Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1573 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SCIOTTO FORTUNATA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
13/05/2024, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 20/08/2013, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 111, parte 1;
- che dall'unione era nato, il 12/03/2012, il figlio Per_1
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
All'udienza del 14/10/2024 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Con ordinanza n. cronol. 20454/2024 del 21/10/2024 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di sottoporre alle parti la questione relativa alla condizione n. 3) del ricorso.
All'udienza del 16/12/2024 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta, con rinuncia alla condizione sopramenzionata, e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, ad eccezione del punto n. 3) a cui espressamente hanno rinunciato, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 13/05/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite Parte_2
nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse, ad eccezione del punto n. 3) a cui espressamente le parti hanno rinunciato con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
16/12/2024;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di NA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 20/08/2013, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 111, parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 03/01/2025.
Il Giudice est.
Il Presidente
(dott. Simona Monforte)
(dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di
Messina.