell'articolo 2, comma 11, del decreto- legge n. 39/2009, fermi restando a carico degli assegnatari dei moduli abitativi provvisori e dei moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione le spese per la fornitura delle utenze domestiche (ad es. acqua, energia elettrica, gas, telefonia fissa), previa lettura, ove del caso, dei contatori, nonche' gli oneri per la gestione delle parti comuni e quelli relativi alla manutenzione ordinaria e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, i Sindaci territorialmente competenti possono stabilire a carico dei predetti assegnatari un canone di locazione, tenuto conto dei criteri fissati dalla legge della regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96, per la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”).
Secondo la tesi dell'appellante, in considerazione della natura del rapporto negoziale intercorso con i singoli assegnatari degli alloggi del progetto case (e quindi anche dello non è possibile CP_1 applicare la previsione contenuta al n. 4 dell'art. 2948 cod civ e pertanto il regime di prescrizione applicabile al caso di specie è quello ordinario decennale.
L'assunto, invero, non persuade e di conseguenza non può essere condiviso.
Esso, in particolare, muove dalla premessa secondo cui la prescrizione è determinata dalla natura del rapporto negoziale da cui origina la pretesa creditoria e nella fattispecie non è possibile applicare né quello della locazione né tantomeno della somministrazione.
Orbene, una tale considerazione può essere condivisa in parte nel senso che certamente (ed anche le ragioni della sentenza di primo grado consentono di corroborare tale opzione interpretativa) lo schema negoziale regolatore del rapporto tra il e lo è quello della concessione Parte_1 CP_1 sicchè certamente si verte in un'ipotesi diversa dalla locazione ed anche dalla somministrazione peraltro da escludersi per la principale ragione che i contratti di erogazione delle utenze (le intestazioni delle copiose fatture prodotte in primo grado dell'ente locale ne rappresentano una inconfutabile dimostrazione) sono intercorsi direttamente tra quest'ultimo e i vari fornitori.
Ciò nondimeno, però, la qualificazione del rapporto negoziale non è destinata a riverberare alcuna conseguenza (in punto di stretto diritto) sulla prescrizione che, al contrario, è strettamente dipendente dalla tipologia di prestazione o meglio di credito fatto valere.
D'altronde, vi sono a monte ragioni di ordine logico e sistematico a sostegno di tale soluzione ed infatti è sufficiente considerare che per alcuni crediti (si pensi proprio alla somministrazione, ma più in generale anche ai diritti derivanti dal contratto di assicurazione è lo stesso legislatore a prevedere espressamente un particolare regime di prescrizione).
5 2.3. Si tratta, a questo punto, di verificare la correttezza dell'interpretazione del primo giudice in ordine all'applicazione del regime prescrizionale di cui al n. 4 dell'art. 2948 cod civ.
Si è già accennato al richiamo operato in sentenza ad una serie di precedenti giurisprudenziali ed in particolare alla pronunzia della S.C. secondo cui “L'art. 2948 n. 4, cod. civ., che prevede la prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione
è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo” (cfr Cass Civ, Sez II, 23.9.2011 n.
19487).
Orbene, tale impostazione deve ritenersi senza dubbio condivisibile in quanto anche la giurisprudenza successiva si è allineata all'interno di tale peraltro consolidato percorso interpretativo avendo stabilito che “….. la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, perché la natura periodica del credito deve essere originaria e non "derivata" (Cass. n. 17197 del 09/10/2012, Cass. n. 6877 del 03/04/2015, Cass. n.
22276 del 03/11/2016) sicché la disposizione stessa non è applicabile laddove la prestazione non sia suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo” (cfr Cass Civ, Sez I, 5.10.2023 n. 28060).
Dunque, cercando di fare opera di sintesi del pensiero giurisprudenziale è possibile affermare che il requisito indispensabile ai fini dell'applicazione dell'art. 2948 n. 4) cod civ è rappresentato dall'esistenza di una prestazione periodica e di durata.
Tale duplice requisito è certamente sussistente nel caso di specie in quanto:
- Essa deriva, in forma mediata, dal rapporto di somministrazione in essere tra il Parte_1 ed i singoli soggetti erogatori dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua;
[...]
- Sono prestazioni che certamente vengono svolte periodicamente ovvero ad intervalli regolari e per un periodo di tempo che può anche essere sino all'intervenuta interruzione del rapporto, indeterminato;
- Se dunque è questa è la fonte della pretesa creditoria del sostanzialmente Parte_1 di conseguimento di quanto dovuto per l'erogazione di gas, acqua ed energia elettrica, deve ritenersi certamente applicabile la prescrizione quinquennale;
2.4. L'appellante nel libello introduttivo del presente giudizio ha invocato (invero per la prima volta nel corso del giudizio) l'applicazione della disciplina del comodato così sostanzialmente argomentando.
In tale schema negoziale tipico, non è prevista “alcuna periodicità in ordine all'esercizio, da parte dell'Ente Locale, del proprio diritto a vedersi rimborsare le spese vive che il medesimo ha sopportato.
6 Non vi è alcuna analogia tra il contratto di somministrazione ed il rapporto di comodato intorno alle cui obbligazioni qui si dibatte, tanto più che manca tra le parti qualsiasi accordo inteso a trasformare in periodico ed infrannuale l'obbligo di rimborso per cui è causa.
Nei confronti del sig. il ha effettuato delle richieste di rimborso che, come sopra CP_1 Pt_1 accennato hanno comportato la trasmissione di bollettini postali di pagamento solo al fine di consentire una rateizzazione della somma richiesta, costituente una obbligazione unica, conseguente all'operazione di conteggio per il periodo aprile 2010 – marzo 2013” (cfr pag 6 dell'atto di appello).
In primo grado, invece si era limitato a richiamare la previsione contenuta nell'art. 4 del capitolato speciale del rapporto di concessione secondo cui “le spese per la fornitura delle utenze domestiche
(ad esempio acqua, energia elettrica, telefonia fissa) previa lettura, ove del caso, dei contatori, nonché gli oneri per la gestione delle parti comuni e quelli relativi alla manutenzione ordinaria e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, sono a carico dell' assegnatario”.
In altri termini, le somme oggetto dell'ingiunzione riguardano spese dovute comunque dall'assegnatario che il ha inteso ottenere in adempimento di un'obbligazione non risultata Pt_1 adempiuta.
A ben vedere, tale argomentazione si appalesa suggestiva perché, come già ampiamente esposto, pretende di regolare il regime della prescrizione dalla fonte negoziale da cui scaturisce l'obbligazione e non come di contro dovrebbe essere dalla tipologia di prestazione.
In altri termini, si vuol significare che non è decisiva la previsione nel capitolo di assegnazione per incidere sulla qualificazione della prestazione e quindi anche sul termine entro cui il diritto può essere fatto valere.
3. In definitiva, quindi, va ribadita l'operatività nel caso di specie della prescrizione quinquennale.
Poiché tra il sollecito di pagamento dell'8 luglio 2014 e la notifica dell'ingiunzione di pagamento è pacificamente intercorso tale termine, dalla fondatezza della questione pregiudiziale di merito deriva il rigetto dell'appello.
Chiaramente il tratto palesemente assorbente delle considerazioni sin qui svolte esonera altresì dall'addentrarsi nella disamina dell'ulteriore questione riguardante l'idoneità del materiale probatorio ai fini della dimostrazione della sussistenza del credito.
4. In ultimo, le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.
7 In ultimo, le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che
, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista
è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata.
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 3.827,00 per compensi professionali Controparte_1 attenendosi ai valori di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da € 5.201,00 ad € 26.000,00 con applicazione valori minimi attesa l'entità dell'importo di poco superiore al limite dello scaglione, fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto, IVA e CPA dovuti come per legge.
5. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 514/24 del Tribunale di L'Aquila così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) Condanna l'appellante alla rifusione in favore della controparte delle spese del presente grado che liquida in € 3.827,00 per compensi professionali oltre al al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
8 c) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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