Articolo 19 della Legge 26 marzo 2001, n. 128
Articolo 18Articolo 20
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4 maggio 2001
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Versione
2 agosto 2005
Art. 19. 1. Nell'attuazione dei programmi di cui all'articolo 18 i militari delle Forze armate, al fine di prevenire o di impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza delle strutture vigilate, possono procedere alla identificazione ed a trattenere sul posto persone e mezzi di trasporto per il tempo strettamente necessario a consentire l'intervento di agenti delle forze dell'ordine. (( In casi eccezionali di necessita' e urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152)) . In nessun caso i militari impiegati per i suddetti programmi hanno le funzioni di agenti di polizia giudiziaria.
Entrata in vigore il 2 agosto 2005
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