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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 09/12/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 267/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 267/2022 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 23/10/2025, promossa da rappresentato e difeso dagli Avv.ti Teresa Mancini e Veronica Di Nardo ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Venafro (IS) in Via SS 85 Venafrana n. 230
ATTORE
nei confronti di
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Tolve ed elettivamente domiciliata Controparte_1 presso lo studio del difensore sito in Isernia Via Corso Risorgimento 64
CONVENUTA
avente ad oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni come da verbale di udienza del 23/10/2025.
pagina 1 di 7
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatogli in data 9 febbraio 2022 dalla sig.ra per l'importo Controparte_1 complessivo di € 1.611,03, fondato sull'ordinanza del 01/07/2021 resa nel giudizio di separazione n.
1185/2019 che aveva posto a carico del signor un assegno di € 200,00 mensili in favore della Pt_1 coniuge. L'opponente ha dedotto, in primis, come l'assegno fosse dovuto dallo stesso a titolo di contributo per l'affitto, dato che la sig.ra ha occupato, senza nulla corrispondere per la CP_1 locazione e le utenze, l'immobile sito in Via Sant'Eusanio in Monteroduni (IS), nonostante il Pt_1 fosse l'unico titolare, discendendo, tale diritto, dal contratto di locazione stipulato in data 8 novembre
2011 – giusta delibera n. 69/2011/CS del Commissario Straordinario dello IACP di Isernia, che ha autorizzato il subentro dello Scrivente nella titolarità del contratto per successione in seguito al decesso della madre (docc. 2 e 3 fascicolo parte attrice). Il signor ha eccepito, inoltre, la Pt_1 compensazione del credito asseritamente vantato dalla con il maggiore credito vantato CP_1 dall'opponente medesimo, in virtù delle spese sostenute per il canone di locazione e per le utenze domestiche afferenti all'immobile occupato dalla convenuta. Ha chiesto, quindi, in via riconvenzionale, la condanna della sig.ra al rilascio dell'immobile, il pagamento di € 857,03 per le spese CP_1 sostenute dal signor per il canone di locazione e le utenze domestiche da luglio 2021 a Parte_1 febbraio 2022, pari alla differenza tra la metà di quanto versato dal sig. e l'importo precettato, Pt_1 nonché il pagamento di € 308,50 a titolo di indennizzo per l'occupazione dell'immobile per ciascun mese fino alla data di rilascio dell'immobile.
Si è costituita in giudizio la signora sostenendo, anzitutto, la contitolarità del contratto di CP_1 locazione, dato che la procedura di assegnazione dell'immobile di edilizia popolare deve intendersi a vantaggio dell'interno nucleo familiare e non esclusivamente a favore dell'opponente; ha chiesto, poi, di respingere l'avversa richiesta di compensazione, stante l'inesistenza di debiti dell'opposta nei confronti dell'opponente. Invero, in sede di costituzione, la sig.ra ha inteso come priva di CP_1 fondamento la richiesta di compensazione, in considerazione delle somme spese dalla convenuta per il miglioramento dell'abitazione e che andrebbero ad esclusivo vantaggio dell'opponente, quantificabili in non meno di € 50.000,00, nonché delle spese relative al sostentamento della figlia Per_1 convivente con la madre, non economicamente autosufficiente. La resistente ha chiesto, dunque, nel merito, di rigettare la domanda di compensazione spiccata dall'opponente con i maggiori crediti da lei vantati nei suoi confronti, con vittoria di spese e competenza di causa.
pagina 2 di 7 La causa è stata istruita solo documentalmente e, pervenuta, infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2025 previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c.
***
Così ricostruiti i termini della vicenda, va, anzitutto, rilevato che i giudici di legittimità hanno sostenuto che “con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo (cioè, definitivamente verificato giudizialmente o incontestato) oppure un credito illiquido di importo certamente superiore (la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione) anche nell'ipotesi di espropriazione forzata promossa per il credito inerente al mantenimento del coniuge separato, non trovando applicazione, in difetto di un “credito alimentare”, l'art. 447, comma 2, c.c.”
(Cass. n. 9686/2020). Ciò significa che laddove il credito non abbia natura alimentare ma esclusivamente compensativa, ben può essere compensato con altro contro credito di maggiore consistenza.
Nel caso di specie, nonostante parte convenuta sostenga che la somma di € 200,00 sia stata riconosciuta a titolo di mantenimento della figlia deve rilevarsi come tale ricostruzione sia smentita dalla Per_1 circostanza per cui, in quella stessa sede, non era stata assegnata alla la casa coniugale, CP_1 evidentemente sul presupposto dell'inesistenza delle condizioni di minore età e/o di dipendenza economica della prole.
A prescindere se a titolo di contribuito per la locazione o meno, quindi, l'assegno riconosciuto in capo al era certamente finalizzato al mantenimento della moglie, evidentemente con funzione Pt_1 compensativa, in forza della sproporzione dei redditi tra i due coniugi. A fronte di tale ricostruzione, deve ritenersi (astrattamente) perfettamente compensabile la somma richiesta nel precetto dalla CP_1 con le somme vantate dal a titolo di contributo di locazione e di pagamento delle
[...] Pt_1 bollette.
A ciò si aggiunga che, con la sentenza n. 222/2024, prodotta con le note di udienza del 22.10.2025, passata in giudicato, il Tribunale di Isernia ha rigettato la domanda di mantenimento formulata dalla sig.ra e revocato il provvedimento adottato in sede presidenziale. CP_1
In casi simili a quelli oggetto del presente giudizio, i giudici di legittimità hanno chiarito che “nel procedimento di separazione personale dei coniugi, il provvedimento presidenziale di fissazione di un assegno di mantenimento, emesso in via provvisoria ai sensi dell'art. 708 c.p.c., ha natura cautelare e tende ad assicurare il diritto al mantenimento del coniuge fino all'eventuale esclusione o al suo affievolimento in un diritto meramente alimentare, che può derivare solo dal giudicato: pagina 3 di 7 conseguentemente, gli effetti della decisione che esclude il diritto del coniuge al mantenimento ovvero ne riduce la misura non possono comportare la ripetibilità delle somme - o maggiori somme - a quel titolo corrispostegli, sino al formarsi del giudicato, anche in relazione alla norma dell'art. 189 disp. att. cod. proc. civ., la quale, nel disporre che il provvedimento presidenziale conserva i suoi effetti pure nel caso di estinzione del processo, implicitamente stabilisce che questi possono essere modificati solo da un provvedimento di carattere sostanziale e definitivo. Tuttavia, l'esclusione o la diminuzione dell'assegno per effetto del giudicato, se determina l'irripetibilità delle somme già versate, non comporta l'ultrattività del provvedimento temporaneo, sì da legittimare l'esecuzione coattiva per la parte di assegno non pagato, non potendosi agire "in executivis" sulla base di un presupposto divenuto insussistente” (Cass. n. 11029/1999). Inoltre, le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che “in tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, ove si accerti nel corso del giudizio - nella sentenza di primo o secondo grado - l'insussistenza "ab origine", in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della "condictio indebiti" che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente nelle seguenti due ipotesi: ove si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto "ex tunc" delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia, ed ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica” (Cass. Sez. U n. 32914/2022).
Nel caso di specie, è indiscusso che il non abbia mai corrisposto alla il contributo Pt_1 CP_1 per il mantenimento prescritto nei provvedimenti provvisori da luglio 2021 e che tale contributo sia stato definitivamente revocato con la sentenza definitiva n. 222/2024, con decorrenza, quindi, dalla domanda, cosicchè l'odierna convenuta non può, a prescindere dalla domanda riconvenzionale spiccata dall'attore, agire in executivis nei confronti del con conseguente accoglimento Pt_1 dell'opposizione.
Venendo, invece, alla domanda riconvenzionale spiccata dall'attore e volta ad ottenere il pagamento
“della somma di € 857,03 per le spese sostenute dal sig. per il canone di locazione Parte_1
e le utenze domestiche da luglio 2021 a febbraio 2022, pari alla differenza tra la metà di quanto versato dal sig. e l'importo precettato”, va rilevato che, a seguito della sentenza n. 222/2024, Pt_1 intervenuta nel corso del presente giudizio, l'attore ha modificato la domanda nel seguente modo
“condannare la sig.ra al pagamento della somma di € 2.946,71 per le spese sostenute Controparte_1
pagina 4 di 7 dal sig. per il canone di locazione e le utenze domestiche da luglio 2021 a febbraio Parte_1
2022, pari alla metà di quanto versato dal sig. , essendo venuti meno i presupposti per Pt_1 procedere alla compensazione.
Tale modifica deve ritenersi ammissibile, considerato che la domanda è la medesima (a prescindere dalla sussistenza dei presupposti per procedersi alla compensazione) e che la modifica in ordine al quantum deriva, esclusivamente, dal venir meno di qualsiasi ipotesi di compensabilità con i presunti crediti vantati dalla in forza dei provvedimenti provvisori poi revocati con la sentenza CP_1 definitiva n. 222/2024 emessa dal Tribunale di Isernia.
Tale domanda risulta legittima e merita accoglimento. Occorre, infatti, evidenziare come, dall'analisi complessiva della documentazione prodotta in atti, emerga, in modo chiaro e privo di ambiguità, la certezza del credito vantato dal la cui consistenza ha trovato pieno riscontro nelle prove Pt_1 documentali agli atti del giudizio. Premesso che non risulta contestato dalla l'occupazione CP_1 dell'immobile, va rilevato che il ha fornito idonea prova della titolarità esclusiva del contratto Pt_1 di locazione, dell'assenza di assegnazione della casa coniugale alla moglie e dell'effettività del controcredito vantato mediante l'allegazione e la produzione di scontrini fiscali e ricevute di pagamento, attestanti, in modo inequivoco, l'avvenuto esborso di somme relative al pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche. La controparte, di converso, non ha fornito alcuna prova contraria, né ha contestato in modo specifico la documentazione depositata. Invero, non risulta neanche agli atti alcuna produzione documentale, né allegazione idonea a sostenere il presunto controcredito dedotto dalle in relazione agli asseriti miglioramenti dell'abitazione. Alla luce di quanto CP_1 sopra, risulta, quindi, provato il credito vantato dal nei confronti della moglie, per consistenza Pt_1 economica e per la natura dei titoli su cui si fonda.
La sig.ra dovrà, pertanto, essere condannata al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, della somma di € 2.946,71 per le spese sostenute dal sig. per il canone Parte_1 Parte_1 di locazione e le utenze domestiche da luglio 2021 a febbraio 2022, pari alla metà di quanto versato dal sig. Pt_1
Per quanto concerne la domanda riconvenzionale con la quale il ha chiesto il rilascio Pt_1 dell'immobile, data la detenzione sine titulo da parte della sig.ra con conseguente CP_1 versamento di un'indennità di occupazione indicato, in via equitativa, in € 308,50 mensili fino al rilascio dell'immobile, deve rilevarsi che tale domanda non può essere oggetto di valutazione nel presente giudizio. Ciò risponde sia alla esigenza di economia processuale, sia alla necessità di tutela dei diritti delle parti, evitando che il convenuto possa “aggredire” l'attore con pretese ulteriori in un contesto procedurale non idoneo. Mentre non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della pagina 5 di 7 controversia da parte dell'opponente a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questi proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande (cfr. Cass. n. 31010/2023), a norma dell'art 36 c.p.c., le domande riconvenzionali, devono dipendere dal “titolo dedotto in giudizio dall'attore”, ossia deve dipendere da fatti collegati con quelli posti a fondamento della domanda principale.
La relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale “dal titolo dedotto in giudizio dall'attore”, che comporta la trattazione simultanea delle cause, si configura non già come identità della “causa petendi” (richiedendo, appunto, l'art. 36 cod. proc. civ. un rapporto di mera dipendenza) ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione, o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale, con quello posto a base di un'eccezione, sì da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione o l'eccezione proposta (cfr. Cass., n.
6520/2007).
Orbene, la richiesta del volta ad ottenere la liberazione dell'immobile costituisce una vera e Pt_1 propria domanda nuova che amplia l'oggetto del presente giudizio rispetto all'accertamento e alla quantificazione dei crediti reciprocamente vantati dalle parti e che, pertanto, non può dirsi dipendente dai fatti collegati con quelli posti a fondamento della domanda principale. Ne deriva che, mentre è certamente ammissibile la domanda riconvenzionale volta ad accertare il credito vantato dal Pt_1 nei confronti della moglie, da opporre in compensazione ovvero al solo fine di ottenerne la condanna al pagamento, deve ritenersi inammissibile la domanda volta ad ottenere un titolo per procedere alla liberazione dell'immobile, non essendo, appunto, tale domanda dal titolo dedotto in giudizio dall'attore.
Deve, pertanto, dichiararsi inammissibile la domanda volta ad ottenere la liberazione dell'immobile.
Il parziale accoglimento delle pretese di parte attrice comporta la condanna della convenuta al pagamento di 2/3 delle spese di lite che si liquidano in dispositivo, restando l'ulteriore 1/3 delle stesse compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara che Parte_1 Controparte_1 non ha diritto ad agire in executivis nei suoi confronti in forza del precetto oggetto di opposizione;
pagina 6 di 7 2) Condanna al pagamento, in favore di della somma di € 2.946,71 Controparte_1 Parte_1 per le spese sostenute dal sig. per il canone di locazione e le utenze domestiche da Parte_1 luglio 2021 a febbraio 2022, pari alla metà di quanto versato dal sig. Pt_1
3) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale svolta da al fine di ottenere il Parte_1 rilascio dell'immobile sito in Monteroduni (IS) alla via Sant'Eusanio in favore del sig. Parte_1
con condanna della al pagamento di un'indennità di occupazione fino all'effettivo
[...] CP_1 rilascio;
4) Condanna al pagamento di 2/3 delle spese di lite sostenute da Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 1.418,00 (già in misura di 2/3) oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge e oltre ad € 83,33 (in misura di 2/3) per esborsi, da distrarsi ai procuratori antistatari;
5) Compensa tra le parti il restante 1/3 delle spese di lite.
Isernia, lì 9/12/2025 Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 267/2022 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 23/10/2025, promossa da rappresentato e difeso dagli Avv.ti Teresa Mancini e Veronica Di Nardo ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Venafro (IS) in Via SS 85 Venafrana n. 230
ATTORE
nei confronti di
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Tolve ed elettivamente domiciliata Controparte_1 presso lo studio del difensore sito in Isernia Via Corso Risorgimento 64
CONVENUTA
avente ad oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni come da verbale di udienza del 23/10/2025.
pagina 1 di 7
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatogli in data 9 febbraio 2022 dalla sig.ra per l'importo Controparte_1 complessivo di € 1.611,03, fondato sull'ordinanza del 01/07/2021 resa nel giudizio di separazione n.
1185/2019 che aveva posto a carico del signor un assegno di € 200,00 mensili in favore della Pt_1 coniuge. L'opponente ha dedotto, in primis, come l'assegno fosse dovuto dallo stesso a titolo di contributo per l'affitto, dato che la sig.ra ha occupato, senza nulla corrispondere per la CP_1 locazione e le utenze, l'immobile sito in Via Sant'Eusanio in Monteroduni (IS), nonostante il Pt_1 fosse l'unico titolare, discendendo, tale diritto, dal contratto di locazione stipulato in data 8 novembre
2011 – giusta delibera n. 69/2011/CS del Commissario Straordinario dello IACP di Isernia, che ha autorizzato il subentro dello Scrivente nella titolarità del contratto per successione in seguito al decesso della madre (docc. 2 e 3 fascicolo parte attrice). Il signor ha eccepito, inoltre, la Pt_1 compensazione del credito asseritamente vantato dalla con il maggiore credito vantato CP_1 dall'opponente medesimo, in virtù delle spese sostenute per il canone di locazione e per le utenze domestiche afferenti all'immobile occupato dalla convenuta. Ha chiesto, quindi, in via riconvenzionale, la condanna della sig.ra al rilascio dell'immobile, il pagamento di € 857,03 per le spese CP_1 sostenute dal signor per il canone di locazione e le utenze domestiche da luglio 2021 a Parte_1 febbraio 2022, pari alla differenza tra la metà di quanto versato dal sig. e l'importo precettato, Pt_1 nonché il pagamento di € 308,50 a titolo di indennizzo per l'occupazione dell'immobile per ciascun mese fino alla data di rilascio dell'immobile.
Si è costituita in giudizio la signora sostenendo, anzitutto, la contitolarità del contratto di CP_1 locazione, dato che la procedura di assegnazione dell'immobile di edilizia popolare deve intendersi a vantaggio dell'interno nucleo familiare e non esclusivamente a favore dell'opponente; ha chiesto, poi, di respingere l'avversa richiesta di compensazione, stante l'inesistenza di debiti dell'opposta nei confronti dell'opponente. Invero, in sede di costituzione, la sig.ra ha inteso come priva di CP_1 fondamento la richiesta di compensazione, in considerazione delle somme spese dalla convenuta per il miglioramento dell'abitazione e che andrebbero ad esclusivo vantaggio dell'opponente, quantificabili in non meno di € 50.000,00, nonché delle spese relative al sostentamento della figlia Per_1 convivente con la madre, non economicamente autosufficiente. La resistente ha chiesto, dunque, nel merito, di rigettare la domanda di compensazione spiccata dall'opponente con i maggiori crediti da lei vantati nei suoi confronti, con vittoria di spese e competenza di causa.
pagina 2 di 7 La causa è stata istruita solo documentalmente e, pervenuta, infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2025 previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c.
***
Così ricostruiti i termini della vicenda, va, anzitutto, rilevato che i giudici di legittimità hanno sostenuto che “con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo (cioè, definitivamente verificato giudizialmente o incontestato) oppure un credito illiquido di importo certamente superiore (la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione) anche nell'ipotesi di espropriazione forzata promossa per il credito inerente al mantenimento del coniuge separato, non trovando applicazione, in difetto di un “credito alimentare”, l'art. 447, comma 2, c.c.”
(Cass. n. 9686/2020). Ciò significa che laddove il credito non abbia natura alimentare ma esclusivamente compensativa, ben può essere compensato con altro contro credito di maggiore consistenza.
Nel caso di specie, nonostante parte convenuta sostenga che la somma di € 200,00 sia stata riconosciuta a titolo di mantenimento della figlia deve rilevarsi come tale ricostruzione sia smentita dalla Per_1 circostanza per cui, in quella stessa sede, non era stata assegnata alla la casa coniugale, CP_1 evidentemente sul presupposto dell'inesistenza delle condizioni di minore età e/o di dipendenza economica della prole.
A prescindere se a titolo di contribuito per la locazione o meno, quindi, l'assegno riconosciuto in capo al era certamente finalizzato al mantenimento della moglie, evidentemente con funzione Pt_1 compensativa, in forza della sproporzione dei redditi tra i due coniugi. A fronte di tale ricostruzione, deve ritenersi (astrattamente) perfettamente compensabile la somma richiesta nel precetto dalla CP_1 con le somme vantate dal a titolo di contributo di locazione e di pagamento delle
[...] Pt_1 bollette.
A ciò si aggiunga che, con la sentenza n. 222/2024, prodotta con le note di udienza del 22.10.2025, passata in giudicato, il Tribunale di Isernia ha rigettato la domanda di mantenimento formulata dalla sig.ra e revocato il provvedimento adottato in sede presidenziale. CP_1
In casi simili a quelli oggetto del presente giudizio, i giudici di legittimità hanno chiarito che “nel procedimento di separazione personale dei coniugi, il provvedimento presidenziale di fissazione di un assegno di mantenimento, emesso in via provvisoria ai sensi dell'art. 708 c.p.c., ha natura cautelare e tende ad assicurare il diritto al mantenimento del coniuge fino all'eventuale esclusione o al suo affievolimento in un diritto meramente alimentare, che può derivare solo dal giudicato: pagina 3 di 7 conseguentemente, gli effetti della decisione che esclude il diritto del coniuge al mantenimento ovvero ne riduce la misura non possono comportare la ripetibilità delle somme - o maggiori somme - a quel titolo corrispostegli, sino al formarsi del giudicato, anche in relazione alla norma dell'art. 189 disp. att. cod. proc. civ., la quale, nel disporre che il provvedimento presidenziale conserva i suoi effetti pure nel caso di estinzione del processo, implicitamente stabilisce che questi possono essere modificati solo da un provvedimento di carattere sostanziale e definitivo. Tuttavia, l'esclusione o la diminuzione dell'assegno per effetto del giudicato, se determina l'irripetibilità delle somme già versate, non comporta l'ultrattività del provvedimento temporaneo, sì da legittimare l'esecuzione coattiva per la parte di assegno non pagato, non potendosi agire "in executivis" sulla base di un presupposto divenuto insussistente” (Cass. n. 11029/1999). Inoltre, le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che “in tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, ove si accerti nel corso del giudizio - nella sentenza di primo o secondo grado - l'insussistenza "ab origine", in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della "condictio indebiti" che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente nelle seguenti due ipotesi: ove si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto "ex tunc" delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia, ed ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica” (Cass. Sez. U n. 32914/2022).
Nel caso di specie, è indiscusso che il non abbia mai corrisposto alla il contributo Pt_1 CP_1 per il mantenimento prescritto nei provvedimenti provvisori da luglio 2021 e che tale contributo sia stato definitivamente revocato con la sentenza definitiva n. 222/2024, con decorrenza, quindi, dalla domanda, cosicchè l'odierna convenuta non può, a prescindere dalla domanda riconvenzionale spiccata dall'attore, agire in executivis nei confronti del con conseguente accoglimento Pt_1 dell'opposizione.
Venendo, invece, alla domanda riconvenzionale spiccata dall'attore e volta ad ottenere il pagamento
“della somma di € 857,03 per le spese sostenute dal sig. per il canone di locazione Parte_1
e le utenze domestiche da luglio 2021 a febbraio 2022, pari alla differenza tra la metà di quanto versato dal sig. e l'importo precettato”, va rilevato che, a seguito della sentenza n. 222/2024, Pt_1 intervenuta nel corso del presente giudizio, l'attore ha modificato la domanda nel seguente modo
“condannare la sig.ra al pagamento della somma di € 2.946,71 per le spese sostenute Controparte_1
pagina 4 di 7 dal sig. per il canone di locazione e le utenze domestiche da luglio 2021 a febbraio Parte_1
2022, pari alla metà di quanto versato dal sig. , essendo venuti meno i presupposti per Pt_1 procedere alla compensazione.
Tale modifica deve ritenersi ammissibile, considerato che la domanda è la medesima (a prescindere dalla sussistenza dei presupposti per procedersi alla compensazione) e che la modifica in ordine al quantum deriva, esclusivamente, dal venir meno di qualsiasi ipotesi di compensabilità con i presunti crediti vantati dalla in forza dei provvedimenti provvisori poi revocati con la sentenza CP_1 definitiva n. 222/2024 emessa dal Tribunale di Isernia.
Tale domanda risulta legittima e merita accoglimento. Occorre, infatti, evidenziare come, dall'analisi complessiva della documentazione prodotta in atti, emerga, in modo chiaro e privo di ambiguità, la certezza del credito vantato dal la cui consistenza ha trovato pieno riscontro nelle prove Pt_1 documentali agli atti del giudizio. Premesso che non risulta contestato dalla l'occupazione CP_1 dell'immobile, va rilevato che il ha fornito idonea prova della titolarità esclusiva del contratto Pt_1 di locazione, dell'assenza di assegnazione della casa coniugale alla moglie e dell'effettività del controcredito vantato mediante l'allegazione e la produzione di scontrini fiscali e ricevute di pagamento, attestanti, in modo inequivoco, l'avvenuto esborso di somme relative al pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche. La controparte, di converso, non ha fornito alcuna prova contraria, né ha contestato in modo specifico la documentazione depositata. Invero, non risulta neanche agli atti alcuna produzione documentale, né allegazione idonea a sostenere il presunto controcredito dedotto dalle in relazione agli asseriti miglioramenti dell'abitazione. Alla luce di quanto CP_1 sopra, risulta, quindi, provato il credito vantato dal nei confronti della moglie, per consistenza Pt_1 economica e per la natura dei titoli su cui si fonda.
La sig.ra dovrà, pertanto, essere condannata al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, della somma di € 2.946,71 per le spese sostenute dal sig. per il canone Parte_1 Parte_1 di locazione e le utenze domestiche da luglio 2021 a febbraio 2022, pari alla metà di quanto versato dal sig. Pt_1
Per quanto concerne la domanda riconvenzionale con la quale il ha chiesto il rilascio Pt_1 dell'immobile, data la detenzione sine titulo da parte della sig.ra con conseguente CP_1 versamento di un'indennità di occupazione indicato, in via equitativa, in € 308,50 mensili fino al rilascio dell'immobile, deve rilevarsi che tale domanda non può essere oggetto di valutazione nel presente giudizio. Ciò risponde sia alla esigenza di economia processuale, sia alla necessità di tutela dei diritti delle parti, evitando che il convenuto possa “aggredire” l'attore con pretese ulteriori in un contesto procedurale non idoneo. Mentre non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della pagina 5 di 7 controversia da parte dell'opponente a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questi proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande (cfr. Cass. n. 31010/2023), a norma dell'art 36 c.p.c., le domande riconvenzionali, devono dipendere dal “titolo dedotto in giudizio dall'attore”, ossia deve dipendere da fatti collegati con quelli posti a fondamento della domanda principale.
La relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale “dal titolo dedotto in giudizio dall'attore”, che comporta la trattazione simultanea delle cause, si configura non già come identità della “causa petendi” (richiedendo, appunto, l'art. 36 cod. proc. civ. un rapporto di mera dipendenza) ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione, o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale, con quello posto a base di un'eccezione, sì da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione o l'eccezione proposta (cfr. Cass., n.
6520/2007).
Orbene, la richiesta del volta ad ottenere la liberazione dell'immobile costituisce una vera e Pt_1 propria domanda nuova che amplia l'oggetto del presente giudizio rispetto all'accertamento e alla quantificazione dei crediti reciprocamente vantati dalle parti e che, pertanto, non può dirsi dipendente dai fatti collegati con quelli posti a fondamento della domanda principale. Ne deriva che, mentre è certamente ammissibile la domanda riconvenzionale volta ad accertare il credito vantato dal Pt_1 nei confronti della moglie, da opporre in compensazione ovvero al solo fine di ottenerne la condanna al pagamento, deve ritenersi inammissibile la domanda volta ad ottenere un titolo per procedere alla liberazione dell'immobile, non essendo, appunto, tale domanda dal titolo dedotto in giudizio dall'attore.
Deve, pertanto, dichiararsi inammissibile la domanda volta ad ottenere la liberazione dell'immobile.
Il parziale accoglimento delle pretese di parte attrice comporta la condanna della convenuta al pagamento di 2/3 delle spese di lite che si liquidano in dispositivo, restando l'ulteriore 1/3 delle stesse compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara che Parte_1 Controparte_1 non ha diritto ad agire in executivis nei suoi confronti in forza del precetto oggetto di opposizione;
pagina 6 di 7 2) Condanna al pagamento, in favore di della somma di € 2.946,71 Controparte_1 Parte_1 per le spese sostenute dal sig. per il canone di locazione e le utenze domestiche da Parte_1 luglio 2021 a febbraio 2022, pari alla metà di quanto versato dal sig. Pt_1
3) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale svolta da al fine di ottenere il Parte_1 rilascio dell'immobile sito in Monteroduni (IS) alla via Sant'Eusanio in favore del sig. Parte_1
con condanna della al pagamento di un'indennità di occupazione fino all'effettivo
[...] CP_1 rilascio;
4) Condanna al pagamento di 2/3 delle spese di lite sostenute da Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 1.418,00 (già in misura di 2/3) oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge e oltre ad € 83,33 (in misura di 2/3) per esborsi, da distrarsi ai procuratori antistatari;
5) Compensa tra le parti il restante 1/3 delle spese di lite.
Isernia, lì 9/12/2025 Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
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