Articolo 11 della Legge 16 febbraio 1974, n. 57
Articolo 10Articolo 12
Versione
17 marzo 1974
Art. 11.
L'articolo 57 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente, con effetto dal 1 luglio 1973:

"Al personale utilizzato a bordo su nave ferma nei porti delle sedi di navigazione per riserva oppure per lavori di riparazione e manutenzione, spetta, per ogni ora di servizio, un compenso orario pari all'85 per cento delle competenze accessorie realizzabili dal personale in navigazione, secondo il turno base di servizio.
Tale compenso e' cumulabile con quello previsto dall'articolo 52, punto A".
Entrata in vigore il 17 marzo 1974